891005 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO P.M.M.C. CIRCOLARE n.204 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Personale dipendente dell'Ente "Ferrovie dello STATO": A) personale assunto con contratto di formazione e LAVORO; B) personale dei servizi. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO P.M.M.C. Roma, 5 ottobre 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n.204 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Personale dipendente dell'Ente "Ferrovie dello Stato": A) personale assunto con contratto di formazione e lavoro; B) personale dei servizi. PARAGRAFO "A": PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO L'Ente "Ferrovie dello Stato", avvalendosi della facolta' di cui alla legge n.113 dell'11 aprile 1986, ha dato corso (dal novembre dello stesso anno) all'assunzione di circa duemilacinquecento lavoratori con contratto di formazione e lavoro, di durata biennale. Tenuto conto che la legge n.210 del 17.5.1985, istitutiva dell'Ente, ha confermato all'art.21, per i lavoratori dipendenti dell'ente medesimo, il trattamento previdenziale e pensionistico in atto all'entrata in vigore della legge stessa (14 giugno 1985), in attesa di una nuova disciplina dell'assetto generale del trattamento in parola, l'iscrizione alle forme assicurative previdenziali ed assistenziali del personale assunto con contratto di formazione e lavoro deve intendersi regolata sulla base delle seguenti competenze. Trattamenti gestiti direttamente dall'Ente "Ferrovie dello Stato" o dalle proprie gestioni o fondi: a - "Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato", quale gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i SUPERStiti; b - trattamento per le quote di aggiunte di famiglia, in sostituzione della CUAF; c - assicurazione contro gli infortuni. Assicurazioni gestite dall'INPS: a - assicurazione per le prestazioni del S.S.N.; b - assicurazione per la copertura delle indennita' economiche DI MALattia; c - assicurazione contro la tubercolosi; d - assicurazione per la copertura delle indennita' economiche di maternita'; e - assicurazione contro la disoccupazione involontaria. A-1) CONTRIBUZIONE Contratti stipulati anteriormente al 1ø giugno 1988. Per le forme di tutela assicurativa gestite dall'INPS, in applicazione della legge n.113/1986 - che pone a carico del datore di lavoro soltanto l'onere del contributo in misura fissa pari a quella stabilita per gli apprendisti veri e propri - l'Ente "Ferrovie dello Stato" e' tenuto a versare all'Istituto unicamente le quote parti di tale contributo destinate alla copertura delle assicurazioni stesse e piu' PRECISAMENte: ----------------------------------------------------------- ASSICURAZIONI 1986 1987 1988 1989 ----------------------------------------------------------- Tubercolosi 70 80 80 90 Malattia 60 60 120(1) 180(1) Maternita' 32 32 32 32 ----------------------------------------------------------- TOTALI 162 172 232 302 ----------------------------------------------------------- (1): Vedi art.2, 3ø comma, DL 21.3.1988, n.86 convertito con modificazioni nella legge 20.5.1988, n.160: circolare n.81 del 21.4.1988. ------------------------------------------------------------- La quota dei contributi per le prestazioni del SSN, posta a carico del lavoratore deve essere viceversa calcolata sulla retribuzione imponibile ed e' pari all'1,35% della retribuzione stessa per gli anni 1986 e 1987 (art.31, 1ø comma, legge 28.2.1986, n.41), all'1,05% per il 1988 e allo 0,90% per l'anno 1989 (art.10, 1ø comma, legge 11.3.1988, n.67). Analogamente deve essere calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale la quota di contribuzione GESCAL posta a carico del lavoratore pari allo 0,35% della retribuzione stessa. Per quanto concerne il "fondo di garanzia", si precisa che detti lavoratori rientrano nella disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile, ma per essi l'Ente "Ferrovie dello Stato" non e' tenuto al versamento del relativo contributo, in quanto, come gia' detto, deve versare soltanto il contributo nella misura fissa sopra riportata. Analogamente e per lo stesso motivo non e' dovuto il contributo di copertura delle indennita' economiche di malattia E MATERNITa'. La normativa sopra richiamata trova applicazione sino al 31.5.1988. Per i periodi successivi, cioe' dal 