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Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
A chi è rivolto
Ai dipendenti (cessatidal rapporto di lavoro) di aziende obbligate al versamento al Fondo di Tesoreria che hanno scelto di lasciare, in tutto o in parte, il proprio TFR presso il datore di lavoro.
Come funziona
La liquidazione della prestazione è effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. Al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla legge 296/2006, solo il datore di lavoro può inoltrare la domanda di intervento al Fondo di Tesoreria (online o con file xml) per il pagamento diretto al lavoratore del TFR di competenza (circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21).
Anche le richieste di anticipazioni di
TFR
vanno inoltrate al proprio datore di lavoro che, sempre al verificarsi delle necessarie condizioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrà inviare domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria. In questo caso, naturalmente, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo eroga il
TFR
direttamente al lavoratore entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda.
Istruzioni per l’invio della domanda in modalità XML
Quando il numero dei beneficiari da inserire in domanda è elevato, può risultare preferibile ricorrere alla modalità di invio della domanda tramite file XML, in alternativa alla modalità online.
Le informazioni tecniche sono indicate nella documentazione allegata:
Manuale operativo (pdf 308KB): manuale di uso operativo, con specifica del tracciato e descrizione delle relative informazioni;
Modalità di scambio (pdf 308KB): istruzioni per l’apertura del canale telematico di comunicazioni tra Azienda e Istituto, usato per lo scambio dei file.
Si raccomanda di:
seguire scrupolosamente la convenzione "NomeAzienda.INPS.
TFR
.ggmmaaaa.hhmmss.n.xml" come indicato nella guida operativa;
prima di inviare i singoli file XML, effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti di violazione sintattica;
al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi nella definizione delle stesse (es: per richieste di documentazione aggiuntiva), verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti.
Gli errori più frequenti sono i seguenti:
in caso di anticipi erogati, viene indicato il
TFR
al netto degli anticipi anziché al lordo. Si ricorda che in caso di anticipi erogati, al fine di permettere all'Istituto di produrre una documentazione fiscale coerente è necessario che vengano indicate tutte le somme al lordo delle imposte (
TFR
richiesto,
TFR
anticipato) nonché l'ammontare delle imposte sugli anticipi erogati;
gli importi delle rivalutazioni hanno un ammontare più elevato del dovuto. Spesso questo errore viene commesso anche nell'invio delle denunce
UNIEMENS
, la correzione di questi errori richiede anche l'invio di denunce
UNIEMENS
correttive e il tempo necessario per elaborarle;
non viene indicato l'ammontare dei contributi nel mese di incapienza, questa informazione è necessaria per verificare l'incapienza e quindi la verifica dei requisiti per poter erogare la prestazione di pagamento diretto.
È possibile sottoporre quesiti di carattere tecnico riguardo alla compilazione dei file XML o alla gestione dei file di esito prodotti dalla procedura di acquisizione scrivendo alla casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it.
I file XML prodotti seguendo le istruzioni sopra riportate dovranno essere inviati attraverso un canale telematico, la cui instaurazione va richiesta contattando il gruppo "Trasferimenti Telematici" (email: TrasferimentiTelematici@inps.it) come indicato nel documento "Modalità di scambio". Il gruppo stesso prenderà in carico l’attività richiedendo all’Azienda i parametri necessari e inserendo la richiesta nella coda delle implementazioni, comportando un'attesa media di dieci giorni lavorativi. Al termine, sarà il gruppo stesso a contattare l’Azienda richiedente fornendo l'utenza s_FTP per le attività da espletare sui nostri server.
Le sedi territoriali INPS sono a disposizione degli assicurati e delle aziende per tutte le esigenze legate a singoli provvedimenti.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.