Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 94 del 3-6-2003.htm
Istituzione del ‘Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante’. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Progetto
Interventi
in
favore dell’Occupazione
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 3
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 94
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 12
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Istituzione del ‘Fondo per il sostegno del reddito del personale
già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito
nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato
e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante’. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Si forniscono le prime istruzioni relative alla gestione dell’assegno
straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo ed ai versamenti
del contributo ordinario di finanziamento del Fondo.
PARTE PRIMA
QUADRO NORMATIVO
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle
categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali, l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(allegato 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva
nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti
con il concorso delle parti sociali.
1.1) Il Decreto
Ministeriale n. 477/1997
Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (allegato
2), nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti oggi esclusi
dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "
misure per il perseguimento delle
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
", rinvia
ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri
direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il
concorso delle parti sociali.
1.2) Il contratto collettivo
Con l’accordo del 28 febbraio 2001, sottoscritto
dall’E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani Spa con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) il "
Fondo
per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento
del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad
altra società da essa derivante
", al fine di gestire le situazioni
di eccedenze di personale ("
esuberi
")
nell’ambito e in connessione col processo di riorganizzazione dell’Ente
Tabacchi Italiani Spa.
1.3) Il Decreto di attuazione
In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1
del D.M. n. 477/1997 e dell’accordo del 28 febbraio 2001, con
il decreto interministeriale 18 febbraio 2002 n.
88
(G.U. n 107 del 9 maggio
2002), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto
Fondo (allegato 3).
1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti
dei lavoratori dipendenti, già appartenenti all’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle Finanze, distaccati e poi trasferiti all’E.T.I. Spa o ad
altra società da essa derivante. (1)
PARTE SECONDA
CARATTERISTICHE DEL FONDO
2.1)
Amministrazione
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale (2), è gestito da un "
Comitato
amministratore
". In data 21 novembre 2002 il Comitato si è
regolarmente insediato; per la sua composizione, la durata delle cariche, i
compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.
2.2) Finalità
L’articolo 2 del citato decreto n. 88/2002 stabilisce che
il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di
sostegno del reddito e dell’occupazione nei confronti dei lavoratori
dipendenti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283 (allegato 4),
già appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccati e poi
trasferiti all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa derivante e che
risultino in esubero nell’ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di
trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, stabilisce infatti che “a
l personale dichiarato in esubero e che abbia almeno
trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e
quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia
di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”
2.3)
Prestazioni
a carico del Fondo
L’articolo 5 del citato decreto n. 88/2002 stabilisce che
il Fondo, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, provvede:
all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese
antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione;
all’erogazione, in favore dei medesimi lavoratori, di un
bonus
da corrispondersi al momento
dell’ingresso al Fondo e di un
bonus
da corrispondersi alla maturazione del trattamento pensionistico;
in alternativa, su richiesta del lavoratore che intenda
intraprendere un’attività autonoma o cooperativistica, all’erogazione di un
assegno corrisposto in unica soluzione insieme ad un
bonus
di ingresso al Fondo.
A favore dei lavoratori ammessi a fruire dell’assegno in
forma rateale, il Fondo versa altresì alla competente gestione assicurativa
obbligatoria la correlata contribuzione figurativa, come previsto
dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non
sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene
liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche
della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il
periodo di percezione dell’assegno.
2.4) Finanziamento
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dall’E.T.I. Spa,
che è tenuto a corrispondere un contributo ordinario ed un contributo
straordinario.
Contributo ordinario
Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal mese di
maggio 2002 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del DM
88/2002) ed è determinato nella misura dello 0,50% - interamente a carico del
datore di lavoro - della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dalla
circostanza che siano iscritti – ai fini pensionistici – presso l’INPS o altro Ente previdenziale.
Il Comitato amministratore si è riservato di verificare
“se anche la retribuzione dei dirigenti
debba essere assunta come base di calcolo per il contributo ordinario …”
(3);
di conseguenza, fino ad eventuali nuove diverse istruzioni, il contributo
ordinario relativo ai dirigenti non verrà riscosso.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario
dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore.
Contributo straordinario
Il contributo straordinario è determinato dal Comitato
amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla
corresponsione dell’assegno straordinario, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni – compresi i bonus di ingresso e di
uscita dal Fondo - e della correlata contribuzione figurativa.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.(4)
2.5) La contribuzione figurativa correlata
La contribuzione è versata dal Fondo all’INPDAP, presso
cui sono iscritti – ai fini pensionistici – tutti i lavoratori destinatari
dell’assegno straordinario, ed è corrisposta per il periodo di erogazione
dell’assegno stesso.
E’ determinata sulla base di un imponibile previdenziale
pari al totale degli elementi retributivi considerati per l’individuazione
del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale
delle indennità accessorie percepite dal lavoratore negli ultimi sei mesi, in
costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo
produttività collettiva. (5)
La contribuzione è calcolata applicando alla suddetta base
imponibile l’aliquota contributiva vigente nel momento in cui si colloca
l’erogazione degli assegni; tale aliquota, corrispondente a quella propria
della gestione INPDAP, è attualmente determinata in misura pari al 32,95.
Il Fondo versa la contribuzione figurativa per il periodo
compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei
requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o
vecchiaia; il versamento si effettua per ciascun trimestre solare entro la
scadenza del trimestre successivo e, comunque, entro il mese antecedente a
quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione
è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella
di anzianità, e per la determinazione della sua misura. (6)
2.6) Scadenza
Il Fondo ha durata fino al 31 luglio 2014 (7), con accesso
alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007.
PARTE TERZA
IL CONTRIBUTO ORDINARIO
3.1) Adempimenti
procedurali – Codifica Azienda
Come già precisato, obbligata al finanziamento del Fondo è
esclusivamente l’E.T.I. Spa
Ai soli fini del versamento del contributo ordinario per
tutti i lavoratori, ovunque impiegati – iscritti ai fini pensionistici
all’INPS o ad altro Ente previdenziale - verrà attribuita all’E.T.I. – a cura
della Sede di Roma Eur – un’unica posizione contributiva. Tale posizione sarà
contraddistinta dal C.A.
“3U”
, che,
dal 1° maggio 2002, assume il significato di
“azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 88/2002 (ETI)”
.
3.2) Denuncia e versamento del contributo
ordinario
Ai fini della
compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2,
l’E.T.I. Spa
si atterrà alle seguenti modalità
:
calcolerà, secondo le
modalità illustrate al punto 2.4), l’ammontare del contributo dovuto;
riporterà i
l
relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "
B-C
" del mod. DM10/2 facendolo
precedere dalla dicitura “
contr. ord.
DM 88/2002 (ETI)
” e dal codice di nuova istituzione "
M005
";
nelle caselle "
numero
dipendenti
" e "
retribuzioni
"
indicherà rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo
indeterminato, per i quali è dovuto il contributo;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "
numero giornate
".
Il contributo ordinario verrà versato con cadenza mensile
in base alle disposizioni vigenti.
3.3)
Regolarizzazione dei periodi pregressi
L’E.T.I. potrà versare il contributo ordinario, dovuto da
maggio 2002, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre
1993, circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).
L’importo del contributo pregresso, versato entro la
suddetta scadenza, non sarà maggiorato di interessi o somme aggiuntive.
Ai fini del versamento in questione l’E.T.I. si atterrà
alle seguenti modalità
:
riporterà
l'importo
del contributo ordinario in uno dei righi in bianco dei quadri "
B-C
" del mod. DM10/2 facendolo
precedere dalla dicitura "
Arr.
contr. ord. DM 88/2002 (ETI)
" e dal codice di nuova istituzione
"
M006
";
indicherà nella casella "
retribuzioni
" le retribuzioni dei
soggetti cui si riferisce la contribuzione;
nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle "
numero
dipendenti
" e "
numero
giornate
".
PARTE QUARTA
L’ASSEGNO STRAORDINARIO
4.1)
Requisiti richiesti per l’accesso all’assegno straordinario
L’articolo 5, comma 2, del decreto 18 febbraio 2002, n. 88
prevede che all’erogazione dell’assegno vengano ammessi, entro il 31 luglio
2007, i soggetti già dipendenti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
Finanze, distaccati e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa
derivante che siano stati dichiarati in esubero nell’ambito del programma di
riorganizzazione e ristrutturazione dell’E.T.I. Spa, che abbiano almeno
trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e
quindici anni di anzianità contributiva.
Il comma 3 dell’articolo 5 prevede che “gli assegni
straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un
massimo di 84 mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e
comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità
o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 84
mesi, o inferiore a 84 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le richieste di erogazione degli assegni possono essere
presentate nel periodo 1° giugno 2002 al 31 luglio 2007.
Il comma 4 dell’articolo 5 del Regolamento in esame,
prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si
dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
La posizione assicurativa dei lavoratori in esame è
costituita presso l’INPDAP. L’accertamento dei requisiti per l’accesso
all’assegno straordinario viene effettuato dall’E.T.I. Spa e sarà
successivamente verificata da INPDAP l’esistenza dei requisiti di legge.
L’E.T.I. Spa provvederà inoltre a determinare l’importo dell’assegno
straordinario.
4.2)
Adempimenti dell’E.T.I. Spa per l’accesso all’assegno straordinario
L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento
delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi
che determinano la riduzione dei livelli occupazionali e comporta la
contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente
corresponsione del trattamento di cui all’articolo 5 (assegno straordinario e
bonus
).
Gli assegni straordinari e i relativi
bonus
sono erogati su richiesta degli interessati, presentata per
il tramite dell’E.T.I. Spa, e previa delibera di accoglimento (allegato 5) da
parte del Comitato amministratore del Fondo.
La liquidazione degli assegni straordinari sarà a cura
delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del
lavoratore, alle quali saranno inoltrate le domande accolte dal Comitato.
