900328 RAMO LEGALE 650 Circolare n. 250 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Azione di surrogazione: questioni organizzative e legali. RAMO LEGALE 650 Roma, 11 dicembre 1982 Circolare n. 250 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Azione di surrogazione: questioni organizzative e legali. All. 3 1 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI. Com'e noto, allo scopo di rimuovere l'ingente arretrato delle pratiche di surrogazione ereditate dall'INAM e dai disciolti enti mutualistici e di risolvere in materia il problema della organizzazione del lavoro relativo anche alla competenza originaria dell'INPS ex lege 833/78 (1), questa Direzione Generale ha ravvisato la necessita che presso le Sedi provinciali vengano costituiti gruppi operativi (inseriti nel settore prestazioni varie) con il compito di provvedere alla istruzione delle pratiche di cui trattasi prima di trasferirle - se del caso - alla competenza dell'Ufficio legale. I principi organizzativi e i criteri direttivi relativi all'azione di surrogazione (come preludio alla costituzione dei gruppi operativi) erano gia contenuti sia pure sommariamente nelle circolari e nei messaggi inviati tempo fa da questa Direzione Generale e dal settore AS del Servizio legale; l'intendimento era quello di promuovere e facilitare - come in alcuni casi e avvenuto - le eventuali iniziative delle SS.LL. in materia. - 1 - Successive istruzioni della scrivente hanno indicato ocn maggiore specificita i mezzi e i sistemi per risolvere il problema. Si deve peraltro osservare che, mentre in alcune Sedi (pur nelle difficolta gestionali ma utilizzando in base alle disposizioni contenute nell'art. 67, 1 comma, lettera A della legge n. 833 del 1978, nella direttiva C.S.N. 23 ottobre 1979 n. 1 e nel D.M. 20 dicembre 1979, il personale proveniente dall'INAM e dagli altri enti musutalistici a cio particolarmente qualificato per la esperienza acquisita) sono stati raggiunti risultati apprezzabili che hanno portato ad una graduale opportuna normalizzazione della organizzazione del lavoro e della evasione dell'arretrato, in altre Sedi invece la situazione si presenta meno soddisfacente. Il che induce ad insistere perche si provveda ad ovviare, sia pure con gradualita, alle lacune e carenze riscontrate non omettendo di sollecitare gli opportuni interventi degli Assessori e delle UU.SS.LL., al fine di attuare ogni indispensabile collaborazione in merito ai controlli della certificazione sanitaria e di realizzare in tale modo un piu completo e soddisfacente adempimento dei reciproci compiti di legge. Nella sostanza, si affida alla responsabilita delle SS.LL, - nei casi e ovvio, che non siano stati ancora realizzati - la costituzione ed il funzionamento dei gruppi operativi i quali devono operare nell'area delle prestazioni con la specifica funzione di provvedere alla istruttoria amministrativa delle pratiche di surrogazione, all'acquisizione e controllo della relativa certificazione sanitaria e alla trasmissione delle pratiche (entro dieci giorni da quello dell'invio dell'estratto conto alle controparti) all'Ufficio legale per l'azione di competenza. A tale ultimo proposito si richiama l'opportunita che in calce all'estratto conto venga inserita la precisazione secondo la quale, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla sua trasmissione, tutte le comunicazioni inerenti alla pratica dovranno essere inviate all'Ufficio legale della Sede. A cura delle SS.LL. dovra anche constantemente operarsi per una sempre piu utile fluidificazione dei rapporti con le UU.SS.LL. al fine di attuare gli opportuni controlli dei certificati medici da cui desumere la natura traumatica della malattia dell'assicurato. Il responsabile del gruppo operativo - 2 - dovra anche curare il collegamento e la collaborazione del gruppo surroghe con l'Ufficio legale e con le UU.SS.LL. Si ribadiscono, a conferma e per quanto non contenuto in queste istruzioni, i suggerimenti impartiti, in materia, nelle precedenti note, circolari e messaggi. II - CONVENZIONI CON LE REGIONI. Per cio che riguarda la convenzione con le Regioni per il recupero delle spese sanitarie di loro competenza, si richiama l'art. 8 della legge 7 agosto 1982 n. 526 (2) che ha disciplinato le modalita di risarcimento dei danni alle Regioni e agli altri Enti, che erogano prestazioni facenti carico al Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali ovviamente non rientra l'INPS. Occorre, al proposito, precisare che la norma : 1) non e di applicazione generale ma concerne solo la responsabilita civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria (art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) ma non degli altri veicoli e dei natanti (art. 2 della stessa legge); 2) concerne i soli danni rientranti nei massimali di polizza; 3) non si applica agli eventi ante 1982 (ma si potrebbe anche ritenere che rientrino nella sua previsione solo i casi verificatisi dal 12 agosto 1982, data della sua entrata in vigore). Pertanto, nei limiti oggettivi e temporali suaccennati, gli accordi in atto - ove non ritualmente disdettati dalla controparte - restano in vigore, cosi come potranno essere stipulate