Trova in INPS
Home > News

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 109 del 05-08-2011


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05/08/2011
Circolare n. 109
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge  6 luglio 2011, n.98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

   

Premessa

L’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011 , n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni  urgenti  per la  stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011 ), ha istituito,  a  decorrere dal 1° agosto 2011 e  fino  al  31  dicembre  2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.

 

Ai fini del prelievo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta viene applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento.

 

L'Istituto, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni) è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

 

Si forniscono di seguito le prime indicazioni operative.

 

1. Importo del contributo e decorrenze

 

Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10 per  cento  per  la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il trattamento  pensionistico  complessivo  non  può  essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

 

Decorrenza

Importi dei trattamenti 

contributo

 

 

Dal 1°agosto 2011

> 0 <  90.000,00

zero

 
 

>  90.000,00 < 150.000,00

(totale pens - 90.000,00)* 0,05

 

> 150.000,00

((150.000,00 - 90.000,00)* 0,05 + (totale pens – 150.000,00) * 0,10))

 

 

L’applicazione del contributo di perequazione è stabilita a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31  dicembre  2014.

 Nel caso di più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura  proporzionale ai trattamenti erogati.

Il Casellario dovrà fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

 

2. Prestazioni soggette al contributo

 

Ai fini dell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari, sia erogati da INPS che dagli Enti diversi dall’INPS.

 

Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione del  trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

 

-        al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563;

-        al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

-        al decreto legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252,

 

nonché i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo 75 del decreto del DPR 20 dicembre  1979,  n.  761, nonché per:

-        le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS;

-        il personale  addetto  alle  imposte  di  consumo;

-        il  personale dipendente dalle aziende private del gas;

-        il  personale  già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.

 

Sono escluse dal computo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.

 

3. Trattamento fiscale del contributo

 

In analogia a quanto operato per l’applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l’applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’ IRPEF.

 

4. Modalità di effettuazione della trattenuta

 

La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 e viene rideterminata a consuntivo.

L’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui.

Relativamente ai trattamenti pensionistici erogati dall’ex IPOST la trattenuta sarà effettuata sul rateo di pensione del mese di agosto 2011.

 

Per quanto riguarda gli altri trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto la predetta trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese di settembre 2011, sulla quale sarà operato il conguaglio relativo al mese di agosto 2011.

 

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di perequazione, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato, è stato istituito, nell'ambito delle "Entrate per partite di giro" il conto GPA 25/280 (riportato nell’allegato n.2) con la seguente descrizione: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge di 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'imputazione al suddetto conto viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni.

Allo stesso conto dovranno essere imputati anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato.

I rapporti con lo Stato, per il riversamento del contributo, saranno tenuti dalla Direzione generale.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 



Allegato N.1

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2011)

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  155  del  6  luglio  2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria.». (11A10000)

 

omissis

  

Art. 18

 

Interventi in materia previdenziale

 

((22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della  situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dal 1°  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre   2014,   i   trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di  previdenza obbligatorie, i cui importi  complessivamente  superino  90.000  euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione  pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto  importo  fino  a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento  per  la  parte  eccedente 150.000 euro; a  seguito  della  predetta  riduzione  il  trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i  trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in  aggiunta  o  ad  integrazione   del   trattamento   pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al  decreto  legislativo  16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre  1990,  n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti  delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il  personale addetto alle imposte di consumo, per il  personale  dipendente  dalle aziende private  del  gas  e  per  il  personale  gia'  addetto  alle esattorie e alle ricevitorie delle  imposte  dirette.  La  trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in  via preventiva  e  salvo   conguaglio,   a   conclusione   dell'anno   di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo  mensile. Ai fini  dell'applicazione  della  predetta  trattenuta  e'  preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni,  e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati  i  necessari  elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di  perequazione, secondo modalita' proporzionali  ai  trattamenti  erogati.  Le  somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il  quindicesimo  giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e'  effettuata  la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

omissis



Allegato N.2

Variazioni al piano dei conti

 

Tipo variazione

I

 

Codice conto

GPA 25/280

 

Denominazione completa

Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge di 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98

 

Denominazione abbreviata

CTR.PEREQ.ART.18,C.2BIS LEGGE N. 111/2011