La domanda (allegato 6) dovrà riportare le seguenti
informazioni relative al lavoratore:
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
data di risoluzione del rapporto di lavoro;
decorrenza dell’assegno straordinario;
anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro;
incremento dell’anzianità contributiva riconosciuta al
lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o
alla pensione di vecchiaia per le quali l’azienda è tenuta a versare i
contributi figurativi;
importo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad
anno;
importo dell’assegno e del
bonus
di ingresso e di uscita;
aliquota IRPEF applicata al TFR, da utilizzare per la
tassazione dell’assegno;
data di maturazione dei requisiti per la pensione di
anzianità o di vecchiaia e data dalla quale la stessa potrà essere liquidata;
denominazione dell’Istituto di credito presso il quale
deve essere localizzato il pagamento dell’assegno, con l’indicazione delle
coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB) e delle modalità di pagamento;
denominazione dell’Organizzazione sindacale in favore
della quale devono essere trattenuti i contributi associativi, in presenza
dell’eventuale delega sindacale rilasciata dal lavoratore;
importo dell’imponibile previdenziale calcolato applicando
i criteri indicati dall’articolo 6 comma 1 lettera b) e articolo 9 comma 6
del D.M. 88/2002;
l’aliquota percentuale di calcolo della contribuzione
correlata;
l’importo della contribuzione figurativa correlata.
Ricevute le domande di assegno straordinario le Sedi
provvederanno all’inserimento delle stesse in EAD75, indicando la categoria
VOESO e alla liquidazione degli stessi assegni, con immediatezza utilizzando
la procedura IVS74.
4.3)
Procedure di liquidazione
Le Sedi provinciali, ricevute le informazioni relative
alle domande di assegno straordinario, accolte dal Comitato, provvederanno
alla liquidazione degli stessi, utilizzando la procedura IVS74.
L’importo della prestazione sarà determinato da E.T.I. Spa
e indicato sulla domanda.
Le Sedi inseriranno una domanda in EAD75, indicando la
categoria VOESO e al campo 18 il codice 9.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti dell’E.T.I.
Spa saranno contraddistinti con la categoria numerica “029”, alla quale
corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”, e dal codice azienda “99” e da
una numerazione progressiva da 1.600.000 a 1.899.999.
4.4)
Modalità di calcolo degli assegni e dei bonus
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 88 per i
lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad
erogare:
l’importo dell’assegno rateale, al netto delle ritenute di
legge;
un
bonus
di
ingresso al Fondo;
un
bonus
da
corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico.
L’importo degli assegni e dei
bonus
è determinato con le modalità indicate all’articolo 9,
comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento in esame.
Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che per i lavoratori
ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:
l’importo dell’assegno rateale che sarà pari all’80 per
cento del trattamento economico goduto dal soggetto all’atto della
maturazione del diritto all’accesso al Fondo è sarà calcolato esclusivamente
con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità
integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate
per 13 mensilità) nonché indennità aziendale (calcolata per dodici
mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle
ritenute di legge;
un
bonus
di
ingresso al Fondo pari al 10 per cento del trattamento economico che
complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto
previsto nel precedente punto a) e rapportato all’intero periodo di
permanenza nel Fondo stesso;
un
bonus
ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito
pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell’accordo
del 3 agosto 2000 (allegato 7) e quanto corrisposto in attuazione del
precedente punto b).
L’importo degli assegni e dei
bonus
saranno determinati da E.T.I. Spa e saranno successivamente
verificati da INPDAP in applicazione di apposita convenzione in corso di
definizione, tra INPS e INPDAP.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al
contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la
perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano trattamenti di
famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi
legali né la rivalutazione monetaria.
4.5)
Regime tributario degli assegni straordinari
Il comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR, aggiunto
dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che “Per le
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di
incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se
donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a),
l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la
tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16”. Con la
risoluzione n. 17/E del 29 gennaio 2003 l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che per i lavoratori che non abbiano raggiunto l’età di 50 anni se donne e di
55 anni se uomini, l’imposta si applica con l’aliquota pari a quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e
somme.
Tale disposizione trova applicazione anche per quanto
riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito.
L’articolo 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, precisa infatti che le disposizioni di cui all’articolo 59 comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il
trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme
erogate ai sensi della lettera b).
Le procedure, tenendo conto dell’aliquota di tassazione
del TFR segnalata dall’azienda, determineranno l’importo dell’assegno netto
da porre in pagamento.
4.6)
Contributi sindacali
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario,
potranno proseguire il versamento dei contributi associativi a favore
dell’Organizzazione sindacale di appartenenza, con trattenuta sull’assegno
straordinario, purchè all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro
sottoscrivano apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle
prestazioni del Fondo.
4.7)
Pagamento dell’assegno straordinario
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come
per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili
anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun
mese.
L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità,
fino alla fine del mese antecedente quello di maturazione del diritto alla
pensione sulla base dei requisiti ordinari.
Sulla base dell’accordo stipulato in data 18 giugno 2002
tra l’E.T.I. Spa e le organizzazioni sindacali (allegato 8) è previsto che a
copertura dei periodi intercorrenti tra la maturazione dei requisiti a
pensione e la decorrenza della stessa (cosiddetta finestra di uscita), venga
erogato un
bonus
aggiuntivo con le
seguenti modalità:
per i primi tre mesi mancanti alla decorrenza della
pensione, un
bonus
pari all’80%
dell’importo dell’assegno straordinario mensile;
dal quarto al sesto mese mancante alla decorrenza della
pensione, un ulteriore
bonus
pari
al 70% dell’importo dell’assegno straordinario mensile;
dal settimo mese fino alla decorrenza della pensione, un
ulteriore
bonus
pari al 60%
dell’importo dell’assegno straordinario mensile.
Si fa riserva di comunicazioni sulle modalità di
erogazione del
bonus
aggiuntivo.
4.8)
Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
L’articolo 10 del Regolamento n. 88 disciplina la
cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno
straordinario è cumulabile, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione
mensile percepita dall’interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo.
Qualora il cumulo tra i redditi e l’assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell’assegno.
La base retributiva imponibile è ridotta in misura pari
all’importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente
riduzione dei versamenti della contribuzione correlata.
Il comma 5 fa obbligo al lavoratore che percepisce
l’assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione all’E.T.I. Spa e al
Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o
autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o
dell’attività, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e
della contribuzione correlata.
In caso di inadempimento il lavoratore decade dal diritto
alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamene percepite, oltre
agli interessi e la rivalutazione del capitale, nonché la cancellazione della
contribuzione correlata.
4.9)
Trattenute delle
quote degli assegni straordinari non cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente e autonomo
Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo la trattenuta delle quote in cumulabili, ove previste,
sarà effettuata direttamente da parte dell’INPS.
4.10)
Scadenza degli assegni straordinari
La scadenza degli assegni straordinari dovrà essere
acquisita al momento della liquidazione degli stessi e sarà gestita con le
procedure automatizzate.
Nella comunicazione di liquidazione della prestazione sarà
data notizia all’interessato della data di scadenza dell’assegno, con l’avvertenza
che, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità o di
vecchiaia, dovrà presentare domanda di pensione all’INPDAP.
4.11)
Lavoratori titolari di pensioni
Gli assegni straordinari non hanno influenza sugli altri
trattamenti di pensione di cui sia eventualmente titolare il lavoratore.
L’ammontare degli assegni va peraltro preso in considerazione per le
situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.
4.12)
Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento
mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica
soluzione, al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica,
l’importo da corrispondere è pari al 70 per cento dell’importo mensile lordo
che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei
mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali
non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante. In tale
ipotesi inoltre resta escluso il
bonus
da erogarsi all’atto della maturazione del trattamento pensionistico. Si fa
riserva di comunicazione delle modalità di erogazione.
4.13) Finanziamento degli assegni straordinari e
dei bonus
Come precisato al punto
2.4)
l’onere degli assegni è a totale carico dell’E.T.I. Spa.
La gestione del finanziamento dovrà essere effettuata
dalla Sede di Roma EUR alla quale sarà messa mensilmente a disposizione,
dalle procedure centrali, l’informazione relativa all’importo degli assegni
da corrispondere agli ex dipendenti dell’E.T.I (importo al lordo delle
ritenute fiscali) entro il giorno 10 del mese precedente quello cui si
riferisce la corresponsione degli assegni edei bonus.
La Sede provvederà a dare comunicazione all’E.T.I.
dell’importo da versare e delle coordinate bancarie (sportello e numero di
conto corrente) necessarie per l’effettuazione del versamento che dovrà
recare la causale: “CONTRIBUTO COPERTURA ASSEGNO STRAORDINARIO ART. 6, C. 1,
D.M. n. 88/2002” .
Il versamento del suddetto importo dovrà essere disposto
entro il giorno 16 del mese precedente (data operazione) quello cui si
riferisce la corresponsione degli assegni e dei bonus e dovrà riportare quale
valuta massima di accredito a favore dell’INPS il penultimo giorno del mese
precedente quello di erogazione degli assegni medesimi ovvero il giorno
precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile.
In considerazione dei tempi ristretti per l’invio dei
flussi di pagamento degli assegni straordinari agli Enti pagatori, l’E.T.I.
invierà alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato
disposto il versamento, copia del bonifico.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle
informazioni relative all’incasso del contributo straordinario con la
procedura AGENDA1, indispensabile per poter disporre i pagamenti, si rinvia
alle istruzioni contenute nel messaggio n. 222 del 30 agosto 2001 (allegato
9).
4.14)
Acquisizione dei dati per la liquidazione degli assegni
Con messaggio a parte verranno fornite le indicazioni
sulle modalità di acquisizione dei dati per la liquidazione degli assegni con
la procedura IVS74.
4.15)
Assunzione in
carico degli assegni straordinari per i quali E.T.I. Spa è stata
autorizzata con delibera n. 2 del 19 dicembre 2002 all’anticipazione dei
pagamenti
Con deliberazione n. 2 del 19 dicembre 2002 (allegato 10) il Comitato ha autorizzato,
nelle more dei tempi tecnici necessari per consentire all’INPS di provvedere
alla gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto
ed al fine di assicurare la necessaria continuità fra l’attuale trattamento
erogato ai dipendenti da collocare nel Fondo per effetto dell’accordo
sindacale del 3 agosto 2000 e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5
del D.M. n. 88/2002, l’E.T.I. Spa a pagare, a favore degli aventi diritto, il
bonus
di ingresso e l’assegno
straordinario di cui all’articolo 5 del predetto D.M., nonché – qualora vi
sia apposita richiesta da parte del lavoratore, al fine di intraprendere
attività autonoma o cooperativistica – ad erogare le suddette prestazioni in
un’unica soluzione.