con le Regioni nuove convenzioni che abbiano per oggetto, ovviamente, la materia non prevista dall'art. 8 della legge n. 526 citata. III - SVALUTAZIONE MONETARIA, INTERESSI E COMPETENZE LEGALI. Con la comunicazione n. 18 dell'8 settembre 1980 a firma dell'Avvocato Coordinatore Generale del Ruolo Professionale - Ramo Legale, al punto 8 si richiamava sommariamente l'orientamento giurisprudenziale della S.C. di Cassazione, allora formatosi sul problema della svalutazione monetaria. - 3 - L'attuale indirizzo della Cassazione (3) e ora nel senso che "l'indennizzo pagato dall'assicuratore, costituendo il limite della surroga dello stesso verso il terzo responsabile, integra un debito di valuta e non di valore con la conseguenza che il limite stesso non puo essere superato per effetto della svalutazione monetaria automatica afferente ai debiti di valore...". Gli argomenti addotti dalla Suprema Corte a sostegno di tale principio sono : "a) l'assicuratore, il quale eserciti la surroga ex lege, puo fare cio sino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrisposto al danneggiato - suo assicurato -, in quanto egli e un avente causa nel credito relativo; b) il diritto di surroga, di conseguenza, e circoscritto a tale indennita ed essendo questa predeterminata nei limiti del massimale di polizza (e quindi monetizzata) essa sostanzia un debito di valuta; c) per effetto di cio, non puo essere operata la c.d. rivalutazione automatica prevista per i debiti di valore, ma l'assicuratore potra richiedere, ai sensi dell'art. 1224 c.c., i maggiori danni da svalutazione secondo i principi e con i limiti enunciati da questa Corte Suprema a SS.UU. (cfr. Cass. n. 3776/1979)". Pertanto, il menzionato indirizzo della Suprema Corte riconosce quale possibile maggior danno risentito dall'assicuratore che agisce in surrogatoria e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1224, 2 comma c.c., anche quello derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta sino al momento dell'effettivo risarcimento, a condizione pero che lo stesso assicuratore provi l'esistenza del maggior danno sofferto. Tale orientamento, assolutamente prevalente e confortato da gran parte della dottrina, non viene sempre seguito dalla giurisprudenza di merito, la quale, al contrario, sostiene che le somme liquidate all'assicuratore che si surroga costituiscono al pari di quelle spettanti al danneggiato, nel cui credito succede a titolo particolare, un debito di valore avendo la medesima funzione di ripristinare il patrimonio del leso nella sua consistenza originaria anteriore all'evento dannoso (4). Per quanto riguarda invece la liquidazione degli interessi, l'orientamento della Corte di Cassazione e nel senso che "in tema di risarcimento di danni, gli interessi - 4 - sulla somma liquidata per responsabilita aquiliana hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito e costituiscono quindi una componente del danno stesso, cosicche sono dovuti dal giorno in cui questo ebbe a prodursi, anche nel caso che nella liquidazione si sia tenuto conto della svalutazione monetaria..."(5). Considerata, quindi, la diversa funzione della rivalutazione e degli interessi, tendente l'una a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, diretti gli altri a compenare il creditore del ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno stesso, ne consegue che gli interessi sono giuridicamente compatibili con la somma rivalutata e, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione, gli stessi debbono essere corrisposti a decorrere dal giorno in cui si e verificato l'evento dannoso (6). Al verificarsi del danno si costituisce, quindi, in capo al responsabile o alla sua compagnia di assicurazione, una obbligazione risarcitoria che comprende gli interessi compensativi; dopo la richiesta di risarcimento del danneggiato (nonche dell'Istituto che si surroga) e l'inutile decorso dei sessanta giorni previsti dall'art. 18 della legge n, 990 del 1969, si applicano gli interessi moratori, nel senso che diventa moratorio cio che prima era compensativo. Pertanto, al contrario degli interessi compensativi che costituiscono una componente stessa del danno, tanto da doversi liquidare d'ufficio anche in mancanza di richiesta della parte danneggiata e decorrono dalla data del fatto illecito, gli interessi moratori sono invece dovuti dall'assicuratore dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli nelle forme e nei termini di cui agli artt. 18 e 22 della citata legge 24 dicembre 1969 n.990 e dopo il decorso dei sessanta giorni previsti (7). Sulla base di quanto sopra evidenziato, se in ordine alla legittimita della integrale richiesta degli interessi compensativi e moratori non sembra sussistano problemi, in - 5 - ordine invece alla richiesta della svalutazione monetaria sulle somme da recuperare con l'azione di surrogazione, l'atteggiamento dei singoli Uffici legali periferici dovra essere subordinato al locale orientamento giurisprudenziale sulla questione e quindi alla prassi stabilita "in loco" con le Compagnie di assicurazione, tenendo presente che di fronte ad eventuali contestazioni delle controparti l'INPS sara tenuto a provare "il maggior