Cos'è
Con l’istituzione del Nuovo Fondo Mutualità non è più possibile iscriversi al Vecchio Fondo Mutualità. Coloro che sono iscritti al Vecchio Fondo Mutualità possono, invece, transitare al Nuovo Fondo Mutualità.
Con l’istituzione del Nuovo Fondo Mutualità non è più possibile iscriversi al Vecchio Fondo Mutualità. Coloro che sono iscritti al Vecchio Fondo Mutualità possono, invece, transitare al Nuovo Fondo Mutualità.
Possono transitare dal Vecchio Fondo Mutualità al Nuovo Fondo Mutualità i dipendenti e pensionati di Poste Italiane SpA e società collegate.
I Vecchi Fondi Mutualità (Fondo Riposo e Fondo Vita), ai quali non è più possibile iscriversi, consentono di usufruire di contributi al verificarsi di alcune fattispecie (ad esempio, ricoveri ospedalieri, malattie croniche, protesi e malattie gravissime), in caso di decesso dell’iscritto o di un familiare a carico dell’iscritto medesimo, nonché un contributo annuale per soggiorni per cure termali.
Gli iscritti possono anche richiedere prestiti sotto forma di anticipazioni sui fondi e il riscatto del capitale del Fondo Vita o del Fondo Riposo, al momento del pensionamento.
L’iscritto può decidere di transitare al Nuovo Fondo Mutualità, presentando una domanda d’iscrizione quale dipendente o pensionato. Appena transitato al Nuovo Fondo,l’iscritto usufruisce immediatamente di tutte le provvidenze disponibili, comprese le anticipazioni sul fondo, e di tutti i benefici previsti.
La riserva matematica accumulata sotto la vecchia gestione viene spostata nel Nuovo Fondo e si rivaluterà ogni anno dell'1,5%, oltre a cumularsi con la riserva che si genererà sotto la nuova gestione.
L’aderente al Nuovo Fondo Mutualità può scegliere il capitale da sottoscrivere e potrà chiedere, in qualsiasi momento ad esclusione dell’anno d’iscrizione, le dimissioni dal Nuovo Fondo che saranno valide dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di liquidazione del capitale.
Per maggiori informazioni è disponibile il regolamento del Fondo Mutualità (pdf 4.856KB)
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.