Con deliberazione n. 6 del 7 maggio 2003 (allegato 11) il
Comitato ha stabilito che l’E.T.I. Spa continuerà a provvedere alla
corresponsione, agli aventi diritto, delle prestazioni di cui all’articolo 5
del D.M. n. 88/2002 – secondo le modalità previste dalla delibera del 19
dicembre 2002, n. 2 – fino alla data del 30 giugno 2003.
A far data dal 1° luglio 2003 la gestione ordinaria
dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto sarà di diretta
competenza dei relativi uffici INPS ai quali, entro il mese di maggio 2003,
l’E.T.I. Spa provvederà a trasmettere la documentazione necessaria ai fini
dello svolgimento della predetta attività, fermo restando la facoltà di
verifica, da parte degli uffici competenti, dell’effettiva sussistenza in
capo ai soggetti beneficiari dei necessari requisiti.
Le Sedi non appena ricevuta la documentazione
provvederanno all’assunzione in carico delle prestazioni in argomento al fine
di assicurare il pagamento con la rata di luglio 2003.
PARTE QUINTA
LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA
Come precisato al punto 2.4), anche l’onere di
finanziamento della contribuzione figurativa correlata è a carico dell’ETI
Spa, il quale determinerà l’importo dovuto per ogni beneficiario applicando i
criteri indicati al punto 2.5).
Il versamento degli importi corrispondenti al complessivo
fabbisogno di copertura della contribuzione figurativa correlata dovuta per
tutti i beneficiari dell’assegno straordinario rateale dovrà essere
effettuato alla Sede di Roma Eur mensilmente - contestualmente al versamento
del contributo straordinario di copertura dell’assegno straordinario e con la
medesima valuta di accredito, ma con distinto bonifico – avvalendosi delle
stesse coordinate bancarie di cui al punto 4.13).
Tale versamento dovrà recare la seguente causale:
“COPERTURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA ART. 6 CO. 1 LETT. B DM
88/2002”.
L’ETI S.p.A. invierà alla Sede di Roma EUR, tramite fax
nello stesso giorno in cui è stato disposto il pagamento, copia del bonifico
effettuato ed una comunicazione recante l’importo complessivo versato, il
numero complessivo dei beneficiari, il mese cui va imputata la corrispondente
contribuzione correlata.
Contestualmente l’E.T.I. Spa. provvederà a trasmettere per
via telematica, all’indirizzo e-mail concordato direttamente con la Sede di
Roma EUR, una tabella – in foglio elettronico di calcolo – contenente
l’elenco delle persone per cui è versata la copertura della contribuzione
correlata, con l’indicazione, per ciascuno, dei seguenti dati:
cognome, nome , codice fiscale, data e luogo di nascita;
imponibile, calcolato secondo i criteri richiamati al
punto 2.5) della presente circolare;
importo della contribuzione correlata.
La Sede avrà cura di conservare le tabelle sul supporto
informatico ritenuto più idoneo, in attesa di utilizzare le informazioni ivi
contenute secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite,
insieme alle istruzioni circa le modalità di riversamento all’INPDAP della
contribuzione di cui trattasi.
PARTE SESTA
ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di
pertinenza del Fondo di solidarietà
di che trattasi, è stata istituita la seguente Gestione:
"FM -
Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito del personale già dipendente
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi
trasferito all'ETI Spa o ad altra società da essa derivante - Art. 1, comma
1, del Decreto Interministeriale 18 febbraio 2002, n. 88
in seno alla quale è stata istituita la contabilità
separata "FMR - Gestione assicurativa a ripartizione".
Riguardo alla rilevazione contabile dei proventi e degli oneri,
oggetto di trattazione nelle parti precedenti della presente circolare, si
forniscono le seguenti istruzioni.
Contributo ordinario
.
Per la rilevazione del contributo ordinario (0,50%),
dovuto dall'ETI Spa per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziato nei
modd. DM 10/2 secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 3.2) e 3.3), sono stati istituiti i conti
FMR 21/170 e FMR 21/110 relativi, rispettivamente, al contributo di
competenza dell'anno in corso e al
contributo di competenza degli anni precedenti.
Contributo
straordinario per il finanziamento degli assegni straordinari e bonus
nonché per la copertura della
contribuzione figurativa correlata.
Le somme riscosse a titolo di contributo straordinario,
dovuto dall'ETI Spa con le modalità specificate al punto 4.13) a copertura
degli assegni straordinari e dei bonus, devono essere rilevate al conto di
nuova istituzione FMR 21/115.
I versamenti effettuati mensilmente, sempre dall'ETI Spa,
per la copertura della contribuzione figurativa correlata, secondo le
modalità previste nella precedente PARTE QUINTA, devono essere imputati al
conto FMR 21/130.
Contestualmente a tale rilevazione, tenuto conto che le
somme relative alla suddetta contribuzione correlata devono essere riversate
all'INPDAP, è necessario assumere in contabilità il debito nei confronti di
detto Ente con la scrittura in P.D.:
FMR
32/130 a FMR 10/120
Naturalmente il pagamento a favore dell'INPDAP, da
effettuarsi successivamente allo scioglimento della riserva contenuta nella
già citata PARTE QUINTA, deve essere imputato in DARE del conto FMR 10/120,
il cui saldo risultane alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico
nel nuovo esercizio in contropartita del conto FMR55/151.
Si fa presente, inoltre, che le somme riscosse ai suddetti
titoli devono essere trasferite dal conto corrente bancario alla contabilità
speciale accesa alla Sede presso la Tesoreria provinciale dello Stato,
detratti gli importi da utilizzare nell'immediato per far fronte a pagamenti
diversi.
Si precisa, infine, che i conti per la rilevazione dei
contributi, sia quello ordinario che quello straordinario, di pertinenza del
Fondo di che trattasi, devono essere movimentati soltanto dalla Sede di Roma
Eur presso la quale è accentrata la
riscossione dei contributi medesimi.
.
Assegni straordinari
e bonus
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni relativi all’erogazione delle prestazioni
in epigrafe
sono istituiti i seguenti conti:
FMR 10/130 -
per l’imputazione dei pagamenti degli assegni
straordinari (articolo 9, comma 1, lett. a ), del D.I. n. 88/2002).
FMR 30/116 -
per l’imputazione del bonus d’ingresso al Fondo
(articolo 9, comma 1, lett. b), del D.I. n. 88/2002).
FMR 30/117 -
per l’imputazione dell’ulteriore bonus da corrispondere
al momento della maturazione del requisito pensionistico (articolo 9, comma
1, lett. c), del D.I. n. 88/2002).
Le somme eventualmente riaccreditate, in quanto non
riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto FMR 24/130 - ovvero al
conto GPA 10/031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste
dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni (vedi punto 5
della circolare n. 55 del 9 marzo 1996 e successive modifiche).
L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalle
procedure di ripartizione contabile dei pagamenti e dei riaccrediti delle
pensioni.
Ai fini della evidenziazione delle somme riaccreditate
nell'ambito del partitario del citato conto GPA 10/031 è stato istituito il
seguente codice di bilancio:
“03068" Somme non riscosse dai beneficiari -
FMR".
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al
termine dell'esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate
al conto FMR 10/131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni
indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti FMR
24/130 e FMR 00/130.
L'imputazione al citato conto FMR 00/130 per l'importo dei
crediti di che trattasi è effettuata al termine dell'esercizio sulla base
della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente
procedura "Recupero crediti per prestazioni" che viene
opportunamente aggiornata.
A tal fine la partita in questione è contraddistinta dal
codice di bilancio di nuova istituzione:
“01082” - per la gestione FMR.
Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito
riportata, evidenzia nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, i
crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
01082 - Prestazioni indebite - FMR
Per la rilevazione delle trattenute effettuate sugli
assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e
reddito da lavoro viene istituito il
conto FMR 24/153.
I saldi dei conti FMR 00/130 e FMR 10/131 risultanti alla fine dell'esercizio devono
essere ripresi in carico nel nuovo esercizio in contropartita,
rispettivamente, del conto FMR 55/150 e del conto FMR 55/151.
Nell'allegato 12 vengono riportati i conti di nuova
istituzione citati nella presente parte sesta
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO
(1)
si veda l’art. 2 del DM
88/2002, che richiama espressamente l’art. 4, comma 6 del decreto legislativo
n. 283 del 9/7/1998 (allegato 4)
(2)
si vedano l’art. 3, comma
1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 e l’art. 1, comma 2 del D.M. n. 88/2002
(
3) si veda la delibera del Comitato
n. 2 del 19/12/2002 (allegato 9)
(4)
si vedano l’art. 6, comma
3, del D.M. n. 88/2002 e l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 477/1997
(5)
art. 9, comma 6 del D.M.
n. 88/2002
(6)
si veda l’art. 9, comma
7, del D.M. n.88/2002
(7)
così dispone l’art. 12 del
Regolamento
Allegato 1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla
"Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303).
– STRALCIO -
Articolo 2
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite
le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il
perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare
situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilità, nonché
delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva
nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla
retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di
specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi,
entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti
al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale
non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori
entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
Allegato 2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13
gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO RECANTE
NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE AREE NON COPERTE DA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica
riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via
sperimentale, con uno o più decreti misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un
regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti
settoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine
dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo
per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea
l'opportunità, essendo il presente regolamento di carattere sperimentale, di
prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa
disciplina;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota del 16 ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa
sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare
situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli
ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il
perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di
concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano
pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata
all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura
figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del
fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in
misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla
retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi
obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del
lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del
contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico
del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con
riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al
numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello
della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da
esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti
straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli
ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di
lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel
rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma
1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che
deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione
degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1
e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri
direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il
proprio ambito di riferimento.