danno" ai sensi del 2 comma dell'art. 1224 c.c. se l'orientamento dei locali Giudici e conforme a quello attuale della S.C. di Cassazione. Pertanto, sembra opportuno non irrigidirsi su certe richieste, considerato che la linea conciliativa consente all'Istituto di non incrementare il contenzioso con tutti i riflessi negativi che cio comporta in ordine ai tempi di recupero e all'aleatorieta del risultato della causa, anche perche requisito essenziale delle transazioni e la presenza delle reciproche concessioni e rinunzie. In merito alle eccezioni sollevate da alcune Compagnie di assicurazione, le quali avrebbero contestato il diritto alle competenze professionali per l'attivita stragiudiziale sotto il profilo che i destinatari sono legati da rapporto d'impiego con l'Istituto, si osserva quanto segue. Fermo restando quanto gia stabilito da questa Direzione Generale con messaggio n. 1352 del 30 agosto 1980 (v. alleg. 1) si ribadisce che il diritto a dette competenze e riconosciuto dall'art. 1 delle norme generali sugli onorari ed indennita spettanti agli avvocati ed ai procuratori, in materia stragiudiziale civile e penale (D.M. 26 giugno 1982). Per quanto riguarda il rimborso delle "voci accessorie", si richiama l'art. 11 delle suddette norme generali, il quale riconosce all'avvocato ed al procuratore per ogni pratica un rimborso forfettario "in ragione del 10% sull'importo dei soli onorari": in tal modo si puo evitare una esposizione analitica delle singole voci. Qualora il pagamento dell'intero importo richiesto dall'Istituto venga eseguito, prima del diretto intervento legale e solo a seguito dell'invio della c.d. diffida amministrativa, manca in concreto una effettiva transazione e quindi una qualsivoglia attivita legale: pertanto, in tale ipotesi, non vi potra essere alcun aggravio di onorari ed indennita a carico della controparte. - 6 - IV - COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI ESTERE. Relativamente alla possibilita di esercitare l'azione di surrogazione nell'ambito dei Paesi della CEE, occorre preliminarmente osservare che l'art. 84 del Regolamento n. 14089/71 prevede che "per l'applicazione del Regolamento le Autorita e le Istituzioni degi stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione". Esempi di siffatta "collaborazione" possono essere ravvisati: 1) nell'obbligo delle Autorita o Istituzioni di uno Stato membro di non respingere richieste o documenti loro inviati in quanto redatti in una lingua di altro Stato membro (art. 84, par. 4, Reg. n. 1408/71); 2) nell'effettuazione di periodici controlli amministrativi e sanitari da parte di una Istituzione, per conto e nell'interesse dell'altra, al fine dell'accertamento dei requisiti del diritto alle prestazioni (art. 51, par. 1 e 2, Reg. 574/72); 3) nell'obbligo spettante all'Istituzione di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore e assoggettato, di predetto lavoratore sia cittadino, tutte le informazioni di cui quest'ultimo ha bisogno ai fini della liquidazione della pensione (art. 50, par. 1, lettera a), del Reg. di applicazione n. 574/72); ecc. Devesi innanzitutto osservare che nessuna norma dei Regolamenti CEE sino ad oggi emanati consente alle Istituzioni degli Stati membri (sia per la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate, ex art. 111, par. 1 del Reg. n. 574/72, sia per la ripetizione dei contributi ex art. 92, co. 1 del Reg. 1408/71 e sia infine per le azioni di surrogazione ai sensi del successivo art. 93) di fornire una pari collaborazione in sede giudiziale per il recupero forzoso di dette prestazioni, per cui dovranno essere presi opportuni accordi. - 7 - Prima dell'entrata in vigore della legge n. 833/78 del DL 633/79, convertito nella legge n. 33/80 (8) del DPR n. 618/80, le azioni di recupero dei contributi di malattia e quelle di surrogazione erano effettuate, sempre in via amministrativa e su incarico dell'organismo interessato, a cura delle Sedi provinciali dell'INAM che, a loro volta chiedevano all'Istituzione estera analoga collaborazione quando necessaria. Successivamente, con l'entrata in vigore dei citati provvedimenti, tali adempimenti sono di competenza dell'INPS (per quanto riguarda il recupero di contributi e delle spese per prestazioni solo economiche dal 1 gennaio 1980, anche sanitarie ante 1980) e del Ministero della Sanita, relativamente alle spese di assistenza sanitaria post 1979. C'e da tener inoltre conto che i Regolamenti comunitari sono nel nostro Ordinamento interno immediatamente applicabili, vincolando direttamente gli Stati membri della CEE, senza bisogno di leggi interne di attuazione (9). Di conseguenza sorge l'obbligo dell'INPS di collaborare con le Istituzioni comunitarie per il recupero delle spese sopportate per assistenza agli assicurati in dipendenza di fatti lesivi imputabili a responsabilita di terzi. Con l'art. 2 del DL 8 maggio 1981, n. 208 (10), convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344 (11) e stata attribuita al Ministero della Sanita la facolta di affidare alle Regioni, all'INPS ed all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali esso Ministero e tenuto in forza dei precitati Regolamenti della CEE o in