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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 143 del 16-7-2001.htm
  
Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dall'INPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001. -In alcune situazioni l'assegno è riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.-   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
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DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
16 luglio 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 143
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
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di fondi, gestioni e casse
 
Al
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per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.
Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’INPS.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dall’INPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001.
In alcune situazioni l’assegno è riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.
PREMESSA
Come comunicato con il msg. n. 742 del 27.7.2000, l’art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 23.12.99 ha previsto -per ogni figlio nato
dal 2 luglio 2000
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dal 2 luglio 2000-
l’erogazione
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno,
aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi
, eventualmente anche pregressi (v. par. A), di un assegno ( d’ora in avanti denominato, per la sua immediata identificazione e distinzione da altre analoghe provvidenze, "
assegno di maternità dello Stato
") di importo intero (pari a £. 3.000.000 per il 2000 ) nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero di importo pari alla quota differenziale se la prestazione complessiva di maternità in godimento è inferiore a £. 3.000.000 (v. par. C).
L’assegno (intero o in quota differenziale) è posto a carico dello Stato ed è concesso ed erogato dall’INPS anche qualora i requisiti lavorativi siano stati conseguiti presso datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità all’INPS.
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21 dicembre 2000, (pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6.4.2001 ed entrato in vigore il 7 aprile) è stato emanato il regolamento di attuazione (allegato 1) sulla base del quale, pertanto, si impartiscono le seguenti disposizioni.
Si precisa, comunque, che i richiami legislativi riportati nella presente circolare con riferimento alla legge n. 1204/1971 e ad altre disposizioni normative in materia di maternità, sono quelli contenuti nel suddetto Decreto; gli stessi devono ora intendersi operati con riferimento alle corrispondenti disposizioni del T.U. sulla maternità e sulla paternità (Decreto n. 151 del 26.3.2001, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2001 – Suppl. ordinario n. 93).
 
SOGGETTI RICHIEDENTI.
A seconda dei casi e dei requisiti posseduti (v. punti 1, 2, 3 e 4), l’assegno può essere richiesto da uno dei seguenti soggetti:
madre
, anche adottante
padre
, anche adottante
affidataria
preadottiva
affidatario
preadottivo
adottante non coniugato
coniuge
della madre
adottante o della affidataria preadottiva
affidatario/a (non preadottivo/a)
in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

REQUISITI GENERALI
Tutti
i soggetti sopra indicati devono risultare:
residenti in Italia;
cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero in possesso della
carta di
soggiorno
, se cittadini extracomunitari.
La
residenza
nel territorio dello Stato italiano deve essere posseduta
al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottivo o in affidamento preadottivo
(1).
La
cittadinanza
italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero il possesso della
carta di soggiorno
per gli extracomunitari, devono sussistere
al momento della domanda di assegno.
La carta di soggiorno, di cui all’art.9 del D. Lgs n. 286/1998, da non confondere con il "permesso di soggiorno", è rilasciata dal Questore su richiesta dello straniero regolarmente soggiornante in Italia
da almeno 5 anni
e con un reddito sufficiente per sé e per la sua famiglia.
Per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di chi è già titolare della stessa e per il rilascio della carta alla cittadina extracomunitaria coniugata con un italiano, non sono richiesti i requisiti di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 286/98 (tra cui la residenza in Italia da almeno 5 anni).
Il possesso della carta di soggiorno (autocertificabile, secondo la nuova normativa, con una dichiarazione, da allegare alla domanda di assegno, contenente tutti i dati e le notizie essenziali esistenti sulla carta; naturalmente, in alternativa, è possibile presentare la fotocopia della "carta" stessa) è un requisito previsto, al momento della domanda di assegno, anche per il figlio, se il genitore richiedente l’assegno suddetto la possiede (v. par. B, punto 1).
Peraltro, se al momento della domanda di assegno, la carta di soggiorno non è stata ancora rilasciata, può essere provvisoriamente fornita dichiarazione relativa alla richiesta della carta stessa (o fornita copia della richiesta); in tal caso il pagamento dell’assegno viene sospeso, così come il termine di 120 gg. previsto per l’erogazione da parte dell’INPS (v. par. F). L’avvenuto rilascio della carta di soggiorno va comunque dichiarato all’INPS (la carta, come detto, può essere fornita in copia). Se la data del rilascio è molto tardiva rispetto alla domanda di assegno, le Sedi dovranno accertare presso la Questura competente la
sussistenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno al momento della domanda di assegno all’INPS
.

