921001 DIPARTIMENTO CENTRALE PER LE FUNZIONI MEDICO-LEGALI AREA SANITARIA PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Uff. XIV Circolare n. 230. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI DIRIGENTI SANITARI degli Stabilimenti Termali I.N.P.S.: "P.D'Abano" di Battaglia, "Terme dei Lavoratori" di Viterbo, "G.Mercuriali" di Fratta, "G.Tommasini" di Salsomaggiore, "D.Barduzzi" di S.Giuliano e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Attivita' termale I.N.P.S..- Decreto Ministero della Sanita' del 12 agosto 1992, pubblicato nella G.U. del 18.8.1992. "Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi". DIPARTIMENTO CENTRALE PER LE FUNZIONI MEDICO-LEGALI AREA SANITARIA PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Uff. XIV Roma, 29 settembre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 230. Ai COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI DIRIGENTI SANITARI degli Stabilimenti Termali I.N.P.S.: "P.D'Abano" di Battaglia, "Terme dei Lavoratori" di Viterbo, "G.Mercuriali" di Fratta, "G.Tommasini" di Salsomaggiore, "D.Barduzzi" di S.Giuliano e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Attivita' termale I.N.P.S..- Decreto Ministero della Sanita' del 12 agosto 1992, pubblicato nella G.U. del 18.8.1992. "Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi". 1 - IDENTIFICAZIONE DELLE PATOLOGIE. Si riporta, di seguito, per la parte di interesse, l'elenco delle patologie, allegato al decreto indicato in oggetto, i cui oneri, relativi alla fruizione delle prestazioni termali, sono a carico della finanza pubblica. MALATTIE REUMATICHE: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari; reumatismi infiammatori in fase di quiescenza; sindrome del Tunnel carpale. MALATTIE DELLE VIE RESPITATORIE: sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche; bronchiectasie; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con eclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave e/o da cuore polmonare cronico). Risulta evidente che le patologie osteo-articolari riconosciute dall'I.N.P.S. per l'autorizzazione di cicli di terapia termale sono tutte comprese nelle voci, sia pure sintetiche, del citato elenco ministeriale; per quanto riguarda, invece, le malattie respiratorie, dalle broncopneumopatie ostruttive sono state esclusi sia l'enfisema avanzato - gia', peraltro, considerato una controidicazione al trattamento termale - sia l'asma bronchiale, intrinseco ed estrinseco: per tali patologie, pertanto, come pure per le sindromi rinosinusitiche, comprese nel predetto elenco, ma non previste tra quelle autorizzabili dall'I.N.P.S., il trattamento termale non puo' essere concesso. Nelle norme transitorie dello stesso decreto e', peraltro, prevista la possibilita' della fruizione, fino al 31/12/1992, di prestazioni termali, con oneri a carico della finanza pubblica, sempreche' le stesse, in passato, siano state riconosciute dall'Istituto ai fini della concessione delle cure: tale possibilita' non ricorre, invece, per l'enfisema avanzato e l'asma bronchiale, trattandosi di forme morbose esplicitamente escluse dal citato elenco. 2 - CONTROLLI. L'art.3 del decreto in argomento stabilisce che "gli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici)", precisando che "il rilevamento deve essere effettuato al'atto dell'erogazione della prestazione"; inoltre, che "per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art.2 del decreto e per quelli che, a qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il rilevamento deve comprendere l'identificazione personale dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni singola seduta di cure". Per come evidente, le disposizioni di cui sopra, da attuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assumono rilevanza, per l'Istituto, per l'interesse a che le cure vengano effettivamente praticate dagli assicurati e perche' gli oneri sostenuti per il soggiorno degli stessi non vengano vanificati.- Tale interesse, per come noto, e', in atto, perseguito mediante direttive che prevedono l'apposizione della firma, da parte degli assicurati, su fogli giornalieri, per singolo tipo di cura e lo scambio, parimenti giornaliero, di notizie fra le Terme e le strutture alberghiere, in caso di assenza alle cure di qualche assicurato. Tali direttive, ritenendosene la permanente idoneita' ai fini del decreto, vengono confermate. - Peraltro, allo scopo di evitare agli stabilimenti termali l'adozione di sistemi di rilevamento nominativo diversificati, a seconda che i lavoratori risultino autorizzati dall'I.N.P.S. ovvero dalle UU.SS.LL. o dall'I.N.A.I.L., gli stessi potranno avvalersi dei sistemi alternativi previsti dal decreto - meccanici o elettronici - purche' "idonei". Conseguentemente, a tutte le strutture - termali ed albeghiere- convenzionate dovra' essere data notizia di tale possibilita'. 3 - STABILIMENTI TERMALI I.N.P.S.. Gli stabilimenti termali I.N.P.S., presso i quali vengono erogate cure autorizzate dalle UU.SS.LL. o dall'I.N.A.I.L., dovranno conformarsi, in toto, alle disposizioni dell'art.3, soprattutto, relativamente a quelle contenute nel 2 comma. A tal fine, in considerazione del disposto di cui al precedente art.2, 5 comma - secondo cui i benefici dallo stesso previsti (eventuale ammissione dei lavoratori a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari e diritto alle prestazioni economiche) "non competono se la cura e' effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale" - le Direzioni degli stabilimenti interessati che non abbiano stipulato la convenzione dovranno contattare immediatamente la coesistente U.S.L., per il relativo adempimento e per l'acquisizione di benestare per le cure che, nelle more, verranno erogate. IL DIRETTORE GENERALE F.TO G. BILLIA