esecuzione di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria. Gia con precedente messaggio n. 13959 del 16 aprile 1982 (v. all. 2) sono state diramate le disposizioni relative alla materia, in conformita alle procedure gia adottate e sperimentate dal disciolto INAM. Il Ministero della Sanita ha inoltre notificato agli Enti stranieri e alle UU.SS.LL. l'affidamento degli adempimenti in questione per l'instaurazione dei reciproci rapporti direttamente con l'Istituto (12). - 8 - Si ricorda che l'esercizio delle azioni surrogatorie deve avvenire con la massima diligenza ed in stretta collaborazione con le Unita Sanitarie Locali e che l'assolvimento dei compiti precisati con il messaggio n. 13959 deve essere affidato ai gruppi operativi "azioni di surrogazione" istituiti presso gli Uffici prestazioni delle Sedi provinciali, i quali terranno in particolare evidenza le pratice relative, avendo cura di provvedere ad un sollecito e proficuo risultato per gli impegni assunti nei confronti del Ministero della Sanita e delle stesse Istituzioni estere. Il gruppo operativo, ricevuta dalla stessa Istituzione estera la certificazione sanitaria allegata all'apposito modulo in bilingue, gia in uso presso le Sedi INAM, dovra iniziare la stessa procedura prevista per i casi di surrogazione da azionare all'interno, con la differenza che la conseguente azione giudiziale, in caso di esito negativo della fase amministrativa, potra avere inizio soltanto qualora l'Istituzione straniera, interpellata dalla competente Sede provinciale - previa interruzione della prescrizione - ne ravvisi l'opportunita. In tale caso l'Istituzione straniera dovra rilasciare apposita procura speciale ad litem. Le somme recuperate per conto ed in favore delle Istituzioni straniere dovranno essere loro direttamente accreditate secondo modalita da concordare; quelle invece recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, relative cioe all'assistenza fruita da assicurati della legislazione italiana a seguito di eventi accaduti all'estero e imputabili ad altrui responsabilita, saranno trasferite, sempre ad opera dell'INPS, all'apposito "Fondo" dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, secondo modalita da concordare. Analoga forma di collaborazione dovra essere prestata per il recupero, da parte delle Istituzioni straniere, delle prestazioni erogate all'assicurato infortunato dagli organismi italiani. V - ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI SURROGA TRASMESSE DAI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI. PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI. In ordine al contenzioso ricevuto dall'INAM in materia di azione si surrogazione ex artt. 1916c.c. e 28 legge 990/1969, - 9 - sono sorte alcune questioni sia per cio che riguarda il pagamento degli onorari ai legali esterni convenzionati con l'Ente mutualistico predetto per l'attivita professionale dagli stessi precedentemente fornita in questi giudizi, sia per l'archiviazione di dette pratiche qualora l'azionabilita delle stesse non sia piu possibile per intervenuta prescrizione o per smarrimento, o invio al macero della documentazione, ecc. ...". Sul primo problema, c'e anzitutto da ricordare che - con messaggio n. 8700 del 29 maggio 1982 (v. all. 3) - sono state impartite disposizioni alle SS.LL. per il versamento al Ministero del Tesoro delle somme ricevute dall'Istituto a titolo di competenze professionali relative all'attivita prestata dai legali esterni, gia convenzionati con l'INAM, in vertenze riguardanti materia contributiva e di surroga concluse anteriormente al trasferimento dei compiti all'INPS. Per quei giudizi i quali, invece, al momento del trasferimento dei compiti, erano ancora in corso, atteso che alla trattazione e definizione delle vertenze hanno contribuito sia gli avvocati esterni ex convenzionati con l'INAM sia gli avvocati interni dell'INPS, si comunica che e stato interessato, in proposito, il Ministero del Tesoro al fine di concordare con questo Istituto una regolamentazione dei rapporti economici, che individui i criteri per la determinazione degli importi da destinare ai legali esterni in relazione all'attivita da loro svolta nei singoli giudizi. Le risultanze di questi contatti saranno comunicate alle SS.LL. per i successivi adempimenti. Ovviamente nei casi in cui il giudice abbia espressamente provveduto a liquidare gli importi distinguendo tra INAM e INPS, non esiste alcun problema di imputazione e pertanto le SS.LL. applicheranno, ove avessero ricevuto per questi giudizi le somme liquidate ai legali esterni per l'attivita da loro prestata quali difensori dell'INAM, il citato messaggio n. 8700 del 29 maggio 1982 trasmettendo le somme al Ministero del Tesoro. Per quelle vertenze che, invece, si concludano transattivamente, occorre distinguere il caso in cui sia intervenuta transazione giudiziale da quello in cui la controversia sia stata definita stragiudizialmente. Nel primo caso, stante il disposto dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre - 10 - 1933, n. 1578 che stabilisce la solidarieta di tutte le parti che hanno transatto, nel pagamento degli onorari al professionista tuttora creditore, si