Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 4 del 14-1-2009.htm
conguaglio di fine anno 2008 dei contributi previdenziali e assistenziali. Rivalutazione TFR al Fondo di Tesoreria. Aliquote contributive anno 2008
Direzione centrale
Entrate
Direzione centrale
Sistemi informativi e tecnoligici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 14 Gennaio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
4
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
conguaglio di fine anno 2008 dei contributi previdenziali e
assistenziali. Rivalutazione TFR al Fondo di Tesoreria. Aliquote contributive
anno 2008
SOMMARIO:
chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine
anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio
di fine anno sulla denuncia EMens. Comunicazione della rivalutazione del TFR
relativo al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Premessa
Per effetto di talune normative particolari, in
prossimità della fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie - per i
datori di lavoro - alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi
previdenziali e assistenziali.
Dette operazioni sono generalmente determinate
dalle seguenti necessità:
-
pervenire alla esatta
quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n.314/1997);
-
applicare con esattezza le
aliquote correlate all'imponibile stesso;
-
imputare, all'anno di competenza,
gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli
adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese
di “gennaio 2009”.
Al fine di agevolare l'operato dei datori di
lavoro, si elencano di seguito le fattispecie che possono determinare
operazioni di conguaglio di fine anno, con l'indicazione delle circolari di
riferimento e dei codici da utilizzare:
1)
elementi variabili
della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2)
massimale art. 2,
c. 18 della legge n. 335/1995;
3)
contributo
aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4)
erogazioni liberali
- abrogazione della lett. b) dell’art. 51, comma 2, del T.U.I.R.);
5)
fringe benefit
esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del
T.U.I.R.);
6)
prestiti ai
dipendenti;
7)
piani di stock
option (art. 51, comma 2, lett. g-bis) del T.U.I.R.;
8)
conguagli per
versamenti di quote TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative;
9)
imposta sostitutiva
sul TFR al Fondo di Tesoreria;
10)
operazioni
societarie.
Termine
per l’effettuazione del conguaglio
In attuazione a quanto disposto dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993 - approvata
con D.M. 7.10.1993 - i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di
conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di
“dicembre 2008” (scadenza 16/1/2009), anche con quella di competenza del mese
di “gennaio 2009” (scadenza 16/2/2009), attenendosi alle modalità indicate
con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto
dall’anno 2007 - le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo
di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno
avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2009” (scadenza 16 marzo 2009),
senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del
recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione
nel mese di “gennaio 2009”.
In relazione a quanto precisato con la circolare
n. 117 del 7 dicembre 2005, si fa presente che, relativamente ad alcune
categorie di dipendenti pubblici ovvero per il personale iscritto al Fondo
Pensioni per le Ferrovie dello Stato – la cui retribuzione è comprensiva
della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n.
177/1976 – la sistemazione di detta maggiorazione potrà avvenire anche con la
denuncia del mese di “febbraio 2009” (scadenza 16 marzo 2009).
1.
Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993)
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5
del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (1), ha stabilito
che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino
variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di
lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di
ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza
dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi
considerati sono:
·
compensi per lavoro
straordinario;
·
indennità di
trasferta o missione;
·
indennità economica
di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
·
indennità riposi
per allattamento;
·
giornate retribuite
per donatori sangue;
·
riduzioni delle
retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
·
permessi non
retribuiti;
·
astensioni dal
lavoro;
·
indennità per ferie
non godute;
·
congedi
matrimoniali;
·
integrazioni
salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi
assimilabili anche la indennità di cassa (2), i prestiti ai dipendenti (3) ed
i congedi parentali in genere.
Con circolare n. 117 del 7 dicembre 2005,
l’Istituto ha ricompreso, tra le variabili retributive, anche i ratei di
retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel
corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga,
ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è
intervenuta l’assunzione stessa.
A tale riguardo, mentre non occorre operare alcun
accorgimento per assunzioni intervenute nei mesi da gennaio a novembre, ove
le stesse avvengono a dicembre con corresponsione dei ratei nella
retribuzione di gennaio, occorre ricomprendere l’importo di questi ultimi,
sia tra le variabili in aumento della denuncia DM10 (codice A000), sia
nell’elemento dell’EMens <VarRetributive> (contenuto in
<DatiRetributivi>), attributo Anno Precedente,
<AumentoImponibile>.
Relativamente ai compensi per lavoro
straordinario (4) – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore (5)
- si richiamano le istruzioni fornite con le circolari in nota.