1ø giugno 1988, data da cui hanno avuto effetto le norme del DL 30.5.1988, n.173, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1988, n.291, si rinvia alla riserva formulata nella circolare n.164 del 21.7.1988, concernente l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.5 della stessa legge n.291/1988 anche ai contratti di formazione e lavoro in essere a tale data. Contratti stipulati dopo il 31 maggio 1988: Nei confronti dell'ente "Ferrovie dello Stato" si richiama, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al DL n.173/1988 e alla relativa legge di conversione n.291/1988, quanto gia' accennato sotto la nota "2" della circolare n.164 del 21.7.1988 in merito alla esclusione dei datori di lavoro che non rivestano la natura di impresa, ancorche' operino nei territori del Mezzogiorno, dal beneficio del pagamento dei contributi nella misura fissa prevista per GLI APPRENdisti. L'Ente "Ferrovie dello Stato", quale ente pubblico economico, cosi' come definito da ultimo anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.268 del 16.7.1987, rientra in tale esclusione e, salvo l'esito della riserva sopra richiamata per i preesistenti contratti, per il personale dell'Ente stesso assunto con contratto di formazione e lavoro successivamente al 31 maggio 1988, il relativo obbligo contributivo si definisce, per la quota a carico del datore di lavoro e cioe' dell'Ente nella misura del 50% del suo ammontare, determinato secondo le norme comuni. In proposito oltre la circolare n.164 del 21.7.1988 si richiama la circolare n.193 del 16.9.1988. Le contribuzioni in parola dovranno pertanto essere calcolate sulla retribuzione imponibile secondo la normativa comune, applicando le aliquote afferenti le seguenti forme assicurative, per la quota a carico del datore di lavoro (1): - assicurazione per le prestazioni del S.S.N. (aliquota d.l. 9,60% per il 1988 ed il 1989); - contributo per l'indennita' economica di malattia (aliquota d.l. 2.22%, da versare solo per le qualifiche operaie, inclusi i "macchinisti", ma non per i lavoratori con profilo professionale di "conduttore"); - contributo per l'indennita' economica di maternita' (aliquota D.L. 1,23%); - assicurazione contro la Tbc (aliquota d.l. 2,01%); - assicurazione contro la disoccupazione involontaria (aliquota d.l. 1,61%: nella fattispecie dei contratti di formazione e lavoro essendo questi a termine, non trova applicazione l'addizionale dello 0,30% sull'aliquota dell'assicurazione contro la Ds, di cui all'art.9 della legge 5.11.1968, n.1115); - fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 (aliquota 0,15%); - ex ENAOLI (aliquota 0,16%); - contributo Gescal (aliquota d.l. 0,70%). L'Ente "Ferrovie dello Stato" ha precisato che i contributi dovuti all'INPS per il personale contrattista viene versato dagli Uffici ferroviari cui fa capo la relativa amministrazione contabile, secondo la competenza territoriale determinata dalla circoscrizione compartimentale o centrale in cui viene a ricadere l'impianto di appartenenza dei singoli LAVORATORI. I predetti "Uffici ragioneria compartimentali" hanno sede in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. A tali Uffici si aggiungono inoltre l'Ufficio Gestione Sede Centrale sito in Roma e l'Ufficio Sede Centrale sito in FIRENZE. Dall'elencazione fornita risulta determinata la competenza delle Sedi INPS che verranno interessate dalla gestione della contribuzione afferente il personale assunto dall'Ente "Ferrovie dello Stato" con il contratto di formazione e LAVORO. Il termine per il versamento dei contributi da parte dell'Ente "Ferrovie dello Stato" e' quello stabilito per la generalita' dei datori di lavoro; lo stesso dicasi per la compilazione e la presentazione della modulistica. A-2) NORME OPERATIVE E CONTABILI L'Ente "Ferrovie dello Stato" nella compilazione della denuncia mensile (Mod. DM10/2-89) dovra' esporre i dati relativi ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro attenendosi alle modalita' di seguito descritte. Il contributo settimanale in misura fissa a carico del datore di lavoro deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C preceduti dalla scritta "ctr.Appr.21" e dal codice "S150". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "N.dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni". I dati relativi alle quote dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per la Gescal a carico del lavoratore devono essere riportati su due distinti righi in bianco dei quadri B-C. I dati da indicare in ciascun rigo sono: il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo delle retribuzioni e l'importo dei contributi. I suddetti dati devono essere preceduti, rispettivamente, dai codici P170 (contributi Servizio Sanitario Nazionale) e P510 (contributi Gescal). Per quanto riguarda le modalita' di esposizione dei dati relativi ai dipendenti assunti con contratti di formazione posteriormente al 31.5.1989, si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 164 R.C.V. del 21.7.1988. A-3) PRESTAZIONI Si forniscono qui di seguito esclusivamente le istruzioni concernenti le indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la tubercolosi, in ragione della peculiarita' della disciplina del rapporto di lavoro del personale di che trattasi con l'Ente "Ferrovie dello Stato". - Indennita' economiche di malattia. Per quanto concerne il trattamento economico durante le assenze per malattia, si precisa che il punto 3), alinea d), dell'Accordo per la realizzazione del "Piano straordinario per l'occupazione giovanile" di cui alla legge 11.4.1984, n.113, intervenuto in data 11.4.1986 tra l'Ente Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali di categoria, nel testo sostituito dall'accordo aggiuntivo del 22.11.1986, prevede, relativamente ai lavoratori di cui trattasi: la risoluzione del contratto in caso di una o piu' interruzioni dal servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni di calendario nell'arco della intera durata del rapporto di formazione e lavoro; la corresponsione, ferma restando la validita' del contratto, per i primi 120 giorni di malattia, dello stesso trattamento economico, e, cioe' l'intero stipendio, previsto per il personale ferroviario stabile dall'art.90 della legge 26.3.1956, n.425. Conseguentemente, in base ai principi generali vigenti nella materia (art.6, 2ø comma, della legge 11.1.1943, n.138), l'eventuale intervento dell'Istituto nei confronti dei soggetti in argomento aventi diritto che rivestano la qualifica "operaio" o assimilata (2), sara' circoscritto, nei limiti temporali previsti per i lavoratori a tempo determinato (3), ai periodi di malattia durante i quali non viene corrisposto dal predetto Ente F.S., a proprio carico, il suddetto trattamento economico (e cioe' all'eventuale periodo, nell'arco di validita' del contratto, tra il 121ø ed il 180ø giorno di malattia, conteggiando a tal uopo tutte le giornate di malattia a far tempo dall'inizio del rapporto). In relazione alla competenza, esclusiva rispetto a quella generale delle UU.SS.LL., attribuita dagli artt.14, 3ø comma, lettera q), e 6, lettera z), della legge 23.12.1978, n.833 al Servizio Sanitario della Azienda Autonoma delle F.S. - ora Ente Ferrovie dello Stato - in materia di "accertamenti, certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale", le funzioni inerenti al controllo delle malattie concernenti i dipendenti ferroviari vengono svolte dai medici del predetto Servizio Sanitario che emettono apposita documentazione sia all'inizio della malattia per attestarne la diagnosi e la prevedibile durata, sia, alla scadenza della prognosi precedentemente assegnata, nell'eventualita' di prolungamento della malattia, sia alla fine del decorso, per il rientro del dipendente in servizio. Poiche' tale disciplina e' applicabile anche al personale assunto con contratto di formazione e lavoro di cui si tratta, si ritiene che, relativamente al personale predetto avente diritto, l'anticipazione dell'indennita' di malattia per conto dell'Istituto possa aver luogo, salvo quanto si dira' in appresso, sulla scorta del solo esemplare di certificazione rilasciata dai medici del Servizio Sanitario dell'Ente Ferrovie dello Stato ed acquisita dall'Ente stesso, senza ulteriori oneri ed incombenze per gli interessati. L'Ente suddetto terra' comunque a disposizione la certificazione in possesso per i termini di prescrizione dell'indebito e ne fornita', a richiesta, copia conforme all'originale, ai fini degli eventuali controlli amministrativi ritenuti opportuni. L'esenzione dall'invio all'INPS della certificazione di malattia non trova applicazione allorquando l'indennita' debba essere corrisposta, ai sensi di