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Incentivi per l'assunzione

Tutte le informazioni che riguardano i benefici contributivi o economici che lo Stato accorda ai datori di lavoro al fine di incidere positivamente sui tassi di occupazione, promuovendo l’impiego di categorie di lavoratori che risultano svantaggiate.

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Dettaglio

Pubblicazione: 18 agosto 2017 Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2018

Gli incentivi per l’assunzione sono una serie di benefici contributivi o economici che lo Stato accorda ai datori di lavoro al fine di incidere positivamente sui tassi di occupazione, promuovendo l’impiego di categorie di lavoratori che, per diverse motivazioni, risultano svantaggiate nel processo di inclusione nel mercato del lavoro.

Gli incentivi per l’assunzione gestiti dall’INPS sono riferiti a determinate categorie di lavoratori.

Disoccupati

Con la riforma Fornero, approvata con legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vengono abrogate le liste di mobilità, mentre con l’art. 1, comma 121, legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono stati soppressi i benefici ex art. 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407, cosicché restano coinvolti nelle politiche attive di promozione all’occupazione:

  • i lavoratori in godimento dell’indennità NASpI, in quanto i datori di lavoro che li assumono a tempo pieno e indeterminato possono godere dell’incentivo economico introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99 e modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS 18 dicembre 2013, n. 175 , circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194);
  • i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, come riportato nell'articolo 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 (circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111).    

Per il 2017, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 novembre 2016, n. 367 e successive modificazioni, è stato introdotto uno sgravio contributivo ( Incentivo Occupazione Sud) per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante) per prestazioni lavorative che si svolgono nelle regioni del Mezzogiorno. I destinatari sono i giovani disoccupati tra i 16 e i 24 anni oppure coloro i quali, alla data di assunzione, abbiano superato i 25 anni, ma, in tale ipotesi, oltre allo stato di disoccupazione, è richiesto anche che il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'agevolazione riguarda anche la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine; consiste in un incentivo fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del contratto e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.060 euro annui (circolare INPS 1° marzo 2017, n. 41).

Donne

Con la riforma del lavoro Fornero, le donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi – o da sei mesi se residenti in regioni ammissibili a finanziamenti UE oppure impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto – diventano le destinatarie di programmi di collocamento che si sostanziano in sgravi contributivi pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro (circolare INPS n. 111/2013, messaggio 29 luglio 2013, n. 12212; messaggio 29 luglio 2014, n. 6319).

Giovani

Le politiche attive a vantaggio dei giovani, in termini di incentivi all’occupazione, sono ampiamente promosse dal legislatore e riguardano in particolare l’assunzione di:

  • giovani assunti a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, da parte di datori di lavoro presso i quali hanno già svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (art.1, commi 308 e ss, legge 11 dicembre 2016, n. 232; circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109);
  • giovani tra i 16 e i 29 anni, iscritti al programma Programma Garanzia Giovani; se minorenni, devono aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione (decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 2 dicembre 2016, n. 394; circolare INPS 28 febbraio 2017, n. 40).

Disabili

L’articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, modificando l’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto novità in merito agli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità, che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2016 (circolare INPS 13 giugno 2016, n. 99).

L’incentivo economico, si applica esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicata al punto precedente;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Tutte le procedure per richiedere gli incentivi sopradescritti sono espletate attraverso il servizio online dedicato.