REQUISITI ULTERIORI PER LA MADRE
(anche adottante o donna affidataria).
Se sussistono, in aggiunta a quelli generali di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o dell’adozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda), gli ulteriori requisiti di seguito descritti, l’assegno può essere richiesto dalla:
Donna lavoratrice
che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia,
ha una qualsiasi forma di
tutela previdenziale
della maternità
in corso di godimento
(ovvero di diritto al godimento della prestazione alla data suddetta) e può far valere
almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso,
nella sua famiglia anagrafica, del bambino in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
La norma si riferisce alla donna che ha un rapporto di lavoro in atto alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, eventi per i quali ha diritto ad un trattamento economico, previdenziale o non (v. successivo cpv.) per astensione obbligatoria di maternità (v. ultimo e penultimo capoverso del presente punto 2.1).
Ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, 2° comma, della legge 1204/71, i trattamenti economici dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici. Sono altresì equiparati i trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro non tenuti al versamento all’INPS dei contributi di maternità.
I 3 mesi di contribuzione, da reperire tra i 18 e i 9 mesi precedenti l’evento (parto o ingresso in famiglia), devono riferirsi ad una
attività lavorativa subordinata o parasubordinata per la quale sia stata versata o sia dovuta la contribuzione di maternità
. (Per l’attività relativa ad A.S.U./L.P.U., v. punto 2.2, ultimo cpv.).
In particolare, a seconda dell’attività lavorativa, tre mesi di contribuzione corrispondono a:
90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano, infatti, i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici, di cui al D.P.R. 31.12.71, n. 1403, come modificato dal D.L. n. 463/83, art. 7, 6° comma, convertito nella legge n. 638/83, che ha elevato da 12 a 24 ore settimanali il numero di ore lavorative valide per l’accreditamento di un contributo settimanale);
3 mensilità della contribuzione dello 0,5% (prevista dall’art. 59 della legge 449/97) per le lavoratrici autonome (c.d. "parasubordinate) iscritte alla gestione separata, da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (v. D.M. del 27.5.98 e circ. n. 47 del 1.3.1999).

Ai 3 mesi di attività lavorativa subordinata soggetta alla contribuzione di maternità sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata svolta presso le pubbliche amministrazioni nonché di quella svolta alle dipendenze dei datori di lavoro non tenuti al versamento all’INPS del contributo di maternità.
Come sopra accennato, la norma riguarda
le donne in attività di lavoro
, alle quali, spetta, generalmente, un trattamento economico di maternità, o quale prestazione previdenziale (con qualche limite per le lavoratrici domestiche o "parasubordinate" che, pur con un rapporto di lavoro in atto, potrebbero non aver raggiunto, al momento dell’evento, i requisiti contributivi previsti per la prestazione di maternità) o quale retribuzione a carico del datore di lavoro.
Per le donne in attività di lavoro il riconoscimento dell’assegno in misura intera, pertanto, sembra difficilmente ipotizzabile, se non si tratti di parti, adozioni o affidamenti plurimi.
Più probabile appare l’ipotesi del riconoscimento della
quota differenziale
(v. par. C) quando, cioè, il trattamento economico erogato direttamente dall’INPS o dai datori di lavoro, (compresi quelli non tenuti al versamento dei contributi di maternità all’INPS) risulta di importo contenuto, come, ad esempio, per le lavoratrici parasubordinate con mensilità di contribuzione inferiori a 9 (da 9 a 12 mesi spetta infatti una indennità superiore a 3 milioni), ovvero per le lavoratrici a tempo parziale, ecc..
Donna che ha perduto il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali
derivanti dallo svolgimento di
attività lavorativa per almeno tre mesi
, a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e
comunque non sia superiore a nove mesi
(2).
Le prestazioni previdenziali o assistenziali il cui diritto sia stato perduto sono state individuate nelle seguenti:
prestazioni per A.S.U. o L.P.U.;
indennità di mobilità;
indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
indennità di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria,
indennità di malattia o di maternità.
Come data della perdita del diritto ad una delle suddette prestazioni va considerata in linea di massima quella corrispondente all’ultimo giorno di percezione della prestazione.
Nel caso in cui la data in questione non sia individuabile, si deve fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cade l’evento che ha dato diritto alla prestazione (come ad es. per le prestazioni "non erogate a giornata", quali l’assegno di parto o di aborto alle lavoratrici parasubordinate) (3).
Analogamente si deve fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è dovuta la prestazione, se questa, pur corrisposta "a giornata", non è suscettibile, nel suo insieme, di una esatta collocazione temporale (come, ad es. per la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) (4).
Si sottolinea che per avere diritto all’assegno di maternità non è sufficiente il pregresso diritto ad una delle sopraelencate prestazioni previdenziali o assistenziali, ma è necessario, come accennato, che l’attività lavorativa che ne ha costituito il presupposto
sia stata svolta per almeno 3 mesi
, calcolati come da punto 2.1. Nei 3 mesi di attività va calcolato anche il lavoro prestato nelle attività socialmente utili (A.S.U.) o nei lavori di pubblica utilità (L.P.U.) (lavori per i quali non è prevista la contribuzione), anche qualora sia stata l’unica attività lavorativa svolta.
Donna che durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso
, anche volontario, dal rapporto di lavoro, a condizione che possa far valere
tre mesi
di contribuzione nel periodo che va
dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
.
Per il calcolo dei 3 mesi di contribuzione sono applicabili i criteri di cui al punto 2.1.
Con l’occasione, mentre si rammenta (v. circ. n. 128 del 5.7.2000) che le
dimissioni volontarie
, intervenute durante il periodo previsto per il divieto di licenziamento dall’art. 2 della legge 1204/71, possono dare titolo, ai sensi dell’art. 12 della stessa legge, alla indennità di disoccupazione, si fa presente che l’art. 55 del T.U. sulla maternità (articolo sostitutivo del suddetto art. 12 della legge 1204) stabilisce che la stessa disposizione si applica anche nel caso di adozione e affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia. Ne consegue che anche le dimissioni volontarie intervenute entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria possono dare titolo alla indennità di disoccupazione. Pertanto, se all’inizio dell’astensione obbligatoria o del periodo di astensione fruibile nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, la lavoratrice è in godimento, anche teorico, della indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto alla prestazione di maternità in luogo di quella di disoccupazione (ovviamente il problema non si pone se l’astensione inizia entro i 60 giorni corrispondenti al periodo di "protezione assicurativa"). Se l’importo della prestazione di maternità è inferiore all’importo intero dell’assegno dello Stato, può essere richiesto il pagamento della quota differenziale.
 
REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE
(anche adottante, ovvero affidatario o coniuge della donna deceduta).
Se sussistono, in aggiunta a quelli generali, di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o dell’adozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda) gli ulteriori requisiti di seguito descritti, l’assegno può essere richiesto dal:
Padre
, in caso di
abbandono
del figlio da parte della madre, o di
affidamento esclusivo
del figlio al padre (risultante da provvedimento del giudice) (5), sempre che il padre sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), e sempre che sussistano
congiuntamente
le seguenti condizioni:
al momento della nascita anche la madre sia regolarmente soggiornante e residente in Italia;
il figlio, al momento della domanda, sia stato riconosciuto dal padre;
il figlio, al momento della domanda, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi.
In presenza delle suddette condizioni l’assegno spetta "in via esclusiva" al padre
e ciò anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’assegno o di altra prestazione di maternità
(6).
3.2
Affidatario preadottivo,
nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo secondo quanto previsto dall’art. 25, 5° comma, della legge n. 184/83, sempre che l’affidatario sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti del 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano
congiuntamente
le seguenti condizioni:
il minore si trovi, al momento della domanda, presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
la moglie (ora separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
Adottante
in caso di adozione senza affidamento (v. art. 44, lett. c), della legge n. 184/83), quando intervenga la separazione dei coniugi ai sensi dell’art. 25, 5° comma, della legge 184/83, sempre che l’adottante sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano
congiuntamente
le seguenti condizioni:
il minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica dell’adottante;
la moglie (ora separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
Adottante non coniugato
in caso di
adozione pronunciata solo nei suoi confronti
ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge 184/83 (l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato, se parente entro il 6° grado del bambino, in caso di perdita, da parte del bambino stesso, dei genitori o in caso di constatata impossibilità di suo affidamento preadottivo), sempre che l’adottante non coniugato sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano
congiuntamente
le seguenti condizioni:
il minore, al momento della domanda, si trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
il minore, al momento della domanda, sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
 
Padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge
della donna adottante o affidataria preadottiva,
in caso di decesso
,
rispettivamente,
della madre o della donna
che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo, sempre che sussistano
congiuntamente
, al momento della domanda, le seguenti condizioni:
regolare soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
il minore sia soggetto alla sua potestà;
il minore non sia in affidamento presso terzi.
la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
Non sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), requisiti da ritenere richiesti, invece, per la madre o donna decedute.
Tuttavia, qualora il padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti per la persona deceduta (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ovvero perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), possono percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una
domanda autonoma
, sostitutiva, di quella della donna deceduta,
alla stessa Sede INPS dove la donna aveva precedentemente presentato la domanda, ovvero alla Sede territorialmente competente in base all’ultima residenza della donna,
nel caso in cui la stessa non avesse presentato la domanda.
 
4. REQUISITI ULTERIORI PER L’AFFIDATARIO/A (NON PREADOTTIVO/A)
.
In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da entrambi i genitori, l’assegno può essere richiesto dal soggetto che, in aggiunta ai requisiti generali ed a quelli del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), risulti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abbia ottenuto in affidamento (ovviamente non preadottivo) il bambino, con provvedimento del giudice;
il neonato si trovi nella sua famiglia anagrafica al momento della domanda di assegno.