legge, direttamente DALL'ISTITuto. Si fa riferimento, ovviamente, alla sola ipotesi di lavoratori da considerarsi "sospesi" dal lavoro secondo la prassi vigente, essendo esclusa la corresponsione di indennita' dopo la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel caso, quindi, la certificazione di malattia dovra' essere trasmessa dagli interessati, secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art.2 del D.L. 30.12.1979, n.663, convertito, con modificazioni, nella legge 29.12.1980, n.33 e sostituito dall'art.15 della legge 23.4.1981, n.155, all'Istituto (o alla USL da esso designata), a tutti i fini di INTERESSE. Avuto riguardo alla competenza dell'Istituto in materia di irrogazione delle sanzioni per assenza a visita di controllo, eventuali assenze (o mancate presentazioni a visita di controllo) nelle fasce di reperibilita', applicate anche dall'Ente F.S., rilevate dai medici del Servizio Sanitario dell'Ente stesso e riferite a periodi per i quali farebbe carico all'INPS la corresponsione della relativa indennita', saranno comunicate, a cura del predette Ente, all'Istituto per le conseguenti valutazioni e adempimenti nell'ambito dei criteri validi per la generalita' degli assicurati. Parimenti - ovviamente nelle ipotesi di anticipazioni con il sistema del conguaglio - l'Ente "Ferrovvie dello Stato" provvedera' a segnalare tempestivamente a questo Istituto, per i conseguenti adempimenti, i casi indennizzati eventualmente imputabili a fatto di terzi trasmettendo anche, qualora abbia attivato, per i trattamenti retributivi a proprio carico, zioni di surrogazione nei confronti del terzo responsabile (o della relativa compagnia di assicurazione), copia della documentazione che interessa. Per effetto della clausola di cui al punto "3" dell'Accordo, che estende al personale contrattista le disposizioni del rapporto di lavoro del personale ferroviario ed in considerazione della veste di istituto assicuratore posseduta dall'Ente "Ferrovie dello Stato" in materia di infortuni sul lavoro (art. 91 della citata legge n. 425/1956), - 2 - nell'ipotesi in cui vi sia anticipazione di indennita' a carico dell'INPS e l'evento venga in un momento successivo a configurarsi come determinato da causa di servizio o come infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Ente suddetto fara' luogo alle regolarizzazioni, procedendo al rimborso dell'indennita' all'INPS e dandone al tempo stesso esplicita comunicazione. Se sorge contestazione con il dipendente interessato sulle cause e sulla qualificazione dell'evento morboso, della circostanza l'Ente "Ferrovie dello Stato" dara' comunque comunicazione all'INPS per l'esame del caso e l'eventuale tutela dei propri interessi. Nell'ipotesi di pagamento diretto, qualora l'INPS ravvisi la probabile esistenza di una malattia professionale o di postumi di infortunio, sara' data, viceversa, tempestiva comunicazione all'Ente "Ferrovie dello Stato" per l'assunzione DEL CASO. - Indennita' economiche di maternita'. Per quanto concerne le prestazioni economiche di maternita', questa Direzione Generale ha provveduto ad interessare il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, nonche' quello del Tesoro al fine di conoscere se l'obbligo di corrispondere il trattamento economico di maternita' relativamente alle lavoratrici contrattiste debba fare, in ogni caso, carico all'INPS, ovvero limitatamente a quelle situazioni in cui l'evento assistibile si verifichi in periodi successivi alla sospensione o cessazione dei rapporti di lavoro di cui trattasi, sempreche' nell'ambito della protezione assicurativa specificamente indicata dall'art.17, 2ø comma, della legge n.1204/1971. In tale occasione e' stata, ad ogni buon fine, assicurata, attesa la necessita' di far fronte alle esigenze indotte dal possibile verificarsi dei casi di specie, la disponibilita' dell'Istituto a riconoscere, per il momento, le anticipazioni effettuate al titolo in parola, fermo restando che, in caso di contrario avviso da parte dei summenzionati Ministeri, l'Ente medesimo procedera' al tempestivo rimborso di quanto dovuto. Resta inteso che, relativamente agli aspetti normativi concernenti la liquidazione delle prestazioni, dovranno essere tenute presenti le disposizioni di massima contenute in materia nella circolare n.134382 AGO del 26 gennaio 1982. - 3 - E' appena il caso