Articolo 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente
articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.
2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo
articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Articolo 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione
finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati
dal regolamento medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di
liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi
della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle
categorie che hanno alimentato il fondo medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun
fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi
e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli
istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di
cui all'articolo 1, comma 1, in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione
agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi
o regolamenti.
4. Il comitato è composto da esperti designati, nel
rispetto delle regole poste ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f),
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti
il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente,
in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del
comitato sono incompatibili con
quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto
collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i
propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo
provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati
dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentito il comitato
amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel
preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore
dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale
adeguamento degli interventi e della relativa disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 3
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 febbraio 2002, n.88
Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il
sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento
del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad
altra società da essa derivante.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di
riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica
riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per
fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa
sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con
cui é stato emanato un
regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti
settoriali per la materia;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell’Ente tabacchi italiani che
all’articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal
suddetto ente si applicano gli istituti
in materia di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui,
in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le
intese intervenute con verbali di accordo del 9 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, é stato
convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) il “
Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito del
personale già dipendente dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze,
distaccato e poi trasferito all’ETI Spa, o ad altra società ad essa derivante
”;
Sentite, nella
riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente
regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24
gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Data comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Costituzione del
Fondo
1. É istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio
ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. Spa o ad altra società
da essa derivante”.
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del 27
novembre 1997, n. 477.
Articolo 2
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che
realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo
4, comma 6, del decreto legislativo
del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, inseriti nel
ruolo provvisorio ad esaurimento
del Ministero delle finanze,
distaccati e poi trasferiti all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa
derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero
nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione
aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 3
Amministrazione del
Fondo
1. Il Fondo é gestito da un “Comitato amministratore”
composto da dieci esperti, designati pariteticamente all’E.T.I. Spa e da
ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali é stata
convenuta l’istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro
specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e
occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a
dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute é
necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi
diritto al voto.
2. Il presidente é eletto dal comitato stesso tra i propri
componenti.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale
dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni e
la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale
periodo, essi restano in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per
qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà
alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente
designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Le funzioni di
componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche
sindacali nelle segreterie federali o confederali.
Articolo 4
Compiti del comitato
amministratore del Fondo
1. Il comitato amministratore deve:
predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della
gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e
dei trattamenti di cui all’articolo 5;
deliberare le sospensioni ai sensi dell’articolo 6, comma
2;
deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o
parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall’articolo
6, l’utilizzo delle residue risorse disponibili per l’anno successivo,
riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l’apporto dell’Ente;
e) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione
agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull’andamento
della gestione;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi
o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione
dell’INPS;
h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni
straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all’articolo 10.
Articolo 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui
all’articolo2, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai
lavoratori ammessi a fruirne nel
quadro dei processi di agevolazioni all’esodo.
Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all’erogazione di
un bonus di ingresso al Fondo e di un
bonus da corrispondersi all’atto della maturazione del trattamento
pensionistico.
Qualora l’erogazione avvenga in unica soluzione, su
richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma
cooperativistica, l’assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente
al 70 per cento dell’importo mensile lordo che percepirebbe al momento della
concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al
momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna
contribuzione, in quanto non spettante; in
tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all’atto della maturazione
del trattamento pensionistico
2. All’intervento sopra definito verranno ammessi, entro
il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all’articolo 2, i quali siano stati
dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e
ristrutturazione dell’ETI Spa, in osservanza del decreto legislativo n.
283/98.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
sono erogati dal Fondo, per un
massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al
trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a
pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria, a favore dei lavoratori
che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro
mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma
3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile
da apposita certificazione.
5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la
contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
Articolo 6
Finanziamento
1. Per le
prestazioni di cui all’articolo 5, l’ETI Spa provvederà all’erogazione di:
un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
un contributo straordinario, determinato dal comitato
amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla
corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare é determinato in
misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in
rate trimestrali anticipate, la prima delle
quali decorrente dal primo mese successivo all’emanazione del
regolamento.
2. L’obbligo del versamento al Fondo del contributo
ordinario dello 0,5 per cento é sospeso, su deliberazione del comitato
amministratore, ai sensi dell’articolo 4, lettera c).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
4. Le disponibilità che, all’atto della cessazione della
gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a
copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste,
sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l’ETI Spa in conto
contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo
svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine
entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa
nel termine di cui al comma 5, la
stessa é assunta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti. Il
comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo
giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del
medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore
deve consegnare all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri
contabili, i bilanci e gli altri
documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo
all’ultimo bilancio approvato.
Articolo 7
Accesso alle
prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5,
subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la
contestuale risoluzione del apporto di lavoro e la conseguente
corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
2. L’accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i
lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in
servizio all’ETI Spa, alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli
dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.
Articolo 8
Individuazione dei
lavoratori in esubero
1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o
eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate
dall’ETI Spa alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali é stata
convenuta l’istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla
costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000,
del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.
Articolo 9
Prestazioni: criteri
e misure
1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del
Fondo di cui all’articolo 5 si provvederà ad erogare:
l’importo dell’assegno rateale che sarà pari all’80 per
cento del trattamento economico goduto dal soggetto all’atto della
maturazione del diritto d’accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente
con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità
integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate
per tredici mensilita), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici
mensilita). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle
ritenute di legge;
un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del
trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in
applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato
all’intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;
un bonus
ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito
pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a)
dell’accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del
precedente punto b).
2. L’importo dell’assegno straordinario come sopra
determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, é
comprensivo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
3. Nell’ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi
diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione
collettiva in attuazione delle
previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l’ammontare delle voci
retributive utili per la quantificazione dell’assegno sarà convenzionalmente
considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del “Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo” e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle
società di provenienza.
4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere
sospesi l’assegno ed il versamento
della contribuzione si computa ai fini della
determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto
dall’articolo 5, comma 3.
5. La contribuzione correlata é versata da parte del
Fondo, per ciascun trimestre, entro il
trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria,
secondo la normativa vigente.
6. La contribuzione correlata verrà versata con
riferimento ad un imponibile
previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati
per l’individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla
media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi,
in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo
produttività collettiva.
7.Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione
pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito é
effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e
la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di
anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione
correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei
lavoratori interessati, é utile per il conseguimento del diritto alla
pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua
misura.
Articolo 10
Cumulabilità della
prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile
percepita dall’interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo.
2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno
straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una
corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, é ridotta in misura pari
all’importo dei redditi da lavoro
dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.
4. É fatto obbligo al
lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al
reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e
durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva
comunicazione all’ETI Spa e al Fondo dell’instaurazione di successivi
rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro o dell’attività, ai
fini della revoca totale o
parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
5. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal
comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione
delle somme indebitamente percepite, otre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Articolo 11
Contributi sindacali
1.Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno
straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza
sarà salvaguardato, all’atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella
comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
Articolo 12
Scadenza
1. Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI Spa o ad altra società da essa
derivante”, in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle
prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed é liquidato secondo la
procedura prevista dall’articolo 6, commi 5 e 6.
Articolo 13
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio
2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro dell'economia e elle finanze
Maroni
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 12 aprile 2002
Allegato 4
D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 (1).
Istituzione dell'Ente tabacchi italiani
(pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto 1998, n. 190)
-STRALCIO-
Articolo 4
(Personale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in
un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato
temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la
prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in
tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai
fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali,
produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo
2, comma 2 .
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione
di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in
sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come modificato dall'articolo 4 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da
definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino
alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per
azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma
6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali
eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di
trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione
di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in
quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della
trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La
riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza
alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino
alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della
facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale
interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto
personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio
prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso
l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle
società.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma
1, all'atto della trasformazione in società per azioni, nonché al personale
avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano
le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilità
previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno
trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici
anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'Ente può adottare misure di incentivazione economica
volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il
consenso dei lavoratori interessati.
8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito
al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno
favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e
pensionistici previsti alla medesima data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilità di
cui al comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
con le relative norme di attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente
alle società private si applica altresì quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la
liquidazione dei trattamenti.
Allegato 5
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD
ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 3
Seduta del 19 dicembre 2002
Oggetto: Concessione
degli interventi e dei trattamenti di cui all’art. 5 del D.M. 18 febbraio
2002, n. 88
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n.
88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in
relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del
reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui
individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno
2002;
Vista la delibera del 19 dicembre 2002, n.2;
Preso atto della certificazione prodotta dall’E.T.I. Spa,
nella parte in cui risulta che i dipendenti attualmente sospesi in virtù
degli accordi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno 2002 risultano titolari dei
requisiti per l’ammissione al Fondo;
Sentito il parere del Direttore Generale,
DELIBERA
La concessione, ai lavoratori attualmente sospesi, degli
interventi e dei trattamenti previsti dall’art. 5 del D.M. n. 88/2002 con
efficacia dal 1° gennaio 2003, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 88/2002, l’accesso alle
prestazioni di cui all’art. 5 del predetto D.M. comporta la contestuale
risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento
connesso alla cessazione del rapporto stesso.
Resta ferma la facoltà di verifica, da parte degli uffici
competenti, dell’effettiva sussistenza in capo ai soggetti beneficiari dei
requisiti di cui alla dichiarazione dell’ETI Spa in allegato.
Al fine di assicurare ai 732 lavoratori di cui in allegato
(allegato che costituisce parte integrante della presente delibera) la
necessaria continuità fra l’attuale trattamento erogato dall’E.T.I. Spa per
effetto dell’accordo sindacale del 3 agosto 2000 e le prestazioni di cui
all’art. 5 del D.M. n. 88/2002, l’erogazione di queste ultime prestazioni
avverrà secondo le modalità previste dalla delibera del 19 dicembre 2002,
n.2.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
(Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato
6
ALL’ISTITUTO
NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede
di ………………………………….
