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Versione Testuale
940726
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 212
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi e
   delle Agenzie Urbane
       e, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Contratti di solidarieta'. Art. 5,  comma  1,  della
legge n. 236/93. Chiarimenti.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 13 luglio 1994    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 212        Ai Coordinatori generali, centrali
                           e periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori generali e
                           Primari Medico legali
                        Ai Direttori dei Centri operativi e
                           delle Agenzie Urbane
                               e, per conoscenza,
                        Al Commissario straordinario
All. 3                  Ai Vice Commissari
                        Ai Presidenti dei Comitati regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati provinciali
          OGGETTO:  Contratti di solidarieta'. Art. 5,  comma  1,  dell
               legge n. 236/93. Chiarimenti.
                    Con  circolare  n.  33 del 14 marzo 1994 (all. 1) i
          Ministero del Lavoro e della  Previdenza  Sociale  ha  fornit
          direttive  per  l'applicazione  delle disposizioni del Decret
          legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito  con  modificazion
          nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, concernenti il contratt
          di  solidarieta'  stipulato  da  imprese   assoggettate   all
          normativa   degli   interventi  straordinari  di  integrazion
          salariale.
                    Ai   fini   del   trattamento    straordinario    d
          integrazione  salariale  la  cui  concessione  e'  fondata  s
          contratto di solidarieta', presenta rilievo centrale l'art. 5
          comma  1,  il quale stabilisce che la riduzione dell'orario d
          lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984
          n.   726,  convertito  nella  legge  n.  863/84,  puo'  esser
          realizzata    come    riduzione    dell'orario    giornaliero
          settimanale, mensile o annuale.
                    Data  la portata innovativa di tale disposizione, s
          rende necessario definirne i riflessi sulla disciplina vigent
          in   materia  di  trattamento  straordinario  di  integrazion
          salariale con particolare riguardo  alle  connessioni  con  i
          trattamento   spettante   ad   altro  titolo  previdenziale
          retributivo.
          1) Campo di applicazione
                    Il  campo  di  applicazione  della  disciplina   de
          contratto  di  solidarieta'  di  cui all'art. 1 della legge n
          863/84 coincide con quello degli  interventi  straordinari  d
          integrazione salariale, sia dal lato delle imprese che posson
          stipulare tale  tipologia  di  contratto  sia  da  quello  de
          lavoratori  che  possono  beneficiare del relativo trattament
          straordinario di integrazione salariale.
                    A tale ultimo riguardo si precisa che sono esclusi
          lavoratori   che,  in  via  generale,  non  hanno  titolo  pe
          beneficiare  delle  integrazioni  salariali  straordinarie
          quindi,   i   dirigenti,   gli  apprendisti,  i  lavoratori
          domicilio, i lavoratori che abbiano, alla data di stipula  de
          contratto  di solidarieta', una anzianita' aziendale inferior
          a 90 giorni.
                    Sono altresi' esclusi, come precisato dal  Minister
          del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'allegata circolare
          i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
          2) Determinazione del numero delle ore da integrare.
                    In  proposito si ribadisce che resta fondamentale a
          fini  dell'applicazione  della  normativa  che   presiede   i
          trattamento   di   integrazione   salariale   il   riferiment
          all'orario  settimanale;  d'altra  parte  l'articolo  5  sopr
          citato  non  modifica  il  disposto dell'art. 1 della legge n
          863/84  ma  consente  soltanto  maggiore  flessibilita'  nell
          gestione dell'orario di lavoro.
                    Pertanto,   il   contratto  di  solidarieta'  riman
          caratterizzato nella sua struttura essenziale dalla  riduzion
          dell'orario  settimanale  di lavoro, riduzione che puo' esser
          espressa anche  con  riferimento  alle  giornate,  al  mese
          all'anno.
                    Ne  deriva  che  il  contratto  di solidarieta' dev
          sempre tradurre, come chiarito dalle  direttive  ministeriali
          in  termini  settimanali  qualsiasi forma di riduzione attuat
          con diversa periodicita'.
                    Alla eventuale mancanza di tale indicazione  occorr
          necessariamente  supplire  riferendo le ore di lavoro prestat
          in meno a tutte le settimane comprese nei periodi ciclici  su
          quali  si  articola  il  contratto  di solidarieta' ovvero ne
          periodo di validita' del contratto stesso di  durata  comunqu
          non superiore a 12 mesi.
                    Le conseguenze  piu'  rilevanti  di  quanto  innanz
          precisato   interessano   la   ipotesi  in  cui  la  riduzion
          dell'orario settimanale sia attuata mediante  l'alternanza  d
          periodi di lavoro pieno a periodi di sospensione totale.
                    Al   riguardo   va   precisato  che  il  periodo  d
          sospensione integrale dal  lavoro  in  quanto  tale  non  puo
          essere assunto a situazione normalmente tutelata dal contratt
          di solidarieta'; tuttavia esso puo' costituire una frazione d
          un  periodo piu' ampio e quindi concorrere alla determinazion
          di  una  aliquota  media  di  riduzione  che  costituisce   l
          risultante  sia  dei  periodi  di  piena  occupazione  sia de
          periodi di sospensione.
                    Pertanto,   qualora   il   periodo    iniziale    d
          applicazione  del contratto di solidarieta' sia di sospension
          totale  dell'attivita'  lavorativa,  il  trattamento  per   i
          periodo  iniziale  stesso  spetta  nei  limiti della riduzion
          media dell'orario settimanale; la ulteriore  erogazione  dell
          ore  non  prestate  potra'  avvenire  soltanto  al termine de
          periodo assunto a base della media.