di precisare che, per quanto concerne le pratiche liquidate a conguaglio, l'Ente, in analogia a quanto previsto per le prestazioni economiche di malattia, terra' a disposizione l'intera documentazione e certificazione entro i termini di prescrizione dell'indebito, fornendone, a richiesta, copia originale ai fini degli eventuali controlli amministrativi ritenuti opportuni. Per quanto attiene le pratiche da liquidarsi direttamente dall'Istituto e, cioe', quelle concernenti le lavoratrici cessate o sospese, la relativa documentazione e certificazione, se del caso in copia autenticata dall'Ente, unitamente agli elementi necessari per la prosecuzione del pagamento all'interessata, dovra' essere invece prodotta, a cura delle lavoratrici, alle competenti SAP, ai fini dei necessari adempimenti istruttori. - Indennita' giornaliera per tubercolosi. L'indennita' in argomento - analogamente a quella per malattia comune - verra' erogata nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di "operaio" o assimilata e che siano in possesso del requisito contributivo di cui all'art.3 della legge 6 agosto 1975, n.419, limitatamente alle giornate indennizzabili eccedenti le 120 di fruizione della retribuzione, cosi' come previsto dal citato contratto, fino al "massimo" di 180 giorni secondo le modalita' previste per le malattie "comuni". Qualora l'interessato abbia diritto, per il protrarsi dell'assistenza sanitaria, a piu' di 180 giorni di indennita', la prestazione sara' corrisposta direttamente dall'Istituto. In relazione a quanto precede e' appena il caso di rilevare che, tenuto conto del numero di contributi settimanali richiesto dal richiamato articolo 3, gli interessati potranno aver diritto alle prestazioni economiche soltanto nel secondo anno di validita' del contratto: s'intende, eccezion fatta per coloro che possano far valere una precedente contribuzione - anche se da apprendisti - e per coloro che possono fruire dell'assistenza antitubercolare in qualita' di familiare. Per quanto riguarda la misura e l'erogazione dell'indennita' in argomento valgono le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge 4 marzo 1987, n.88, in base ai criteri contenuti nella circolare n.13 del 16 gennaio 1989 (vedi, in particolare, punto 4 dell'allegato titolato "AVVERTENZE"). Diversamente da quanto previsto per la certificazione sanitaria relativa a malattia "comune", quella concernente i casi di sospetta tubercolosi verra' trasmessa alla competente Sede dell'Istituto: cio', avuto riguardo alla circostanza che, per come noto, in base al disposto dell'art.75 della citata legge di riforma sanitaria, il diritto-dovere in ordine all'accertamento della sussistenza, o meno, del rischio assicurativo continuera' a spettare, fino a quando non verra' emanata la prevista legge di riordino della materia previdenziale, all'Istituto. L'applicazione della circolare da ultimo citata comportera', ai fini erogativi, che dell'esito della valutazione effettuata - natura tubercolare, o meno, della malattia - non dovra' essere data comunicazione all'Ente datore di lavoro: tale direttiva, pur tenendo conto della particolare disciplina normativa, gia' richiamata, che attribuisce all'Ente medesimo funzioni inerenti al controllo della malattia ed all'emissione della relativa certificazione, e' in linea con il parere fornito, in via generale, dai competenti Ministeri in ordine al diritto del lavoratore alla riservatezza circa la natura della propria affezione e l'osservanza dei doveri deontologici dei medici. Per come noto, normalmente, la sussistenza del rischio si evidenzia in un arco temporale di durata variabile, non superiore, comunque, in media, al periodo durante il quale l'Ente Ferrovie dello Stato corrisponde l'intera retribuzione: durante tale periodo non si determina alcun problema, in quanto la corresponsione della retribuzione esclude, in ogni caso, il diritto del dipendente all'indennita' giornaliera (art.1, u.c., legge n.1088/1970). Qualora - in ipotesi eccezionale - il rischio dovesse venire accertato in un arco temporale di durata superiore, l'Ente medesimo continuera', come gia' precisato, a corrispondere al dipendente l'indennita' giornaliera, fino al periodo massimo di 180 giorni. Anche ai fini della "regolarizzazione" delle indennita' corrisposte nel periodo compreso tra il 121ø giorno e la data di