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890622
Servizio Personale
CIRCOLARE n. 1
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
E, P.C.
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Lavoratori invalidi civili. Congedo per cure.
Servizio Personale
Roma, 4 gennaio 1989
CIRCOLARE n. 1
                       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                       e, p.c.
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Lavoratori invalidi civili. Congedo per cure.
         Il Decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509 - recante
norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie - tra l'altro stabilisce all'art.10 che il
congedo per cure previsto dall'art.26 della legge 30 marzo 1971,
n.118 puo' essere concesso ai lavoratori invalidi ai quali sia stata
riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al
50 per cento, sempreche' le cure siano connesse all'infermita'
invalidante riconosciuta.
         Cio' posto, e considerato che il menzionato art.26 della
legge n.118/1971 prevedeva la possibilita' di concedere un congedo
straordinario per cure ai lavoratori invalidi civili con una ridu-
zione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, si precisa
che a decorrere dall'11.12.1988, data di entrata in vigore del De-
creto legislativo n.509/1988,il congedo in questione puo' essere con-
cesso solo ai lavoratori invalidi civili, con una riduzione della
capacita' lavorativa superiore alla misura indicata nel decreto mede-
SIMO.
         In merito all'ambito di applicazione dell'art.10 del Decre-
to legislativo n.509/1988, si ritiene opportuno chiarire che la di-
sposizione in argomento si riferisce solo ai congedi per effettuare
cure "diverse" dalle idrotermali, elioterapiche, climatiche e psam-
moterapiche, per le quali, invece continua a trovare applicazione la
normativa specifica di cui all'art.13 della legge 11 novembre 1983,
n.638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n.463,
che non risulta abrogata dalla nuova disposizione legislativa in
DISCORSO.
         Pertanto, rispetto all'anzidetto art.26 legge n. 118/1971,
rimangono esclusi dalla possibilita' di ottenere il congedo per cure
fisioterapiche, riabilitative del cardiopatico, di ginnastica respi-
ratoria ecc., gli invalidi civili con una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 33 e il 50 per cento incluso.
         Si ritiene utile riepilogare di seguito i permessi e i con-
gedi per cure previsti dalla legislazione vigente (art.13, sesto
comma, L. n.638/1983 e art.10 D.L. n.509/1988) in favore degli ap-
partenenti alle categorie protette.
           Tipo di cura                 Categoria interessata
Cure elioterapiche, climatiche,   Ciechi, sordomuti, invalidi  per
psammoterapiche:                  causa di guerra,  di  servizio e
(Art.10, sesto comma Legge        del lavoro (massimo 15 giorni ai
n.638/1983)                       sensi dell'art.33 R.O.).
                                  Invalidi  civili con una percen-
                                  tuale superiore ai due terzi (mas
                                  simo 15 giorni ai sensi dell'ar-
                                  ticolo 35 R.O.).
Cure diverse (es. fisioterapi-    Invalidi  civili con  percentuale
che, riabilitazione del cardio    superiore al 50 per cento (massi-
patico, ecc.):                    mo 15 giorni ai sensi dell'arti-
(art.10 D.L. n.509/1988)          colo 35 R.O.).
                              o o o o
         Il punto "Dipendenti appartenenti a categorie protette" del
capitolo 5. e) dell'anzidetta circolare n.189/1988 deve essere
sostituito con il testo risultante dall'allegato alla presente cir-
COLARE.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      BILLIA
                                                        ALLEGATO
Dipendenti appartenenti a categorie protette
         Nel premettere che gli appartenenti alle anzidette catego-
rie, e cioe' gli invalidi civili, gli invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro, i ciechi e i sordomuti possono fruire, in
quanto dipendenti, dei permessi, per un massimo di quindici giorni,
per effettuare cure idrotermali - con la sola avvertenza che, per
quanto riguarda gli invalidi civili, i permessi stessi debbono esse-
re computati ai sensi dell'art.35 del Regolamento del personale - si
illustrano di seguito le altre cure per le quali secondo gli
artt.13, decreto legge n.463/1983, convertito nella Legge n.
638/1983 e 10, decreto legislativo n.509/1988, possono essere con-
cessi permessi o congedi retribuiti.
- Cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche: i permessi per
  effettuare le anzidette cure possono essere concessi, ai sensi
  dell'art.13, del decreto legge n.463/1983, convertito nella Legge
  n.638/1983 agli invalidi per causa di guerra, di servizio e di la-
  voro, per le cure connesse al loro stato di invalidita', ai ciechi,
  ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale di invali-
  dita' superiore ai due terzi. Solo per gli appartenenti a quest'ul-
  tima categoria, i permessi in questione sono computati ai sensi
  dell'art.35 R.O., mentre per gli appartenenti alle altre categorie
  citate, i permessi stessi sono computati ai sensi dell'art.33 R.O.
- Cure diverse (ad esempio la fisioterapia, la ginnastica respira-
  toria, la riabilitazione del cardiopatico, ecc.): ai sensi del-
  l'art.10 del decreto legislativo n.509/1988 e dalla data di en-
  trata in vigore della norma stessa (11 dicembre 1988) possono es-
  sere concessi, ai sensi dell'art.35 del R.O., permessi per effet-
  tuare cure diverse dalle idrotermali, elioterapiche, climatiche e
  psammoterapiche solo agli invalidi civili con una riduzione della
  attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche' le cure
  stesse siano connesse all'infermita' invalidante riconosciuta.
         Per tutto il personale in discorso valgono le disposizioni
richiamate per la generalita' dei dipendenti in ordine alla certi-
ficazione e all'intervallo minimo tra ferie e permessi o congedi per
cure, con la precisazione, per quanto riguarda la certificazione re-
lativa alle cure climatiche, che deve essere sempre specificato il
tipo di localita' (marina, montana, collinare, lacustre) nella quale
il paziente deve eseguire la terapia.
         I permessi o i congedi per cure a qualsiasi titolo, infine,
indipendentemente dalla loro computabilita' a norma dell'art.33 o
dell'art.35 del R.O., non possono eccedere la durata massima com-
plessiva di 15 giorni l'anno.