                    Inoltre le  eventuali  ore  eccedentarie  all'orari
          ridotto   stipulato  con  il  contratto  di  solidarieta',  d
          effettuarsi in base al disposto dell'art. 5, co. 10, 11 e  12
          della  legge  n.  236  secondo  modalita' preordinate o previ
          autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro,   determinano  un
          corrispondente    riduzione    delle   ore   del   trattament
          straordinario d'integrazione  salariale,  riduzione  che  puo
          riguardare anche prestazioni relative a periodi gia' decorsi
          comportare l'eventuale recupero delle prestazioni stesse.
                    E' evidente  quindi  che  soltanto  al  termine  de
          periodo contrattualmente stabilito e' possibile determinare,
          consuntivo,  con esattezza il numero delle ore  d'integrazion
          spettanti per il contratto di solidarieta'.
                    In   linea  con  i  criteri  innanzi  illustrati  s
          collocano gli accordi fra le  parti  che  hanno  stipulato  i
          contratto  di solidarieta' con riduzione verticale dell'orari
          di lavoro (attivita' lavorativa sospesa per settimane  o  mes
          interi)  in  base  ai  quali la retribuzione, riparametrata i
          relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, e'  dovuta  i
          misura   mensile  invariata  nel  corso  della  validita'  de
          contratto stesso, compresi quindi i periodi di sospensione da
          lavoro.   In   tale  ipotesi  la  erogazione  del  trattament
          straordinario di integrazione salariale sara' articolata sull
          ore  retribuite  e  non  su quelle effettivamente lavorate ne
          mese.
          3) Istituti contrattuali
               Nel contesto normativo delineato dalla legge n. 236/93 i
          trattamento di solidarieta' continua ad assolvere, la funzion
          di  intervento  volto  a  risarcire  la  perdita  di  guadagn
          conseguente  alla  riduzione  dell'orario di lavoro nei limit
          propri della disciplina degli interventi straordinari  second
          il  disposto  dell'art. 1, co. 6, del decreto-legge 30 ottobr
          1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863
                    Pertanto    si    conferma     la     integrabilita
          conseguentemente    alla   riparametrazione   degli   obbligh
          retributivi a carico del datore di lavoro, per  effetto  dell
          riduzione  dell'orario di lavoro, della tredicesima mensilita
          e delle altre mensilita' aggiuntive nonche' di ogni altra voc
          retributiva   ammessa,   secondo   la   prassi  vigente,  all
          integrazioni salariali.
                    Parimenti  il  trattamento  di   solidarieta'   puo
          riguardare   le  ferie  maturate  e  usufruite  nel  corso  d
          validita' del contratto di  solidarieta'  (v.  circ.  n.  274
          dell'8 gennaio 1986).
                    Non   sono   invece   integrabili   in   quanto  no
          costituiscono un corrispettivo  diretto    e  immediato  dell
          prestazione lavorativa, la indennita' sostitutiva delle ferie
          il trattamento per le festivita' soppresse, la  indennita'  d
          mancato preavviso.
                    Un  esame  specifico  richiede il trattamento per l
          giornate festive infrasettimanali in relazione alla ipotesi d
          riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale.
                    Difatti,  qualora la riduzione dell'orario di lavor
          e' di tipo orizzontale, il trattamento  di  solidarieta'  puo
          erogarsi  a  complemento  del  minor  salario  corrisposto da
          datore di lavoro  per  la  festivita'.  Qualora  la  riduzion
          dell'orario  di  lavoro e', invece, di tipo verticale, occorr
          distinguere fra le seguenti due ipotesi: nel caso  in  cui  l
          festivita'  cade nel corso di un periodo lavorato e retribuit
          ad  orario  normale,  non   sussistono   i   presupposti   pe
          l'intervento  di  integrazione salariale. Negli altri casi, l
          festivita' in periodo di sospensione totale dal lavoro  e'  d
          considerare pienamente integrabile.
          4) Concorso del trattamento straordinario di integrazione
             salariale di solidarieta' con altre prestazioni
             previdenziali
                    Per gli eventi che  si  manifestano  nel  corso  de
          contratto di  solidarieta',  il  trattamento  di  integrazion
          salariale  interviene in via subordinata, solamente, cioe', s
          la normativa propria di ciascun evento  non  prevede,  in  vi
          principale,  l'erogazione  del  relativo trattamento. Vanno i
          altri termini osservate le norme che regolano  in  generale
          rapporti  tra  il  trattamento  straordinario  di integrazion
          salariale e le altre prestazioni previdenziali.
                    Si confermano, pertanto, per l'ipotesi di  riduzion
          orizzontale   dell'orario   di  lavoro,  le  istruzioni  dell
          circolare n. 303 G.S./38 dell'11 febbraio 1987, paragr. 4) ch
          prevedono la cumulabilita' (1) dell'indennita' di malattia co
          le  integrazioni   salariali   di   solidarieta',   istruzion
          estensibili   anche  alla  indennita'  di  maternita'  e  all
          indennita' corrisposte dall'INAIL per inabilita' temporanea.
                    Le medesime istruzioni sono applicabili  anche  all
          ipotesi  in cui, pur essendo praticata una riduzione vertical
          di  orario,  la  retribuzione  viene  corrisposta  in   misur
          costante  (v. paragr. 2), sulla media mensile, cioe' delle or
          effettuabili   nell'anno   a   seguito   del   contratto    d
          solidarieta'.