OGGETTO DELLA TUTELA (SOGGETTI PER I QUALI SI CHIEDE L’ASSEGNO).
Ogni figlio
nato
dal 2 luglio 2000
in poi, che sia regolarmente
soggiornante e residente in Italia
al momento della domanda di assegno.
Se il genitore richiedente è in possesso della carta di soggiorno, anche il figlio convivente deve essere in possesso della
carta di soggiorno, qualora non sia nato in Italia o non sia cittadino di uno Stato dell’Unione Europea
.
Ogni minore
in
affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento
che sia entrato nella famiglia anagrafica del richiedente
dal 2 luglio 2000
in poi e che abbia un’età non superiore a quella prevista dalla vigente legislazione per la fruizione, da parte dell’adottante o affidatario, del congedo di maternità (e della relativa indennità pari all’80% per 3 mesi) vale a dire, non superiore a 6 anni per i minori italiani e non superiore a 18 anni per i minori di nazionalità straniera.
Dalla tutela, peraltro,
è escluso
il minore di cui all’art. 44, 1° comma, lett. b), della legge 184/83, e cioè il minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
 
IMPORTO
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (per gli anni successivi v. in appresso), l’importo intero dell’assegno è di £. 3.000.000 (€1548,58).
Come sopra accennato (v. punto 2.1), l’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità, oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno (ipotesi, quest’ultima, che comprende, come detto, le situazioni di parto plurimo: il trattamento economico di maternità, infatti, potrebbe essere inferiore, in quanto, a differenza dell’assegno, non tiene conto del numero di gemelli, di adottati o affidati contemporaneamente).
Si potrebbe verificare, peraltro, che all’atto della concessione dell’assegno (intero) non risulti richiesto o erogato per lo stesso evento nessun altro trattamento economico di maternità, ma che ciò risulti in un momento successivo.
In tal caso, l’assegno dovrà essere recuperato, ovviamente con provvedimento debitamente motivato, per l’importo intero se l’indennità e/o retribuzione è superiore, ovvero per la sola somma eccedente la quota differenziale se l’indennità e/o retribuzione è inferiore.
Precisato quanto sopra, si riportano i seguenti criteri di calcolo della quota differenziale.
In tutti i casi, compresi quelli in cui ne può beneficiare il padre o affidatario o adottante anche non coniugato, la quota differenziale è determinata sottraendo dall’importo intero dell’assegno moltiplicato per il numero dei figli nati o in affidamento/adozione, il trattamento retributivo o previdenziale di maternità (indennità + trattamento retributivo integrativo dell’indennità) erogato per il periodo di astensione
obbligatoria
(precedente e posteriore al parto, inclusi gli eventuali periodi di prolungamento dell’interdizione anticipata e/o prorogata disposti dalla Direzione provinciale del lavoro), ovvero l’importo del trattamento previdenziale e/o retributivo erogato per adozione o affidamento.
Quando la quota differenziale spetta al coniuge della donna affidataria o adottante deceduta si ha riguardo sia al trattamento di maternità spettante o percepito dalla donna, sia a quello eventualmente percepito (ovviamente in parte) anche dall’uomo richiedente a seguito del decesso della donna. In altri termini dall’importo dell’assegno intero si sottrae la somma dei due trattamenti di maternità. Lo stesso criterio si applica alle adozioni di cui all’art. 44, 3° comma, della legge 184/83 pronunciate nei confronti di più adottanti.
Dalla quota differenziale
si detrae anche l’assegno di maternità eventualmente già concesso dal Comune
ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98 (v. par. D): tanto significa anche che è inutile presentare domanda al Comune per l’assegno di sua pertinenza quando si è acquisita certezza circa il diritto all’assegno di pertinenza dell’INPS. Al contrario, la domanda di assegno respinta dall’INPS per mancanza dei requisiti, sarà trasmessa d’ufficio al Comune competente che la considererà quale richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98, con data di presentazione uguale a quella della domanda inoltrata all’INPS (v. anche par F).
L’importo dell’assegno in misura intera e l’importo della quota differenziale sono determinati
con riferimento alla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente
e
sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno
sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.
Per le nascite o ingressi in famiglia intervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, pertanto, l’importo intero è pari a £. 3.078.000 (€ 1589,65), tenuto conto che l’incremento ISTAT per il 2001 è risultato pari a 2,6%.
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO E ALTRE PROVVIDENZE DI MATERNITA’.
L’assegno di maternità dello Stato, come detto,
non è cumulabile con l’assegno concesso dai Comuni
ed erogato dall’INPS ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98. Qualora quest’ultimo risulti essere già stato concesso o erogato, l’assegno di maternità dello Stato potrà essere concesso limitatamente alla quota differenziale, sempre che sussistano i necessari requisiti contributivi e lavorativi.
L’assegno di maternità dello Stato è cumulabile, invece, con analoghe provvidenze di maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
 
 
 
