900215 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Circolare n. 166 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Prestazioni economiche di malattia. Sanzione per assenza ingiustificata a visita di controllo. Sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Roma, 26 luglio 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 166 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. 3 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Sanzione per assenza ingiustificata a visita di controllo. Sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988. Con circolare n. 134421 AGO dell' 8 agosto 1984, in conformita' dell' art. 5, 14 comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, erano state emanate istruzioni in base alle quali, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore a visita medica di controllo, era prevista la perdita totale dell' indennita' per i primi 10 giorni (sanzione al 100%) e della meta' per il restante periodo (sanzione al 50%), con esclusione delle giornate di ricovero e di quelle accertate attra- verso visite di controllo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 14/26 gennaio 1988, ha dichiarato illegittimo il predetto art. 5, 14 comma, "nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal di- ritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta' per l' ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni" confermando invece il principio di cui alla legge medesima secondo il quale al lavoratore assente alla (prima) visita medica di controllo non compete l' indennita' economica di malattia per i primi 10 giorni. In sostanza, a seguito della sentenza di cui trattasi, le due sanzioni (decadenza, rispettivamente al 100% e al 50%) sono divenute autonome tra loro, fondandosi su due distinti accertamenti sanitari. In conformita' al contenuto della sentenza citata si impartiscono quindi le seguenti istruzioni. Nel premettere che le assenze oggetto della circolare si riferiscono, come ovvio, ad "assenze ingiustificate", (in caso contrario sono applicabili le disposizioni di cui alle circolari n. 134421 AGO surrichiamata e n. 2 PMMC/84 dell' 11 aprile 1985, in "Atti ufficiali", pag. 1232) e che continuano a non essere sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati da visite di controllo, si precisa che, ancorche' la sentenza di interesse preveda letteralmente la decadenza nella misura del 50% solo dopo l' effettuazione di una seconda "visita", in realta' tutte le argomentazioni svolte dalla Corte portano a concludere per la irrogabilita' della predetta sanzione, a decorrere dall' 11 giorno sanzionabile, solo dopo una seconda "assenza" (1). Qualora quindi nel corso della malattia sia stata predisposta un' unica visita medica di controllo ed il lavoratore si sia ingiustifacatamente sot- tratto ad essa, la sanzione sara' applicabile nella misura al 100% nei primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo verra' corrisposta la ind- ennita' in misura intera. Analoghe conseguenze, come sopra accennato, comporta ovviamente la con- statazione di una sola assenza, essendo state altre visite regolarmente ese- guite, salvo, se del caso, la diversa decorrenza di applicazione della sanzione (ad es. alla scadenza del periodo confermato da precedente visita di control- lo). Qualora invece il lavoratore, sia risultato assente ingiustificato anche ad una seconda visita medica di controllo, la sanzione verra' applicata in misura del 100% per i primi 10 giorni e del 50% fino a conclusione dell' evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto). Si precisa che "seconda visita di controllo" puo' essere considerata in- differentemente sia la visita medica ambulatoriale, a cui la lavoratore, ri- sultato assente a visita domiciliare, viene generalmente invitato per il giorno successivo - tramite avviso lasciato dal medico di controllo -, sia ove questa ultima non sia stata predisposta, una seconda domiciliare (vds. deliberazione C.d.A. del 1 luglio 1988, n. 127 di cui all' allegato 1). L' eventuale giustificazione dell' assenza del lavoratore a visita di controllo domiciliare, non annulla gli effetti della mancata presentazione a visita ambulatoriale; a tale ultima assenza conseguira' quindi l' applicazione della sanzione, al 100% per i primi 10 giorni se trattasi di prima assenza(2). D' altronde, neppure la presentazione alla visita ambulatoriale che segue una assenza ingiustificata alla domiciliare, annulla gli effetti sanzionatori prodotti dalla precedente assenza: se trattasi di prima assenza si applichera' la sanzione al 100% per un massimo di 10 giorni, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all' ambulatorio (3). Nel caso in cui, dopo che il lavoratore sia risultato assente a visita domiciliare, seguita da un' ambulatoria a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di