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Beneficio economico e durata dell’ADI

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale.

L’ADI è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

La prestazione dà diritto a:

  • una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Pena decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI, l’interessato deve presentare entro un mese una DSU aggiornata. 

Per saperne di più: messaggio 31 luglio 2023, n. 2835