Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 13 del 02/02/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
02/02/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
13
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno
2010
SOMMARIO:
Misura delle
aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio
2010 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai fini
del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito
1)
Aliquote contributive
Con
circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla
contribuzione dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive
pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.
In
base alla citata disposizione anche nel 2010 è previsto l’incremento di un
punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati
presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Come
negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad
altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva,
istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76
del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).
La
predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura
dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento
(v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In
conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione
alla Gestione separata nell’anno 2010, ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate, sono complessivamente fissate come segue:
a)
26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota
aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie;
b)
17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o
provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
2)
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La
ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane
fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di
associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed
associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per
cento dell’onere totale.
Si
rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del
rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24
(telematico nel caso dei titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i professionisti
iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei
soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite
il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali
previste
per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e
secondo acconto 2010).
3)
Massimale annuo di reddito
Le
predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili,
con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli
iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito
previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno
2010 è pari a euro 92.147,00.
4) Compensi
corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010
Per il versamento dei contributi in favore dei
collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre
2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora
applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base
al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si
considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di
cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai
collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote
contributive in vigore nel 2009.
5)
Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne
l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2010 detto
minimale è pari ad euro 14.334,00.
Pertanto
gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota
del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo
di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione
avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno
con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini
pensionistici).
Com’è
noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato
raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al
contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
6)
Aliquote di computo
Come disposto dalla norma già richiamata al
punto 1), con effetto dal 1° gennaio 2010, le aliquote di computo sono
stabilite nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per
i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per
tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di
computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla
circolare n. 7/2007.
Il
Direttore Generale
Nori