Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 150 del 25/11/2010
Direzione
Centrale
Prestazioni
a sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
25/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
150
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione
agricola. Chiarimenti alla circ. 52/2007.
SOMMARIO
:
Chiarimenti alle indicazioni riportate nella
circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno
2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione
agricola.
Allo
scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo
che giudiziario in materia di r
etribuzione minimale applicata
nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto
all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti
precisazioni e richiami normativi.
Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza
2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore
rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti
il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti
previsti dall’art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5
del medesimo articolo.
Nell’anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86
,
come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve
trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo
paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a 41,43 x 6/39) che
deve essere intesa
esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i
lavoratori che attuano il part-time orizzontale.
Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate
nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo
di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato
equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno
2008 è € 42,14 anziché € 37,49).
Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal
Coordinamento generale legale dell’Istituto, è avallata da un parere rilasciato
in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita
l’impossibilità
di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante
2008
.
Il Direttore
Generale
Nori