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL
PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA
DERIVANTE
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO
QUADRO A:
DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO
DENOMINAZIONE………………………………………………………………………………………
COD. FISCALE
……………………………………………
QUADRO B: DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE
COGNOME……………………………………….NOME………………………………….SESSO…………
COGNOME DEL MARITO …………………………….COD. FISC………………………………………
DATA DI NASCITA………………….
COMUNE O STATO ESTERO DI
NASCITA………………………….PROVINCIA……………………..
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………..
C.A.P. …………….LOCALITA’………………….……………………PROVINCIA…………………….
STATO ESTERO……………………………………………………………..N. TEL……………………...
QUADRO C:
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI
LAVORO
DATA DI ASSUNZIONE …………. DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO………………
QUADRO D: DATI RELATIVI ALL’IMPORTO DELL’ASSEGNO;ALL’IMPORTO
DEL
BONUS
DI ENTRATA E DI USCITA
E ALL’ALIQUOTA D’IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
IMPORTO MENSILE LORDO DELL’ASSEGNO…………….………………….
IMPORTO DEL
BONUS
DI INGRESSO AL FONDO……………………………
IMPORTO DEL
BONUS
DI USCITA AL FONDO………………………………
DATA FINO ALLA QUALE DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI
FIGURATIVI..……
ALIQUOTA DI IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL
TFR..………………………
QUADRO E:
DATI RELATIVI ALLA PENSIONE CHE MATURERA’ IL DIPENDENTE
TIPO PENSIONE (VECCHIAIA/ANZIANITA’)
……………………………..
DECORRENZA DELLA PENSIONE
……………………………..
DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE EROGATO L’ASSEGNO..
…………………………..
QUADRO F:
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’ASSEGNO DEVE ESSERE PAGATO IN LIRE………………IN EURO………………...
PRESSO LA BANCA…………………………………….AGENZIA…………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………..
CODICE ABI …………..CODICE CAB……………..…. ACCREDITO SUL C/C
N………………...
C.I.N…………………
QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L’INPS, AI SENSI DELL’ARTICOLO
11 DEL DECRETO 18FEBBRAIO 2002, N. 88, A TRATTENERE SULLE MENSILITA’
DELL’ASSEGNO, COMPRESA LA TREDICESIMA MENSILITA’, I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
SINDACALI CALCOLATI CON LE SEGUENTI ALIQUOTE PERCENTUALI:
1) 0,50%, SUGLI IMPORTI COMPRESI ENTRO LA MISURA DEL
TRATTAMENTO MINIMO
DI
PENSIONE
2) 0,40%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI QUELLI DI CUI AL PUNTO
1) E NON ECCEDENTI IL
DOPPIO DELLA
MISURA DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE;
3) 0,35%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI IL DOPPIO DELLA MISURA
DEL TRATTAMENTO
MINIMO DI
PENSIONE.
L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRATTENUTI
SULL’ASSEGNO DEVE ESSERE VERSATO A ……………………………………………………………………………...
IL SOTTOSCRITTO ACCETTA CHE LA PRESENTE DELEGA SI
INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA DI ANNO IN ANNO, SALVO REVOCA CHE PRODURRA’ I
SUOI EFFETTI DAL PRIMO GIORNO DEL TERZO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’
PERVENUTA ALL’INPS
DATA…………………………… FIRMA……………………….…………………………
QUADRO H: DATI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
CORRELATA
(articolo 6 comma 1 lettera b) e articolo 9 comma 6 del D.M. 88/2002)
IMPORTO DELL’IMPONIBILE PREVIDENZIALE …………….………………….
ALIQUOTA PERCENTUALE DI CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE
CORRELATA …………………
IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA
……………………….………….
QUADRO I: INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I DATI PERSONALI RICHIESTI CON LA PRESENTE DOMANDA
DEVONO ESSERE FORNITI
NECESSARIAMENTE PER CONSENTIRE ALL’INPS LA LIQUIDAZIONE
E LA GESTIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO.
L’INPS E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I
PREDETTI DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI DALL’INPS A SOGGETTI CHE GESTISCONO
SERVIZI INFORMATICI, DI POSTALIZZAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE, OVE CIO’ SIA
RESO NECESSARIO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA.
L’INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI IN OGNI MOMENTO ALL’INPS
PER VERIFICARE I DATI CHE LO RIGUARDANO E FARLI EVENTUALMENTE AGGIORNARE,
INTEGRARE, RETTIFICARE O CANCELLARE, CHIEDERNE IL BLOCCO E OPPORSI AL LORO
TRATTAMENTO SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N.
675/1996).
QUADRO L:
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO A CARICO DEL QUALE VIENE EROGATO L’ASSEGNO
STRAORDINARIO LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ LAVORATIVA, DIPENDENTE O
AUTONOMA, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO.
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA
COMUNICAZIONE DELLE PREDETTE NOTIZIE COMPORTERA’, OLTRE ALLE
RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.
15, IL RECUPERO DELLE SOMME CHE RISULTASSERO PERCEPITE INDEBITAMENTE.
DATA……………………………….. FIRMA…………………………………………………….
DATA ……………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE L’ASSEGNO
STRAORDINARIO……………………………………..……..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’AZIENDA………………………………………..……
Allegato 7
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 3 Agosto 2000 si sono incontrati, presente il
Ministero delle Finanze, rappresentato dal Dr. Renato Acconcia,
L'ETI SpA:
rappresentata dal Dr, Emanuele
Nastasi, il Sig.
Giulio Canini, il Dr. Antonio Cassano ed il Dr.
Nunzio
Caputi
e
La FP CGIL:
rappresentata dal Dr. Carlo
Podda, la Sig.ra Daniela
Livi ed il Sig. Giovanni Massini
La FAT CISL:
rappresentata dal Sig.
Roberto Vicentini ed il Sig.
Leo Checcaglini
La UILA Monopoli:
rappresentata dal Dr. Stefano
Mantegazza, il Sig.
Agostino
Siciliano ed il Sig. Pietrò Pellegrini
Il CSA Aziende:
rappresentato dal Sig.
Raffaele La Macchia
La RdB:
rappresentata dal Sig.
Enrico La Pietra ed il Sig.
Marco
Bonsignori
per dare concreta applicazione agli accordi del 19.04.200
e del 18.05.2000, relativamente all'adozione degli strumenti ivi previsti,
finalizzati a favorire le migliori opportunità di ricollocazione del
personale in esubero, anche attraverso la riduzione del numero complessivo
delle eccedenze, quali gli incentivi all'esodo e lo strumento del sostegno al
reddito.
Quanto definito nel presente verbale conferma ed integra
pertanto, le pattuizioni raggiunte nei precedenti accordi per la gestione
delle eccedenze determinate dall'applicazione del piano di ristrutturazione
dell'ETI.
Obiettivo delle parti, nella definizione dei punti che
seguono, è stato quello di definire la misura economica dei rispettivi
strumenti previsti, tale da risultare attrattiva per il personale interessato
e compatibile con l'equilibrio economico della società e la progressiva
crescita dei valore della stessa e la piena attuazione del piano di
ristrutturazione.
Incentivi all'esodo
Personale in
possesso dei requisiti
per
l'ottenimento
della pensione di anzianità (anno 2000 = 35 anni di contribuzione e 54 anni
di età; anno 2001 e 2002 = 35 anni di contribuzione e 55 anni di età; anno
2001 per i lavoratori con versamenti contributivi prima dei 19 anni 35 anni
di contribuzione e 54 anni di età).
Sono stati esaminati ed approfonditi gli istituti
economici significativi che il dipendente verrebbe a perdere per effetto
dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
E' stato, pertanto, convenuto di erogare un importo
forfetario, al lordo delle ritenute di legge, in ragione d'anno, a ciascun
dipendente in misura tale che, complessivamente, tenga presente anche la
valorizzazione del fondo di previdenza e della buonuscita, parametrati agli
anni mancanti al 67 anni di età.
Gli importi specifici sono riportati nelle tabelle
allegate A e Al, che sono parte integrante del presente accordo, nelle quali
è rappresentata la gradualità degli incentivi, al lordo delle ritenute di legge
che saranno offerti al personale nella fascia di età compresa tra i 54 e i 65
anni di età per le diverse situazioni contributive individuali.
Gli importi indicati nelle tabelle sono espressi in misura
d'anno e verranno applicati agli interessati mensilizzando le somme
spettanti.
Per la determinazione dell'incentivo individuale farà fede
la data della sottoscrizione della prevista scrittura privata tra
l'interessato e la preposta struttura dell'ETI. A tal fine, per il conteggio
degli importi spettanti, sarà utile il mese di sottoscrizione della
scrittura, per quelle avvenute tra il giorno 1 ed il giorno 15; sarà invece
escluso il mese di sottoscrizione della scrittura per quelle definite dal
giorno 16 in poi.
Sarà, comunque, possibile sottoscrivere le scritture
private anche in previsione della futura maturazione del requisito
soggettivo, garantendosi, in tal modo, l'erogazione dell'incentivo pieno.
Si conviene, inoltre, che gli importi riportati, al lordo
delle ritenute di legge, nell'allegata tabella A1, riferiti al V livelli,
verranno riconosciuti nella stessa misura anche alle qualifiche funzionali
inferiori. La tabella allegata A1 contiene le misure dell'incentivo, al lordo
delle ritenute di legge, per le qualifiche funzionali superiori.
Definiti gli aspetti formali anche con l'AAMS, l'ETI
provvederà ad erogare i corrispettivi previsti entro i tre mesi successivi
dalla comunicazione dell'AAMS che informerà la società dell'avvenuta
cessazione del rapporto di lavoro. I dipendenti nel confronti dei quali trova
applicazione il D. Legislativo n. 314 del 02,09.97, potranno optare per
l'applicazione di tale norma ed, in questo caso, l'ETI. provvederà ad erogare
i corrispettivi previsti entro i due mesi successivi dalla comunicazione
dell'AAMS dell'aliquota fiscale applicata al trattamento di fine rapporto
(buonuscita) liquidato agli interessati.
Personale in
possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità con il
requisito previdenziale dei 37 anni di contribuzione, indipendentemente dal
requisito anagrafico (situazione invariata per gli anni 2000, 2001 e 2002).
L'incentivo spettante al personale in possesso di tale
requisito è individuato nella tabella allegata A.
Per i possibili casi non rientranti nella tabella, perché
in possesso di un requisito anagrafico inferiore al 54 anni di età nell'anno
2000 c/o 55 anni di età negli anni 2001 e 2002, si prenderà come riferimento
la misura massima prevista ‑ fatte salve le condizioni previdenziali di
miglior favore.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi, al
lordo delle ritenute di legge, sono quelle già indicate sub a.
Personale in
possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità con il
requisito previdenziale dei 40 anni di contribuzione.
Per i dipendenti che hanno maturato tale requisito
individuale, considerato che tra di essi sono presenti anche lavoratori
precoci che beneficiano di norme di valutazione di anzianità di maggiore
favore, derivanti dalla specificità delle lavorazioni (insalubrità e rischio),
si conviene di erogare uno specifico incentivo, al lordo delle ritenute di
legge, calcolato esclusivamente sul numero degli anni mancanti al
raggiungimento del 67° anno di età, come da allegato B, che è parte
integrante del presente accordo.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi lordi
sono quelle già indicate sub a.
Sostegno al reddito
Confermata la volontà di costituire il Fondo di sostegno
al reddito previsto dal Decreto Legislativo 283/98 le parti convengono sulla
necessità di realizzare tutti gli atti propedeutici per la costituzione dello
stesso entro il mese di dicembre 2000, assumendo reciprocamente l'impegno di
esaurire entro tale data tutti gli adempimenti previsti. A tal fine è già
stabilito un primo specifico incontro per il giorno 5 settembre.
Nelle more della costituzione del Fondo si conviene che,
gli elementi retributivi da considerare per l'individuazione del trattamento
economico di sostegno, al lordo delle ritenute di legge, ‑ che sarà
pari all'80% - e per l'importo del bonus di ingresso, sempre al lordo delle
ritenute di legge, - pari al 10% ‑ siano, per ogni livello
professionale:
stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e
retribuzione individuale di anzianità (calcolati per 13 mensilità);
indennità aziendale (calcolala per 12 mensilità)
derivanti dall'applicazione ed evoluzione del CCNL vigente
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad Ordinamento
autonomo.
Verranno, altresì, individuati gli elementi retributivi
sul quali verrà versata la contribuzione previdenziale, per ogni livello
professionale.
Poiché, nel periodo transitorio alla costituzione del
Fondo, dovrà, comunque, essere offerta l'opportunità di fruire di tale
strumento al lavoratori per i quali risultasse complessa la ricollocazione e
che ne facessero richiesta, si è convenuto che l'ETI si farà carico di
corrispondere agli aventi titolo un trattamento economico sostitutivo ed
equivalente fino alla costituzione del previsto Fondo e/o fino alla data di
maturazione del requisito previdenziale previsto per l'ottenimento del
trattamento pensionistico, secondo la normativa vigente alla data.
Detto personale verrà, pertanto, trasferito all'ETI per il
tempo necessario ed allo stesso verrà corrisposta l'indennità di sostegno
prevista e versata la contribuzione previdenziale.
Quando il Fondo sarà costituito il personale che versa in
questa particolare situazione transiterà automaticamente nel Fondo ed agli
interessati verranno riconosciute tutte le prestazioni dallo stesso previste.
Si conviene, infine che al personale che fruirà del
sostegno al reddito con le modalità previste dal presente accordo, al momento
della maturazione del requisito previdenziale utile per l'ottenimento dei
trattamento pensionistico, venga erogato un bonus, al lordo delle ritenute di
legge, calcolato con gli stessi criteri di cui all'incentivo all'esodo,
graduandone l'importo tenendo conto degli anni di permanenza nel Fondo, come
da tabelle C e CI, che sono parte integrante del presente accordo.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi dei
bonus sono quelle già indicate sub a.
Promozione
dell'autoimpiego
Si conviene di favorire, in aderenza al 7° comma
dell'art.4 del Decreto legislativo n. 283/98, forme di autoimpiego, avvalendosi
dei servizi messi a disposizione dall'ETI per il tramite di "Sviluppo
Italia".
Roma, 3 agosto 2000
Spett.li
FP CGIL
FAT CISL
UILA MONOPOLI
CSA AZIENDE
RdB
Con riferimento all'accordo sindacale del giorno 3 agosto
2000, relativamente alla definizione dell'imponibile previdenziale per il
personale che fruirà del sostegno al reddito, Vi confermiamo che, la
contribuzione previdenziale verrà versata sugli importi derivanti dagli
elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico
di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie
percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il
corrispettivo relativo al Fondo produttività collettiva.
E.T. I. Ente Tabacchi Italiani SpA
(tabelle allegate all’accordo 3 agosto 2000)
Tab A:
Incentivi all'esodo per il personale
pensionabile
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
54
35
89
10,00
120,00
5.500.000
55.000.000
54
36
90
9,50
114,00
5.500.000
52.250.000
54
37
91
9,00
108,00
5.500.000
49.500.000
54
38
92
8,50
102,00
5.500.000
46.750.000
54
39
93
8,00
96,00
5.500.000
44.000.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
55
35
90
9,50
114,00
5.500.000
52.250.000
55
36
91
9,00
108,00
5.500.000
49.500.000
55
37
92
8,50
102,00
5.500.000
46.750.000
55
38
93
8,00
96,00
5.500.000
44.000.000
55
39
94
7,50
90,00
5.500.000
41.250.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
56
35
91
9,00
108,00
5.500.000
49.500.000
56
36
92
8,50
102,00
5.500.000
46.750.000
56
37
93
8,00
96,00
5.500.000
44.000.000
56
38
94
7,50
90,00
5.500.000
41.250.000
56
39
95
7,00
84,00
5.500.000
38.500.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
57
35
92
8,50
102,00
5.500.000
46.750.000
57
36
93
8,00
96,00
5.500.000
44.000.000
57
37
94
7,50
90,00
5.500.000
41.250.000
57
38
95
7,00
84,00
5.500.000
38.500.000
57
39
96
6,50
78,00
5.500.000
35.750.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
58
35
93
8,00
96,00
5.500.000
44.000.000
58
36
94
7,50
90,00
5.500.000
41.250.000
58
37
95
7,00
84,00
5.500.000
38.500.000
58
38
96
6,50
78,00
5.500.000
35.750.000
58
39
97
6,00
72,00
5.500.000
33.000.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
59
35
94
7,50
90,00
5.500.000
41.250.000
59
36
95
7,00
84,00
5.500.000
38.500.000
59
37
96
6,50
78,00
5.500.000
35.750.000
59
38
97
6,00
72,00
5.500.000
33.000.000
59
39
98
5,50
66,00
5.500.000
30.250.000
Tab A:
Incentivi all'esodo per il personale
pensionabile
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
60
35
95
7,00
84,00
5.500.000
38.500.000
60
36
96
6,50
78,00
5.500.000
35.750.000
60
37
97
6,00
72,00
5.500.000
33.000.000
60
38
98
5,50
66,00
5.500.000
30.250.000
60
39
99
5,00
60,00
5.500.000
27.500.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
61
35
96
6,50
78,00
5.500.000
35.750.000
61
36
97
6,00
72,00
5.500.000
33.000.000
61
37
98
5,50
66,00
5.500.000
30.250.000
61
38
99
5,00
60,00
5.500.000
27.500.000
61
39
100
4,50
54,00
5.500.000
24.750.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
62
35
97
6,00
72,00
5.500.000
33.000.000
62
36
98
5,50
66,00
5.500.000
30.250.000
62
37
99
5,00
60,00
5.500.000
27.500.000
62
38
100
4,50
54,00
5.500.000
24.750.000
62
39
101
4,00
48,00
5.500.000
22.000.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
63
35
98
5,50
66,00
5.500.000
30.250.000
63
36
99
5,00
60,00
5.500.000
27.500.000
63
37
100
4,50
54,00
5.500.000
24.750.000
63
38
101
4,00
48,00
5.500.000
22.000.000
63
39
102
3,50
42,00
5.500.000
19.250.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
64
35
99
5,00
60,00
5.500.000
27.500.000
64
36
100
4,50
54,00
5.500.000
24.750.000
64
37
101
4,00
48,00
5.500.000
22.000.000
64
38
102
3,50
42,00
5.500.000
19.250.000
64
39
103
3,00
36,00
5.500.000
16.500.000
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Tot. bonus
65
35
100
4,50
54,00
5.500.000
24.750.000
65
36
101
4,00
48,00
5.500.000
22.000.000
65
37
102
3,50
42,00
5.500.000
19.250.000
65
38
103
3,00
36,00
5.500.000
16.500.000
65
39
104
2,50
30,00
5.500.000
31.750.000
Tab A1: Incentivi
all'esodo per il personale pensionabile. Importi per livello
Livello
Bonus
III - IV - V
5.500.000
VI
5.850.000
VII
6.200.000
VIII
6.550.000
IX
6.900.000
Tab B: Incentivi
all'esodo per il personale pensionabile già con i 40 anni di contributi
Età
Rif max
n. anni
Pari a mesi
Bonus
(3° liv)*
Tot.bonus b.u.
50
67
17,00
204,00
1.325.000
22.525.000
51
67
16,00
192,00
1.325.000
21.200.000
52
67
15,00
180,00
1.325.000
19.875.000
53
67
14,00
168,00
1.325.000
18.550.000
54
67
13,00
156,00
1.325.000
17.225.000
55
67
12,00
144,00
1.325.000
15.900.000
56
67
11,00
132,00
1.325.000
14.575.000
57
67
10,00
120,00
1.325.000
13.250.000
58
67
9,00
108,00
1.325.000
11.925.000
59
67
8,00
96,00
1.325.000
10.600.000
60
67
7,00
84,00
1.325.000
9.275.000
61
67
6,00
72,00
1.325.000
7.950.000
62
67
5,00
60,00
1.325.000
6.625.000
63
67
4,00
48,00
1.325.000
5.300.000
64
67
3,00
36,00
1.325.000
3.975.000
65
67
2,00
24,00
1.325.000
2.650.000
66
67
1,00
12,00
1.325.000
1.325.000
* L'importo indicato ha un valore
esemplificativo.