Con riferimento all’assoggettamento contributivo
dei compensi per ferie non godute, si precisa che l’argomento è stato
esaustivamente trattato – da ultimo - nella circolare n. 136 del 21 dicembre
2007, alla quale – quindi - si rimanda.
Gli eventi o elementi che hanno determinato
l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del
mese di “dicembre 2008” i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese
di “gennaio 2009”, vanno evidenziati sulla denuncia DM10 di detto mese
utilizzando i codici di seguito indicati:
CODICI
QUADRO "B/C"
CODICI
VOCI
VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE
DATORE
DI LAVORO
A000
Aumento
della retribuzione imponibile
Generalità
delle Aziende
D000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Generalità
delle Aziende
F000
Aumento
della retribuzione imponibile
Fondi
Speciali di previdenza
G000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Fondi
Speciali di previdenza
F010
Aumento
della retribuzione imponibile
Prestazioni
in conto capitale – esattoriali
G010
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Prestazioni
in conto capitale – dazieri
Si annota che gli elementi variabili della
retribuzione sopra indicati, ai fini della imputazione nella posizione
assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il
principio della competenza (dicembre 2008), mentre ai fini
dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali,
agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di gennaio 2009.
Pertanto, si dovrà tener conto dei suddetti elementi nella denuncia EMens del
mese di gennaio 2009 utilizzando l’elemento <VarRetributive> (contenuto
in <DatiRetributivi>), con attributo anno 2008, e gli elementi
<AumentoImponibile> o <DiminuzioneImponibile>.
Si chiarisce che, in presenza di entrambi gli
elementi, con attributo dello stesso anno, occorrerà indicare esclusivamente
il saldo tra le due partite.
Anche nella certificazione CUD/2009 e nella
dichiarazione dei sostituti modello 770/2009 si dovrà tenero conto delle
predette variabili.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva
degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la
maggiorazione del 18% ex art. 22 L.177/1976), deve avvenire entro il mese
successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tuttavia, fermo restando
l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle
componenti variabili della retribuzione nel mese di “gennaio 2009”, le
aziende potranno comunicare le partite in questione, con i codici sopra
menzionati, anche con la denuncia DM10 del mese di “febbraio 2009”. Al
riguardo si ricorda che la variabile retributiva in diminuzione (codice
“D000”) può essere utilizzata nel corso dell’anno per gestire una riduzione
di imponibile riferito al compenso per ferie non godute (circ. n. 15 del
15.1.2002).
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di
assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto
giovedì 18 dicembre 2008, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di
dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella
busta paga di gennaio 2009, nella quale la retribuzione imponibile pari - ad
esempio - a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del
mese di dicembre), per un totale di €2.000,00.
Pertanto, nella denuncia DM10 di “gennaio 2009”,
l’imponibile pari a € 2.000,00 (retribuzione di gennaio 2009 + rateo di
dicembre 2008) andrà indicato in corrispondenza del rigo 11 e assoggettato al
regime contributivo in vigore per l’anno 2009 e l’imponibile pari a € 500
andrà indicato come voce variabile (in aumento) della retribuzione del mese
di gennaio/febbraio 2009 con il previsto codice “A000”.
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese
di gennaio 2009, nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore di
€ 2.000,00, mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2008,
elemento <AumentoImponibile> sarà riportato il valore di € 500,00. Si
ricorda che, per lo stesso lavoratore, dovrà essere trasmesso un flusso EMens
riferito al mese di dicembre 2008 nel quale saranno valorizzati, oltre agli
elementi identificativi del lavoratore (<CFLavoratore>,
<Cognome>, <Nome>, <Qualifica1>, <Qualifica2>,
<Qualifica3>, <TipoContribuzione>, <CodiceComune>,
<CodiceContratto>), anche gli elementi <Assunzione>
(<GiornoAssunzione> e <TipoAssunzione>), <Imponibile> con
valore pari a zero e <Settimana> (<IdSettimana> e <TipoCopertura>).
2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995,
n. 335
Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n.
335/1995 (6), ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e
pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro
che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai
sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato
dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355, convertito con legge
27/11/2001, n. 417 (7). Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in
base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per l'anno 2008 tale massimale è pari a
€ 88.669,00.
Si precisa che lo stesso trova applicazione per
la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Per il trattamento contributivo, i datori di
lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177
del 7/9/1996. In base a tali istruzioni i datori di lavoro devono sottoporre
a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al
raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte
eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il
codice tipo contribuzione “
98
”).
