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Prestazioni per la disoccupazione: NASpI e DIS-COLL

Pubblicazione: 07 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2023

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NASpI

Se sei un lavoratore dipendente e hai perso il lavoro involontariamente, puoi chiedere la prestazione NASpI se:

  • hai 13 settimane di contribuzione nei quattro anni prima della data di cessazione del lavoro;
  • hai 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi prima della data di cessazione del lavoro.

La prestazione è incompatibile con le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia o anticipata;
  • assegno ordinario di invalidità, se non opti per l'indennità NASpI;
  • pensione di inabilità.

Devi sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego e partecipare regolarmente alle iniziative di avviamento al lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.
La domanda di NASpI corrisponde alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La NASpI non è cumulabile con:

  • indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità;
  • indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
  • indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.

DIS-COLL

Se sei:

  • un collaboratore coordinato e continuativo o a progetto;
  • un assegnista;
  • dottorando di ricerca con borsa di studio;

e sei iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e hai perso il lavoro involontariamente, puoi chiedere la prestazione DIS-COLL.

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione;
  • oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno.

Il pagamento della DIS-COLL è mensile, per la metà dei mesi di contribuzione dell’anno precedente la cessazione del rapporto di collaborazione, per sei mesi al massimo. L’importo è il 75% del reddito medio mensile (se inferiore a € 1.352,59 euro nel 2023). Dopo la sesta mensilità di prestazione, l’importo si riduce del 3% ogni mese.

Disoccupazione rimpatriati

Se sei un cittadino italiano e sei rimasto disoccupato per licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro all’estero in Paese UE o extra UE e hai deciso di tornare in Italia senza avere diritto ad altra disoccupazione nel Paese dove hai lavorato da ultimo, puoi fare questa domanda.

A decorrere dalla data del licenziamento o del termine del contratto di lavoro stagionale, hai 180 giorni di tempo per rientrare in Italia. Una volta rientrato, entro 30 giorni da tale data, dovrai recarti ad un Centro per l’Impiego e iscriverti presentando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Successivamente, puoi presentare domanda di disoccupazione all’INPS con le modalità previste (online, patronato, etc.). Per presentare questa domanda non vi sono termini di scadenza.

Se rientri da un Paese che applica la normativa comunitaria, prima di partire, è opportuno farsi rilasciare il Documento Portatile PD U1, dove sono riportate tutte le informazioni assicurative necessarie per la definizione più veloce della tua domanda. In alternativa, saranno gli uffici INPS a richiedere le informazioni al Paese di ultima occupazione.

Se, invece, provieni da un Paese extra UE, dovrai fornire il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento per poter istruire la tua domanda.

Se ti iscrivi al Centro per l’Impiego entro sette giorni dalla data del rimpatrio (che andrà certificata o autocertificata, ma può essere oggetto di verifica), l’indennità di disoccupazione ti sarà corrisposta dalla data del rimpatrio; se ti iscrivi al CpI dall’ottavo al trentesimo giorno da tale data, la prestazione ti sarà pagata dal giorno dell’iscrizione.

L’indennità ti potrà essere pagata per un massimo di 180 giorni e l’importo verrà calcolato nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno.

Se riprendi a lavorare per almeno cinque giorni o ti rechi nuovamente all’estero, non hai più diritto a questa prestazione.

Incompatibilità

La prestazione per rimpatriati è incompatibile con:

  • altre indennità di disoccupazione da parte del Paese UE dove hai lavorato da ultimo o spettante in base ad accordi internazionali tra l’Italia e l’altro Paese, (anche se potresti non averne diritto o avere diritto per la differenza con le giornate già indennizzate e al massimo 180 giornate indennizzabili);
  • altre prestazioni (pensione, malattia, maternità);
  • se riprendi a lavorare o cambiano le condizioni rese al Centro per l’Impiego.  

Se hai familiari a carico, potrai chiedere per loro gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).

Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della Guida MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).

Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.

Prestazioni di disoccupazione - NASpI e DIS-COLL

Riferimenti normativi


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