Il corrispettivo per il calcolo della
buonuscita verrà calcolato sulle spettanze relative
ai singoli dipendenti
Tab C:
Determinazione dell'importo da erogare a titolo di sostegno al reddito e
determinazione del bonus di ingresso ed ulteriore
bonus
Liv.
Stipendio
Tabellare
Indennità
Integrativa
Speciale
Retribuzione
Individuale
Anzianità (*)
Indennità
Aziendale
Totale
80%
sostegno
al reddito
10%
bonus di ingresso da mensilizzare e moltiplicare per la
permanenza temporale totale.
Ulteriore bonus alla maturazione del requisito
previdenziale
x 13
x 13
x 13
x 12
Importo
x n. mesi = Y
III
13.595.829
13.095.355
1.865.146
3.300.000
31.856.330
25.485.064
3.185.633
È costituito dalla somma indicata nella tabella A,
riferita all'età anagrafica o al requisito previdenziale, alla quale andrà
sottratto l'importo Y
IV
15.036.671
13.191.048
1.733.031
3.780.000
33.740.750
26.992.600
3.374.075
V
16.612.921
13.286.247
2.200.372
4.260.000
36.359.540
29.087.632
3.635.954
VI
18.122.000
13.390.247
2.357.763
4.944.000
38.814.010
31.051.208
3.881.401
VII
20.815.171
13.537.381
2.784.567
5.628.000
42.765.119
34.212.095
4.276.512
VIII
23.507.250
13.729.469
5.141.031
6.324.000
48.701.750
38.961.400
4.870.175
IX
26.934.921
13.931.203
4.039.347
7.008.000
51.913.471
41.530.777
5.191.347
Tab. C1 : incentivi per il sostegno al reddito e
requisiti che previdenziali previsti al termine
della permanenza nel
Fondo.
Primo anno
ipotizzato per la maturazione del requisito previdenziale: 2001
Esemplificazione
per una permanenza di 4 anni nel Fondo - 4° livello. - * Importi esemplificativi
Età
Contributi
Tot.
Annualità
Pari a mesi
Bonus
Bonus ingresso
(ipotesi 4 anni)
Bonus al
requisito prev.
Tot. bonus
< 55
(anno 2001) 37
5.500.000
13.496.000
38.854.000
52.350.000
< 55
(anno 2002) 37
5.500.000
13.496.000
38.854.000
52.350.000
55
35
90
9,50
114,00
5.500.000
13.496.000
38.754.000
52.250.000
56
35
91
9,00
108,00
5.500.000
13.496.000
36.004.000
49.500.000
57
35
92
8,50
102,00
5.500.000
13.496.000
33.254.000
46.750.000
58
35
93
8,00
96,00
5.500.000
13.496.000
30.504.000
44.000.000
59
35
94
7,50
90,00
5.500.000
13.496.000
27.754.000
41.250.000
60
35
95
7,00
84,00
5.500.000
13.496.000
25.004.000
38.500.000
61
35
96
6,50
78,00
5.500.000
13.496.000
22.254.000
35.750.000
62
35
97
6,00
72,00
5.500.000
13.496.000
19.504.000
33.000.000
63
35
98
5,50
66,00
5.500.000
13.496.000
16.754.000
30.250.000
64
35
99
5,00
60,00
5.500.000
13.496.000
14.004.000
27.500.000
65
35
100
4,50
54,00
5.500.000
13.496.000
11.254.000
24.750.000
Allegato 8
Verbale di
accordo
Il giorno 18 giugno 2002 in Roma tra l'ETI ‑ Ente
Tabacchi Italiani Spa rappresentato dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Dr, Nunzio
Caputi e dal Dr. Riccardo Mazzei
e
la FP CGIL rappresentato dalla Sig.ra Daniela Livi
la FAT CISL rappresentata dal Sig. Roberto Vicentini
la UILA Monopoli rappresentato dal Sig. Agostino Siciliano
il CSA Aziende rappresentato dai Sigg.ri Ferdinando
Giordano e Donato Zacheo
la RdB rappresentato dal Sig. Enrico La Pietra
premesso che:
il Decreto Legislativo n.283 del 9.7.1998 ha istituito
l'ETI, Ente Tabacchi Italiani trasformatosi poi in Spa.
ai sensi dell'art.2 comma 2 del Decreto Legislativo
n.283/98, sono stati adottati i programmi generali, produttivi e commerciali,
e concordati i processi di ristrutturazione:
con verbale dì accordo del 3 agosto 2000 sono stati
definiti con le OO.SS. nazionali gli strumenti di gestione delle eccedenze di
personale;
tra tali strumenti, in particolare, in attuazione di
quanto previsto dell'art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/98, è stato
pattuita la costituzione di un fondo per il sostegno del reddito, ai sensi e
per gli effetti dell'art.2 comma 28 della Legge n.662/1996 e dei D.M. 27
novembre 1997 n.477;
in data 24 gennaio 2001 è stato stipulato tra l'ETI e' le
OO.SS. un "Fondo di solidarietà per il sostegno dei reddito dei
personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento dei Ministero delle Finanze,
distaccato e poi trasferito all'ETI Spa o ad altra società da esso
derivante".
all'art.5 comma 3 del Regolamento dei Fondo dì sostegno al
reddito è previsto che *Gli assegni straordinari per il sostegno dei reddito
sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla dato
fissata in sede di ammissione ci trattamento e comunque sino e non oltre la
maturazione dei diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della
assicurazione generale obbligatoria a favore dei lavoratori che maturino i
predetti requisiti entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi
dalla dato dì cessazione dei rapporto di lavoro";
in data 9 maggio 2002 è stato pubblicati il Decreto
Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002 n.88
"Regolamento recante l'istituzione
del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato., inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi
trasferito all'ETI Spa o ad altra società da essa derivante"
.
all'art.9 dei Regolamento dei Fondo di sostegno al reddito
è previsto le erogazione di un bonus equivalente a quello previsto nella
tabella a) dell'accordo dei 3 agosto 2000;
tenuto conto che
i requisiti necessari per accedere alte. prestazioni dei
Fondo devono essere presenti all'atto della dichiarazione di cessazione
dell'attività dei sito produttivo e/o all'atto della dichiarazione di esubero
ed il periodo di sospensione dal lavoro maturato presso l'ETI rientra nel
computo degli 84 mesi dì permanenza massima nel Fondo;
il personale non in possesso dei requisiti previsti dei Fondo
all'atto dei trasferimento o già in possesso dei requisiti pensionistici, non
sarà oggetto di trasferimento;
la erogazione delle provvidenze deve intendersi sino e non
oltre la maturazione dei requisiti minimi pensionistici da conseguire,
congiuntamente, entro il periodo massimo di 84 mesi;
per tutto quanto sopra esposto
le parti, ritenuto la comune volontà di garantire la
continuità di reddito per coloro che, maturando i requisiti pensionistici
nell'arco degli 84 mesi sono oggetto del differimento della erogazione della
pensione (cd "finestra") concordano nella erogazione di un bonus
aggiuntivo, a copertura dei periodi non coperti dell'assegno straordinario
dei fondo di sostegno al reddito, purché tale periodo cada e si esaurisca
nell'arco dei predetti 84 mesi dì erogazione massima consentito, con le
seguenti modalità:
per i primi tre mesi mancanti alla erogazione della
pensione, bonus pari al 80% dell'importo dell'assegno straordinario mensile:
dal quarto ci sesto mese mancante alla erogazione della
pensione, ulteriore bonus pari al 70% dell'importo dell'assegno straordinario
mensile,
dal settimo mese fino all'erogazione della pensione,
ulteriore bonus pari al 60% dell'importo dell'assegno straordinario mensile.
Per gli importi come sopra definiti erogati unitamente al
bonus di uscita dal fondo di sostegno al reddito, troverà applicazione quanto
previsto in tema di tassazione dell'incentivo dal Decreto Legislativo
n.314/97.
Il presente accordo trova applicazione nei confronti dei
solo personale che verrà inserito nel Fondo di sostegno ci reddito o
sottoscriverà la prevista scrittura privato per l'incentivo all'esodo,
successivamente alla data del 1 luglio 2002.
Letto confermato e sottoscritto
Allegato 9
Messaggio n. 222
del 30agosto 2001
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto:
Fondi di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito e
del Credito cooperativo. Nuova funzione di AGENDA1 per l’acquisizione dei
dati relativi al finanziamento degli assegni straordinari.
Con circolare n. 89
dell’11 aprile 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità
di versamento del contributo straordinario per il finanziamento degli assegni
straordinari da parte delle aziende del credito e delle aziende del credito
cooperativo.
E’ ora disponibile
la nuova funzione della procedura AGENDA1 che consente di visualizzare
l’importo per il quale l’Istituto di credito deve disporre, entro il giorno
16 del mese precedente quello cui si riferisce la corresponsione degli
assegni, il versamento, con valuta del penultimo giorno del mese precedente
quello di erogazione degli assegni medesimi ovvero dal giorno precedente se
il penultimo giorno è festivo o non bancabile.
1 – Modalità di utilizzo
1.1 – Abilitazione all’utilizzo della procedura
La funzione opera sotto sicurezza.
Con la procedura prevista dal messaggio n. 9869 del 17
ottobre 1996 (UTPEN) devono essere abilitate la matricole degli operatori
(non più di due per ogni Sede) che dovranno provvedere alla visualizzazione
degli importi dei versamenti da richiedere agli Istituti di credito e alla
memorizzazione dell’informazione relativa al versamento. Deve essere inserita
la procedura TFTMS12. E’ previsto un unico livello di autorizzazione.
1.2 – Modalità di
accesso
Per accedere alla nuova funzione in argomento, in ambiente
IMSPN, deve essere digitato AGENDA1 e acquisite le password SAP, SAP e
selezionata la funzione PNPA.
