Ti trovi in:

Trattamenti di integrazione salariale

Pubblicazione: 01 dicembre 2021 Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2022

Il decreto Fiscale contiene, tra le altre, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e norme in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Trattamenti di assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Il decreto introduce un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.

Possono accedere all’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.

Il messaggio 18 novembre 2021, n. 4034 fornisce le prime indicazioni sul nuovo periodo di trattamenti emergenziali e si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale ordinari in favore dei datori di lavoro del comparto tessile e pelletteria, dei trattamenti di integrazione salariale ordinari per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge 18/2020 e, infine, dei trattamenti di integrazione salariale straordinari in favore di Alitalia.

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale. Il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4580 illustra le novità normative in merito al differimento dei termini decadenziali al 31 dicembre 2021.

L’INPS, con il messaggio 6 aprile 2022, n. 1530, comunica gli aggiornamenti sui termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale previsti dalla legge 215/2021. A parziale rettifica del messaggio 23 dicembre 2021, n. 4624, l’Istituto precisa che individuerà a livello centrale le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.