Il prestito garantito dall’INPS è erogato da società finanziarie e istituti di credito autorizzati (articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180) e copre gli eventuali rischi di:
- decesso dell’iscritto prima che sia estinta la cessione;
- cessazione del servizio senza diritto a pensione;
- riduzione dello stipendio del cedente.
Possono richiedere prestiti garantiti, da estinguersi con trattenute mensili sullo stipendio fino al quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge, gli iscritti alla Gestione Unitaria per le prestazioni creditizie e sociali in attività di servizio.
Decorrenza e durata
Il prestito può avere durata quinquennale, da restituire in 60 rate mensili, o decennale, da restituire in 120 rate mensili.
Su richiesta dell’interessato, la garanzia può essere revocata con assenso della società finanziaria, prima della riscossione del prestito.
Le quote di stipendio trattenute dall’amministrazione devono essere versate all’Istituto finanziario entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.
Le quote di stipendio non versate producono interesse per l’Istituto cessionario, allo stesso tasso di accordo del prestito.
Ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile del prestito, se il debitore passa alle dipendenze di un’altra amministrazione, l’ufficio che ha provveduto alle ritenute comunicherà al nuovo ufficio i dati del prestito, e il conto delle trattenute applicate sullo stipendio e dei versamenti effettuati all’ Istituto Finanziario. La comunicazione va presentata anche all’INPS e all’istituto cessionario.
Quanto spetta
Il prestito si calcola moltiplicando la quota cedibile (equivalente alla rata mensile), per il numero di rate mensili corrispondenti alla durata del prestito.
La quota cedibile non può superare un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute previdenziali e degli altri emolumenti assoggettati a ritenuta (contributo obbligatorio del credito, contributi assistenziali e contributi erariali).
Il tasso di interesse può variare in base all’Istituto di credito o alla società finanziaria alla quale ci si rivolge. Gli istituti finanziari devono indicare chiaramente il
TAEG
(da confrontare con i tassi medi del decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, per questa tipologia di prestiti).
Sull'importo lordo della concessione gravano:
- gli interessi e le spese di amministrazione degli istituti di credito mutuanti;
- un’aliquota dello 0,50% per spese di amministrazione dell’INPS;
- un premio compensativo all’INPS per il rischio di insolvenza, dell'1,5% per i prestiti quinquennali e del 3% per i prestiti decennali.
- la misura del premio compensativo viene aumentata rispettivamente al 2% per il prestito quinquennale e al 4% per il prestito decennale qualora la durata del prestito abbia scadenza oltre il 65° anno di età del richiedente.
Con la prestazione della garanzia il Fondo per il credito assume i seguenti rischi:
- in caso di morte del cedente, restituisce all’istituto cessionario il debito residuo;
- in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, riscatta il prestito, restituisce all’istituto mutuante il debito rimanente e, recupera l’importo delle quote residue sul trattamento di fine rapporto o servizio;
- in caso di riduzione di stipendio, riscatta il prestito e restituisce all’istituto mutuante il debito residuo e recupera le somme pagate per conto del cedente mediante corrispondente prolungamento del piano di
ammortamento
a rate ridotte.
È consentita l’estinzione anticipata, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi (richiedibile tramite l'apposito modulo di rimborso) pari al periodo di rate non maturate a seguito di anticipata estinzione.
Termini di Rinnovo
Non è possibile richiedere una nuova cessione, prima di un anno dall’estinzione volontaria del debito precedente, né rinnovare una cessione in corso, prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale.
Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale è possibile richiedere un prestito decennale allo stesso o ad altro Istituto Finanziario, solo se l’interessato non ha mai fruito di altre cessioni decennali.
Il nuovo prestito pluriennale garantito dall’Inps estingue anticipatamente il precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua compensando il premio dovuto sulla nuova operazione.
Requisiti
Il richiedente deve essere in attività di servizio a tempo indeterminato all'atto della domanda e con almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego utili a pensione (due se invalidi, mutilati di guerra o decorati al valor militare) e quattro anni di versamento contributivo al Fondo Credito della Gestione Unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Come fare domanda
L'iscritto deve presentare domanda all'amministrazione di appartenenza, utilizzando il modello fornito dall'Istituto (disponibile in "Accedi al servizio"), allegando un certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda da un medico della ASL o da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'amministrazione stessa.
La domanda, compilata dall'amministrazione di appartenenza e completa della dichiarazione dimostrativa dello stipendio, viene trasmessa all'istituto mutuante.
Dopo aver compilato la proposta di contratto riportata sul modello, l’Istituto mutuante la restituisce all'amministrazione di appartenenza. Quest'ultima la invia alla sede INPS territoriale competente, che accerta la regolarità degli atti acquisiti prima di concedere la garanzia.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.