Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 8978 del 29-3-2004.htm
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Roma,
29-3-2004
Messaggio
n. 8978
OGGETTO:
Versamenti Volontari della contribuzione atipica ex INPDAI per
l’anno 2004.
Ai Direttori Provinciali
Ai Direttori Subprovinciali
Ai Direttori di Agenzia
Ai Responsabili U.d.P. Assicurato
Pensionato
Agli Operatori di Controllo
e p.c.Ai Direttori
Regionali
Sono terminate le operazioni preliminari al rinnovo della
contribuzione atipica in oggetto per l'anno 2004.
Pertanto sono in corso di spedizione le comunicazioni rivolte
alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, contenenti l’indicazione
-dettagliata per trimestri- della misura degli importi da versare a mezzo
modello F24, relativamente ai versamenti volontari della contribuzione
atipica ex INPDAI per l’anno 2004.
La retribuzione di riferimento dell’anno 2003 è stata
incrementata sulla base dell'indice ISTAT -pari al 2,5%- valido per l’anno
2004.
Le modalità operative inerenti al versamento di questi
contributi sono regolate dal messaggio n. 142 del 26 novembre 2003, che ad
ogni buon fine si allega alla presente
(Allegato n. 1)
.
In considerazione del fatto che le regole per il versamento e la
gestione di tale contribuzione, si trovano al di fuori di quelle previste per
i versamenti volontari tipici e che, di conseguenza, la copertura
contributiva derivante sarà rilevata tramite le procedure informatiche del
DM/770; tali procedure saranno eccezionalmente accentrate su un unico punto
rappresentato dalla Direzione provinciale di Bologna.
Le posizioni oggetto di rinnovo saranno successivamente
inserite, a beneficio delle Sedi, nella base informativa dei prosecutori
volontari esclusivamente a titolo informativo.
Si chiarisce inoltre che, nell’ipotesi in cui le aziende
interessate dovessero ricevere le comunicazioni relative alla misura della
contribuzione atipica oltre il 16 aprile 2004 (data di scadenza del
versamento degli importi relativi al primo trimestre 2004), il pagamento del
solo primo trimestre potrà avvenire anche dopo tale termine, e in ogni caso
non oltre il 16 maggio 2004.
Per gli eventuali ulteriori chiarimenti sulle posizioni
interessate che si ritenessero utili, le Sedi periferiche potranno
rivolgersi:
·
per la parte amministrativa:
Antonio Montanarella -
S. P. Bologna- tel. 051 216440
Marisa Buccino -
D.C.E.C. - tel. 06 59054986
Maria Bruni -
D.C.E.C. tel. 06 59054558
Ciro Cetara -
D.C.E.C. tel. 06 59054670
·
per la parte informatica:
Bruno Iessi -
D.C.S.I.T. tel. 06 59053072
p. IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
(Daniela
Pizzi)
p. IL DIRETTORE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
(Pierlodovico
Pellizzari)
Allegato 1
Mess.142 del 26.11.03
DIREZIONE
CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
STRUTTURA
PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Oggetto: Contribuzione “atipica”
ex INPDAI.
L’art. 4, 2° comma, della legge
n. 44 del 15/03/1973, ha previsto che l’INPDAI consentisse al dirigente e all’azienda la possibilità di proseguire i versamenti
contributivi qualora al dirigente medesimo venissero conferite dall’azienda
stessa cariche sociali comportanti la perdita del requisito della
subordinazione:tale forma contributiva, per
la sua specificità è stata definita
“atipica”.
Per essere autorizzati al
pagamento di tale forma contributiva, era sufficiente avere un anno di
contribuzione presso detto Ente antecedente la data della domanda di
autorizzazione, fino alla emanazione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INPDAI del 26/03/1999e,
successivamente a tale data, almeno un mese di contribuzione versata, in
qualsiasi epoca, dalla stessa azienda conferente la carica sociale.
Tale prosecuzione, ai sensi del
3° comma del medesimo articolo di legge, è avvenuta dal 1973 al 31/12/2002,
mediante il versamento all’ex INPDAI di importi contributivi per i quali,
quanto alla misura ed alla periodicità, si sono applicate le norme relative
alla contribuzione volontaria. L’onere del versamento della contribuzione
cosiddetta “
atipica
”, nonché
l’onere di comunicare all’ex INPDAI ogni variazione intervenuta nel rapporto
di amministrazione col dirigente, faceva carico all’azienda datrice di
lavoro.