accertamento del rischio - eventualmente, anche dopo il 180ø giorno - nonche' dei relativi conguagli e contributi troveranno applicazione i criteri contenuti nella citata circolare n. 13/1989 (in particolare, l'allegato "Istruzioni per i datori di lavoro"). PARAGRAFO "B": PERSONALE DEI SERVIZI L'Ente "Ferrovie dello Stato" - subentrato ai sensi dell'art.1 della legge 17.5.1985, n.210, nei rapporti della cessata Azienda Autonoma - per l'espletamento dei servizi di "accudienza a ferrotel della rete ferroviara", "apertura a richiesta di passaggi a livello", "assistenza all'infanzia presso l'asilo nido CASA DEI BAMBINI", "accudienza e vigilanza segnali", "accudienza e vigilanza presso l'Unita' Sanitaria Mobile F.S.", si e' avvalso, in continuazione rispetto alla cessata Azienda, dell'opera di "incaricati" in base all'art. 26 della legge 30.12.1959, n. 1236. Il rapporto degli "incaricati", prima con l'Azienda e poi con l'Ente "Ferrovie dello Stato", e' stato disciplinato da un apposito capitolato e da singole convenzioni, secondo le disposizioni di cui al citato art.26 della citata legge n.1236/1959, come integrato dall'art.8 della legge 26.2.1969, N.94. In forza di tali norme, a suo tempo, gli "incaricati", ai soli fini della assicurazione obbligatoria per l'IVS e della contribuzione ex ENAOLI, sono stati considerati lavoratori DIPENDENTI. La normativa sopra richiamata e' stata di fatto prorogata sino alla stipula del CCNL dei "Lavoratori dei servizi dell'ente "Ferrovie dello Stato", siglato dalle organizzazioni sindacali il 23.3.1988 ed entrato in vigore l'11 aprile 1988. In base alle norme del predetto CCNL gli incaricati hanno mutato il loro status assumendo la posizione di "lavoratori dei servizi dell'Ente Ferrovie dello Stato" ripartiti nei seguenti 6 livelli di classificazione: 1ø Direttrice Asilo Nido; 2ø Vice Direttrice Asilo Nido; 3ø Assistente all'infanzia, maestra di grado preparatorio; 4ø Assistente scuola materna, dietista, Cuoca, Custode Asilo Nido; 5ø Responsabili dei servizi di alloggio; 6ø Addetto ai servizi Asili nido, accudiente ai servizi di alloggio, accudiente all'apertura a richiesta P.L., accudiente alla vigilanza segnali, accudiente presso l'unita' sanitaria mobile. Per inciso, si ritiene utile accennare alle precedenti posizioni lavorative degli assuntori dei loro coadiutori degli incaricati e dei loro coadiutori o sostituti. Dette figure a seguito del predetto CCNL sono venute a cessare definitivamente confluendo nell'apposita categoria dei lavoratori dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" addetti ai servizi gestiti dall'Ente stesso. B-1) CONTRIBUZIONE. Il CCNL fissa all'11.4.1988, data di entrata in vigore del Contratto stesso, la decorrenza dell'inquadramento del personale di che trattasi tra i lavoratori dipendenti dell'Ente "Ferrovie dello Stato". Da tale data (4), pertanto, per il personale in parola gli obblighi assicurativi dovranno essere assolti secondo le norme relative alla generalita' dei lavoratori dipendenti con versamento dei contributi per le gestioni di previdenza ed assistenza e nella misure appresso indicate, salve le esclusioni applicabili in presenza delle condizioni previste DALLA LEGGe: Fondo pensioni 25,21%(di cui 7,15% a carico del dipendente) 25,62%(dal 1ø.1.89, di cui 7,29% a carico del dipendente,per effetto del D.M. 22.6.1989) Ctr.Aggiuntivo Fondo Pensioni (art. 3 L. 297/1982) 0,50% Add.fondo pensioni (art. 12 L. 5.11.1968, n. 1115) 0,15% (5) dal 1ø.6.88:0,60% Asili nido (L. 1044/1971) 0,10% Fondo di garanzia (art. 2 L. 297/1982) 0,03%dal 1ø.1.87; 0,15% dal 1ø.3.88 Tubercolosi 2,01% Disoccupazione 1,61% Add.Disoccupazione (art. 9 L. 5.11.68, n. 1115) 0,30% (6) Ex ENAOLI 0,16% CUAF -------(7) Cassa Integrazione Guadagni -------(8) S.S.N. 10,65%(di cui 1,05% a carico del dip.) dall'1.1.89: 10,50%(di cui 0,90% a carico del dip.) Ind.econ.malattia 2,22% Indennita' di maternita' 1.23% GESCAL 1.05% (di cui 0,35 a carico del dip.) I contributi di cui sopra dovranno essere calcolati sulla retribuzione imponibile lorda, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969, nel rispetto dei minimali di retribuzione giornaliera previsti per i lavoratori del settore "Amministrazioni Pubbliche". Inoltre, il versamento dei contributi stessi dovra' essere effettuato entro i termini previsti per la generalita' dei datori di