La procedura visualizza il pannello successivo sul quale è
presente la nuova funzione PAES – PAGAMENTO ESODATI. Selezionando tale
funzione viene visualizzato il pannello relativo all’accesso con sicurezza e
solo gli operatori abilitati dal master di Sede della procedura UTPEN
potranno accedere ai pannelli successivi.
Superati i controlli di sicurezza, viene visualizzato il
pannello sul quale devono essere riportati i criteri di selezione. Le Sedi
interessate (vedi messaggi n.184 del 26 luglio 2001 e n.211 del 2 agosto
2001) dovranno indicare nel campo ENTE, il codice “9999”; nel campo SEDE, il
codice della propria Sede; nel campo DATA DISPOSIZIONE DAL, il primo giorno
del mese nel quale sono predisposti i flussi; nel campo AL, l’ultimo giorno
dello stesso mese; nel campo TIPOLOGIA FLUSSI, il codice “T”, per evidenziare
tutti i flussi, il codice “D”, per evidenziare i flussi che devono essere
messi a disposizione, il codice “S”, per evidenziare i flussi già spediti.
Per conoscere gli importi che devono essere richiesti
mensilmente alle Banche, le Sedi dovranno indicare il codice “D”.
Digitando INVIO la procedura visualizza, per ognuna delle
Banche che hanno chiesto di versare il contributo straordinario presso la
Sede che sta effettuando la consultazione, gli importi delle disposizioni di
pagamento.
Le Sedi, a partire dal giorno 10 del mese, con le modalità
ritenute più celeri, dovranno comunicare tali importi alle Banche interessate
che dovranno, con altrettanta urgenza, dopo aver provveduto a mettere a
disposizione dell’INPS gli importi richiesti, dare conferma.
Le Sedi, inderogabilmente entro il giorno 16, dovranno
inserire in procedura con la funzione in esame, le informazioni relative al
finanziamento degli assegni straordinari.
Si fa presente che qualora, entro il giorno 16 non fossero
acquisite le informazioni richieste, il flusso relativo agli assegni
straordinari dei dipendenti esodati dalla Banca sarà trasmesso in Sede, come
pagamento di “Cassa Sede” e l’intera gestione sarà a carico della Sede.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
IL DIRETTORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 10
COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL
PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE,
DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 2
Seduta del 19 dicembre 2002
Oggetto:
Ammissione al
Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale E.T.I. Spa di
cui all’accordo 3 agosto 2000
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n.
88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in
relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del
reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui
individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18
giugno 2002;
Sentito il parere del Direttore Generale,
DELIBERA
Il soggetto obbligato al versamento dei contributi di cui
all’articolo 6 del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, in favore del Fondo, è
l’E.T.I. Spa
Il versamento dei contributi di cui al suddetto articolo 6
del D.M. n. 88/2002 deve essere effettuato presso la struttura organizzativa
accentrata della sede che verrà indicata dall’INPS. L’E.T.I. Spa sarà tenuto
a versare anticipatamente ed in un’unica soluzione quanto previsto
dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.M. n. 88/2002.
Il contributo ordinario dello 0,5 % di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.M. n. 88/2002 si riferisce a tutti i lavoratori a
tempo indeterminato dell’E.T.I. Spa In ragione della peculiarità del Fondo,
il Comitato si riserva di verificare se anche la retribuzione dei dirigenti
debba essere assunta come base di calcolo per il contributo ordinario dello
0,5 %.
Nelle more dei tempi tecnici necessari per consentire
all’INPS di provvedere alla gestione ordinaria dell’erogazione delle
prestazioni agli aventi diritto ed al fine di assicurare la necessaria
continuità fra l’attuale trattamento erogato ai dipendenti da collocare nel
Fondo per effetto dell’accordo sindacale del 3 agosto 2000 e l’assegno
straordinario di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, il Fondo autorizza
l’E.T.I. Spa a pagare, a favore degli aventi diritto, il
bonus
di ingresso e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5
del predetto D.M., nonché – qualora vi sia apposita richiesta da parte del
lavoratore, al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica –
ad erogare le suddette prestazioni in un’unica soluzione. In tale secondo
caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. n. 88/2002, l’assegno
straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 70 per cento
dell’importo mensile lordo che percepirebbe il dipendente al momento della
concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al
momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna
contribuzione, in quanto non spettante.
Il diritto all’anticipazione di cui al precedente comma
sorge, in capo a ciascun lavoratore, a seguito dell’adozione da parte del
Comitato – ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 88/2002 – della delibera di
concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all’articolo 5 del
predetto D.M.
Gli importi delle predette anticipazioni saranno oggetto
di conguaglio con i contributi dovuti dall’E.T.I. Spa al Fondo.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
(Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato 11
COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL
PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE,
DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 6
Seduta del 7 maggio 2003
Oggetto:
Gestione
ordinaria delle prestazioni di cui al D.M. 18 febbraio 2002, n. 88
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n.
88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in
relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del
reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui
individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18
giugno 2002;
Vista la delibera del 19 dicembre 2002, n. 2, nella parte
in cui risulta che l’E.T.I. Spa viene autorizzata – nelle more dei tempi
tecnici necessari per consentire all’INPS di provvedere alla gestione
ordinaria dell’erogazione delle prestazioni previste D.M. n. 88/2002 – ad
erogare, in favore degli aventi diritto, le prestazioni di cui all’articolo 5
del D.M. n. 88/2002;
Preso atto della disponibilità, manifestata dai competenti
uffici INPS, di provvedere direttamente alla gestione ordinaria
dell’erogazione delle prestazioni di cui al D.M. n. 88/2002, a far data dal
1° luglio 2003;
Sentito il parere del Direttore Generale f.f.,
DELIBERA
L’E.T.I. Spa continuerà a provvedere alla corresponsione,
agli aventi diritto, delle prestazioni di cui all’articolo 5 del D.M. n.
88/2002 – secondo le modalità previste dalla delibera del 19 dicembre 2002,
n. 2 – fino alla data del 30 giugno 2003.
A far data dal 1° luglio 2003 la gestione ordinaria
dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto sarà di diretta
competenza dei relativi uffici INPS ai quali, entro il mese di maggio 2003,
l’E.T.I. Spa provvederà a trasmettere la documentazione necessaria ai fini
dello svolgimento della predetta attività, fermo restando la facoltà di
verifica, da parte degli uffici competenti, dell’effettiva sussistenza in
capo ai soggetti beneficiari dei necessari requisiti.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
(Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato 12
VARIAZIONE AL
PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 10/120
Denominazione completa
Debito verso l'INPDAP per contribuzione a copertura dei
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del
reddito di cui all'art. 5, comma 1, del D.I. n. 88/2002
Denominazione abbreviata
DEB.V/INPDAP CTR.COP.ASS.STR.ART.5 C.1 D.I.88/2002
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 21/110
Denominazione completa
Contributo ordinario dovuto dall'ETI S.p.a. mediante
denuncia e versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.
88/2002
Denominazione abbreviata
CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.88/02-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 21/115
Denominazione completa
Contributo straordinario dovuto dall'E.T.I. S.p.A. a
copertura delle prestazioni (assegni straordinari per il sostegno del
reddito e bonus) di cui all'art.5, comma 1, del D.I. n. 88/2002 - Art. 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 88/2002
Denominazione abbreviata
CTR.STRAORD.COP.ASSEGNI ART.6 C.1 LETT.B) D.I.88/02
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 21/130
Denominazione completa
Contributo straordinario per la copertura assicurativa
dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del
reddito di cui all'art.5, comma 1, del D.I. n. 88/2002 - Art. 6, comma 1,
lett. b), del D.I. n. 88/2002
Denominazione abbreviata
CTR.STRAORD.COP.ASSIC.ART.6 C.1 LETT.B) D.I.88/02
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 21/170
Denominazione completa
Contributo ordinario dovuto dall'ETI S.p.a. mediante
denuncia e versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di
competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.
88/2002
Denominazione abbreviata
CTR. ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.88/02-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 32/130
Denominazione completa
Onere per contribuzione figurativa trasferita all'INPDAP per la copertura
dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del
reddito di cui all'art. 5, comma 1,
del D.I. n. 88/2002
Denominazione abbreviata
ON.CTR.FIGUR.A COP.ASS.STRAORD. ART.5 C.1 D.I.88/02
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 10/130
Denominazione completa
: Debiti per assegni straordinari per il sostegno del
reddito di cui all'art. 9, comma 1,
lett. a), del D.I. n. 88/2002
Denominazione abbreviata
DEBITI PER ASSEGNI STRAORDINARI
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 24/130
Denominazione completa
Entrate varie - Recuperi e reintroiti di prestazioni
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUPERI E REINTROITI DI PRESTAZIONI
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 10/131
Denominazione completa
Debiti per somme non riscosse dai beneficiari
Denominazione abbreviata
DEBITI PER SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 00/130
Denominazione completa
Prestazioni da recuperare
Denominazione abbreviata
PRESTAZIONI DA RECUPERARE
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 24/153
Denominazione completa
Entrate varie - Proventi derivanti dal divieto di cumulo
tra assegni straordinari e redditi da lavoro (dipendente e autonomo)
mediante trattenuta sugli assegni straordinari
Denominazione abbreviata
E.V.-PROV.DIVIETO CUM.ASS.STRAORD.E REDD.SU ASS.
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 30/116
Denominazione completa
Bonus d’ingresso al Fondo di cui all’art. 9, comma.1,
lett.b), del D.I. n. 88/2002.
Denominazione abbreviata
BONUS D’INGRESSO FONDO ART.9 C.1 LETT.B) D.I. 88/02
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 30/117
Denominazione completa
Bonus da corrispondere al momento della maturazione del
requisito pensionistico di cui all’art. 9, comma.1, lett. c), del D.I. n.
88/ 2002.
Denominazione abbreviata
BONUS ART.9 C.1 LETT.C) D.I. 88/2002
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 55/150
Denominazione completa
Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "
DARE "
Denominazione abbreviata
CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO DEI SALDI " DARE
"
Tipo variazione
I
Codice conto
FMR 55/151
Denominazione completa
Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "
AVERE "
Denominazione abbreviata
CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO DEI SALDI " AVERE
"