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900312
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
739
Circolare n. 242
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Agenzie di pompe funebri. Inquadramento previdenziale:
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
739
Roma, 17 ottobre 1987        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                 e, per conoscenza,
Circolare n. 242             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Agenzie di pompe funebri. Inquadramento previdenziale:
    Con la circolare n. 2494 G.S. dell'11 dicembre 1968 (1) e' stato precisato
che le agenzie di pompe funebri dovevano essere classificate nella categoria
commercio, ove non disponessero di propri automezzi per il trasferimento ed il
trasporto delle salme e nella categoria industria qualora, invece,
provvedessero a tale servizio con propri mezzi di trasporto.
    Recentemente, peraltro, a seguito di un riesame delle modalita' di
svolgimento dell'attivita' delle aziende in oggetto, si e' rilevato che non
sussistono, in concreto, elementi sostanziali che giustifichino una diversa
classificazione nell'inquadramento delle aziende stesse. Detta attivita', in
effetti, anche se svolta con l'ausilio di propri mezzi di trasporto, e' da
ritenere riconcibile, comunque, a quelle proprie delle agenzie che prestano
servizio, inquadrabili, pertanto, nel settore commercio.
    Di tale nuovo orientamento e' stato debitamente informato il competente
Comitato Speciale per gli Assegni Familiari che ha preso atto delle suaccennate
conclusioni.
    Di conseguena, e' necessario procedere all'attribuzione di un'unica
classificazione nel ramo commerciale  (c.s.c. 7.07.07) delle imprese di cui
trattasi, provvedendo a trasferire in detto ramo quelle gia' assegnate al ramo
industria.
    Per queste ultime, ovviamente, trattandosi di variazioni di indirizzo nei
criteri di inquadramento, la nuova classificazione dovra' essere disposta con
decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data della presente
circolare.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       Fassari
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(1) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1593