Si rammenta che:
-
il massimale non è
frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare
risulti retribuito solo in parte;
-
nel caso di rapporti di
lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti
rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il
dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero
presentare una dichiarazione sostitutiva;
-
in caso di rapporti
simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli
effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi
che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione
la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del
cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica
il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici
sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente
ridotta;
-
nel caso di coesistenza
nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con
i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa e
viceversa.
Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto
di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano
versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di € 88.669,00, provvederanno, in sede
di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo IVS utilizzando il
codice del quadro D “
L952
”
preceduto dalla dicitura “RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE” per la
generalità dei lavoratori, ovvero “
L953
”
per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Lo stesso codice deve
essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai
Fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS.
Come sopra precisato, le aziende potranno
effettuare il conguaglio del maggior contributo IVS versato e della relativa
retribuzione con la denuncia del mese di “dicembre 2008” (scadenza
16/1/2009), con quella del mese di “gennaio 2009” (scadenza 16/2/2009) ovvero
“febbraio 2009” (scadenza 16/3/2008).
Per effetto del predetto recupero viene meno
anche la correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il massimale in
questione.
Pertanto, ai fini della quadratura dei monti
retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo
IVS nella denuncia di dicembre 2008, la retribuzione cui si riferisce tale
recupero andrà indicata in uno dei righi del quadro B/C del DM10 con il
codice “
H400
”, preceduto dalla
dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato
nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno
il recupero del contributo IVS nella denuncia di gennaio/febbraio 2009, la
retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi
del quadro B/C del DM10 con il codice “
H500
”,
preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà
essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E
“CONTRIBUTI DOVUTI”.
In entrambi i casi dovrà essere rettificato anche
l’imponibile previdenziale (assoggettato al contributo IVS) indicato nella
denuncia EMens riferita all’anno 2008.
A tal fine, in corrispondenza del mese nel quale
avviene il superamento del massimale, per lo stesso lavoratore dovranno
essere trasmesse due distinte denunce individuali:
-
nella prima non dovrà
essere valorizzato l’elemento <TipoContribuzione> ovvero sarà riportato il valore 00
(nessuna particolarità contributiva) e nell’elemento <Imponibile> sarà
indicata la quota di retribuzione nei limiti del massimale;
-
nella seconda sarà
indicato il <TipoContribuzione> “98” e nell’elemento <Imponibile>
sarà indicata la quota di retribuzione eccedente il massimale.
Nei mesi successivi sarà indicato solo il
<TipoContribuzione> “98” e il relativo imponibile.
Si ricorda inoltre che, ove gli adempimenti
contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con
la denuncia del mese di “gennaio 2009”, le stesse - ove già sia stato
superato il tetto - non hanno incidenza ai fini della determinazione del
massimale dell’anno precedente. Ciò in quanto, ai fini del regime
contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di
gennaio con incidenza sul nuovo massimale.
In caso contrario, potranno concorrere alla
determinazione del tetto dell’anno 2008, fino al limite previsto per
quest’ultimo.
Ricorrendo tale ipotesi, i datori di lavoro
avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio –
entro
i limiti del tetto relativo all’anno 2008
- utilizzando il previsto codice “
A000”
(quadro B/C del DM10).
Ai fini della certificazione
CUD 2009
e
della dichiarazione
770/2009,
i datori di lavoro certificheranno
l'imponibile
2008
tenendo conto della correzione operata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di
superamento del massimale per l’anno 2008, ai fini della collocazione degli
elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di
gennaio 2009 (es. compenso per lavoro straordinario) nella posizione
individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza
dell’anno 2009, anziché nella competenza dell’anno 2008, senza utilizzare il codice
“A000”.
Per tutto ciò che attiene all’istituto in
argomento si fa rinvio alle circolari elencate in nota (8).
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della
legge 14/11/1992 n.438)
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha
istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote
contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% (9), un contributo
nella misura dell'
1%
(a carico del
lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della
legge 11.3.1988 n. 67 (10).
Per l'anno 2008, tale limite è risultato pari a
€ 40.765,00
annui, corrispondenti a
€3.397,00
mensili (11).
Si ribadisce che, ai fini del versamento del
contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione.
