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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 6556 del 09-03-2007.htm
  
  


Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
 
 
 
 
 
Roma, 09-03-2007
 
 
 
Messaggio n.  6556
 
 
 
Allegati 
 
 
OGGETTO:
Nuove modalità di conguaglio degli importi per CIGS a seguito di contratto di solidarietà (codice importo G603) e conguagli per CIGS in deroga.
 
 
1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà
Con circolare n. 9 del 08.01.1986 è stato chiarito che l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS, come da circolare del Ministero del Lavoro.
La misura dell’integrazione da corrispondere è attualmente pari al 60% della retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore (5,84%).
In considerazione di quanto sopra, per l'individuazione delle ore sulle quali
NON
trova applicazione il tetto massimo di CIGS, le aziende  dovranno operare come segue:
-
         
conguaglieranno la cassa integrazione a titolo di solidarietà indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il previsto codice
“G603”
;
-
         
riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
         
riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF00”
, avente il significato di “lavoratori in contratto di solidarietà”.
In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento, il numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata la prestazione stessa; 
nessun dato va riportato nel campo" somme a debito". 
 
2. CIGS in deroga
Con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.35462 del 27 gennaio 2005; n.26206 e n.36207 dell’ 8 giugno 2005; n. 37233 del 3 novembre 2005; n.36452 del 1° luglio 2005; n.36208 del 8 luglio 2005), è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga alla normativa vigente, per tutto il settore tessile, abbigliamento, manifatturiero,calzaturiero e del settore legno- mobile. 
La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto che, in presenza di proroghe per crisi di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS sia ridotto del10 % in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40 % in caso di proroghe successive.
 Per il conguaglio della CIGS prorogata, le aziende continueranno ad  utilizzare i codici importo  già in uso:
-
        
“G801”
avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta del
10 percento
art.1 c.410 - 411 L. 266/2005”;
-
        
“G803”
avente il significato di “CIGS prorogata ridotta del 30 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”;
-
        
“G804”
avente il significato di ” CIGS prorogata ridotta del 40 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005”.
Per l'individuazione delle ore utilizzate su cui applicare il tetto massimo di CIGS con le riduzioni previste, le aziende, in occasione dell’utilizzo dei codici G801,G803,G804, dovranno operare come segue:
Conguaglio CIGS in deroga – prima proroga
-
         
conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 10 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G801”
;
-
         
riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
         
riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF01”,
avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 10%”.
-
         
In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzione" e" somme a debito".        
-
         
Conguaglio CIGS in deroga – seconda proroga
-
         
conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 30 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G803”
;
-
         
riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
         
riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF03”
, avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 30%”.
-
         
In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo"retribuzione"e"somme a debito".
Conguaglio CIGS in deroga – terza proroga
-
         
conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 40 per cento indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice
“G804”
;
-
         
riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
-
         
riporteranno nelle righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione
“GF04”
, avente il significato di “cigs in proroga, ridotta del 40%”.
-
         
In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzioni"e "somme a debito".        
 
Le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo dovranno essere definite secondo le modalità sopra esposte.
 
IL DIRETTORE CENTRALE
L. ZICCHEDDU