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda per la concessione dell’assegno, per la quale va compilato l’apposito modulo (MOD.ASS. MAT./Stato) (all. 2), deve essere presentata alla Sede INPS del territorio di residenza del soggetto che chiede la prestazione (con la eccezione prevista in caso di decesso della donna e di domanda autonoma dell’uomo: v. punto 3.5)
nel termine perentorio di 6 mesi,
i quali, a seconda del soggetto richiedente, decorrono come di seguito indicato:
per la madre legittima o naturale che ha riconosciuto il figlio: dalla data di nascita del bambino;
per la donna che ha avuto un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;
per l’adottante non coniugato: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;
per il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5, per l’affidatario preadottivo e per l’adottante che si trovano, rispettivamente, nelle condizioni del punto 3.2 e del punto 3.3, per il coniuge della donna adottante o affidataria che si trova nelle condizioni del punto 3.5, per l’affidatario/a non preadottivo/a che si trova nelle condizioni del punto 4: dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna adottante o affidataria.
Peraltro, il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5 può presentare la domanda anche durante il termine concesso alla madre qualora risulti che l’assegno spetta a lui in via esclusiva, ovvero sia documentato il decesso della madre. Analoga possibilità è prevista per il coniuge che si trova nelle condizioni del punto 3.5, qualora sia documentato il decesso della donna adottante o affidataria.
In
sede di prima attuazione
, la domanda di assegno per gli eventi avvenuti dal 2.7.2000 al 6.4.2001 può essere presentata
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè entro il
7 ottobre 2001.
Il richiedente è tenuto a fornire le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda e ad allegare le ulteriori dichiarazioni/autocertificazioni indicate al quadro 6 del modulo stesso, per le domande riguardanti minori in affidamento o in adozione e per quelle relative a casi di abbandono da parte della madre nonché per quelle relative a cittadini extracomunitari (7).
Nell’ipotesi di incapacità di agire del genitore, la domanda e le relative dichiarazioni sono presentate dal legale rappresentante dell’incapace.
 
F) ADEMPIMENTI DELLE SEDI
La Sede INPS che ha concesso l’assegno è tenuta ad erogarlo entro 120 giorni dalla data di presentazione di una regolare domanda corredata della necessaria documentazione. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea.
Ai fini della concessione e della erogazione, le Sedi dovranno accertare preliminarmente che per lo stesso evento non sia già stato richiesto, concesso o erogato l’assegno dello Stato o altro trattamento economico (indennità e/o retribuzione) di maternità; in caso di assegno indebitamente erogato provvederanno alla revoca del beneficio ed al recupero della corrispondente somma. Dovranno inoltre verificare, con controlli anche a campione, la veridicità delle situazioni dichiarate, in particolare quella familiare, e la sussistenza degli altri requisiti previsti.
Nel caso in cui la domanda venga respinta dalla Sede INPS per mancanza dei requisiti previsti, la stessa Sede provvederà a trasmetterla
d’ufficio
al Comune di residenza del richiedente perché il Comune prenda a riferimento la relativa data di presentazione (e non quella in cui la domanda è stata respinta dall’INPS) quale data di richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98.
Le Sedi dell’INPS, inoltre, sono tenute a fornire ai Comuni, unitamente ad un sufficiente quantitativo di moduli ASS. MAT./Stato, la scheda informativa (all. 3) che i Comuni provvederanno a consegnare agli interessati all’atto della iscrizione anagrafica dei minori (conseguente alla nascita o all’adozione o all’affidamento preadottivo).
L’approntamento tipografico del modulo di domanda, ASS. MAT./Stato, compresa la pagina con le "ricevuta/avvertenze", sarà curato dalle Sedi. Dovrà essere utilizzato il formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che il foglio con le prime 4 pagine, ripiegato, assuma le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7). In sostanza, sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3. A parte sarà stampato il foglio (formatoA4) contenente la ricevuta e le avvertenze.
Come può rilevarsi dall’esemplare consultabile nel sito INTERNET/INTRANET, i riquadri sono variamente colorati. Ovviamente il modulo può essere stampato da P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando il "file" scaricabile dal predetto sito INTERNET/INTRANET.
 
MODALITA’ PROCEDURALI DI PAGAMENTO
Nelle more dell’integrazione della procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia e maternità, gli assegni dovranno essere pagati con la procedura dei "Pagamenti Vari" che dovrà essere utilizzata osservando le seguenti regole:
creare una collezione con il nome "ASSMATINPSnn" dove "nn" è un elemento variabile a disposizione dell’operatore che può impostare, ad esempio, con il codice della struttura operativa che deve liquidare gli assegni;
inizializzare la collezione impostando la causale con la dicitura "Assegno di maternità concesso dall’INPS (L. 488/99)". I campi "Nomi/Conti" possono essere definiti a piacere;
acquisire le posizioni e l’importo dell’assegno lasciando il campo "agg.to archivio fiscale (S/N)" impostato ad "N".
 
H) ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dell'assegno per maternità di che trattasi è stato istituito il conto GAT 30/50 il quale sarà assistito, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21608 "MATERNITA’ ART. 49 C.8 L.488/99".
Eventuali recuperi della suddetta prestazione dovranno essere imputati al conto GAT 24/41, di nuova istituzione.
A tal fine la procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà aggiornata con il codice di bilancio "86" in corrispondenza del predetto conto GAT 24/41.
Gli importi relativi alle partite in questione, che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, verranno imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta procedura, al conto di credito esistente GAT 00/30.
Il codice di bilancio di cui sopra è cenno dovrà essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/69 e con la denominazione di seguito riportata, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
86 - Assegno per maternità art. 49, c.8, L.488/99
Inoltre, per quanto riguarda le modalità di evidenziazione nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, è stato istituito il nuovo codice di bilancio 66 "Somme non riscosse dai beneficiari – Maternità art. 49, c.8, L.488/99" con il quale le stesse dovranno essere contraddistinte.
Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate al conto di nuova istituzione GAT 10/38.
Nell'allegato n. 4 si riportano i sopra citati conti GAT 10/38, GAT 24/41 e GAT 30/50.
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 