dovra, d'accordo con l'avvocato esterno ex convenzionato con l'INAM, determinare l'entita delle competenze a lui spettanti sulla base di una valutazione proporzionale all'attivita da questi svolta rispetto anche al contributo dato dal legale interno INPS. Gli importi - una volta determinati - devono essere versati direttamente al professionista, dandone tuttavia comunicazione al Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni. Nel caso in cui la controversia ereditata dall'INAM si concluda con transazione stragiudiziale, le SS.LL., sempre sulla base dell'attivita professionale effettivamente prestata dal legale esterno nella vertenza, determineranno la parte di spese legali dovuta al predetto professionista versandola al Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni - unitamente ad un elenco in cui sia indicato il nome dell'avvocato e gli estremi della vertenza cui l'importo delle competenze si riferisce. A completamento di quanto sopra, occorre infatti oservare che l'art. 68 R.D.L. 27 novembre 1933 n, 1578 sopra richiamato non si applica, per costante giurisprudenza della Cassazione, alle prestazioni professionali stragiudiziali (13). La richiamata giurisprudenza ha fra l'altro precisato che l'art. 68 del predetto R.D.L. n. 1578, in quanto introduce una deroga al principio secondo il quale il difensore puo rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento del compenso, e una norma di stretta interpretazione, per cui il termine "giudizio" in essa contenuto e sinonimo di "processo", cioe di attivita che si svolge dinanzi all'Autorita giudiziaria e non puo essere inteso come l'equivalente di controversia o di lite. Sul secondo ordine di problemi, suscitato dall'impossibilita per il legale interno di questo Istituto di azionare le controversie ricevute dall'INAM in materia di surroga ex artt. 1916 c.c. e 28 legge n. 990/1969, in quanto le relative documentazioni sono state smarrite o inviate al macero, oppure e decorso il termine prescrizionale, le SS.LL. dovranno inviare le pratiche di surroga suddette per lo storno al Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni - che e, dopo l'estinzione dell'INAM, il titolare del relativo credito. La trasmissione delle predette pratiche dovra, com'e ovvio, essere corredata da un motivato parere legale. - 11 - VI - QUIETANZE DI RISARCIMENTO PER DANNI FUTURI. In ordine al problema della estensione ai danni futuri delle "quietanze di risarcimento" da parte delle Societa assicuratrici ovvero da parte del terzo responsabile, si ricorda che la S.C. di Cassazione ha stabilito quanto segue: "In tema di transazione sui danni per responsabilita da fatto illecito, quando l'atto contenga una clausola indicante come compreso nella transazione ogni diritto presente e futuro, con dichiarazione del danneggiato di non avere piu nulla a pretendere per qualsiasi titolo di danno, anche se non conosciuto, e di rinunciare quindi ad ogni azione in qualsiasi sede, il danneggiato puo, nondimeno, chiedere successivamente il risarcimento dei danni non ancora venuti ad esistenza al momento della transazione, ove si tratti di danni dei quali non si avevano elementi per ritenere, secondo una ragionevole previsione, che si sarebbero potuto verificare" (14). Ovviamente il medesimo principio e applicabile all'INPS che agisce in via surrogatoria nel senso che le quietanze rilasciate dall'Istituto - pur ampiamente liberatorie - non gli potranno essere opposte ove il danno futuro non fosse prevedibile al momento della sottoscrizione dell'atto. * * * * Ove occorrano chiarimenti e precisazioni le SS.LL. potranno rivolgersi al competente Settore AS del Ruolo Professionale - Ramo legale. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI (1) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2355 (2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2473 (3) Cass. III Sez. civile, Azienda Autonoma F.S. c/SpA Riunione Adriatica di Sicurta ed altri, 20 marzo 1982, n. 1817. - 12 - 4) In tal senso: Tribunale di Firenze, INAM c/Les Assurances Nationales ed altri, 17 marzo 1980, n. 559; Corte di Appello di Lecce, 11 aprile 1981, n. 138; Tribunale di Fermo, INAM c/Rocchi Marcello, 15 luglio 1982, n. 270; Pretura di Acerra, INAM c/Russo Vincenzo, 27 maggio 1981, n. 17; Pretura di Caltanissetta, INAM c/Societa "Lloyd Mediterraneo", 5 novembre 1979, n. 72; Pretura di S. Benedetto del Tronto, INPS c/Deliso Vincenzo ed altri, 3 dicembre 1981, n. 73; Pretura di Roma, INPS c/Campioni Augusto ed altri, 8 aprile 1982, n. 5221; ecc. (5) Cass. III Sez. Civile, Caputi Italo c/Criscuolo Annunziata ed altri, 13 ottobre 1979, n. 5352; conforme: Cass., III Sez. Civile, ATAC c/Mancini Cesare ed altri, 30 gennaio 1980, n. 725; ecc. (6) Cass. S.U. 19 luglio 1977, n. 3216. (7) In tal senso, la recente sentenza: Cass., I Sez. civile, Marino c/Compagnia di Assicurazione UNIPOL S.p.A., 30 novembre 1981, n. 6376. (8) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284. (9) Vedi in proposito la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 26 ottobre 1981. (10) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1052. (11) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1561. (12) Nota