Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 20 del 17-2-2009.htm
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2. - Comunicazioni Obbligatorie - Nuova modulistica semplificata. Importo dei contributi dovuti per l’anno 2009 per i lavoratori domestici. Chiarimenti
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 17 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
20
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2. - Comunicazioni Obbligatorie -
Nuova modulistica semplificata. Importo dei contributi dovuti per l’anno
2009 per i lavoratori domestici.
Chiarimenti
SOMMARIO:
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
con Legge 28 gennaio 2009 n.2. Presentazione all’INPS delle Comunicazioni
Obbligatorie relative al lavoro
domestico. Adozione della nuova modulistica semplificata. Periodo
transitorio.Importo dei contributi e coefficienti di ripartizione per l’anno
2009. Chiarimenti.
Decreto Legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009
n.2 Comunicazione Obbligatoria
L’art. 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008
n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2,
prevede - ai commi 11 e 12, in deroga
alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS
le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall’art.
9 bis, Decreto Legge 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni
dalla Legge 28 novembre 1996, n° 608 ed agli obblighi previsti dall’art. 4
bis, comma 6, Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n° 181 e successive
modificazioni.
Pertanto,
dal 29 gennaio 2009
la
comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni richieste
assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della
Prefettura-ufficio territoriale del Governo
.
Giova ricordare che, ai sensi delle norme vigenti,
le comunicazioni debbono essere presentate
o inviate:
-
per l’assunzione, entro le ore 24 del giorno
precedente, anche se festivo, a
quello di instaurazione del rapporto di lavoro;
-
per la trasformazione, la proroga e la cessazione,
entro cinque giorni dall’evento.
A tal fine dovranno essere utilizzati i
nuovi
moduli
che allegati alla presente circolare ne formano, insieme alle
istruzioni di compilazione, parte integrante e sostanziale.
Per
l’iscrizione
e le eventuali variazioni
il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato :
-
avvalersi del
Conctat Center
, al numero
803.164
,
fornendo telefonicamente i dati necessari;
-
utilizzare l’apposita
procedura
INTERNET
di compilazione e invio
on-line
disponibile sul sito internet
dell’Istituto (www.inps.it);
-
utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione
o l’invio alle sedi.
Quale data certa di comunicazione l’INPS assumerà
quella risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il
luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta (art 1, comma 1,
lettera K, decreto interministeriale 30.10.2007). In caso di invio della
comunicazione di assunzione a mezzo del servizio postale farà fede la data di
spedizione della raccomandata.
Nel caso in cui il datore di lavoro domestico
intenda fare ricorso a
prestazioni di lavoro di tipo accessorio
–
tipologia contrattuale introdotta dalla legge n.30/2002, riformata dal
decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, utilizzabile
anche per il lavoro domestico -
la
prestazione sarà disciplinata attraverso la consegna dei c.d. voucher che
contengono il valore retributivo e contributivo verso INPS ed INAIL.
In questi casi non sarà quindi necessario
procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità fin qui indicate.
Periodo transitorio
Al fine di evitare
conseguenze sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro domestico che,
successivamente al 29 gennaio 2009 e nelle more dell’emanazione delle
disposizioni attuative avessero inviato le comunicazioni obbligatorie ai
Servizi per l’impiego , si conferma che l’INPS ne riconoscerà l’efficacia fin
dal momento della loro presentazione anche se trasmesse successivamente.
Importo dei
contributi dovuti per lavoro domestico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009
L’ISTAT
ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il
periodo gennaio 2007-dicembre 2007 ed il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 è
risultata del 3,2%. Di conseguenza
sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i
contributi dovuti per l’anno 2009 per i lavoratori domestici.
A
decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro
domestico non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0,50 punti
percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio
1997, n. 30.
Restano
in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388,
aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362
legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato
nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.
Nella
seguente tabella sono indicate le fasce di retribuzione aggiornate ed il
relativo importo contributivo per l’anno 2009:
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF
(1)
Fino a € 7,17
€ 6,36
€
1,33
(0,32)
(2)
€
1,33
(0,32)
(2)
Oltre € 7,17
Fino a € 8,75
€ 7,17
€
1,50
(0,36)
(2)
€
1,50
(0,36)
(2)
Oltre €8,75
€ 8,75
€
1,83
(0,44)
(2)
€
1,83
(0,44)
(2)
Orario di lavoro
Superiore a 24 ore
settimanali
€ 4,62
€
0,97
(0,23)
(2)
€
0,96
(0,23)
(2)
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o
affini entro il terzo grado conviventi.
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del
lavoratore.
Coefficienti
di ripartizione - Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
I coefficienti di
ripartizione relativi ai lavoratori domestici sono indicati nella seguente
tabella.
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
D.S.
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo
garanzia tratt.
fine
rapporto
TOTALE
17,4275%
2,0325%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,9700%
0,831068
0,096924
0,000000
0,000000
0,062470
0,009538
1,000000
16,7075%
2,1525%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,8700%
0,820201
0,105670
0,000000
0,064310
0,009819
1,000000
Nota
(1)
In base all’art. 1, comma 769, della
Legge
26/12/2006, n. 296
(Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota
contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(2)
In base alla
Legge 23/12/2005, n. 266
(Finanziaria
2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico
tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni
per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è
riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%),
maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(3)
L’
art. 120
della
L. 23/12/2000, n. 388
riconosce
ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento
del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è
dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a
valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui
contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in
misura inferiore a 0,8 p.p.).
(4)
L’
art. 49
della
L. 488/1999
dispone,
dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo
dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella
misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’
art.
43
della
L. 28/12/2001 n. 488
(Legge finanziaria 2002).
(5)
A seguito
dell’art. 45 comma 3 del
D.Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico
sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo
dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(6)
A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della
L.
23/12/1998 n. 448
, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i
contributi Enaoli e Tbc.
(7)
In base al
D.Lgs. 446/97
, per effetto
dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC
dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(8)
In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della
L. 28/02/1997, n. 30
,
l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al
contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50
punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Chiarimenti
Ai
sensi dell’art 1, 3° comma, della legge n° 1403 del 31 dicembre 1971, che
disciplina l’obbligo assicurativo nel lavoro domestico, e della conseguente
circolare INPS n° 1255 del 19 giugno 1972, parte 1°, paragrafo 3, l’esistenza
di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro
domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo
assicurativo, purché il rapporto di lavoro sia provato. Non è invece ammesso,
salvo l’eccezione indicata dalla norma, il rapporto di lavoro domestico tra
coniugi.
Si
precisa pertanto che la mancata comunicazione in ordine al rapporto di
parentela intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore non esclude che
debba essere accertata la legittimità del rapporto di lavoro e, qualora se ne
ravvisi la necessità, dovranno quindi essere disposte tutte le verifiche
necessarie.
Si
richiamano sulla materia le circolari n° 89 del 6 maggio 1989, n° 19 del 8 febbraio 2006 ed il messaggio
n° 15451 del 12 giugno 2007.
p. il Direttore generale
Nori
Allegato 1 e 2 MOD COLD-ASS e relative istruzioni
Allegato 3 e 4 MOD COLD-VAR e relative istruzioni
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4