Come noto, le aziende aventi alle proprie
dipendenze lavoratori che, nel mese in cui si riferisce la denuncia, abbiano
superato la retribuzione imponibile di € 3.397,00, hanno già versato sulla
parte eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti
codici:
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE
DI LAVORO
M950
Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
M960
Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex
INPDAI
B980
Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
X950
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
X960
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
X970
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
X980
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranviari
X990
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
Il sistema della mensilizzazione del limite della
retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a
credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di
contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che
con la denuncia del mese di “dicembre 2008” (scadenza 16/1/2009), con quella
del mese di “gennaio 2009” (scadenza 16/2/2009) ovvero “febbraio 2009”
(scadenza 16/3/2009), utilizzando i codici appresso indicati:
CODICI QUADRO “B/C”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
M951
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
M952
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex
INPDAI
B981
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
X951
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato
s.p.a.
X961
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
X971
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
X981
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranvieri
X991
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
CODICI QUADRO “D”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE
DI LAVORO
L951
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
L954
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex
INPDAI
L981
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
L941
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
L961
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
L971
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
L980
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranviari
L991
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si
precisa che gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi
vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2009, non incidono sulla
determinazione del tetto 2008 di €40.765,00. Ai fini del regime contributivo,
infatti, le componenti variabili vengono considerate retribuzione di gennaio
2009. Le operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n.
298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si
susseguono nell'anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si
succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun
rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di
retribuzione pensionabile.
Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai
datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o
dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si
risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente
(o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto
al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti
simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal
lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito
del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2008 il rapporto di lavoro sia
in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale
conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni
rilasciate dai lavoratori interessati.
4.
Erogazioni liberali. Abrogazione della lett. b) dell’art. 51, comma 2, del
T.U.I.R.)
L’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008,
convertito in legge n. 126/2008 prevede che
"nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la lettera b) è soppressa”
. La soppressione ha effetto a decorrere
dal 29 maggio 2008.
La disposizione soppressa prevedeva la non
concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente
·
delle erogazioni
liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a
categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a lire 500.000
(€ 258,23)
·
dei sussidi
occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari
del dipendente
·
dei sussidi corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura (legge 108/1996), o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a
ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (cfr.
D.L. 419/1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172/1992).
Per effetto della predetta soppressione, le
erogazioni liberali e i sussidi occasionali, di cui alla lettera b) del comma
2 dell'art. 51 del TUIR, corrisposti
dal datore di lavoro ai propri dipendenti
dal 29 maggio 2008
,
concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (si
veda la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 49 dell'11 luglio 2008) e, per
quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n.14/1997 (armonizzazione delle basi
imponibili fiscale e previdenziale), di tale previsione occorre tenere conto
per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e
assistenziali. Come precisato con il messaggio n. 17577 del 04/08/2008, agli
emolumenti in questione non può estendersi il criterio del "maturato o
dovuto" e pertanto gli stessi devono essere assoggettati a contribuzione
nel mese di effettiva corresponsione.
A fine anno, ove si renda necessario procedere ad
operazioni di conguaglio per erogazioni corrisposte dopo il 29 maggio non
assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro opereranno come segue:
-
porteranno in aumento
della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte
della erogazione non assoggettata a contribuzione;
-
provvederanno a trattenere
al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio
carico trattenuta in misura inferiore.
Si
osserva, infine, che - sull’argomento - l’Agenzia delle Entrate
[1]
,
ha chiarito che le erogazioni liberali - ove erogate in natura - possono
rientrare nella previsione di esclusione dal reddito, se di importo non
superiore, nel periodo d’imposta, a €258,23 (vedi punto successivo).
5. Fringe
benefit (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.)
L'art. 51 c. 3 del TUIR stabilisce che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel
periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a
detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (12).
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore
dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite
l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore
complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto
limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali
precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di
superamento del limite di € 258,23, l’azienda che opera il conguaglio
provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da
essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-
porteranno in aumento
della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo
dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di
cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti
complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato
assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
-
provvederanno a trattenere
al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico
dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
6. Prestiti ai dipendenti
Si rammenta che dal 1.1.2000, ai fini della
determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai
prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.IR.) si deve
assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento
(TUR)
vigente al termine di ciascun
anno
(13).
7. Piani di stock option (art. 51, comma 2, lett.
g-bis) del T.U.I.R.)
L’imposizione fiscale e contributiva, nei
confronti di soggetti destinatari dei piani di stock option titolari reddito
di lavoro dipendente o assimilato, è stata oggetto, nel corso degli
ultimi anni, di diverse modifiche legislative.
Sulla materia, quindi, si rinvia ad apposita
circolare di prossima emanazione.
8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al
Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata
illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui
all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì
fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute
dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e
successivi della legge n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’articolo
1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 – attuativo delle citate disposizioni - è
stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va
effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio,
quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a
debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme
mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle
connesse misure compensative.