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Allegato 3 (documento compresso in formato word)

 
Alla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona affidataria è equiparata la data di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. Ciò è riferito, peraltro, solo ai casi eccezionali in cui il minore non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario per particolari misure di tutela stabilite dalla autorità competente.
Esempio: una lavoratrice agricola a tempo determinato, non iscritta negli elenchi agricoli del 2000, ha fruito della prestazione di maternità relativa al parto del 15.1.2000, in quanto iscritta negli elenchi del 1999, con un numero di giornate di iscrizione pari a 90 (se fosse stato inferiore a 90 la norma del presente punto 2.2 non sarebbe applicabile).
I periodi di godimento della prestazione sono stati i seguenti:
dal 15.10.99 al 15.3.2000 per astensione obbligatoria;
dal 1.7.2000 al 31.12.2000 per astensione facoltativa.
La data della perdita del diritto alla prestazione di maternità, quindi, è il 1.1.2001.
Il periodo totale di godimento della prestazione di maternità nell’anno 2000 è pari a 8 mesi più 15 gg..
La data entro la quale può essere esercitato il diritto all’assegno dello Stato (intero o parziale) è il 15.9.2001. Pertanto, la lavoratrice in questione ne avrebbe diritto qualora un nuovo parto (o ingresso del bambino in famiglia) avvenisse entro il 15.9.2001.
Es.: la data del parto di una lavoratrice parasubordinata è il 16 luglio 2000; la data di perdita del diritto al relativo assegno di parto è il 1.1.2001; il diritto alla percezione dell’assegno dello Stato (intero o parziale) può essere esercitato per un (altro) figlio nato o entrato in famiglia entro il 30 settembre 2001.
Es.: una lavoratrice si trova in stato di disoccupazione nel corso del 2000; ha diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, da liquidare, quindi, nel 2001, (indipendentemente, cioè, dall’ultimo giorno di lavoro effettuato nel 2000); la data di perdita del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è il 1° gennaio 2001; il diritto all’assegno dello Stato è esercitabile per i figli nati (o entrati in famiglia) entro il 30 settembre 2001.
La situazione di abbandono (diversa da quella di "non riconoscimento") del figlio da parte della madre e l’affidamento esclusivo possono essere dichiarati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà): la dichiarazione, da allegare alla domanda, deve contenere tutti i dati e le notizie essenziali per le possibili verifiche dell’INPS.
Considerata la formulazione della norma e tenuto conto che la condizione di non fruizione dell’assegno, da parte della madre, è stata espressamente prevista soltanto per le situazioni sub 3.2 e 3.3, si ritiene che in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio al padre, quest’ultimo abbia comunque diritto all’assegno anche qualora la madre ne abbia fruito in precedenza. Si ritiene, invece, che alla madre non possa essere riconosciuto l’assegno dopo che ha abbandonato il figlio o che il figlio sia stato affidato esclusivamente al padre.
La
carta di soggiorno
è redatta sul
mod. 207 bis - P.S.
ed
è contraddistinta da
apposita numerazione,
preceduta dalla lettera I.; sulla "carta" stessa è prevista anche la trascrizione del codice fiscale.
Il permesso di soggiorno
è redatto invece sul
mod. 207
e presenta un tracciato simile all’altro; lo stesso è però
privo di numerazione
e di codice fiscale.
Pertanto la numerazione della "carta" dovrà essere riportata nella "dichiarazione"
da allegare alla domanda di assegno.
Allegato
1
DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452
(Pubblicato sulla G.U. n.81 del 6 aprile 2001)
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per
il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22
dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della
maternità;
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che
stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate
le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo
articolo 49;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come
rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta
disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della
legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla
disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà
sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì
ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni
aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di
maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei
benefici;
Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare
e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998
continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti
attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano
l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 130 del 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
 
