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921001
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
    Uff. XIV
Circolare n. 230.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRIGENTI SANITARI degli
   Stabilimenti Termali I.N.P.S.:
   "P.D'Abano" di Battaglia,
   "Terme dei Lavoratori" di Viterbo,
   "G.Mercuriali" di Fratta,
   "G.Tommasini" di Salsomaggiore,
   "D.Barduzzi" di S.Giuliano
         e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Attivita' termale I.N.P.S..-
Decreto Ministero della Sanita' del  12 agosto 1992,
pubblicato nella G.U. del 18.8.1992. "Patologie che possono
trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di
controllo per evitare abusi".
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
    Uff. XIV
Roma, 29 settembre 1992      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 230.            Ai COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO-LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             AI DIRIGENTI SANITARI degli
                                Stabilimenti Termali I.N.P.S.:
                                "P.D'Abano" di Battaglia,
                                "Terme dei Lavoratori" di Viterbo,
                                "G.Mercuriali" di Fratta,
                                "G.Tommasini" di Salsomaggiore,
                                "D.Barduzzi" di S.Giuliano
                                      e, per conoscenza:
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Attivita' termale I.N.P.S..-
        Decreto Ministero della Sanita' del  12 agosto 1992,
        pubblicato nella G.U. del 18.8.1992. "Patologie che possono
        trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di
        controllo per evitare abusi".
1 - IDENTIFICAZIONE DELLE PATOLOGIE.
    Si riporta, di seguito, per la parte di interesse, l'elenco
    delle patologie, allegato al decreto indicato in oggetto, i cui
    oneri, relativi alla fruizione delle prestazioni termali, sono a
    carico della finanza pubblica.
    MALATTIE REUMATICHE: osteoartrosi ed altre forme degenerative;
    reumatismi extra articolari; reumatismi infiammatori in fase di
    quiescenza; sindrome del Tunnel carpale.
    MALATTIE DELLE VIE RESPITATORIE: sindromi rinosinusitiche
    bronchiali croniche; bronchiectasie; bronchiti croniche semplici
    o accompagnate a componente ostruttiva (con eclusione dell'asma
    e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza
    respiratoria grave e/o da cuore polmonare cronico).
    Risulta evidente che le patologie osteo-articolari riconosciute
    dall'I.N.P.S. per l'autorizzazione di cicli di terapia termale
    sono tutte comprese nelle voci, sia pure sintetiche, del citato
    elenco ministeriale; per quanto riguarda, invece, le malattie
    respiratorie, dalle broncopneumopatie ostruttive sono state
    esclusi sia l'enfisema avanzato - gia', peraltro, considerato
    una controidicazione al trattamento termale - sia l'asma
    bronchiale, intrinseco ed estrinseco: per tali patologie,
    pertanto, come pure per le sindromi rinosinusitiche, comprese
    nel predetto elenco, ma non previste tra quelle autorizzabili
    dall'I.N.P.S., il trattamento termale non puo' essere concesso.
    Nelle norme transitorie dello stesso decreto e', peraltro,
    prevista  la possibilita' della fruizione, fino al 31/12/1992,
    di prestazioni termali, con oneri a carico della finanza
    pubblica, sempreche' le stesse, in passato, siano state
    riconosciute dall'Istituto ai fini della concessione delle cure:
    tale possibilita' non ricorre, invece, per l'enfisema avanzato e
    l'asma bronchiale, trattandosi di forme morbose esplicitamente
    escluse dal citato elenco.
2 - CONTROLLI.
    L'art.3 del decreto in argomento stabilisce che "gli
    stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti
    a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di
    rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici)",
    precisando che "il rilevamento deve essere effettuato al'atto
    dell'erogazione della prestazione"; inoltre, che "per i soggetti
    autorizzati ai sensi dell'art.2 del decreto e per quelli che, a
    qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente
    o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il
    rilevamento deve comprendere l'identificazione personale
    dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la
    verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni
    singola seduta di cure".
    Per come evidente, le disposizioni di cui sopra, da attuarsi
    entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
    assumono rilevanza, per l'Istituto, per l'interesse a che le
    cure vengano effettivamente praticate dagli assicurati e perche'
    gli oneri sostenuti per il soggiorno degli stessi non vengano
    vanificati.- Tale interesse, per come noto, e', in atto,
    perseguito mediante direttive che prevedono l'apposizione della
    firma, da parte degli assicurati, su fogli giornalieri, per
    singolo tipo di cura e lo scambio, parimenti giornaliero, di
    notizie fra le Terme e le strutture alberghiere, in caso di
    assenza alle cure di qualche assicurato.
    Tali direttive, ritenendosene la permanente idoneita' ai fini
    del decreto, vengono confermate. - Peraltro, allo scopo di
    evitare agli stabilimenti termali l'adozione di sistemi di
    rilevamento nominativo diversificati, a seconda che i lavoratori
    risultino autorizzati dall'I.N.P.S. ovvero dalle UU.SS.LL. o
    dall'I.N.A.I.L., gli stessi potranno avvalersi dei sistemi
    alternativi previsti dal decreto - meccanici o elettronici -
    purche' "idonei".
    Conseguentemente, a tutte le strutture - termali ed albeghiere-
    convenzionate dovra' essere data notizia di tale possibilita'.
3 - STABILIMENTI TERMALI I.N.P.S..
    Gli stabilimenti termali I.N.P.S., presso i quali vengono
    erogate cure autorizzate dalle UU.SS.LL. o dall'I.N.A.I.L.,
    dovranno conformarsi, in toto, alle disposizioni dell'art.3,
    soprattutto, relativamente a quelle contenute nel 2  comma.
    A tal fine, in considerazione del disposto di cui al precedente
    art.2, 5  comma - secondo cui i benefici dallo stesso previsti
    (eventuale ammissione dei lavoratori a fruire delle cure termali
    al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari e diritto alle
    prestazioni economiche) "non competono se la cura e' effettuata
    presso uno stabilimento termale non convenzionato con il
    Servizio sanitario nazionale" - le Direzioni degli stabilimenti
    interessati che non abbiano stipulato la convenzione dovranno
    contattare immediatamente la coesistente U.S.L., per il relativo
    adempimento e per l'acquisizione di benestare per le cure che,
    nelle more, verranno erogate.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.TO G. BILLIA