8.1. Sistemazione delle somme versate in
eccedenza al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta
determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato
somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al
relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
-
determineranno l’ammontare
delle somme eccedenti;
-
indicheranno l’importo da
recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice
“RF01”.
Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi,
le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote
delle misure compensative già fruite in relazione alle somme in precedenza
versate.
A tal fine, i datori di lavoro:
-
determineranno l’ammontare
della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero
effettuato;
-
indicheranno l’importo da
restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione
“M120”.
Per l’eventuale restituzione di misure
compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro
provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova
istituzione del quadro B/C “
M121”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e
“retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del flusso EMens,
l’importo recuperato con il codice
“RF01”
dovrà essere indicato nell’elemento
<RecuperoContribuzione>
di
<Prestazione>.
8.2.
Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno complessivamente versato al
Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno
provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le connesse
misure compensative.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle
seguenti modalità:
§
determineranno
l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il
relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere
indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno altresì essere
recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote
regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel
quadro “D” del DM10 (14) con i già previsti codici:
CODICI
SIGNIFICATO
TF11
Rec arretrati contributo
TFR L297/82 prev. Compl
TF12
Rec arretrati
contributo TFR L297/82 Fondo
Tesoreria
TF15
Rec. arretrati Contr.
DL 203/2005 prev. Compl
TF16
Rec. arretrati Contr.
DL 203/2005 Fondo Tesoreria
Ai fini della compilazione del flusso EMens,
l’importo versato con il codice
“CF02”
dovrà essere indicato nell’elemento
<ImportoPregresso>
di
<Contribuzione>.
8.3 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Nella citata circolare n. 70/2007 è stato
chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre
2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine
dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati
raggiunge il limite dei 50 addetti (15).
In tal caso le aziende sono tenute al versamento
delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di
inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende
interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di
conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione, che - per l’anno 2008 - è pari al 3,48%, calcolato fino alla
data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2008, hanno raggiunto il
limite dei 50 addetti, devono
trasmettere l’apposita dichiarazione (16) entro il termine di trasmissione
della denuncia DM10 relativa al mese di “febbraio 2009” (31 marzo 2009).
Modalità operative
Ai fini del versamento delle quote da destinare
al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
·
determineranno
l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi, dal mese di
inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;
·
indicheranno il
relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
·
determineranno la
maggiorazione del 3,48%, rapportata al periodo intercorrente tra il mese di
inizio attività e quello di versamento, e indicheranno l’importo nei quadri
“B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici dovranno essere
indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno altresì recuperare le
misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal
fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo
nel quadro “D” del DM10 con i già previsti codici “TF12” e/o “TF16”.
Ai fini del versamento delle quote riferite al
periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende
si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i
codici “TF01”,“TF02”, “TF13” e “TF14”
nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli
importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento
<ImportoCorrente>
e
<ImportoPregresso>
di
<Contribuzione>
9. Rivalutazione del TFR al
Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del c.c.
stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad
eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in
misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo
di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla
data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto
dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo
lavoratore.
Il costo
della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Le modalità per l’indicazione, sul Flusso EMens, della rivalutazione
delle quote di TFR sono state illustrate con il messaggio n. 5859/2008, al
quale si rimanda.
Sulle
somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n.
47/2000, che grava sul lavoratore.
Come
evidenziato nel citato messaggio, i
datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla
rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di
Tesoreria nella denuncia contributiva DM10 riferita al mese di “dicembre
2008”, salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia contributiva di “febbraio
2009”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare
una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria,
avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)
indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che - al 14 dicembre
2008 - il coefficiente di rivalutazione è pari a 3,025228.
L’importo dell’imposta sostitutiva da recuperare dovrà essere
riportato sul quadro "D" del DM10, preceduto dal previsto codice
"
PF30
", con il
significato di "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di
Tesoreria".
Si precisa, altresì, che a febbraio - in
sede di pagamento del saldo dell’imposta – sarà possibile effettuare le
operazioni di conguaglio relative all’imposta sostitutiva nella sua entità
definitiva.
Ai fini della compilazione del flusso
EMens, l’imposta sostitutiva va indicata nell’elemento
<ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.