TITOLO I
CONTRIBUTI DI MATERNITA'
Art. 1
(Ridefinizione dei contributi di maternità)
Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei
contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità
avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri
vigilanti.
Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti
presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49,
comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo
periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.
TITOLO II
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS
Art. 2
(Disposizioni generali)
L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n.
488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49,
comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno
tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;
quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto
ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo
svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di
uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia
superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e
comunque non sia superiore a nove mesi;
quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di
lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
ad uno degli eventi di cui al comma 3.
La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento
dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere
residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno
dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:
per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti
cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in
possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio
2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con
esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b),
della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non
ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione
senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e
le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo
39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del
1983.
Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di
maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di
maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non
possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa
di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti
dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è
equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto
affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative
all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi
riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli
atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può
essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità
erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n.
448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente
articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.
Art. 3
(Periodo di contribuzione)
I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad
attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori
subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi
delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90
giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a
settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita;
per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al
versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale
della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente
regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata
risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
luglio 1998, n. 171.
Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i
periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche
amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata
retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di
contributi di maternità.
Art. 4
(Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le
seguenti:
prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
indennità di mobilità;
indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
indennità per malattia o maternità.
Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della
perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla
prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a
quello per il quale è dovuta la prestazione.
Art. 5
(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)
In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono
beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso
di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere
a) e b):
il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in
caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento
esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al
momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre,
si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua
potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette
condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga
separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.
184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a
condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso
la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica
anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza
affidamento;
l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata
solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della
legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la
famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e
comunque non sia in affidamento presso terzi.
In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e
qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti,
l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto
può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che
questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel
territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia
anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in
affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in
possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona
deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni
effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio
titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla
concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di
ultima residenza della persona deceduta.
In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei
genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione
che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente
regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento
del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
Art. 6
(Misura dell'assegno)
L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8
e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella
spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di
adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica del richiedente.
Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio,
moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia
anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità
spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione
obbligatoria.
Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per
il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento
previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre
anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in
occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza
affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo
anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o
percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio
si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,
della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.
Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la
misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66
della legge n. 448 del 1998.
Art. 7
(Domanda per la concessione dell'assegno)
La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di
ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede
dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre
legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio,
ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento.
Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e
3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il
territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo
comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a
decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna
che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine
concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso
ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è
presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del
minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a
dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti
sulla base di specifica documentazione:
i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del
presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici
di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per
l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione
sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per
conto di lui.
Art. 8
(Funzioni dell'INPS)
L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo
accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per
lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di
regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è
sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS
predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e
fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare
agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in
detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e
la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.
I controlli possono essere effettuati anche a campione.
L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla
revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a
far data dal momento dell'indebita corresponsione.
I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti
possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di
interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati
sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini
statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione.
L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle
dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i
controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di
effettuare i pagamenti.
L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui
all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto
ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle
domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti
in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di
abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli
affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità
all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione,
elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con
l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con
proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono
essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei
dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità
statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge
n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede
annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini
dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio
successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte
rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli
assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto
consuntivo.
TITOLO III
ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Art. 9
(Disciplina dell'ISE)
Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento
della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli
equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17
maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della
previgente disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE),
di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi
provvedimenti di attuazione.
CAPO II
ASSEGNO DI MATERNITA'
Art. 10
(Disposizioni generali)
L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del
1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per
gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle
donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, per uno dei seguenti eventi:
per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti
cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1°
luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della
legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44,
primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere
concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento
preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903,
ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore
età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della
citata legge n. 184 del 1983.
Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve
essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del
figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di
un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento.
L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della
legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non
possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa
di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti
dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è
equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto
affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative
all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi
riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli
atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Art. 11
(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)
In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono
beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in
caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento
esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al
momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si
trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua
potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette
condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga
separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.
184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a
condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso
la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica
anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza
affidamento;
l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario
o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata
solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della
legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la
famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e
comunque non sia in affidamento presso terzi.
In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non
sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe
spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente
Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha
riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che
questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello
Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia
soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso
terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei
medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona
deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto
quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo;
nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione
dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona
deceduta.
In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei
genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino
italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in
possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei
requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato
affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia
anagrafica dell'affidatario.
Art. 12
(Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno)
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere
posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione
dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonché di
quanto previsto dal presente regolamento.
I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi
all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di
maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in
caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella
famiglia anagrafica del richiedente.
Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio
complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati
o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo
o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o
economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal
richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per
il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento
previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre
anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in
occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza
affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo
anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o
percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio
si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,
della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.
Art. 13
(Domanda per la concessione dell'assegno)
La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di
residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del
figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o
dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla
donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento.
Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2
e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente,
ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel
termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine
concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può
essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla
donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno
spetti al padre in via esclusiva.
Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è
presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica dell'adottante.
Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge
n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998,
salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di
specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione
dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali
di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale
per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso
evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i
trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da
datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66,
comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti
previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della
legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma
complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro
che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di
maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.
In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione
sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per
conto di lui.
CAPO III
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
Art. 14
(Disposizioni generali)
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio
dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65
della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del
nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori
nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese
in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio
dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del
valore dell'indicatore della situazione economica.
Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli
adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai
genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito
della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se
alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia
anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.
Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche
contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è
tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che
determini la variazione del nucleo familiare.
Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare
previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il
beneficio non sia già stato concesso.
Art. 15
(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)
Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del
beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni,
l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del
procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della
potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti
sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice
civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in
favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere
in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente
medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia
anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il
richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.
Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del
beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è
avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto,
su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori
componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto,
ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica
del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella
quale si trovano i tre minori.
Art. 16
(Domanda per l'assegno per il nucleo familiare)
La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni
anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il
termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale è richiesto il beneficio.
La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano
residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi
figli minori sui quali esercita la potestà genitoria e a condizione che
alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai
sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore
non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414
e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal
tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti
dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della
presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma
1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai
requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli
interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2,
della legge n. 448 del 1998.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 17
(Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici)
Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la
dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la
dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta
dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo
decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare, è consentito dichiarare
l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare,
quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il
richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di
assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista
dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai
relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti
considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei
componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2,
della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la
concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti
componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è
richiesto.
La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione
economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998
per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano
applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto
legislativo n. 109 dei 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo
di cui all'allegato A.
Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da
applicare per la concessione dei benefìci, comprensivo della valutazione
del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di
detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del
nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
Art. 18
(Funzioni dei comuni)
Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente
Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la
residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al
procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza,
per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio
è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca,
anche se l'interessato ha mutato residenza.
Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione
risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della
disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei
1998 e dai relativi decreti attuativi.
I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni
con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta
compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17,
comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie,
anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i
comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli
interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.
109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla
revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita
corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le
conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Art. 19
(Cumulo dei benefici)
Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non
costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere
cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS,
salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.
L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta
se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo
49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al
citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento
di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del
conseguente provvedimento di revoca.
Art. 20
(Pagamento degli assegni)
Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,
attraverso le proprie strutture.
I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso
istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico
ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno:
cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e
indirizzo del beneficiario;
la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione
della pratica del comune concedente il beneficio;
la data della presentazione della domanda;
l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto
l'assegno;
le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto
corrente.
I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto
ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di
variazioni successivamente intervenute.
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con
cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni
almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di
maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi
dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura
mensile vigente alla data del parto.
In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi
1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei
dati da parte del comune.
Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili
ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee
strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste
all'Istituto con modalità tradizionali.
Art. 21
(Trattamento dei dati)
I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui
al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che
possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico
perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in
forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di
studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS
possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni
ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di
rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al
fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini
statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà
sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati
della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati
a fini statistici.
Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici,
l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto
informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle
domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di
cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di
calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali.
I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili,
di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente
pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in
relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni
relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero
concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà
genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono
essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le
operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili
sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e
l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei
soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base
alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere
effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di
informazione e di ricerca.
Art. 22
(Trasferimento delle risorse all'INPS)
A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448
del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al
trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del
conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del
pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri
sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle
risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
(Province autonome di Trento e di Bolzano)
Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli
65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli
aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e
di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e
dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e
dai relativi regolamenti attuativi.
Art. 24
(Efficacia delle disposizioni del regolamento)
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.
Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai
commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per
il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non
sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi
del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n.
306.
Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative
ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per
l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del
1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno
2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre
che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso
alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di
residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13,
ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per
gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente
regolamento può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 25
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36
 