                    Diversamente,  quando  alla riduzione dell'orario d
          lavoro  di  tipo  verticale   corrisponde   una   retribuzion
          variabile,  per  l'erogabilita'  o  meno  del  trattamento  d
          integrazione salariale straordinario di solidarieta',  occorr
          distinguere il caso della malattia da quello della maternita'
                    Per gli eventi, o parte degli  eventi,  di  malatti
          che  si  collocano  nel  corso  di un periodo per il quale er
          prevista la piena occupazione, si deve  far  luogo  alla  sol
          erogazione dell'indennita' di malattia.
                    Per  gli  eventi  di  malattia, o per la parte degl
          stessi, che cadono in periodi per  i  quali  era  prevista  l
          sospensione  totale  dal  lavoro,  spetta  invece  soltanto i
          trattamento di integrazione  salariale,  che,  come  e'  noto
          sostituisce  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, della legge
          agosto 1972, n. 464, le prestazioni economiche di malattia.
                    Per   gli   eventi   di    maternita'    (astension
          obbligatoria),  sia per i periodi  di prevista occupazione ch
          per  quelli  di  astensione  totale  dal  lavoro,  va   invec
          corrisposta  esclusivamente  la indennita' di maternita' (art
          17, u.c., legge n. 1204/1971). L'astensione  facoltativa,  ch
          presuppone l'attualita'   dell'obbligo    della    prestazion
          lavorativa,  va  erogata  solo  per  i  periodi  di   previst
          attivita'. Per i rimanenti periodi e' erogabile il trattament
          di integrazione salariale.
                    Quando, nell'ipotesi in esame di riduzione vertical
          dell'orario  di  lavoro,  deve  essere  corrisposta,  come  d
          indicazioni  che  precedono,  l'indennita'  di  malattia o pe
          maternita', questa  va  calcolata  sulla  scorta  dei  criter
          contenuti nella circolare n. 152 del 7.7.1990, con particolar
          riguardo   alla   copertura    assicurativa,    alla    misur
          dell'indennita', alla retribuzione da prendere a base, nonche
          alla valutazione (quale periodo "neutro")  delle  giornate  d
          malattia coincidenti con l'integrazione salariale.
                    L'erogazione  delle indennita' in questione avverra
          a cura del datore di lavoro che, ai  fini  dell'individuazion
          dei  periodi  indennizzabili  a  titolo  di    malattia  o  d
          maternita', si atterra', anche nelle more del  rilascio  dell
          autorizzazioni  al  trattamento  di  integrazione salariale d
          solidarieta', ai criteri sopra esposti.
                    Si precisa da ultimo che nelle  ipotesi  di  dinieg
          delle   autorizzazioni   in  questione  ovvero  di  cessazion
          dell'intervento di integrazione  salariale  di  cui  trattasi
          nonche'  di esclusione dal trattamento stesso per mancanza de
          requisiti  indicati  al  paragrafo  1,  non  possono   trovar
          applicazione  le  istruzioni  che precedono, che tengono cont
          del diritto al trattamento di integrazione  in  argomento.  I
          tali   ipotesi   -  naturalmente  se  trattasi  di  lavorator
          appartenenti  a  categoria  avente  diritto  alle  prestazion
          economiche  di  malattia  e  di  maternita'  ed in presenza d
          riduzione di orario - valgono le  disposizioni  impartite  co
          circolare  n.  82  del 5 aprile 1993, in materia di erogazion
          delle suddette indennita' nei casi di contratto  di  lavoro
          tempo  parziale di tipo verticale. Si fa presente ad ogni buo
          conto che non e' ipotizzabile l'applicazione della particolar
          disciplina  dell'attivita'  a  tempo  parziale nell'ambito de
          lavoro a domicilio, per la cui fa  fattispecie  si  fa  rinvi
          quindi alle disposizioni comuni.
          5) Trattamento di fine rapporto
                    Il  diritto  alle  quote  di  trattamento  di   fin
          rapporto relative all'ammontare della retribuzione perduta pe
          effetto del contratto di solidarieta' ai  sensi  dell'art.  1
          co. 5, della legge n. 863/84 puo' essere riconosciuto soltant
          a  seguito  della  risoluzione   del   rapporto   di   lavoro
          risoluzione  che potrebbe verificarsi anche a distanza di ann
          dall'avvenuta scadenza del contratto di solidarieta'.
                    E'  necessario  pertanto  che   venga   determinato
          contestualmente  al  trattamento straordinario di integrazion
          salariale, anche l'importo da accontonare a titolo di T.F.R.
                    I    dati    relativi    dovranno   essere   espost
          nell'allegato prospetto (all. n. 3) e saranno utilizzati dall
          Sedi per effettuare opportuni controlli.
                    Per  quanto  attiene  la  rivalutazione  di cui all
          Legge 29 maggio 1982, n. 297, si fa riserva  delle  istruzion
          applicative.
          6) Norme applicative
               In relazione alla diffusione del ricorso al contratto  d
          solidarieta'  e  alle  azioni  di  verifica  e controllo degl
          adempimenti a carico del datore di  lavoro,  stante  gli  amp
          margini  di  flessibilita'  previsti  dalla  legge, si ritien
          opportuno che vengano richiamate e integrate  le  disposizion
          procedimentali vigenti.
                    Si   precisa   innanzitutto   che  a  seguito  dell
          emanazione  del  decreto  ministeriale  di   concessione   de
          trattamento  straordinario  del  contratto  di solidarieta' i
          datore di lavoro deve presentare richiesta  di  autorizzazion
          al  conguaglio  su  modello Igi 15 Str.. Tale richiesta dovra
          riguardare  l'intero  periodo  autorizzato  con   il   decret
          ministeriale   e  dovra'  essere  contenuta  strettamente  ne
          termini previsti dal contratto di solidarieta'.
                     La richiesta in parola deve essere presentata  all
          SAP  nella  cui  circoscrizione  territoriale insiste l'unita
          produttiva (Sede, Ufficio, Stabilimento, Cantiere ecc.).  Tal
          regola  deve  essere  osservata  anche  nella  ipotesi  in cu
          l'impresa si articoli su piu' unita' produttive  dislocate  i
          provincie   o   regioni   diverse,   fermo   restando  che  l
          autorizzazioni rilasciate dalle Sedi competenti possono esser
          utilizzate  nei  rapporti  con l'unica Sede presso la quale e
          autorizzato l'accentramento contributivo.
                    Per quanto riguarda le operazioni di  conguaglio  d
          effettuarsi    sui  moduli  di  denuncia  mensile  DM  10,  s
          richiamano le  istruzioni  vigenti  e  in  particolare  quell
          contenute  nel  messaggio  n.  43026  del 17.12.1993 di cui s
          allega copia (all. 2).
                    Inoltre il datore di lavoro con cadenza  trimestral
          (2),  deve  fornire  con  l'allegato  prospetto (all. n. 3 ch
          sostituisce l'all. n. 2 alla circolare  n.  2749  G.S.  dell'
          gennaio  1986)  l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali e
          stato anticipato il trattamento straordinario specificando pe
          ciascuno  di  essi le ore previste dal contratto di lavoro, i
          numero delle ore effettivamente  prestate  nel  trimestre,  i
          numero delle ore perdute  in  applicazione  del  contratto  d
          solidarieta', l'ammontare della retribuzione oraria, l'import
          lordo del trattamento straordinario di integrazione  salarial
          e  delle  relative  trattenute,  gli  estremi delle denunce d
          modello DM 10 con le quali  e'  stato  operato  il  conguagli
          degli importi esposti.
                    I lavoratori interessati dovranno apporre la propri
          firma per attestare l'avvenuto pagamento e  per  sottoscriver
          la  dichiarazione prestampata circa la mancanza  di situazion
          di incompatibilita' o incumulabilita'.
                    Le Sedi sono tenute a verificare  la  esattezza  de
          dati  esposti  nel  predetto prospetto trimestrale, ricorrend
          anche all'opera di  accertatori  di  reparto  e,  qualora  gl
          elementi   a   disposizioni  facessero  emergere  dubbi  sull
          regolare   applicazione   della   normativa   in    argomento
          disporranno opportuni accertamenti ispettivi.
                    Nel  corso  delle verifiche le SAP si avvarranno, s
          del caso, della collaborazione delle altre  Sedi  che  abbian
          rilasciato  eventualmente  le  autorizzazioni  per  le  unita
          produttive   comprese   nella   circoscrizione   di    propri
          competenza.
                    Una  copia  delle  denunce  trimestrali  dovra'  po
          essere rimessa all'Ispettorato del Lavoro per gli  adempiment
          che fanno capo a tale Organo.
                                         IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                                 TRIZZINO
          (1)  Si  ricorda che in tal caso la retribuzione da prendere
          riferimento per l'erogazione delle indennita' di malattia o d
          maternita'  non  tiene  conto  dell'integrazione salariale (v
          circ. n. 63 del 7.3.1991, paragr. 5).
          (2) Il primo prospetto riguardera' il periodo autorizzato gia
          decorso  alla  fine  del mese cui si riferisce il mod. D.M. 1
          con il quale e' fatto valere il credito per  le  anticipazion
          effettuate  sino  alla  fine  del mese stesso; in prosieguo i
          prospetto riflettera' i tre mesi solari successivi.
                                                            ALL. N. 1
                                                  CIRCOLARE N. 33/94
                                                  ROMA 14 MARZO 1994
               MINISTERO DEL LAVORO
          E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
               Direzione Generale della
          Previdenza e Assistenza Sociale
          Prot. N. 102447
          OGGETTO: Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione
          contratto  di  solidarieta' - Art. 1, L. 863/84 e art. 5 comm
          1,2,3,4,10,11,12,13 L. 236/93.
                                   AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E
                                        M.O.
                                   e, p.c.:
                                   AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
                                   AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVOR
                                   AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL
                                        LAVORO
                                   ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR
                                        DELLA REGIONE  SICILIA - UFFICI
                                        REGIONALE DEL LAVORO
                                   ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR
                                        DELLA REGIONE SICILIA
                                        ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVOR
                                   ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
                                        DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO
                                   ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
                                        ALTO ADIGE - ASSESSORATO PER GL
                                        AFFARI SOCIALI
                                   ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO
                                   ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I
                    Si fa seguito alla nota 105530 del 10.8.93, fornend
          qui  di  seguito  le istruzioni applicative dell'art. 5, comm
          1,2,3,4,10 e 12  del  D.L.  20.5.93  n.  148  convertito,  co
          modificazioni  nella  L.  236  del  19.7.93,  in  relazione a
          contratto di solidarieta' vecchio modulo, il cui  utilizzo  e
          riservato alle sole imprese che possono accedere  all'istitut
          delle  integrazioni salariali straordinarie.
                    Nel  merito  preme anzitutto sottolineare la portat
          dell'innovazione  costituita  dalle  agevolazioni  di   natur
          economica  per  la  stipula del contratto, introdotta dalla L
          236/93  a  favore  sia  delle  imprese,  sia  dei   lavorator
          interessati alla solidarieta'.
