Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 81 del 4-5-2007.htm
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i contributi per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.
Presidio Unificato
Previdenza Agricola
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 4 Maggio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
81
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato -
art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 marzo 2006, n.81 - possibilità di compensazione con i
contributi per i datori di lavoro che
anticipano le prestazioni.
SOMMARIO:
Premessa.
Decorrenza.
Prestazioni che possono essere portate in compensazione.
Modifiche DMAG-Unico.
Modalità per usufruire della compensazione- compilazione modello
F24.
Premessa.
L’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81, al comma 10 ha
previsto la possibilità di compensare le prestazioni temporanee a carico
dall’INPS, anticipate dai datori di lavoro, con i contributi previdenziali.
Il comma in argomento testualmente recita: ”
A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di
lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della
contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli
prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione,
in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati
”.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006,
all’art 62, è stato inoltre previsto che:
“Le
aziende agricole anticipano agli operai
a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti
previdenziali e assicurativi
relativamente agli assegni
per il nucleo
familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa
integrazione.
Norma transitoria.
La presente
disposizione produce effetti dal momento
in cui gli
Enti previdenziali e
assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di
lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.”
Pertanto, con la presente circolare vengono fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni che i datori di lavoro
possono anticipare agli operai
agricoli a tempo indeterminato.
Decorrenza.
A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali
(DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007, scadenza per la
presentazione 31 luglio 2007, i datori di lavoro indicheranno sulle citate
dichiarazioni le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato,
tipo manodopera “2” (
cfr
. circ. 153/2002), precisando numero di giornate ed importi.
Prestazioni
che possono essere portate in compensazione.
Le prestazioni anticipate dal datore di lavoro
agli operai a tempo indeterminato, che possono essere portate in
compensazione, sono quelle individuate dalla legge e dal CCNL.
Pertanto si individuano le seguenti prestazioni
disciplinate dal CCNL:
·
assegni per il nucleo familiare;
·
indennità
di malattia;
·
infortunio;
·
cassa
integrazione;
e le seguenti individuate dalla legge:
donazione
di sangue;
donazione
di midollo.
Modifiche
DMAG-Unico.
Nel modulo di dichiarazione trimestrale,
DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, il datore di lavoro, qualora
anticipi le prestazioni al lavoratore a tempo indeterminato, deve indicare,
per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipo, nel quadro “F”:
-
seconda
casella
del campo “
tipo retribuzione” -
una delle seguenti
lettere:
N
Per denunciare se è
stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia
C
Per
denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa
integrazione
A
Per
denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo
familiare
I
Per
denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio
S
Per
denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di
donazione di sangue
T
Per
denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di
donazione di midollo
-
campo “
giorni” -
il numero dei giorni per i
quali è stata erogata la prestazione,
-
campo “
retribuzione” -
le retribuzioni
anticipate per gli eventi di cui alle lettere di nuova istituzione.
Modalità
per usufruire della compensazione - compilazione modello F24
.
Il datore di lavoro indicherà sul primo F24 utile
per la compensazione, nella colonna importi a credito, l’ammontare delle
prestazioni anticipate con le seguenti causali:
MALA – Indennità di malattia
ANFA – Assegni al nucleo
familiare
INFA – Infortunio sul lavoro
CIGA – Integrazione
salariale
MIDA – Donazione midollo
SANA – Donazione di sangue
Le causali su indicate dovranno essere completate
dal
Codice sede
Code-line
Periodo di
riferimento
Importi a credito
compensati.
In particolare, il “codice sede”, “la code-line”
ed “il periodo di riferimento” corrisponderanno a quelli prestampati
sull’ultimo F24 di tariffazione in possesso dell’azienda.
Il Direttore
Generale
Crecco