Allegato A
Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per
un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base
negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale
debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:
si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei
componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge
n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova
scala riparametrata;
il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti
effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella
medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza
corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al
centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore
a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione
economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge
n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, secondo le seguenti formule:
"assegno per il nucleo familiare:
(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,85
assegno di maternità:
(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,04
(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo
l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66
della legge, se il valore della situazione economica del nucleo
familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2,
non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica
risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66
della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente
punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini
della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli
assegni, si osservano i seguenti criteri unificati:
nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà
nella quale risiede il nucleo familiare;
dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del
nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al
patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è
assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali;
per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la
seguente procedura di calcolo:
assegno per il nucleo familiare:
indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e
dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali
valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
il nucleo base
beneficio mensile di legge per intero
parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85
somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998)
valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore
al valore di F; per la sua determinazione si procede come di
seguito:
valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno
in misura intera = F - (26 x C)
beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di
A è uguale o inferiore al valore di G
beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di
(F-A)/26, se il valore di A è superiore al valore di G
13^ mensilità: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i
quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile
concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x
numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di
assegno mensile concesso in misura ridotta
assegno di maternità:
indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e
dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali
valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
il nucleo base
beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il
numero figli nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)
parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04
somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998)
valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =
(E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come di seguito:
trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già
spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria
beneficio complessivo da attribuire: C - G.
 
 
 
 
Allegato n. 4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GAT 10/38
 
 
Denominazione completa
Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per assegno per maternità ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999
 
 
Denominazione abbreviata
DEB.V/BENEF.ASSEGNO MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GAT 24/41
 
 
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’assegno per maternità di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999
 
 
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUP.ASSEGNO MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GAT 30/50
 
 
Denominazione completa
Assegno per maternità ai sensi dell'articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999
 
 
Denominazione abbreviata
ASSEGNO PER MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99