                    Il  fatto che la norma abbia previsto di incentivar
          economicamente,   peraltro   in   maniera   non    illimitata
          considerati  i limiti di spesa fissati dal comma 13 del citat
          art. 5, la stipula di accordi tesi ad evitare in  tutto  o  i
          parte   l'espulsione   di  forza-lavoro  ritenuta  esuberante
          giustifica la particolare attenzione che dovra'  essere  post
          sull'entita'   e   sull'effettivita'   degli   esuberi,  sull
          correlazione  tra  modalita'  delle  riduzioni  dell'orario
          quantificazione   delle  eccedenze  e  sulle  relative  cause
          nonche' nelle  misure  intese  ad  agevolare  il  manteniment
          dell'occupazione. Tutto cio' premesso si precisa quanto segue
          AZIENDE BENEFICIARIE
                    Possono  utilizzare  il  C.d.S.  tutte  le   aziend
          rientranti  nel  campo di applicazione della vigente normativ
          sulla CIGS.  In  linea  con  quanto  previsto  in  materia  d
          richiesta    di    intervento    di   integrazione   salarial
          straordinaria il requisito occupazionale deve essere  riferit
          al  semestre antecedente la data di presentazione dell'istanz
          del trattamento di  integrazione  salariale  a  seguito  dell
          stipula del C.d.S.
                    Va pero' precisato che per le imprese, nei confront
          delle quali trovano applicazione la L.  416/81,  la  L.  67/8
          nonche' l'art. 7, comma 4, della L. 236/93 (editoria, giornal
          periodici,  emittenza  privata)  considerata   la   confermat
          specialita'  della  suddetta  normativa (art. 7, comma 3 dell
          soprarichiamata L. 236/93), in analogia con quanto avviene ne
          casi  di  richieste  di  applicazione  della CIGS, non si dev
          tener conto del limite occupazionale. E cio' a  chiarimento
          precisazione  di  quanto gia' indicato nella circolare n. 6/9
          del  25.1.1994,  allegato  1,  della  Direzione  Generale  de
          Rapporti di Lavoro.
                    E'  opportuno  far  presente,  infine, che alla luc
          delle disposizioni dell'art. 1, della Legge  863/84  anche  l
          aziende  appaltatrici  di  servizi  di  mensa  presso  aziend
          industriali possono utilizzare il C.d.S. fermo restando che l
          situazione   di  crisi  o  difficolta'  delle  citate  aziend
          appaltanti diano luogo  all'applicazione  del  trattamento  d
          integrazione salariale ordinaria o straordinaria come previst
          dall'articolo 23, comma 1 della Legge n. 155/81.
                    Si     ritiene    invece    di    dover    escluder
          dall'applicazione  del  C.d.S.  le  aziende  rientranti  nell
          fattispecie   disciplinate   dall'art.   3,   L.   223/91,  i
          considerazione del fatto  che  le  finalita'  di  quest'ultim
          norma  da  un  lato (art. 3, comma 1) contraddicono quelle de
          C.d.S.,  volte  ad   esplicare   una   funzione   conservativ
          dell'attivita', dall'altro (art. 3, comma 2), in casi peraltr
          sottoposti   a   specifica    autorizzazione    dell'autorita
          giudiziaria,   gia'   tutelano   eventuali   possibilita'   d
          mantenimento dell'occupazione.
          LAVORATORI BENEFICIARI
                    Puo'  beneficiare  del  C.d.S.  tutto  il  personal
          dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, de
          lavoratori  a  domicilio e in via generale, di coloro che son
          assunti con contratto di formazione e lavoro.
                    Per  i  lavoratori  a  part-time  sara'  ammissibil
          l'applicazione  dell'ulteriore  riduzione  di  orario, qualor
          dimostrabile il  carattere  strutturale  del  part-time  nell
          preesistente  organizzazione  del  lavoro  e  pertanto  verra
          attentamente valutata l'eventuale trasformazione  di  rapport
          di  lavoro  part-time  a  full-time  in  periodi prossimi all
          stipula del C.d.S., al fine di non consentire un uso impropri
          di tale istituto.
                    In   particolare   sara'   prestata   attenzione
          verificare che l'istituto del C.D.S. non sia usato in luogo d
          contratti  a  termine  per  soddisfare  esigenze  di attivita
          produttive soggette a fenomeni di  stagionalita',  tanto  piu
          ora  in  presenza  della maggiore flessibilita' della forma d
          riduzione d'orario  stabilito  dall'art.  5,  comma  1,  Legg
          236/93.
                    L'istituto  della  solidarieta'  non  si applica ne
          casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili
                    A   questo   riguardo,  nel  caso  di  richieste  d
          utilizzazione di detto istituto da  parte  di  aziende  edili
          dovranno  essere riportati nell'accordo sindacale i nominativ
          dei   lavoratori   inseriti   nella    struttura    permanent
          distinguendoli, laddove esistenti, da quelli appartenenti all
          fattispecie sopra richiamate.
                    A tal fine assumeranno rilievo le date di assunzion
          di   tutti  i  lavoratori,  ivi  compresi  quelli  adibiti  a
          cantieri, nonche' le date di apertura e chiusura dei  cantier
          stessi.
          RELAZIONE TRA ESUBERO E RIDUZIONE ORARIA
                    L'esubero  va  quantificato e motivato nel contratt
          stipulato fra le parti. Devono, altresi', essere  indicate  l
          cause   del  manifestarsi  dell'eccedenza,  i  cui  indicator
          possono  essere  individuati,  ad  esempio,   nel:   risultat
          d'impresa,  variazioni  in negativo del fatturato, aumento de
          magazzino, aumento dell'indebitamento, condizioni  di  mercat
          del settore di appartenenza. Detti indicatori dovranno trovar
          riscontro nel Modello C.d.S./2 che,  completato  in  ogni  su
          parte  a cura dell'azienda, dovra' essere allegato all'accord
          sindacale e alla domanda.
