Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 6556 del 09-03-2007.htm
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 09-03-2007
Messaggio n. 6556
Allegati
OGGETTO:
Nuove modalità di conguaglio degli importi per
CIGS a seguito di contratto di solidarietà (codice importo G603) e conguagli
per CIGS in deroga.
1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà
Con
circolare
n. 9 del 08.01.1986 è stato chiarito che l’importo erogato a titolo di
prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo
CIGS, come da circolare del Ministero del Lavoro.
La
misura dell’integrazione da corrispondere è attualmente pari al 60% della
retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore (5,84%).
In
considerazione di quanto sopra, per l'individuazione delle ore sulle quali
NON
trova applicazione il tetto massimo di CIGS, le aziende dovranno operare come segue:
-
conguaglieranno la
cassa integrazione a titolo di solidarietà indicando l’importo nel quadro D
del modello DM10 con il previsto codice
“G603”
;
-
riporteranno il numero
di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
riporteranno in uno dei
righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF00”
,
avente il significato di “lavoratori in contratto di solidarietà”.
In
corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi
campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento, il
numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata
la prestazione stessa;
nessun
dato va riportato nel campo" somme a debito".
2. CIGS in deroga
Con
decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.35462 del 27
gennaio 2005; n.26206 e n.36207 dell’ 8 giugno 2005; n. 37233 del 3 novembre
2005; n.36452 del 1° luglio 2005; n.36208 del 8 luglio 2005), è stato
concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in
deroga alla normativa vigente, per tutto il settore tessile, abbigliamento,
manifatturiero,calzaturiero e del settore legno- mobile.
La
legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto che, in presenza di proroghe
per crisi di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS sia ridotto
del10 % in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40
% in caso di proroghe successive.
Per il conguaglio della CIGS prorogata, le
aziende continueranno ad utilizzare i
codici importo già in uso:
-
“G801”
avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta
del
10 percento
art.1 c.410 - 411 L. 266/2005”;
-
“G803”
avente il significato di “CIGS prorogata ridotta
del 30 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”;
-
“G804”
avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta
del 40 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”.
Per
l'individuazione delle ore utilizzate su cui applicare il tetto massimo di
CIGS con le riduzioni previste, le aziende, in occasione dell’utilizzo dei
codici G801,G803,G804, dovranno operare come segue:
Conguaglio CIGS in deroga – prima proroga
-
conguaglieranno la
cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 10 per cento indicando
l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G801”
;
-
riporteranno il numero
di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
riporteranno in uno dei
righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF01”,
avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 10%”.
-
In corrispondenza del
suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei
lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore
conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzione"
e" somme a debito".
-
Conguaglio CIGS in
deroga – seconda proroga
-
conguaglieranno la
cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 30 per cento indicando
l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G803”
;
-
riporteranno il numero
di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
riporteranno in uno dei
righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF03”
,
avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 30%”.
-
In corrispondenza del
suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei
lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore
conguagliate; nessun dato va riportato nel
campo"retribuzione"e"somme a debito".
Conguaglio CIGS in deroga – terza proroga
-
conguaglieranno la
cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 40 per cento indicando
l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G804”
;
-
riporteranno il numero
di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
riporteranno nelle
righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF04”
,
avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 40%”.
-
In corrispondenza del
suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei
lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore
conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzioni"e
"somme a debito".
Le
eventuali note di rettifica emesse a tale titolo dovranno essere definite
secondo le modalità sopra esposte.
IL DIRETTORE CENTRALE
L. ZICCHEDDU