con- trollo a cui l' interessato risulti assente ingiustificato, si dara' luogo alla applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennita' per i giorni di incapacita' accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale. Al riguardo, si chiarisce che i giorni sanzionabili al 100% possono anche essere individuati oltre il 10 giorno di malattia: (ad es. quando il controllo ambulatoriale a cui si sia sottoposto il lavoratore dopo una prima assenza cada nel 6 giorno di malattia: in tale ipotesi, alla scadenza del periodo accertato in sede di controllo, in caso di nuova assenza ingiustificata, prima di appli- care la sanzione al 50% deve essere completata quella al 100% (per altri 5 giorni, secondo l' esempio); esaurito il periodo sanzionabile al 100%, si ap- plichera' la sanzione nella misura del 50% per l' ulteriore periodo di malattia (4). Qualora a seguito di due riscontrate assenze, venga predisposto per il perdurare della medesima malattia un ulteriore controllo a cui l' interessato risulti ugualmente assente, si provvedera' ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza, la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell' Istituto - secondo quanto previsto dalla delibera- zione del C.d.A. citata. In tale ultima ipotesi, dovra' essere data immediata comunicazione allo interessato del provvedimento adottato. I lavoratori dovranno essere preventivamente avvertiti circa le conse- guenze delle eventuali successive assenze a visita di controllo, in occasione della contestazione di ciascuna assenza e/o irrogazione di sanzione. Allo scopo sono state apportate opportune modifiche ai modelli di invito a visita medica di controllo (allegati 2 e 3) utilizzati, come noto, anche per le suddette contestazioni. Alla stampa dei moduli, modificati come da fac-simile, provvederanno come di consueto, le Sedi; analoghe modifiche dovranno essere ovviamente riportate sulle lettere che, a latere dei moduli in questione, siano state predisposte dalle Sedi per invitare il lavoratore a documentare eventuali motivi di giustificazione, in mancanza dei quali verrebbero irrogate le san- zioni. Stesse conclusioni, se del caso, valgono anche per l' eventuale noduli- stica standardizzata con la quale i datori di lavoro vengono informati delle assenze ingiustificate a controllo dei propri dipendenti. Si conferma, poi, che l' omessa o errata indicazione dell' indirizzo sulla certificazione di malattia comporta la perdita della relativa indennita' eco- nomica. Al riguardo tenuto conto delle modifiche apportate dalla sentenza di in- teresse alla normativa finora vigente, si precisa che causa dell' esclusione dal diritto all' indennita' suddetta non e' piu' da considerarsi - secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 2 PMMC/84 dell' 11 aprile 1985 - la equiparazione del comportamento omissivo del lavoratore all' assenza a visita di controllo, bensi' la mancanza di uno dei requisiti essenziali della certi- ficazione di malattia. Ovviamente, in conformita' di quanto disposto con circolare n. 38 PMMC - n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987, qualora l' indirizzo venga successivamente segnalato o completato dal lavoratore, da tale momento potra' essere ripristi- nata la corresponsione dell' indennita' di interesse. *** Le istruzioni suddette troveranno applicazione, su istanza del lavoratore, anche per le sanzioni gia' comminate, ma ancora suscettibili di essere modifi- cate e cioe' per i casi per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, ovvero non sia decorso il termine di prescrizione. Da ultimo si richiama l' attenzione delle Sedi circa la necessita' che, in caso di assenza del lavoratore ad una prima visita di controllo vengano predi- sposti, se del caso, ulteriori controlli, onde evitare conseguenze negative per l' Istituto legate alla necessita' di corrispondere l' indennita' (anche se talora in misura ridotta al 50%) senza aver potuto constatare lo stato di ma- lattia o il suo perdurare. Tanto dovra' essere rappresentato anche alle UU.SS.LL. nel caso in cui svolgano per conto dell' Istituto il servizio di controllo medico-legale. * * * Di tutto quanto precede le SS.LL. vorranno dare sollecita informativa alle Aziende, alle Associazioni datoriali e dei Consulenti del lavoro, alle Orga- nizzazioni sindacali, agli Enti di patronato e, loro tramite, ai lavoratori, riproducendo rigorosamente le indicazioni contenute nel testo della presente. Con l' occasione, le SS.LL. vorranno altresi' ribadire alle Aziende che anticipano le prestazioni economiche di malattia per conto dell' Istituto, che la concreta applicazione della sanzione di cui trattasi dovra' discendere esclusivamente da specifica segnalazione dell' Istituto medesimo. p. IL DIRETTORE GENERALE Billia NOTE: (1) Si ipotizza per tutti gli esempi riportati nella presente circolare, una malattia