Si ricorda (messaggio n. 14259/2008) che
le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta
sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi -
possono in ogni caso essere restituite.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il
previsto codice “
CF30
” - avente il
significato di “rest. Imposta sost. su TFR Fondo Tesoreria” – da riportare
nel quadro B-C del DM10; nessun dato dovrà essere indicato nei campi “n.
dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Per la sistemazione delle denunce EMens,
i datori di lavoro provvederanno a riportare le somme indicate con il codice
“CF30” nell’elemento <Contribuzione>, <ImportoPregresso>,
presente in <MeseTesoreria>.
10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di
conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie
comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, nei
casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei
contributi previdenziali saranno effettuate dal datore di lavoro subentrante
con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal
lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi
incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le
erogazioni liberali e i fringe benefit.
Per quanto sopra, ai fini della denuncia EMens,
nei casi di operazioni societarie intervenute nel corso dell’anno, l’azienda
subentrante – che opera con matricola aziendale diversa da quella
dell’azienda cedente - non potrà utilizzare, per il consolidamento
dell’elemento <Settimana> riferito al lavoratore oggetto del passaggio,
l’elemento <MesePrecedente> contenuto nell’elemento
<DenunciaIndividuale>. Tale operazione sarà effettuata dall’azienda
cedente ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Analogamente, nei casi di operazioni societarie
intervenute a cavallo dell’anno con il conguaglio effettuato nei mesi di
gennaio/febbraio, le operazioni di definizione delle variabili retributive e
il consolidamento delle settimane saranno effettuate dall’azienda cedente
ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Ai fini del completamento
delle operazioni, i datori di lavoro utilizzeranno i previsti codici
<TipoAssunzione>e<TipoCessazione>
“2” e “2T”
del flusso EMens.
11. Aliquote contributive in vigore per l'anno
2008. Aggiornamento della pubblicazione tabelle
In allegato alla presente circolare si riepilogano le
tabelle delle aliquote contributive che tengono conto delle variazioni
intervenute (con particolare riferimento alla circolare n. 4 del 14 gennaio
2008).
Per la consultazione della pubblicazione stessa è
possibile prelevare il file allegato alla presente circolare.
In aggiunta, sono stati aggiornati anche gli elaborati
riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate
spettanti per alcuni settori economici.
Si precisa altresì che le tabelle pubblicate riguardano
le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. Peraltro
le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a
particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.
Il
Direttore generale
Crecco
Note:
1)
Vedi circolare n. 292 del 23/12/1993 – punto 2
2)
Vedi circolare n. 15 del 29/1/1999 – punto 12
3)
Vedi circolare n. 84 del 26/4/2000
4)
Vedi circolare n. 39 del 17/2/2005
5)
Vedi circolare n. 95 del 16/5/2000
6)
Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996
7)
Vedi circolare n. 181 dell’11/10/2001
8)
Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996 - n. 23 del 30/1/97 - n. 263 del
24/12/1997 - n.21 del 30/1/1998 (punto 10) - n. 18 del 29/1/99 - n. 228 del
28/12/99 - n.17 del 28/01/2000 - n. 219 del 27/12/2000 - n. 33 del 8/2/2001 –
n. 224 del 20/12/2001 - n.36 del 8/2/2002 – n. 178 del 12/12/2002 - n. 26 del
6/2/2003 – n. 83 del 24/4/2003 - n.196 del 23/12/2003 - n. 21 del 3/2/2004 –
n. 166 del 21/12/2004 – n. 21 del 4/2/2005 - n.117 del 7/12/2005 - n. 18 del
8/2/2006 - n. 153 del 22/12/2006 - n. 34 del 6/2/2007 – n.136 del 21/12/2007
e la circolare n. 11 del 1/2/2008
9)
Attualmente l’aliquota superiore è prevista soltanto per gli iscritti al Fondo
Volo
10)
Vedi circolare n. 298 del 30/12/1992
11)
Vedi circolare n. 11 del 1/2/2008
12)
Vedi circolare n. 263 del 24/12/1997 e circolare Ministero delle Finanze n.
326 del 23/12/1997
13)
Modifica introdotta dall’art.13, comma 4, del D.LGS. 23.12.1999, n. 505 (rif.
circolare n. 84 del 26/4/2000). Attualmente la misura del tasso ufficiale di
riferimento è pari al 2,5% (provvedimento della BCE del 4/12/2008, con
decorrenza 10/12/2008)
14)
Vedi messaggi n. 24300 del 5/10/2007 e n. 5859 del 7/3/2008
15) Ai
fini dei criteri da seguire per la determinazione del requisito
occupazionale, si rimanda a quanto chiarito al punto 2 della parte seconda
della circolare n. 70/2007
16)
Cfr. messaggio 13048 del 23 maggio 2007
Allegato N.1
Allegato N.2