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Circolare numero 23 del 01/02/2011


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Direzione Centrale Entrate

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 01/02/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 23 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

OGGETTO:

 Importo dei contributi dovuti per l’anno 2011  per i lavoratori domestici.

 

SOMMARIO:

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

 

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,6%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF  è aumentata di 0,22 punti percentuali, come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30  raggiungendo  l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275 %.

 

Si precisa che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 -  si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione  dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a  €  7,34

 

oltre    € 7,34

fino a  €  8,95

 

 

oltre    € 8,95

 

 

€  6,50

 

 

€  7,34

 

 

€  8,95

 

€  1,36   (0,33) (2)

 

 

€  1,54   (0,37) (2)

 

 

€  1,88   (0,45) (2)

 

€   1,37    (0,33) (2)

 

 

€   1,55    (0,37) (2)

 

 

€   1,89    (0,45) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,72

 

€  0,99   (0,24) (2)

 

€   1,00    (0,24) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

 

Coefficienti  di  ripartizione  -  Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

D.S.

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

  2,0325%

 

  0,0000%

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,97%

 

0,831068

 

0,096924

 

0,000000

 

0,000000

 

0,062470

 

 

0,009538

 

1,000000

 

17,4275%

 

  2,1525%

 

 

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

21,09%

 

 

0,826339

 

0,102063

 

 

 

0,000000

 

0,062115

 

 

0,009483

 

1,000000

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 Riferimenti normativi:

 

-      In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

-      In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

-      L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

-      L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

-      A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

-      A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

-      In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

-       In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, D.L. 31 DICEMBRE 1996 N.669 convertito con modificazioni nella L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50  punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.