lavoro (il 20 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono). B-2) NORME OPERATIVE E CONTABILI Per le modalita' di esposizione valgono le disposizioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce", edizione 1989. B-3) PRESTAZIONI Si forniscono qui di seguito istruzioni limitatamente alle indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la TUBERCOLOSi: - Prestazioni economiche di malattia. Relativamente ai lavoratori in questione, l'intervento dell'Istituto avra' luogo nei confronti dei dipendenti con i seguenti profili professionali dei livelli da 3 a 6 previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro livello 3ø (assistente all'infanzia); livello 4ø (cuoco e custode di asilo nido); livello 5ø (responsabile dei servizi di alloggio); livello 6ø (addetto ai servizi degli asili nido; accudiente all'apertura a richiesta dei passaggi a livello; accudiente alla vigilanza di segnali; accudiente presso l'unita' sanitaria mobile; accudiente ai servizi di alloggio). Le indennita' in questione saranno erogate, ove, ovviamente, ne ricorrano i relativi presupposti, secondo i criteri generali applicati agli operai dell'industria. Per gli aspetti connessi all'invio della certificazione di malattia ed ai controlli sanitari, sara' seguito il particolare sistema indicato per i lavoratori con contratto di formazione E LAVORO. Saranno, quindi, comunicati all'Istituto, a cura dell'ente Ferrovie dello Stato, le ipotesi di assenza a visita di controllo nelle fasce di reperibilita' ed i casi eventualmente imputabili a fatto di terzi. Anche per i casi da correlare ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, saranno seguite le modalita' indicate a proposito dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro. - Indennita' economiche di maternita' Relativamente ai lavoratori in questione l'intervento dell'Istituto, in virtu' delle norme di legge vigenti in materia, avra' luogo nei confronti di tutti i dipendenti, senza distinzione di categoria, sempreche' non rientranti nella specifica previsione contenuta nel 2ø comma dell'art.13 della legge n.1204/1971. - Indennita' giornaliera per tubercolosi. Si confermano i criteri relativi ai lavoratori assunti con contratto biennale, aventi diritto all'indennita' di malattia, avuto riguardo, per quanto attiene alla determinazione della misura della prestazione, al criterio di cui al p.4 delle "AVVERTENZE" della richiamata circolare n. 13 del 16.1.1989. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA --------------------- (1): Per quanto concerne le quote di contribuzione a carico del lavoratore, si fa rinvio alle precisazioni fornite sotto il precedente titolo:"Contratti stipulati anteriormente al 1ø giugno 1988". (2): Trattasi, in particolare, dei lavoratori assunti con i profili professionali di "operaio qualificato" e "macchinista". (3): Si precisa che per i lavoratori di cui trattasi il contratto viene sospeso e prorogato per il corrispondente periodo di assenza per malattie complessivamente superiori a 30 giorni. (4): In connessione con l'inquadramento economico del personale dei servizi, disposto dal CCNL con effetto retroattivo al 1ø gennaio 1987, le parti contraenti, pur prendendo atto della disciplina delle vecchie categorie sino all'entrata in vigore della regolamentazione contrattuale delle categorie medesime nell'ambito del lavoro dipendente, hanno fatto decorrere dalla data del 1ø gennaio 1987, con disposizione di transizione tra il vecchio ed il nuovo regime, anche l'obbligo del contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui alla legge 31 maggio 1982, n. 297. (5): dovuto in quanto l'Ente svolge attivita' industriale. (6): dovuto, in quanto l'Ente svolge attivita' industriale, per il personale soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione con rapporto di lavoro a carattere continuativo in aziende, stabilimenti e reparti PERMAnenti. (7): Poiche' l'Ente corrisponde al personale interessato un trattamento di famiglia, l'Ente stesso e' escluso dalla disciplina sugli assegni familiari ai sensi dell'art. 79 del testo unico approvato con DPR 30.5.1955, n. 797. (8): L'Ente e' escluso dal contributo C.I.G. in base all'art. 3 del DLCPS 12.8.1947, n. 869. La presente circolare nelle more della stampa e della composizione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. - 4 -