Ministero del 6 febbraio 1982, n. 1000618. (13) Cass., Sez. II, sentenza n. 318 del 5 febbraio 1974; Cass., Sez. II, sent. n, 3207 del 10 ottobre 1968; Cass., Sez. II, sent. n. 60 del 23 gennaio 1960. (14) In tal senso: Cass., Sez. III, 7 settembre 1977, n. 3905, cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 1975, n. 3172, in Giur. It. 1975, 1929 e segg. ALLEGATO 1 MESSAGGIO N. 1352 DEL 30 AGOSTO 1980 Servizio LEGALE AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI - 13 - OGGETTO: Azione di surrogazione ex artt. 1916 C.C. e 28 della legge 24 novembre 1969 n. 990. Disposizioni applicative in materia di transazione. Si fa seguito al messaggio n. 974 del 19 giugno 1980, avente per oggetto: "art. 23 quinquies, IV comma, della legge 29 febbraio 1980 n.33. Azioni di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., riferite agli anni 1979 e precedenti. Variazione al piano dei conti", anche per rispondere ad alcuni quesiti posti dai dirigenti delle Sedi provinciali circa i criteri da seguire per le definizioni transattive delle pratiche di surrogazione, relative al recupero di prestazioni erogate dai disciolti enti mutualistici in epoca anteriore al 1 gennaio 1980. In via ancora provvisoria ed in attesa di definitiva e pia completa regolamentazione dell'intera materia, allo stato favorire il piu sollecito recupero dei crediti e di evitare l'instaurarsi di un gravoso contenzioso, tenuto conto che nella quasi generalita dei casi trova applicazione la prescrizione biennale di cui al II comma dell'art. 2947 c.c., appare opportuno che codeste Sedi si uniformino ai criteri che seguono, peraltro in massima parte rispondenti a quelli gia applicati dall'INAM. Le proposte transattive delle compagnie di assicurazione o dei terzi responsabili saranno accettate dai direttori delle Sedi provinciali secondo il fac-simile all.to n.1, previo il parere scritto del legale che ha trattato la pratica in conformita alla prassi gia seguita dall'INAM e di cui alla lettera a) testo unico di detto Istituto - prot. n. 7/1640 del 13 giugno 1977 - nella quale appunto e stata demandata al direttore l'accettazione delle proposte transattive previo il parere del legale che trattava la pratica. La stessa procedura dovra essere seguita per il rigetto della proposta o per l'archiviazione della pratica. Sul piano sostanziale va precisato che dal 1 gennaio 1975, essendo stata trasferita alle Regioni l'assistenza ospedaliera (legge 17 agosto 1974, n. 386), l'azione di surrogazione viene limitata al recupero delle prestazioni - 14 - economiche, medico-generiche farmaceutiche e specialistiche, calcolate queste ultime a forfait per ogni giorno di malattia dell'infortunato. Di conseguenza, tenuto conto che le prestazioni ospedaliere ed economiche sono facilmente documentabili, l'unica voce sulla quale, per transazione, si possono operare ragionevoli riduzioni e quella concernente le spese per assistenza medico-generica, farmaceutica e specialistica a condizione pero che esistano dubbi sulla responsabilita e la solvibilita del terzo ovvero in caso di sinistri che, malgrado un lungo periodo di infermita, non abbiano richiesto in concreto un'assistenza medico-generica farmaceutica o specialistica o la abbiano richiesta in misura esigua ed ancora, per quelle pratiche assolutamente non documentabili o per quelle in cui la meccanica del sinistro sia tale da far presumere una rilevante corresponsabilita dell'assicurato. E' ovvio che, all'infuori dei summenzionati casi ed altri similari, l'atteggiamento dell'Istituto sara quello di insistere sulla legittimita del criterio forfettario dell'assistenza medico-generica, farmaceutica e specialistica, sulla base della numerosa giurisprudenza favorevole. In ordine alle formalita si dispone: la sottoscrizione, per accettazione e quietanza, dei relativi atti verra effettuata dai menzionati direttori in conformita alla prassi gia seguita dall'INAM. In merito si precisa che la sottoscrizione stessa dovrebbe seguire l'effettivo pagamento della somma concordata; qualora invece le compagnie di assicurazione insistano a voler effettuare il pagamento dopo la sottoscrizione dell'atto di quietanza, in tal caso la validita dell'atto sara subordinata all'effettivo pagamento di quanto dovuto entro un ristretto periodo di tempo, giusta comunicazione da fare con raccomandata R.R., come da fac-simile allegato n. 2. La somma indicata nell'atto di quietanza e generalmente comprensiva del capitale e degli onorari per cui la distinzione fra le due voci con conseguente imputazione dovra operarsi sulla base di quanto stabilito nel verbale di definizione sopra menzionato. - 15 - Circa il problema di utilizzo della carta intestata da parte dei legali, si ravvisa la necessita di far ricorso a tale formalita in quanto l'invio della "diffida legale" segna la fine della fase amministrativa ed il contemporaneo inizio di una particolare fase di trattazione legale "stragiudiziale", che potendosi concludere, come avviene nella generalita dei casi, con la transazione, postula, la conoscenza da parte delle compagnie di assicurazione del soggetto abilitato a trattare, che nel caso e il singolo avvocato munito di mandato da