930803 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 186. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 19 luglio 1993, n. 243. Art. 10 comma 2 lett. B - Elevazione delle percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per il settore agricolo dall'art. 9 c. 5 legge 11 marzo 1988, n. 67. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 2 agosto 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 186. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 19 luglio 1993, n. 243. Art. 10 comma 2 lett. B - Elevazione delle percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per il settore agricolo dall'art. 9 c. 5 legge 11 marzo 1988, n. 67. La Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993 ha pubblicato la legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155. Detta legge all'art. 10, c. 2 lett. b, ha elevato le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura del 30 per cento, con decorrenza 1 giugno 1993, con riferi- mento ai contributi a carico dei datori di lavoro e, nella misura del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento ai contributi a carico dei lavoratori. Per effetto della suddetta disposizione di legge, risultano pertanto modificate, secondo i prospetti sottoin- dicati, le misure dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente rispetto a quelle a suo tempo stabilite dall'art. 9, comma 5, della legge 67/88 (vedi, in proposito, la circolare n. 160 del 18.7.88). Come, del resto, e' stato gia' precisato con quest'ultima circolare, i benefici di cui alla presente legge sono incompatibili con le riduzioni per fiscalizzazio- ne, prorogate, fino al 31.12.1993, dal D.L. 22.3.1993, n. 71. A) Periodo 1 Giugno 1993 - 31 Dicembre 1993 a) Datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti dai datori di lavoro nella misura del 19,50 per cento (15% + 4,5%), da calcolarsi sulla quota dei contributi facenti carico ai datori di lavoro medesimi, mentre resta invariata la misura del 15 per cento da applicarsi sulla quota a carico dei lavoratori. b) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: i contributi sono dovuti nella misura del 52 per cento da applicarsi sulla quota a carico dei datori di lavoro ed in quella del 40 per cento sulla quota a carico dei lavora- tori. c) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218: detti soggetti verseranno i contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 26 per cento sulla quota a loro carico, mentre rimane inalterata (20 per cento) la misura da applicarsi alla quota facente carico ai lavorato- ri. B) Periodi decorrenti dal 1 gennaio 1994 Mentre le misure dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, interessati alle riduzioni contributive, restano quelle riportate al punto A, vengono modificate nel modo seguente le misure dei contributi da applicarsi sulla quota a carico dei lavorato- ri: a) Datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del DPR 29 settembre 1973 n. 601: i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 22,50 per cento. b) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984: i contributi sono dovuti nella misura del 60 per cento. c) Datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218: i contributi sono dovuti nella misura del 30 per cento. Per quanto ovvio e' il caso di ricordare che la dispo- sizione in parola interessa direttamente l'Istituto per quanto riguarda i lavoratori per i quali i versamenti contributivi vengono effettuati con Mod. DM 10/M e quindi gli impiegati, i quadri e i dirigenti, nonche' gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984. ISTRUZIONI OPERATIVE 1. CODIFICA DELLE AZIENDE Ai fini dell'individuazione delle imprese agricole aventi diritto ai benefici in questione rimangono validi i codici di autorizzazione previsti nella circolare n. 160 del 18.7.1988. 2. COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/2 In considerazione delle nuove misure dei benefici contributivi, i datori di lavoro opereranno come segue: - determineranno i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato secondo le norme comuni senza effettuare alcuna riduzione ed esporranno i dati relativi nei quadri B - C del Mod. DM 10/2; - calcoleranno le somme pari alle riduzioni previste dalla legge, rispettivamente per i datori di lavoro e per i lavoratori; - esporranno in uno dei righi in bianco del quadro D del Mod. DM 10/2: a) nel caso di territori montani: - l'importo della riduzione prevista a favore del datore di lavoro, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L194"; - l'importo della riduzione prevista a favore del lavoratore, preceduto dalla dizione " Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L195". b) nel caso di zone agricole svantaggiate: - l'importo della riduzione prevista a favore del datore di lavoro, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L196"; - l'importo della riduzione prevista a favore del lavoratore, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L197"; c) nel caso di zone agricole svantaggiate del Mezzo- giorno: - l'importo della riduzione prevista a favore del datore di lavoro preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L198"; - l'importo della riduzione prevista a favore del lavoratore, preceduto dalla dizione "Rid. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "L199". 3. COMPILAZIONE DEL MOD. DM 10/S Per le modalita' di compilazione del Mod. DM 10/S si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 53 del 26.2.93 (vedi, in particolare, punto 2.2). 4. VERSAMENTO DELLE DIFFERENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 1993 Le aziende che per il mese di giugno 1993 hanno operato le riduzioni contributive nella misura prevista dalla precedente normativa, devono provvedere al versamento della differenza utilizzando la denuncia relativa al mese di luglio 1993 (da presentare entro il 20 agosto). A tal fine devono indicare la differenza non spettante in uno dei righi in bianco dei quadri B - C del Mod. DM 10/2. L'importo deve essere preceduto dalla dizione " DIFF. L. 243/93" e dal codice di nuova istituzione "M 166". Nessun dato deve essere indicato nella caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "Retribuzioni". Per il versamento delle differenze relative ai contri- buti per le prestazioni del Servizio sanitario, deve essere utilizzata la denuncia di Mod. DM 10/S relativa al mese di luglio 1993 (da presentare entro il 20 agosto). A tal fine i datori di lavoro devono sommare l'importo delle differenze all'importo dei contributi sanitari dovuti per il mese di luglio. Si fa riserva di fornire istruzioni sull'applicazione di somme accessorie sulle differenze versate per il mese di giugno a seguito della variazione delle agevolazioni con- tributive. o o o o o Si coglie l'occasione per segnalare che la G. U. n. 117 del 21.5.1993, ha pubblicato la L. 20.5.1993, n. 151, di conversione del D. L. 22.3.1993, n. 71, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Poiche' la norma di conversione non ha introdotto modificazioni rispetto al testo del decreto convertito, si richiamano le istruzioni impartite con la circ. n. 97 del 24 aprile 1993 e le direttive emanate in occasione dei decreti precedentemente intervenuti in materia. La legge stessa conferma la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base del DD. LL. n. 383/92, n. 442/1992 e n. 12/1993 e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti stessi. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA