Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 115 del 05/11/2009
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma,
05/11/2009
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
115
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte
dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e
casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi agricoli
unificati
Ai
Presidenti dei Comitati
regionali
Allegati n.
4
Ai
Presidenti dei Comitati
provinciali
OGGETTO:
Art. 29 del D.L.
23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive
modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.
Decreto ministeriale 16 luglio 2009 (G.U. n. 239
del 14 ottobre 2009).
SOMMARIO:
Determinazione per
l’anno 2009 della misura della riduzione contributiva per il settore edile
introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni
operative.
L'articolo
1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) - modificando l’originario testo
del DL n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha
introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il
Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta
dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995
(1)
.
Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 (allegato 2),-
pubblicato nella G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009 - conferma per l’anno 2009
nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta
dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la
pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.
1.
Caratteristiche
della riduzione contributiva - Condizioni di accesso al beneficio.
Il
beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per
cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa
quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai
soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta,
quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Relativamente
al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la
riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati
(2)
.
Le
aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in
vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1
gennaio 2009.
A
tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza
delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e
all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005
(3)
; la determinazione della base di
calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative eventualmente
spettanti
(4)
.
Per
espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli
esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”
(5)
.
Si
osserva che l’agevolazione:
-
compete per i
periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
-
non trova applicazione
sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n
845,
versato dai datori
di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione
involontaria
(6)
;
-
è subordinata al
rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate
dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si
ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori
per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo
(a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di
inserimento/reinserimento, ecc.).
Per
ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite
(7)
.
Va
altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n.
248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
- ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8, ulteriori requisiti necessari ai fini
della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro
del settore edile:
-
devono essere in
possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva anche da parte delle Casse Edili;
-
non devono aver
riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data
di applicazione dell’agevolazione.
La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto
specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle
previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a
tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale,
l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei
requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
Di
conseguenza, tenuto conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra
menzionati avviene secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i
datori di lavoro
(8)
, le aziende attesteranno mediante
autodichiarazione l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio
precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili.
A
tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di
responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per
territorio.
Tale
dichiarazione peraltro, avendo ad oggetto una specifica condizione estranea
rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC, è sempre
obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla
riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in
cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà
al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei
casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse
edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui
all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
2.
Modalità
operative.
Ferme
restando le condizioni per l’accesso al beneficio illustrate al paragrafo
precedente, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del
D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle
denunce contributive DM10, sulla base dei codici statistico contributivi e dei
codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Per
le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
calcoleranno l’importo
complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce
la denuncia e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice
“L206”;
-
determineranno
l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già
operata
(9)
- per i periodi di paga pregressi,
in ogni caso non anteriori a “gennaio 2009”, e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; per eventuali conguagli
da effettuare tramite il flusso UNIEMENS, saranno fornite indicazioni nel
relativo documento tecnico.
Il Direttore Generale
f.f.
Nori
(1) Si veda più dettagliatamente la
circolare n. 89 del 7 ottobre 2008.
(2) Si veda, in materia, quanto
dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della
circolare n. 209/1995.
(3) Si vedano, al riguardo, la
circolare n. 52 del 6 marzo 2001
,
la circolare n. 115 del 10 novembre 2005, la
circolare n. 3 del 5 gennaio 2006
e la
circolare n. 73 del 19 maggio
2006
.
(4) Misure previste dall’art. 10 del D.
Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, c. 764, della legge
n. 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c.
766 della legge finanziaria 2007. Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del
3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del
messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.
(
5) Si osserva peraltro che
dal 1 gennaio 2008 vige la nuova classificazione delle attività economiche
Ateco 2007
– peraltro
non ancora operativa negli archivi dell’Istituto - in relazione alla quale si
fornisce (allegato 4) la tavola di raccordo tra i codici Ateco 2002 (invariati,
per l’edilizia, rispetto alla codifica del 1991) e quelli Ateco 2007.
(6) A decorrere dall’anno
2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la
formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del
contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri
costi amministrativi.
(7) Si vedano la
circolare n. 209 del 27/7/1995
,
la
circolare n. 269 del 30/10/1995
,
la
circolare n. 9 del 18/1/1997
e la
circolare n. 81 del 27/3/1997
.
(8) In relazione al rispetto del contratto
collettivo, si vedano i chiarimenti contenuti nella circolare del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 34/2008, la quale prevede
anche l’invio al Ministero - secondo le modalità dettate dalla successiva
circolare n. 10/2009 - di una dichiarazione relativa alla non commissione degli
illeciti ostativi al rilascio del DURC ovvero al decorso del tempo indicato con
riferimento a ciascun illecito dal D.M. 24 ottobre 2007.
La verifica dei requisiti di regolarità
contributiva, invece, sarà effettuata dalla procedura di controllo delle
denunce DM10.
(9) I datori di lavoro che hanno già
operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi
pregressi non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento.
Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica
eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4