parte del legale rappresentante dell'Istituto. All'uopo, i predetti legali potranno utilizzare la carta intestata dell'Istituto, in uso presso le rispettive Sedi proviciali, aggiungendo sotto l'intestazione il proprio nome e cognone, come da allegato n. 3. In sede di un particolare problema applicativo nascente dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed anche per cio che riguarda le azioni di surrogazione riferite agli anni 1980 e successivi, puo accadere che le compagnie di assicurazione richiedano a codeste Sedi provinciali di specificare l'importo delle prestazioni erogate. In tal caso l'Istituto entro il termine tassativo di 45 gg. deve dichiarare la propria intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato. Ne deriva la necessita che anche nell'ipotesi in cui non siano ancora acclarate tutte le condizioni di legittimazione dell'Istituto all'azione di surrogazione in relazione alle concrete fattispecie, a scopo cautelativo, si dovra comunque provvedere all'immediato inoltro alla compagnia di assicurazione della lettera di cui all'allegato 4. p. il f.f. DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ALL.n. 1 INPS - SEDE PROVINCIALE DI ........................... VERBALE DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SURROGAZIONE - 16 - Assicurato ...................... R.C. .............. incidente del ............... Importo di œ. ......................... (indennita di œ. ........................... Assistenza ospedaliera œ. ...................... Assistenza medico generica, specialistica e farmaceutica œ. ........................ ). * * * * Il sottoscritto Direttore .............................. , esaminata la documentazione relativa alla pratica suddescritta, visto il seguente parere sottoscritto dal legale che ha trattato la pratica: ........................................................ ........................................................ ........................................................ (Firma dell'avvocato) D E L I B E R A a) di accogliere /respingere la proposta avanzata dalla controparte che prevede il pagamento della sorte in œ. ....................... e degli onorari in œ. ........................... b) di archiviare la pratica per i seguenti motivi: ...................................................... ...................................................... ...................................................... Data ..................... IL DIRETTORE ................... - 17 - All. n. 2 Si restituisce l'allegato atto di quietanza regolarmente sottoscritto, con preghiera di voler provvedere a versare l'importo relativo entro il termine di gg. 15 dalla data della presente, avvertendo che la validita della quietanza e subordinata al pagamento di quanto dovuto nel termine suddetto. Distinti saluti. IL DIRIGENTE LA SEDE All. n. 3 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE li, ................ Sede di ............ Avv. ............... Ufficio legale - Tel. .................... OGGETTO: Ass. ................... R.C. ............... Vs. Rif. .................................... ............................................. ............................................. Comunico che l'INPS - subentrato ai disciolti Enti mutualistici, ai sensi dell'art. 23 quinquies, 4 comma sub. art. 1 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, nell'esercizio dell'azione di surroga ex artt. 1916 e 28 della L. 24 novembre 1969, n. 990 - non ha accolto la proposta transattiva formulata da codesta compagnia di assicurazione con lettera del ....................... per la definizione della pratica di surroga in oggetto. Ho ricevuto, pertanto, incarico dallo stesso INPS di procedere giudizialmente per il recupero dell'intera somma di - 18 - œ. .................... relativa alle spese di assitenza sostenute dall' ......................... in favore dell'assicurato in oggetto, oltre alle mie competenze professionali. Cio premesso, invito formalmente codesta compagnia a prendere contatti con lo scrivente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente diffida, al fine di concordare una diversa definizione della vertenza. Decorso inutilmente il suddetto termine, daro senz'altro inizio all'azione giudiziale con l'aggravio di ulteriori spese. Distinti saluti. Nome e cognome dell'avvocato All. n. 4 Sede di .................. N. ............. Alla Compagnia di assicurazione ............................... ........... e, per conoscenza Al signor (infortunato) In riscontro alla nota indicata in oggetto ed in riferimento alle indicazioni fornite da codesta compagnia sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'infortunato sig. ........................ , si dichiara, in attesa di poter specificare l'importo delle spese sostenute, l'intenzione di questo Istituto di surrogarsi nei diritti dell'infortunio predetto sino alla concorrenza delle somme medesime. - 19 - Si invita espressamente codesta compagnia assicuratrice, nel caso di liquidazione anticipata, a voler accantonare una somma sufficiente a garantire il pagamento delle spese sostenute. Distinti saluti. IL DIRIGENTE LA SEDE ALLEGATO 2 I.N.P.S. D.G. SER. LEGALE MITTENTE: SERVIZI SL-CI-O-RG MESSAGGIO N. 13959 DEL 16 APRILE 1982 OGGETTO: Artt. 84 e 93 Reg. CEE n. 1408/1971 - D.L. 8 maggio 1981, n. 208, art. 2. Collaborazione ai sensi della regolamentazione comunitaria: azione di surrogazione. Con nota 6 febbraio 1982, n. 1000.618 il Ministero della Sanita ha affidato all'INPS, in base all'art. 2 del DL 8 maggio 1981, n. 208 e artt. 84 e 93 Reg. CEE n. 1408/1971, il recupero, a carico dei terzi responsabili, delle spese relative alla assistenza erogata dal SSN per eventi verificatisi all'estero avvalendosi della collaborazione amministrative delle istituzioni straniere e chiarendo che, reciprocamente, l'INPS dovra prestare la stessa collaborazione in Italia alle istituzioni estere interessate. Il Ministero ha precisato che l'INPS dovra assolvere all'incarico seguendo le procedure a suo tempo adottate e proficuamente sperimentate dal disciolto INAM e accettate senza osservazioni dagli organismi esteri anche per cio che riguarda la modulistica gia in precedenza utilizzata da - 20 - quell'Istituto; esso dicastero a sua volta provvedera a notificare agli enti stranieri e alle UU.SS.LL. l'affidamento in questione per l'instaurazione di reciproci rapporti diretti con l'INPS. Tutti gli adempimenti di cui sopra saranno svolti dal gruppo azioni di surrogazione operante nell'ambito del reparto prestazioni e dall'ufficio legale secondo le rispettive competenze. In caso di azione giudiziale dovra essere utilizzata la procedura alle liti rilasciata nelle forme di legge restando inteso che l'INPS dovra subentrare anche nelle vertenze non ancora definite. Il Ministero ha inoltre precisato che le somme recuperate per conto e in favore degli organismi esteri dovranno essere loro direttamente accreditate secondo modalita da concordare; quelle invece recuperate per conto del SSN, relative cioe all'assistenza fornita ad assicurati della legislazione italiana a seguito di eventi accaduti all'estero e imputabili ad altrui responsabilita, saranno trasferite, sempre ad opera dell'INPS, all'apposito fondo dello stesso SSN pur esse secondo modalita da concordare. Contestualmente al presente messaggio e allo scopo di consentire l'esercizio della azione di surrogazione nelle ipotesi sopra indicate, il Ministero ha assicurato che provvedera ad interessare, per il tramite delle Regioni, le unita sanitarie locali affinche collaborino con le Sedi provinciali dell'INPS segnalando i casi di specie, fornendo alle stesse tutte le notizie utili per il seguito di competenza e procedendo alla regolare e formale consegna delle pratiche giacenti. Le SS.LL. sono pertanto invitate a prendere gli opportuni contatti con gli assessori Regionali e Comunali della Sanita e con le locali SS.LL. per attuare la collaborazione di cui trattasi che riveste carattere di urgenza soprattutto in relazione alle pratiche eventualmente giacenti con rischio di prescrizione del diritto. Va da se che la collaborazione degli organismi esteri dovra essere richiesta dall'INPS anche per il recupero delle prestazioni economiche di propria competenza. - 21 - Si resta in attesa di assicurazione e si fa riserva di ulteriori dettagliate istruzioni. IL DIRETTORE GENERALE F.to FASSARI ALLEGATO 3 I.N.P.S. D.G. SER. RAGIONERIA MITTENTE: REP. XII MESSAGGIO N. 08700 DEL 29 MAGGIO 1982 AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI PROVINCIALI E ZONALI OGGETTO: Competenze professionali avvocati esterni assicurati INAM ed altri Enti soppressi. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio liquidazioni, con nota ministeriale 633912 del 4 febbraio 1982, ha comunicato che le somme che sono state versate o che saranno versate all'Istituto a titolo di competenze professionali per l'attivita prestata da avvocati esterni gia convenzionati con l'INAM e gli altri Enti mutualistici disciolti, in vertenze riguardanti materia contributiva e di surroga ex art. 1916 C.C. concluse anteriormente al trasferimento dei compiti all'INPS, debbono essere versate al suddetto ufficio liquidazioni, mediante accreditamento sul c/c intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro - Servizio di Tesoreria - Via S. Nicolo da Tolentino, n. 67 - Roma, intestato: "Ministero del Tesoro ufficio liquidazioni - gestione liquidazione mutualistiche". Il predetto ufficio liquidazioni provvedera successivamente al pagamento, direttamente a favore dei singoli professionisti interessati. - 22 - A modifica di quanto precisato nella circoalre n. 233 B/75 del 30 marzo 1981, lett. b) si dispone ora che gli onorari di avvocato e le competenze di procuratore riscossi in ciascun mese dall'INPS, per le pratiche sopra chiarite, devono essere accreditati entro il termine previsto dalla citata circolare, all'Ufficio liquidazioni sul c/c sopraindicato. Per ciascun versamento, dovra essere trasmesso sempre all'Ufficio liquidazioni - Via Lariana, n. 15 - Roma - apposito elenco, corredato di eventuali documenti, contenente gli estremi della pratica, il nominativo e le generalita del professionista interessato, nonche l'importo che e stato accreditato al medesimo ufficio. Nulla e innovato per quanto concerne le imputazioni contabili delle somme in argomento. IL DIRETTORE GENERALE F.to FASSARI - 23 -