890622 Servizio Personale CIRCOLARE n. 1 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI E, P.C. AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Lavoratori invalidi civili. Congedo per cure. Servizio Personale Roma, 4 gennaio 1989 CIRCOLARE n. 1 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, p.c. AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Lavoratori invalidi civili. Congedo per cure. Il Decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509 - recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie - tra l'altro stabilisce all'art.10 che il congedo per cure previsto dall'art.26 della legge 30 marzo 1971, n.118 puo' essere concesso ai lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche' le cure siano connesse all'infermita' invalidante riconosciuta. Cio' posto, e considerato che il menzionato art.26 della legge n.118/1971 prevedeva la possibilita' di concedere un congedo straordinario per cure ai lavoratori invalidi civili con una ridu- zione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, si precisa che a decorrere dall'11.12.1988, data di entrata in vigore del De- creto legislativo n.509/1988,il congedo in questione puo' essere con- cesso solo ai lavoratori invalidi civili, con una riduzione della capacita' lavorativa superiore alla misura indicata nel decreto mede- SIMO. In merito all'ambito di applicazione dell'art.10 del Decre- to legislativo n.509/1988, si ritiene opportuno chiarire che la di- sposizione in argomento si riferisce solo ai congedi per effettuare cure "diverse" dalle idrotermali, elioterapiche, climatiche e psam- moterapiche, per le quali, invece continua a trovare applicazione la normativa specifica di cui all'art.13 della legge 11 novembre 1983, n.638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, che non risulta abrogata dalla nuova disposizione legislativa in DISCORSO. Pertanto, rispetto all'anzidetto art.26 legge n. 118/1971, rimangono esclusi dalla possibilita' di ottenere il congedo per cure fisioterapiche, riabilitative del cardiopatico, di ginnastica respi- ratoria ecc., gli invalidi civili con una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 33 e il 50 per cento incluso. Si ritiene utile riepilogare di seguito i permessi e i con- gedi per cure previsti dalla legislazione vigente (art.13, sesto comma, L. n.638/1983 e art.10 D.L. n.509/1988) in favore degli ap- partenenti alle categorie protette. Tipo di cura Categoria interessata Cure elioterapiche, climatiche, Ciechi, sordomuti, invalidi per psammoterapiche: causa di guerra, di servizio e (Art.10, sesto comma Legge del lavoro (massimo 15 giorni ai n.638/1983) sensi dell'art.33 R.O.). Invalidi civili con una percen- tuale superiore ai due terzi (mas simo 15 giorni ai sensi dell'ar- ticolo 35 R.O.). Cure diverse (es. fisioterapi- Invalidi civili con percentuale che, riabilitazione del cardio superiore al 50 per cento (massi- patico, ecc.): mo 15 giorni ai sensi dell'arti- (art.10 D.L. n.509/1988) colo 35 R.O.). o o o o Il punto "Dipendenti appartenenti a categorie protette" del capitolo 5. e) dell'anzidetta circolare n.189/1988 deve essere sostituito con il testo risultante dall'allegato alla presente cir- COLARE. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA ALLEGATO Dipendenti appartenenti a categorie protette Nel premettere che gli appartenenti alle anzidette catego- rie, e cioe' gli invalidi civili, gli invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, i ciechi e i sordomuti possono fruire, in quanto dipendenti, dei permessi, per un massimo di quindici giorni, per effettuare cure idrotermali - con la sola avvertenza che, per quanto riguarda gli invalidi civili, i permessi stessi debbono esse- re computati ai sensi dell'art.35 del Regolamento del personale - si illustrano di seguito le altre cure per le quali secondo gli artt.13, decreto legge n.463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983 e 10, decreto legislativo n.509/1988, possono essere con- cessi permessi o congedi retribuiti. - Cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche: i permessi per effettuare le anzidette cure possono essere concessi, ai sensi dell'art.13, del decreto legge n.463/1983, convertito nella Legge n.638/1983 agli invalidi per causa di guerra, di servizio e di la- voro, per le cure connesse al loro stato di invalidita', ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale di invali- dita' superiore ai due terzi. Solo per gli appartenenti a quest'ul- tima categoria, i permessi in questione sono computati ai sensi dell'art.35 R.O., mentre per gli appartenenti alle altre categorie citate, i permessi stessi sono computati ai sensi dell'art.33 R.O. - Cure diverse (ad esempio la fisioterapia, la ginnastica respira- toria, la riabilitazione del cardiopatico, ecc.): ai sensi del- l'art.10 del decreto legislativo n.509/1988 e dalla data di en- trata in vigore della norma stessa (11 dicembre 1988) possono es- sere concessi, ai sensi dell'art.35 del R.O., permessi per effet- tuare cure diverse dalle idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche solo agli invalidi civili con una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche' le cure stesse siano connesse all'infermita' invalidante riconosciuta. Per tutto il personale in discorso valgono le disposizioni richiamate per la generalita' dei dipendenti in ordine alla certi- ficazione e all'intervallo minimo tra ferie e permessi o congedi per cure, con la precisazione, per quanto riguarda la certificazione re- lativa alle cure climatiche, che deve essere sempre specificato il tipo di localita' (marina, montana, collinare, lacustre) nella quale il paziente deve eseguire la terapia. I permessi o i congedi per cure a qualsiasi titolo, infine, indipendentemente dalla loro computabilita' a norma dell'art.33 o dell'art.35 del R.O., non possono eccedere la durata massima com- plessiva di 15 giorni l'anno.