dall' 1 al 24 aprile (1 certificato, fino al 15 aprile, 2 fino al 24). Esempio: visita domic.8.4: si presenta, dall' 1 all' 8 indennita' in misura intera con conferma prognosi visita domic.9.4 assente dal 9 al 18 sanzione al 100% visita domic.22.4 assente dal 19 al 24 sanzione al 50% (2) Esempio: visita domic.12.4: assente dall' 1 al 10 sanzione al 100% giustificato visita amb.13.4: non si presenta dall' 11 al 24 ind. in misura intera (3) Esempio: visita domic.12.4: assente dall' 1 al 10 sanzione al 100% ingiustificato visita amb.13.4: non si presenta, dall' 11 al 25 indennita' in misura intera con conferma prognosi (4) Esempio A: visita domic.5.4: assente dall' 1 al 5 sanzione al 100% ingiustificato visita amb.6.4: si presenta, con dal 6 al 15 indennita' in misura intera conferma prognosi (fino al 15) visita domic.22.4: assente dal 16 al 20 sanzione al 100% ingiustificato dal 21 al 24 sanzione al 50% Esempio B: visita domic.5.4: assente dall' 1 al 5 sanzione al 100% ingiustificato visita amb.6.4: si presenta, con dal 6 all' 11 indennita' in misura intera conferma prognosi (fino al 15) visita domic.12.4: assente 12 sanzione al 100% ingiustificato visita amb.13.4: si presenta, con dal 13 al 24 indennita' in misura intera conferma prognosi (fino al 24) Allegato 1 VEDI DELIBERAZIONE N. 127 Allegato 2 (Timbro struttura medico-legale della U.S.L.) OGGETTO: Invito a visita medica di controllo Sig. ...................... Via ...................... CAP ...................... La S.V. e' risultata assente alla visita di controllo domiciliare del ............. (1) La S.V. e' invitata a presentarsi, con tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, a visita di controllo medico-legale presso la U.S.L. ....... .................... in Via ............................................... n. ................... alle ore .................... del giorno ................................. Ella e' dispensata dal presentarsi alla visita di controllo qualora abbia gia' ripreso il lavoro oppure sia stata giudicata in condizioni di riprenderlo per la predetta data. AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO DELL' INPS. La mancata presentazione alla data ed alla ora fissata, cosi' come la rilevata assenza alla visita di controllo domiciliare, se non giustificate con idonea documentazione entro 10 giorno presso la competente Sede INPS, compor- teranno l' applicazione del disposto dell' art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 e cioe' - eccettuati i periodi di ricovero ospedaliero o accertati da visita di controllo - la decadenza del diritto al trattamento economico per l' intero periodo fino a 10 giorni in caso di prima assenza e nella misura della meta' per l' ulteriore periodo in caso di seconda assenza. Un eventuale terza assenza ingiustificata a visita di controllo comporte- ra' dalla data di quest' ultima la perdita totale dell' indennita' economica per l' ulteriore periodo di malattia. MEDICO LEGALE DELLA U.S.L. .............................. (1) Indicare la data e barrare la casella qualora ricorra l' ipotesi di assenza a visita domiciliare. Allegato 3 INPS Sede di .................... Sig. ....................... Via ....................... CAP ....................... OGGETTO: Invito a visita medica di controllo. La S.V. e' risultata assente alla visita di controllo domiciliare del ....................... La S.V. e' invitata a presentarsi, con tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, a visita di controllo medico-legale presso la U.S.L. .............................................. in Via ............................... n. ......................... alle ore ....................... del giorno .................... Ella e' dispensata dal presentarsi alla visita di controllo qualora abbia gia' ripreso il lavoro oppure sia stata giudicata in condizioni di riprenderlo per la predetta data. AVVERTENZE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNITA' DI MALATTIA A CARICO DELL' INPS La mancata presentazione alla data ed alla ora fissata, cosi' come la rilevata assenza alla visita di controllo domiciliare, se non giustificate con idonea documentazione entro 10 giorni presso la competente Sede INPS, compor- teranno l' applicazione del disposto dell' art.5, comma 14, del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 e cioe' - eccettuati i periodi di ricovero ospedaliero o accertati da visita di con- trollo - la decadenza del diritto al trattamento economico per l' intero pe- riodo fino a 10 giorni in caso di primo assenza e nella misura della meta' per l' ulteriore periodo in caso di seconda assenza. Un' eventuale terza assenza ingiustificata a visita di controllo compor- tera' dalla data di quest' ultima la perdita totale dell' indennita' economica per l' ulteriore periodo di malattia. IL MEDICO DI CONTROLLO DELL' INPS ..........................