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930803
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 186.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 19 luglio 1993, n. 243. Art. 10 comma 2 lett.
B - Elevazione delle percentuali di
rideterminazione dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti per il settore agricolo
dall'art. 9 c. 5 legge 11 marzo 1988, n. 67.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 2 agosto 1993      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 186.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 19 luglio 1993, n. 243. Art. 10 comma 2 lett.
         B - Elevazione delle percentuali di
         rideterminazione dei contributi previdenziali ed
         assistenziali previsti per il settore agricolo
         dall'art. 9 c. 5 legge 11 marzo 1988, n. 67.
     La  Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del 21 luglio 1993 ha
pubblicato la legge 19 luglio 1993, n. 243,  di  conversione
del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155.
     Detta  legge  all'art.  10, c. 2 lett. b, ha elevato le
percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali
ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'art.
9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  nella  misura
del  30 per cento, con decorrenza 1 giugno 1993, con riferi-
mento ai contributi a carico dei datori di lavoro  e,  nella
misura  del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994,
con riferimento ai contributi a carico dei lavoratori.
     Per  effetto  della  suddetta  disposizione  di  legge,
risultano  pertanto modificate, secondo i prospetti sottoin-
dicati, le misure dei contributi dovuti dai datori di lavoro
agricolo  per  il  proprio  personale  dipendente rispetto a
quelle a suo tempo stabilite dall'art.  9,  comma  5,  della
legge  67/88  (vedi,  in  proposito, la circolare n. 160 del
18.7.88).
     Come,  del  resto,  e'   stato   gia'   precisato   con
quest'ultima circolare, i  benefici  di  cui  alla  presente
legge sono incompatibili con le riduzioni per fiscalizzazio-
ne, prorogate, fino al 31.12.1993, dal  D.L.  22.3.1993,  n.
71.
     A) Periodo 1 Giugno 1993 - 31 Dicembre 1993
     a)  Datori  di  lavoro  agricolo operanti nei territori
montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.
601:
     i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti
dai datori di lavoro nella misura del 19,50 per cento (15% +
4,5%), da calcolarsi  sulla  quota  dei  contributi  facenti
carico  ai datori di lavoro medesimi, mentre resta invariata
la misura del 15 per  cento  da  applicarsi  sulla  quota  a
carico dei lavoratori.
     b)  Datori  di  lavoro  operanti  nelle  zone  agricole
svantaggiate  delimitate ai sensi dell'art. 15  della  legge
27 dicembre 1977, n. 984:
     i contributi sono dovuti nella misura del 52 per  cento
da  applicarsi  sulla quota a carico dei datori di lavoro ed
in quella del 40 per cento sulla quota a carico dei  lavora-
tori.
     c)  Datori  di  lavoro  operanti  nelle  zone  agricole
svantaggiate comprese nei territori di cui  all'art.  1  del
Testo  Unico  delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218:
     detti soggetti verseranno i contributi previdenziali ed
assistenziali  nella  misura  del 26 per cento sulla quota a
loro carico, mentre rimane  inalterata  (20  per  cento)  la
misura  da applicarsi alla quota facente carico ai lavorato-
ri.
     B) Periodi decorrenti dal 1 gennaio 1994
     Mentre  le  misure  dei  contributi  previdenziali   ed
assistenziali  a  carico  dei  datori di lavoro, interessati
alle riduzioni contributive,  restano  quelle  riportate  al
punto  A, vengono modificate nel modo seguente le misure dei
contributi da applicarsi sulla quota a carico dei  lavorato-
ri:
     a)  Datori  di  lavoro  agricolo operanti nei territori
montani di cui all'art. 9 del DPR 29 settembre 1973 n. 601:
     i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti
nella misura  del 22,50 per cento.
     b)  Datori  di  lavoro  operanti  nelle  zone  agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977 n. 984:
     i contributi sono dovuti nella misura del 60 per cento.
     c) Datori di  lavoro  operanti  nelle  zone    agricole
svantaggiate  comprese  nei  territori di cui all'art. 1 del
Testo Unico delle leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218:
     i contributi sono dovuti nella misura del 30 per cento.
     Per  quanto ovvio e' il caso di ricordare che la dispo-
sizione in  parola  interessa  direttamente  l'Istituto  per
quanto  riguarda  i  lavoratori  per  i  quali  i versamenti
contributivi vengono effettuati con Mod. DM  10/M  e  quindi
gli  impiegati,  i  quadri e i dirigenti, nonche' gli operai
agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle  cooperative
agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
     ISTRUZIONI OPERATIVE
1. CODIFICA DELLE AZIENDE
     Ai  fini  dell'individuazione  delle  imprese  agricole
aventi  diritto  ai benefici in questione rimangono validi i
codici di autorizzazione previsti nella circolare n. 160 del
18.7.1988.
2. COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/2
     In  considerazione  delle  nuove  misure  dei  benefici
contributivi, i datori di lavoro opereranno come segue:
     - determineranno i contributi  complessivamente  dovuti
per  il  personale interessato secondo le norme comuni senza
effettuare alcuna riduzione ed esporranno  i  dati  relativi
nei quadri B - C del Mod. DM 10/2;
     -  calcoleranno  le  somme pari alle riduzioni previste
dalla legge, rispettivamente per i datori di lavoro e per  i
lavoratori;
     -  esporranno  in  uno dei righi in bianco del quadro D
del Mod. DM 10/2:
     a) nel caso di territori montani:
     - l'importo  della  riduzione  prevista  a  favore  del
datore di lavoro, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e
dal codice di nuova istituzione "L194";
     - l'importo  della  riduzione  prevista  a  favore  del
lavoratore,  preceduto dalla dizione " Rid. L. 243/93" e dal
codice di nuova istituzione "L195".
     b) nel caso di zone agricole svantaggiate:
     - l'importo  della  riduzione  prevista  a  favore  del
datore di lavoro, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e
dal codice di nuova istituzione "L196";
     - l'importo della riduzione  prevista  a  favore    del
lavoratore,  preceduto  dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal
codice di nuova istituzione "L197";
     c) nel caso di zone agricole  svantaggiate  del  Mezzo-
giorno:
     -  l'importo  della  riduzione  prevista  a  favore del
datore di lavoro preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93"  e
dal codice di nuova istituzione "L198";
     -  l'importo  della  riduzione  prevista  a  favore del
lavoratore, preceduto  dalla dizione "Rid. L. 243/93" e  dal
codice di nuova istituzione "L199".
3. COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/S
     Per  le  modalita'  di compilazione del Mod. DM 10/S si
richiamano le istruzioni impartite  con la circolare  n.  53
del 26.2.93 (vedi, in particolare, punto 2.2).
4. VERSAMENTO DELLE DIFFERENZE  RELATIVE AL MESE DI
   GIUGNO 1993
     Le aziende che per il mese di giugno 1993 hanno operato
le   riduzioni  contributive  nella  misura  prevista  dalla
precedente normativa, devono provvedere al versamento  della
differenza  utilizzando  la  denuncia  relativa  al  mese di
luglio 1993 (da presentare entro il 20 agosto).
     A tal fine devono indicare la differenza non  spettante
in  uno  dei  righi  in  bianco dei quadri B - C del Mod. DM
10/2.
     L'importo deve essere preceduto dalla dizione  "  DIFF.
L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "M 166".
     Nessun  dato deve essere indicato nella caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "Retribuzioni".
     Per il versamento delle differenze relative ai  contri-
buti  per le prestazioni del Servizio sanitario, deve essere
utilizzata la denuncia di Mod. DM 10/S relativa al  mese  di
luglio 1993 (da presentare entro il 20 agosto).
     A  tal fine i datori di lavoro devono sommare l'importo
delle differenze all'importo dei contributi sanitari  dovuti
per il mese di luglio.
     Si fa riserva di fornire  istruzioni  sull'applicazione
di  somme accessorie sulle differenze versate per il mese di
giugno a seguito della variazione  delle  agevolazioni  con-
tributive.
                           o
               o  o                  o  o
     Si coglie l'occasione per segnalare che la G. U. n. 117
del  21.5.1993,  ha  pubblicato  la L. 20.5.1993, n. 151, di
conversione del D. L. 22.3.1993, n. 71, recante disposizioni
in  materia  di  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno e di
fiscalizzazione degli oneri sociali.
     Poiche' la  norma  di  conversione  non  ha  introdotto
modificazioni  rispetto  al testo del decreto convertito, si
richiamano le istruzioni impartite con la circ. n. 97 del 24
aprile  1993 e le direttive emanate in occasione dei decreti
precedentemente intervenuti in materia.
     La legge stessa conferma la validita' degli atti e  dei
provvedimenti  adottati sulla base del DD. LL. n. 383/92, n.
442/1992 e n. 12/1993 e fa salvi  gli effetti prodottisi  ed
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti stessi.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                          F.to  D.ssa MANZARA