Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 55 del 30-4-2008.htm
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995: obbligo di iscrizione dei Volontari del Servizio civile nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2006
Direzione centrale delle Entrate contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 30 Aprile 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
55
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n.335/1995: obbligo di iscrizione dei Volontari del Servizio
civile nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2006
SOMMARIO:
istruzioni in merito all’iscrizione e al
versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge n. 335/95, per i Volontari del Servizio civile, a
seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
Premessa
La
legge 8 luglio 1998, n. 230, che detta nuove norme in materia di obiezione di
coscienza, ha istituito, con il comma 1 dell’articolo 8, l’Ufficio nazionale
del servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente il
compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale al fine
di promuovere e curare la formazione e l’addestramento degli obiettori.
Deputato
a provvedere all’amministrazione, alla programmazione e all’assegnazione
delle risorse per il funzionamento del predetto Ufficio è il Fondo Nazionale
per il servizio civile istituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001,
n. 64.
Il
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata
definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto
disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio
civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento
giuridico ed economico.
Il
servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n.
226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1°
gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002,
il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In
relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile
prestati fino alla data del 31 dicembre 2005, ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico e privato, sono ritenuti validi nei limiti
e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare
obbligatorio.
Tali
precisazioni sono state fornite con messaggio della Direzione Centrale
Prestazioni
n. 25493 del 22 ottobre 2007
.
Sono
ammessi a prestare servizio civile su base volontaria i giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali spetta un compenso mensile di 433,80
euro, maggiorato, per i volontari all’Estero con una specifica indennità
aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili.
In
relazione al compenso, l’Agenzia delle Entrate con una propria risoluzione
(1)
ha chiarito che “le somme percepite dai volontari
ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che
consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e
proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali
redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.50, lettera
c-bis) del TUIR”.
Discende
da quanto sopra che i volontari del servizio civile sono soggetti all’obbligo
contributivo verso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n.335/95, alla quale dovranno essere iscritti come collaboratori.
Relativamente
al versamento della contribuzione si comunica che a norma del citato articolo
9, comma 4, del D. Lgs. 77/2002
il relativo onere è posto interamente a
carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile
,
e
pertanto, sull’importo della contribuzione da versare alla Gestione separata
non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del
collaboratore; ciò a parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato
con
messaggio n. 4166 del 19
febbraio 2008
.
Adempimenti
per il versamento dei contributi
Il
competente Ufficio del Fondo Nazionale per il Servizio Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà utilizzare:
-
il Modello F24, per il
versamento della contribuzione alla competente Sede provinciale INPS, Via
dell’Amba Aradam n. 5, 00184 Roma
-
la procedura E-mens
(2)
, in ambiente web, per la denuncia-comunicazione
dei dati retributivi e contributivi dei beneficiari, previa richiesta
dell’apposito codice PIN
1) Base imponibile
La base imponibile su cui calcolare la
contribuzione dovuta è costituita dal trattamento economico percepito dal
volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto.
2) Aliquota contributiva
Per il calcolo dei contributi dovranno essere
applicate le seguenti aliquote in vigore nella Gestione separata, pertanto:
per l’anno 2006:
-
10,00% per i soggetti provvisti di altra forma
previdenziale obbligatoria
-
18,20% per cento per i soggetti privi di altra
forma previdenziale obbligatoria
per l’anno 2007:
-
16,00% per i soggetti provvisti di altra forma
previdenziale obbligatoria
-
23,50% per i soggetti privi di altra forma
previdenziale obbligatoria (fino al 6 novembre)
-
23,72% per i soggetti privi di altra forma
previdenziale obbligatoria (dal 7 novembre)
per l’anno 2008:
-
17,00% per i soggetti provvisti di altra forma
previdenziale obbligatoria
-
24,72% per i soggetti privi d’altra forma
previdenziale obbligatoria
3) Compilazione Modello F24
Il versamento dovrà essere effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento
dei compensi ai volontari.
Le causali contributo da indicare sul Modello F24
per il versamento sono, come per la generalità dei parasubordinati:
a)
“C10” se il
soggetto è già provvisto di altra tutela previdenziale obbligatoria
b)
“CXX” se il
soggetto è privo di altra tutela previdenziale
c)
codice Sede: 7000
d)
campo matricola
filiale: 00184 Roma
4) Utilizzo della procedura E-mens
a)
campo “tipo di
rapporto”: indicare il codice
15
“Volontari del servizio civile”,
appositamente istituito per la nuova categoria
b)
campo “codice
attività”: non dovrà essere compilato
Periodi pregressi
Per
la regolarizzazione dei periodi pregressi, da effettuarsi con tutte le
modalità dianzi indicate, il versamento dovrà essere effettuato entro il
giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente
circolare, senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni civili previste
dall’articolo 116 della legge n.388/2000 (cfr. delibera n. 5 del 26/3/1993
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, approvata con D. M.
7/10/1993).
Poiché
trattasi di due annualità pregresse, si dispone - in via del tutto eccezionale
– di effettuare due versamenti riferiti uno all’anno 2006 e uno all’anno 2007
e presentare due flussi E-mens per i citati anni.
Compilazione Modello F24:
-
Codice Sede: 7000
-
Codice tributo: CXX oppure
C10
-
Matricola filiale ecc.:
00184 Roma
-
Periodo da: 12/2006 a
12/2006 (per l’anno 2006)
-
Periodo da: 12/2007 a
12/2007 (per l’anno 2007)
Compilazione flusso
E-mens:
-
Periodo di competenza:
12/2006 e 12/2007
-
Tipo rapporto: 15
-
Imponibile: indicare il
totale dei compensi erogati nell’anno 2006 e nell’anno 2007
-
Aliquota: indicare
l’aliquota utilizzata per il calcolo dei contributi
-
Periodo: indicare
il primo e l’ultimo mese del periodo per il quale sono stati versati i
contributi nell’anno (esempio: 02/2006 – 12/2006 per il periodo di
volontariato da febbraio a dicembre 2006)
Iscrizione alla Gestione
Data l’eccezionalità della norma in argomento,
l’iscrizione alla Gestione separata dei Volontari del servizio civile si
ritiene validamente compiuta con l’invio telematico dei dati richiesti dalla
procedura E-mens da parte del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Riguardo all’obbligo di comunicazione stabilito
dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da
1180 a 1185, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai
Centri per l’impiego, entro le ventiquattro ore precedenti l’inizio della
prestazione lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno
stipulato contratti di lavoro, si ritiene che il Fondo Nazionale per il
Servizio Civile non sia soggetto a tale adempimento in quanto la
normativa del settore stabilisce che l’attività svolta nell’ambito dei
progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro.
Per quanto non previsto nella presente circolare
si fa rinvio alle disposizioni vigenti per i collaboratori iscritti alla
Gestione separata.
Il
Direttore generale
Crecco
(1) circolare
Agenzia delle Entrate n. 24 del 10 giugno 2004, par. 4, punto 2
(2)
circolare INPS n. 152 del 22
novembre 2004