          RIDUZIONE DI ORARIO
                    Il comma 1, dell'art. 5, della L. 236/93 dispone ch
          le modalita' di riduzione di  orario  possano  assumere  form
          molto flessibili, dalla giornaliera all'annuale.
                    Dovranno  pero' essere attentamente valutate forme
          modalita' di riduzione di orario che prevedano  sospensioni
          zero ore plurimensili nell'ambito di una generale riduzione s
          base annuale.  A tal  fine  dette  riduzioni  dovranno  esser
          opportunamente chiarite nel verbale di accordo.
                    Dovra'  farsi,  inoltre,  particolare  attenzione a
          eventuali prestazioni di  lavoro  straordinario  da  parte  d
          lavoratori   non   interessati   alla   solidarieta',  laddov
          effettuato in contrasto con le ragioni che hanno portato  all
          stipula  del  contratto.  Sono  ammesse  prestazioni di lavor
          straordinario per i lavoratori  posti  in  solidarieta'  oltr
          l'orario  full-time  previsto  dal  CCNL  purche'  a caratter
          individuale ed eccezionale.
                    Per quanto riguarda i  settori  nei  quali  il  CCN
          applicato  preveda  flessibilita'  di  orario  di queste se n
          potra'  tener  conto  in  sede  di  stipula  del  C.d.S.;  pe
          l'occasione dovra' essere allegato il CCNL di appartenenza pe
          la parte inerente alla richiamata flessibilita' di orario.
                    Le  modalita'  ed  entita'  della  riduzione  orari
          concordata  nel  contratto e la durata della validita' che, i
          via  generale,  considerata  la  natura  e   finalita'   dell
          strumento, non dovrebbe essere inferiore a dodici mesi, dovra
          trovare giustificazione, sia  in  rapporto  agli  esuberi  de
          punto  di  vista  quantitativo  e qualitativo sia in relazion
          agli  obiettivi  aziendali  per  consentire  la   salvaguardi
          dell'occupazione.
                    In  considerazione  della  flessibilita'  introdott
          dalle  recenti  normative in materia di modalita' di riduzion
          dell'orario di lavoro, si sottolinea  la  necessita'  che  ne
          C.d.S.,  venga  in ogni caso esplicitata l'articolazione dell
          riduzioni  che  comunque  dovranno  essere  anche  parametrat
          sull'orario   medio   settimanale,   come  indicato  ai  punt
          10,11,12,13 dello schema  di  contratto  di  solidarieta'  ch
          segue.
                    Laddove  la  stessa  resti  generica o espressa sol
          secondo un criterio percentuale,  l'abbattimento  dell'orario
          con  conseguente  riproporzionamento  degli istituti connessi
          operera' unicamente in percentuale sull'orario settimanale pe
          l'intero periodo di validita' del contratto.
          DEROGA EX ART. 5, COMMA 10 L. 236/93
                    Qualora le parti  ritengano  di  derogare  in  sens
          positivo  alla  riduzione oraria pattuita, nell'accordo stess
          devono essere previste le modalita' di tale deroga.  L'aziend
          dovra'  farsi  carico  di  comunicare l'avvenuta variazione d
          orario all'URLMO competente il  quale  dovra'  verificare  ch
          tale deroga venga attuata per periodi limitati nel tempo e pe
          situazioni contingenti, tali da non stravolgere la natura  de
          contratto di solidarieta'.
                    Si fa presente, comunque, che in tutti i casi in cu
          la deroga e' in senso negativo, e' obbligatorio  stipulare  u
          nuovo accordo ripresentando una nuova domanda.
          COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA' CIGS
                    Il recente  D.L.  18.01.94,  n.  40,  ha  sostituit
          integralmente  i  commi  2  e  3  dell'art. 13 della L. 223/9
          disponendo la cumulabilita' dei due  istituti  (CIGS  sia  pe
          crisi  sia  per  ristrutturazione e C.d.S.) anche in capo agl
          stessi lavoratori, ferma restando l'emanazione di  un  decret
          del  Ministro  sentito il Comitato Tecnico, di cui all'art. 1
          della L. 41/86, in cui verranno disciplinate le condizioni  d
          ammissibilita'  contestuale  ai  due  distinti benefici. Si f
          riserva di ulteriori comunicazioni  nel  caso  di  conferma
          modifica dell'attuale testo normativo.
          PAGAMENTO DIRETTO
                    In via generale non e' ammesso il pagamento  dirett
          ai  lavoratori  da  parte   dell'INPS   del   trattamento   d
          integrazione  salariale  straordinaria, in quanto non previst
          dalla normativa che disciplina i contratti di solidarieta'.
          RAPPORTO TRA ORGANICO E LAVORATORI IN C.D.S.
                    Dovra'   essere  prestata  attenzione  agli  accord
          sindacali  che  presentino  una  riduzione  superiore  al  50
          dell'orario  a  tempo  pieno, fattispecie questa che, comunqu
          dovra' essere chiarita negli accordi stessi.
                    E' evidente  che  casi  di  rilevanti  riduzioni  d
          orario   che  interessino  la  quasi  totalita'  dell'organic
          aziendale ingenerano oggettive perplessita' sulla reale tenut
          produttiva dell'azienda.
