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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 150 del 25/11/2010


Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del Reddito
 
Direzione Centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
25/11/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
150
 
 
E, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola. Chiarimenti alla circ. 52/2007.
 
 
SOMMARIO
:
Chiarimenti alle indicazioni riportate nella circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.
 
 
Allo scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo che giudiziario in materia di r
etribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti precisazioni e richiami normativi.
 
Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5 del medesimo articolo.
 
Nell’anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86
, come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a 41,43 x 6/39) che
deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.
 
Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).
 
Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal Coordinamento generale legale dell’Istituto, è avallata da un parere rilasciato in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita
l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008
.
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori