Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, titolari di un contratto di mutuo, possono chiedere la variazione del tasso del mutuo ipotecario edilizio.
La richiesta di variazione spetta solo agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali titolari di un contratto di mutuo sottoscritto in vigenza dei seguenti Regolamenti per l'erogazione di mutui ipotecari:
- Regolamento approvato con determinazione del Presidente dell’INPS 24 luglio 2015 n. 79;
- Regolamento approvato con determinazione del Presidente dell’INPS 1 agosto 2018 n. 101.
In base ai Regolamenti per l'erogazione di mutui ipotecari approvati con le determinazioni presidenziali sopra citate, il tasso di interesse sul mutuo ipotecario edilizio contrattualmente stabilito può passare da fisso a variabile e viceversa per una sola volta durante il periodo di
ammortamento
e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.
Nel caso in cui l'iscritto risulti moroso, l'accoglimento della relativa richiesta è subordinato alla preventiva regolarizzazione della posizione debitoria.
La richiesta di variazione del tasso di interesse deve essere presentata alla sede INPS competente per territorio.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.