                    Riserve   dovranno  essere  sollevate  in  ordine
          contratti di solidarieta' che  prevedano  una  quantificazion
          degli  esuberi  superiore  o  pari  al  numero  dei lavorator
          interessati alla riduzione, ove  tale  circostanza  non  trov
          oggettive   ragioni   d'essere   nell'utilizzo   di  parallel
          strumenti gestionali.
          SCHEMA DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
                    Premesso che il contratto di solidarieta' non potra
          riguardare periodi  antecedenti  la  sua  stipula,  lo  stess
          dovra' contenere i seguenti elementi:
          1)   data della stipula del contratto;
          2)   esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando
               accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei
               rappresentanti delle OO.SS.LL. competenti alla stipula e
               dell'impresa;
          3)   contratto collettivo di lavoro applicato;
          4)   orario di lavoro ordinario applicato, e sua
               articolazione;
          5)   data dell'eventuale apertura della procedura di mobilita
               (ex art. 4 e/o 24 L. 223/91) e numero esuberi dichiarati
          6)   quantificazione dell'esubero di personale all'atto della
               stipula dell'accordo;
          7)   motivi che hanno determinato tale esubero;
          8)   decorrenza contratto di solidarieta':
          9)   durata validita' del contratto;
          10)  forma di riduzione dell'orario di lavoro;
          11)  articolazione puntuale della riduzione;
          12)  parametrazione su orario medio settimanale;
          13)  indicazione della percentuale complessiva di riduzione
               dell'orario;
          14)  eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma
               10, L. 236/93);
          15)  misure che le parti intendono intraprendere per agevolar
               il mantenimento dell'occupazione.
                    Qualora il contratto di solidarieta' interessi  piu
          unita'  produttive,  i  soprarichiamati  punti dovranno esser
          esplicitati per ciascuna delle unita' interessate.
                    Al contratto di solidarieta' dovra' essere allegato
          costituendone   parte   integrante,  l'elenco  nominativo  de
          lavoratori in solidarieta' con la specifica della qualifica
          data  di  assunzione,  distinti  per  unita'  produttive e pe
          reparti,  sottoscritto  dalle  OO.SS.LL.  e  dall'azienda;  e
          inoltre  i modelli CdS/2 e CdS/3 compilati in ogni loro parte
          a cura dell'azienda.
               L'eventuale  variazione  dei  nominativi  interessati  a
          C.d.S.,  fermo  restando  il  numero complessivo degli stessi
          dovra' essere prevista  nell'accordo  o,  se  successiva  all
          stipula  dello  stesso,  dovra'  formare  oggetto di specific
          accordo integrativo tra  le  parti  da  trasmettere  a  quest
          Ministero   e   all'INPS.  In  ogni  caso  dovranno  comparir
          nell'accordo i  nominativi  dei  lavoratori  per  i  quali  e
          applicata la riduzione di orario.
          PROCEDURE
                    L'impresa    interessata    presentera'    l'istanz
          all'Ufficio  Regionale  del  Lavoro  competente utilizzando i
          Modello CdS/1 bollato  con  marca  da  L.  15.000,  cui  sara
          allegato l'originale del contratto di solidarieta', unitament
          all'elenco nominativo del personale  interessato,  come  sopr
          indicato,  il  Modello  CdS/2  e  il  Modello  CdS/3. Tutta l
          documentazione dovra' essere prodotta in un  originale  e  tr
          copie.
                    L'istruttoria   a  carico  degli  U.R.L.M.O.  dovra
          rivolgersi a valutare l'attendibilita' del  C.d.S.  alla  luc
          delle  finalita'  imposte  dalla  legge  ed  in particolare s
          dovra' soffermare l'attenzione sui seguenti punti:
          1)   cause che hanno determinato gli esuberi;
          2)   modalita' di svolgimento dell'orario contrattualmente
               previsto prima della stipula del C.d.S.;
          3)   eventuale effettuazione di orario straordinario da parte
               di dipendenti non interessati al C.d.S.;
          4)   eventuale presenza di elementi di stagionalita'
               nell'effettuazione dell'orario di lavoro ridotto o
               quant'altro possa ricondurre ad un uso improprio
               dell'istituto;
          5)   legittimazione dell'azienda ad accedere all'istituto;
          6)   eventuale deroghe all'orario di lavoro pattuito ai sensi
               dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93;
          7)   motivazioni relative alla necessita' di articolare
               l'orario di lavoro con sospensioni a zero ore
               plurimensili e nei casi in cui la durata del C.d.S. sia
               inferiore a 12 mesi;
          8)   riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno;
          9)   fattispecie in cui gli esuberi siano pari o superiori al
               numero di lavoratori in solidarieta'.
                    L'URLMO,  ad  istruttoria  conclusa,  esprimera'  i
          proprio  parere,  trasmettendo  l'istanza,  con  gli  allegat
          prescritti,  in  un  originale  e una copia a questa Direzion
          Generale - Div.ne XI.
                    Codesti  uffici  porranno   particolare   attenzion
          affinche'  la  trasmissione di tutta la documentazione avveng
          solo se i modelli risultano correttamente  compilati  in  ogn
          voce.
                    Al   fine   di   consentire   l'analisi   preventiv
          sull'applicazione dell'istituto in questione  nell'ambito  de
          territorio  nazionale,  si  invitano altresi' codesti URLMO a
          inviare immediatamente una  copia  del  C.d.S./1,  C.d.S./2
          C.d.S./3 alla Direzione Generale dell'Osservatorio del Mercat
          del Lavoro.
