890617 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI CIRCOLARE N. 64 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI ROMA, 31 MARZO 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 64 e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni. Si indicano in appresso, ai fini della necessaria regolarita' delle relative erogazioni, gli importi giornalieri su cui devono essere calcolate, per le singole categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di malattia e di maternita' per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell'anno 1989. 1) Lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi anche di fatto.D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Per i lavoratori suddetti, in applicazione della normativa vigente circa il limite minimo della retribuzione giornaliera - art. 1, comma 4ø, della legge 26. 9. 1981, n. 537 e art. 5, comma 19ø, della legge 19. 12. 1984, n. 863 - i trattamenti economici previdenziali di cui trattasi, relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell'anno 1989, sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base di lire 23. 290 (1). Trattandosi di retribuzioni minime e' fatto salvo, in ogni caso, l'adeguamento al livello superiore che dovesse essere in prosieguo stabilito dai relativi decreti. Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle societa' ed enti cooperativi interessati, disporranno altresi' per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi eventualmente gia' liquidate con le precedenti misure. N O T A : (1) V. circolare n. 15 RCV del 17. 1. 1989. Nella situazione, va applicato il meccanismo previsto dalla legge n. 537/81, risultando di importo inferiore (œ. 22. 615) "minimo dei minimi" ottenuto secondo il criterio stabilito dalla legge n. 863/84. 2) Lavoratori portuali. Per quanto concerne i lavoratori portuali, le prestazioni economiche di malattia e di maternita' liquidabili sulla scorta di periodi di paga compresi nell'anno 1989, devono essere corrisposte - salvo conguaglio - nella misura percentuale prevista, su lire 32.740, livello corrispondente al limite minimo di retribuzione valevole per l'anno stesso, ai fini contributivi ed erogativi, per il settore "industria", qualifica "operaio", adeguato a norma della legge n.537/81, da applicare, nella circostanza, per le medesime considerazioni esposte NELLA Nota 1. Le Sedi sono incaricate di dare tempestiva notizia delle presenti istruzioni alle Compagnie e Gruppi portuali ai fini delle liquidazioni e/o riliquidazioni che dovessero rendersi necessarie, provvedendo direttamente nei casi previsti di pagamento a cura dell'Istituto. 3) Lavoratori agricoli a tempo determinato. Per i lavoratori predetti, nelle more della pubblicazione dei decreti recanti i salari convenzionali da valere per l'anno in corso, le indennita' di malattia e di maternita' devono essere calcolate, in via provvisoria e salvo conguaglio, in base alle retribuzioni convenzionali (v. circ. n.198 PMMC del 29.9.1988) in vigore per l'anno 1988. 4) Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. A decorrere dal 1øgennaio 1989 le retribuzioni orarie convenzionali relative alla categoria in argomento, per effetto dell'art.1 della legge n.895 del 30 dicembre 1980, sono, come noto, variate in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita in applicazione dell'art.19 della legge 30 aprile 1969, n.153. Di dette misure dovra', pertanto, tenersi conto, nei casi di prestazioni economiche di maternita' da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza dell'anno 1989. Si rammenta ad ogni buon conto che, per le diverse classi, la retribuzione convenzionale oraria da considerare e' pari a: - œ. 3.340, per le retribuzioni effettive fino a œ. 4.740. - œ. 4.740, per le retribuzioni effettive da œ. 4.741 a œ. 7.100. - œ. 7.100, per le retribuzioni effettive superiori a œ. 7.100. 5) Lavoratrici coltivatrici dirette, mezzadre e colone, autonome del commercio e autonome dell'artigianato. Per gli eventi indennizzabili nell'anno 1989, ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalla legge n.546/1987, debbono essere presi a riferimento i seguenti parametri: a) lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre: œ. 35.490, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l'anno 1988 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (cfr. punto 2 della circolare n.96 RCV del 9 maggio 1988); b) lavoratrici autonome artigiane: œ. 37.380, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l'anno 1989 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. allegato 1 tabella A della circolare n.15 RCV del 17 gennaio 1989); c) lavoratrici autonome esercenti attivita' commerciali: œ. 32.740, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l'anno 1989 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. allegato 1 tabella A della circolare n.15 RCV del 17 gennaio 1989). 6) Retribuzioni effettive inferiori ai minimali di retribuzione. In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in ordine alla determinazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternita' da erogare nei casi in epigrafe (per i quali, ovviamente, non siano previsti "salari convenzionali"), si ribadisce, come indicato al punto 3 della circolare n.134398 AGO/9 del 10.1.1983, che, nelle situazioni in esame, i trattamenti economici di cui trattasi vanno commisurati alla paga effettiva percepita dal lavoratore, essendo i minimali retributivi previsti ad altri fini. E', del resto, da considerare che, diversamente, la corresponsione dell'indennita' di malattia o di maternita' al lavoratore assente per tali cause potrebbe dar luogo a benefici superiori a quelli realizzabili mediante l'espletamento dell'attivita' lavorativa, con possibili distorsioni nel sistema; cio' non sarebbe neppure in linea con la funzione della prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. IL DIRETTORE GENERALE f.f. BILLIA