Inoltre la particolarità del
rapporto giuridico previdenziale che vincolava i soggetti interessati
(azienda, assicurato e specifico ente percettore), ha fatto sì che le forme
di incompatibilità stabilite dalle norme per la contribuzione volontaria non
fossero estensibili a quella “
atipica
”,
ivi compresa quella dovuta alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della
Legge 335/95.
L’art. 42 della legge n. 289
del 27 dicembre 2002, nel disporre la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, ha di
fatto abrogato la legge n. 44/73, con la conseguente impossibilità di
procedere alle autorizzazioni a tale forma contributiva.
In linea con quanto convenuto
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alla
salvaguardia dei diritti dei dirigenti già autorizzati alla prosecuzione
volontaria anteriormente al 01/01/2003, o che abbiano presentato domanda di
autorizzazione a tale forma contributiva anteriormente al 31/12/2002, sarà
mantenuta la possibilità che le aziende e i dirigenti, autorizzati alla
prosecuzione della contribuzione “
atipica
”
anteriormente al 1° gennaio 2003, continuino ad effettuare i relativi
versamenti.
Considerato che la legge n.
44/73 poneva a carico del datore di lavoro l’onere di detto versamento, si è
ritenuto opportuno, al solo fine di semplificare gli adempimenti, a partire
dal gennaio 2003, di modificare le modalità di versamento del suddetto
contributo, utilizzando il modello F24 e riportando i dati sul modello
DM10/2, unitamente a quelli dei dipendenti dell’azienda.
Modalità operative:
In considerazione di quanto esposto, per il versamento della
contribuzione “
atipica
” le aziende
interessate dovranno utilizzare il codice di nuova istituzione “
M553
”, da esporre nei quadri B-C del modello DM10/2. In corrispondenza del
codice occorre indicare: il numero dei dirigenti interessati alla predetta
contribuzione, la retribuzione di riferimento ed il contributo dovuto.
Le aziende interessate (ed i contribuenti per conoscenza), con
comunicazione trasmessa dalla struttura INPDAI, riceveranno gli importi aggiornati
ai livelli 2003 delle retribuzioni di riferimento e del relativo contributo.
Versamento contribuzione anno 2003
Le aziende sono tenute a versare la contribuzione relativa a
tutti i
trimestri 2003
(compreso il 4° trimestre) con il modello DM10/2 relativo
al periodo di paga dicembre 2003. Il versamento della contribuzione di cui
trattasi dovrà essere effettuato entro il 16/01/2004.
Versamento contribuzione dal
2004
A partire dal gennaio 2004 la
contribuzione dovrà essere versata con cadenza trimestrale, e precisamente
:
Trimestre
DM10/2 sul
quale deve essere esposta la contribuzione atipica
Versamento con
F24
1° trimestre
Marzo
16/04/2004
2° trimestre
Giugno
16/07/2004
3° trimestre
Settembre
16/10/2004
4° trimestre
Dicembre
16/01/2005
Nei primi mesi del prossimo
anno saranno quindi trasmessi alle aziende interessate i nuovi livelli
retributivi sui quali saranno calcolate, con le modalità della contribuzione
volontaria, le contribuzioni dovute.
Nel caso che il versamento del
saldo del modello DM10/2 con il
modello F24 venga effettuato in
ritardo rispetto al termine di scadenza, gli importi risulteranno indebiti e
quindi rimborsati senza interessi e rivalutazione monetaria.
Modalità compilazione CUD e 770
I periodi per i quali è stata versata la contribuzione
atipica vanno dichiarati nel CUD e nel mod. 770 compilando i seguenti
punti della parte C “dati previdenziali ed assistenziali
INPS” come segue:
punto 1 (
qualifica): indicare il codice di nuova istituzione
“A”
punti 4
(matricola) e
5
(provincia lavoro)
punto 6
(assicurazioni coperte): IVS
Nella sezione
2
“retribuzioni particolari”
compilare :
- nel punto
26
(tipo) il codice “
AT
”
- nei punti
27
(data inizio) e
28
(data fine periodo) indicare
periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data iniziale e finale del
trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica
- nel punto
29
(
retribuzione
) indicare la
retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della contribuzione
atipica per il periodo considerato.
- nel punto
30
(settimane retribuite) indicare il numero delle settimane
corrispondenti
Nessun dato va indicato nella
sezione
3.
IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
(G. Craca)
IL DIRETTORE CENTRALE STRUTTURA
PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
(P. Di Giorgio)