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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 13 del 24-1-2000.htm
  
Sintesi delle disposizioni normative previste dall'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Modalità operative. Riepilogo delle contribuzioni dovute dal 1 gennaio 2000.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
24 gennaio 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 13
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Art. 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Modifiche contributive per i datori di lavoro ed i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414.
SOMMARIO
:
Sintesi delle disposizioni normative previste dall'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Modalità operative. Riepilogo delle contribuzioni dovute dal 1 gennaio 2000.
 
Premessa.
L'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per l'anno 2000) ha previsto rilevanti modifiche nelle aliquote contributive dovute, per i periodi dal 1/1/2000 al 31/12/2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (cfr circ. n. 178 del 12 settembre 1996).
L'intervento normativo che si colloca nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote a carico delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto rispetto a quelle del settore industriale, già delineato dall'art.1 del DL 451/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/1999, stabilisce per i datori di lavoro e per i lavoratori, le modifiche di seguito riportate:
Datori di lavoro:
"1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri), è stabilito nella misura del
23,81
per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del
2,48
per cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del
2,22
per cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello
0,57
per cento".
Dipendenti:
Per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al FPLD per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri) è stabilito nella misura dell'
8,89
per cento.
1. Contributo dovuto al F.P.L.D.
Col suddetto provvedimento il legislatore ha eliminato la diversificazione dell'aliquota contributiva dovuta alla evidenza contabile separata del FPLD, determinatasi in forza di quanto stabilito dal D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, tra personale iscritto ante e post la data del 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, pertanto, l'aliquota dovuta al FPLD è stabilita nella misura del
32,70%
per tutti i lavoratori con la seguente distinzione
Voci Contributive
Carico azienda
Carico lavoratore
Totale
 
%
%
%
FPLD
23,81
8,89
32,70
 
Fanno eccezione le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale per le quali, limitatamente al personale assunto dopo il 31/12/1995, la suddetta aliquota è determinata nella misura del
32,35%
con la seguente distinzione
Voci Contributive
Carico azienda
Carico lavoratore
Totale
 
%
%
%
FPLD
23,46
8,89
32,35
A seguito dell'equiparazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata del FPLD viene abolita la maggiorazione, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e dovuta per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995 (pari al
2,507%
e al
2,74%
limitatamente al personale, assunto dopo il 31/12/1995, dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale).
2. Contributo per le indennità economiche di malattia.
In merito alla contribuzione per le prestazioni economiche di malattia si precisa che la riduzione della relativa aliquota nella misura del 2,22%, dal 1/1/2000, riguarda esclusivamente il personale (operai ed impiegati) dipendente dalle aziende destinatarie della disciplina di cui al RD 8/1/1931 n. 148.
Per le aziende non rientranti nella sfera di applicazione del suddetto Decreto, infatti, il contributo, dovuto per il solo personale con qualifica di operaio, era già stabilito nella misura del 2,22%.
3. Contributo di maternità.
Per effetto della riduzione del contributo di maternità dello 0,57 per cento, l'aliquota dovuta si riduce, dal 1/1/2000, dall'1,23% allo 0,66%.
4. Contributo per assegni al nucleo familiare.
L'art. 49, c. 4, lettera a) determina nel
2,48%
la misura del contributo dovuto, a titolo di Cuaf, dalle aziende del settore a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Dalla predetta data tale misura è, pertanto, dovuta, anche dai datori di lavoro (Cooperative ex DPR n. 602/1970 e/o artigiani esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione) eventualmente tenuti, sino al 31/12/1999, alla contribuzione Cuaf in misura ridotta (circ. n. 209 del 7 dicembre 1999).
Per una più organica visione degli obblighi contributivi facenti capo alle aziende in trattazione, alla luce delle rilevanti modifiche intervenute in materia contributiva, si fornisce, (allegato n.2), un quadro riepilogativo delle aliquote contributive dovute dal 1 gennaio 2000 dai datori di lavoro di cui trattasi.
3. Contributo di solidarietà ex art. 3 ter L. 438/92.
La riduzione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata del FPLD dal personale dipendente (8,89%), comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% dovuto, a totale carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 3 ter L. 438/92, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, anche nei confronti del personale precedentemente escluso (iscritti al soppresso Fondo ante il 31 dicembre 1995).
4. Periodi successivi al 2001.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, c.5 della legge n. 488/1999, le riduzioni contributive di cui al comma 4 del medesimo articolo 49, relative ai periodi successivi al 2001, sono subordinate all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Modalità operative.
Ai fini della compilazione delle denunce di mod.DM10/2, dovranno continuare ad essere osservate le istruzioni impartite al punto 4 b della circolare n. 178 del 12 settembre 1996.
Per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, i datori di lavoro continueranno ad osservare, anche per il personale precedentemente escluso, le istruzioni impartite con la sopracitata circolare n. 178/1996 (codice "X980").
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
 
Allegato 1
Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
pubblicata sul supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.- STRALCIO -
"TITOLO IV - Interventi per lo sviluppo / CAPO - I Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione
Art. 49, c. 4
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
 
 
Allegato 2
ANNO 2000
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
Personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri
Personale assunto post 31.12.1995 iscrivibile al FPLD.- Gestione separata.
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale
Personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B e 3G
Voci Contributive
Operai
Impiegati
Dirigenti
%
%
%
FPLD
32,70
32,70
DS (*)
1,61
CUAF
2,48
2,48
2,48
TFR
0,20
0,20
Malattia (**)
2,22
2,22
Maternità
0,66
0,66
Totale
38,26
38,26
4,09
carico dip.
8,89
8,89
carico az.
29,37
29,37
4,09
 
ANNO 2000
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale
Personale assunto post 31.12.1995, iscrivibile al FPLD.- Gestione separata
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B e 3G
Voci Contributive
Operai
Impiegati
Dirigenti
%
%
%
FPLD
32,35
32,35
DS (*)
1,61
CUAF
2,48
2,48
2,48
TFR
0,20
0,20
Malattia (**)
2,22
2,22
Maternità
0,66
0,66
Totale
37,91
37,91
4,09
Carico dip.
8,89
8,89
carico az.
29,02
29,02
4,09
(*) Le aziende destinatarie del RD 148/31 sono esonerate dal contributo in quanto assicurano la stabilità di impiego; le aziende escluse dalla sfera di applicazione del RD 148/31 sono tenute al versamento del contributo nella misura dell'1,61%.
(**) Per le aziende non destinatarie del RD 148/31 il contributo non è dovuto per il personale impiegatizio.
(***) Sulla quota di retribuzione eccedente per il 2000 la prima fascia di retribuzione pensionabile
è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a totale carico del lavoratore.
ANNO 2000
Pubblici servizi di trasporto gestiti in economia da parte degli Enti Territoriali
Voci Contributive
Operai
Impiegati
Dirigenti
%
%
%
FPLD
DS (*)
1,61
1,61
1,61
CUAF
TFR
Malattia
Maternità
Totale
1,61
1,61
1,61
 
carico dip.
carico az.
1,61
1,61
1,61
(*) Il contributo è dovuto per il personale per il quale non ricorre la stabilità di impiego.
(**) Il contributo è dovuto per il personale senza stabilità di impiego fino all'avvenuta iscrizione all'INPDAP.