Contro i provvedimenti di diniego dell’indennità di invalidità sono concessi due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario, l’altro di carattere amministrativo che riguarda la procedura di concessione del beneficio.
Il ricorso è concesso ai cittadini che hanno presentato una domanda di indennità di invalidità civile e hanno ricevuto esito negativo.
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che riguardano i requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.
Il ricorso amministrativo può essere presentato online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.