                    In considerazione del  limite  finanziario  dispost
          dal   comma  13  dell'art.  5  della  Legge  236/93  circa  l
          disponibilita' dei benefici previsti  nei  commi  2  e  4  de
          medesimo   articolo,   si  fa  presente  che  i  provvediment
          concessivi del trattamento di  cui  trattasi  potranno  esser
          oggetto   di   piu'  decretazioni  nell'anno  e  comunque  no
          supereranno il 31 dicembre di ogni anno.
                    Qualora l'accordo abbia  un  periodo  di  vigenza
          cavallo  della  richiamata data si informa che, per il period
          residuale  a  conclusione  del  primo  anno  di   applicazion
          dell'accordo,  l'azienda  non  e' tenuta a presentare apposit
          istanza,   Sara'   cura   di   questo   Ministero   provveder
          direttamente all'emanazione dei relativi decreti.
                    Nel  caso  di  accordi aventi validita' biennale, a
          termine  del  primo  anno  sara'  necessario  che  le  impres
          avanzino  a  questo  Ministero,  tramite  il competente URLMO
          istanza  di   proroga   per   l'anno   successivo,   allegand
          all'istanza  tutta  la  predetta  documentazione. In tali cas
          codesti URLMO provvederanno, oltre a compiere le verifiche  d
          rito, ad acquisire l'avviso delle OO.SS.LL. sullo  svolgiment
          del contratto di solidarieta' che le stesse hanno stipulato.
                    Inoltre  e'  necessario  che  codesti  URLMO inviin
          all'Osservatorio del Mercato del Lavoro,  per  le  motivazion
          gia'  esposte,  e  con la massima urgenza, i modelli C.d.S./1
          C.d.S./2 (limitatamente alle pagine  1,  2  e  3)  e  C.d.S./
          compilati,  con  riferimento  al  1994,  da quelle aziende ch
          hanno  gia'  presentato  istanze  con  scadenza   del   C.d.S
          successiva al 31.12.93.
                    Al   fine  di  corrispondere  all'esigenza  di  dar
          all'utenza una risposta in tempi brevi,  esigenza  tanto  piu
          avvertita  nell'attuale situazione di difficolta' che il mond
          del  lavoro  sta  attraversando,  si  richiama   la   puntual
          osservanza  del  termine di trenta giorni previsto dall'art.
          della  legge  863/84  per  l'espletamento  dell'istruttoria
          carico di codesti URLMO.
                    Si   pregano  codesti  uffici  di  dare  la  massim
          diffusione della presente circolare.
                                                  IL MINISTRO
                                                  F.TO GIUGNI
          .
                                                            ALL. 2
              I.N.P.S.
            Direzione Centrale
          Prestazioni Temporanee
                 Uff. V
                              Ai Dirigenti centrali e periferici
                              Ai Direttori dei Centri operativi e
                                 delle Agenzie Urbane
                                 e, per conoscenza,
                              Ai Presidenti dei Comitati regionali
                              Ai Presidenti dei Comitati provinciali
          OGGETTO: Contratto di solidarieta'. Misura del trattamento
                 straordinario di integrazione salariale.
                    In applicazione del IV comma dell'art. 5 della legg
          19  luglio  1993,  n.  236,  il  trattamento  straordinario d
          integrazione salariale per contratto di solidarieta' stipulat
          nel  periodo compreso tra il 1' gennaio 1993 ed il 31 dicembr
          1995 e' stato elevato, per un periodo  massimo  di  due  anni
          alla  misura  del  75  per  cento  della  retribuzione persa
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
                    Al riguardo si richiama la circolare n. 210  del  1
          settembre 1993, par. I, punto 2).
                    Il trattamento in parola risulta pertanto costituit
          da due quote:  la  prima  (a)  pari  al  50  per  cento  dell
          retribuzione  persa  ovvero  al  60 per cento relativamente a
          imprese ubicate nelle aree del  Mezzogiorno;  la  seconda  (b
          pari  alla  maggiorazione, rispettivamente del 25 e del 15 pe
          cento, di cui all'art. 5, IV comma surrichiamato.
                    Le due quote dovranno essere esposte,  separatament
          nel quadro D del mod. DM 10/2, al netto ciascuna dell'aliquot
          del 5,84 per cento, contraddistinte dal codice G601, precedut
          dalla  dicitura  "art.  2  L.  863/84", per la quota (a) e da
          codice G602, preceduto dalla dicitura "Magg. art. 5, c. IV  L
          236/93", per la quota (b),
                    Per  tali  contratti non dovra' essere utilizzato i
          codice G600  gia'  previsto  dalla  circolare  n.  240  del
          dicembre 1988 (punto 1.3).
                    La somma degli importi esposti con i codici "G601"
          "G602" dovra' essere riportata nel  campo  "CIG"  del  modell
          03/M.
                    Con   l'occasione  si  fa  presente  che  i  decret
          ministeriali  concessivi  del  trattamento  straordinario   i
          argomento sono immediatamente individuabili per il riferiment
          al IV comma dell'art. 5 della legge  n.  236  contenuto  nell
          premesse.  Essi,  inoltre,  in numerosi casi, richiamano qual
          parte integrante il contratto di solidarieta' sottostante.
                    Tenuto conto del volume degli allegati,  si  precis
          che  allo  scopo  di non ritardare la trasmissione dei decret
          gli stessi continueranno ad essere trasmessi con  la  consuet
          procedura  mentre  si provvedera' ad inviare separatamente gl
          allegati ai decreti stessi.
                                                  IL DIRETTORE CENTRALE
                                                      F.TO  ORSINI