Trova in INPS

Versione Grafica

900328
RAMO LEGALE 650
Circolare n. 250
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
         e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Azione di surrogazione: questioni organizzative e
legali.
RAMO LEGALE 650
Roma, 11 dicembre 1982
Circolare n. 250
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                 e, per conoscenza
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Azione di surrogazione: questioni organizzative e
         legali.
All. 3
1 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI.
    Com'e noto, allo scopo di rimuovere l'ingente arretrato
delle pratiche di surrogazione ereditate dall'INAM e dai
disciolti enti mutualistici e di risolvere in materia il
problema della organizzazione del lavoro relativo anche alla
competenza originaria dell'INPS ex lege 833/78 (1), questa
Direzione Generale ha ravvisato la necessita che presso le
Sedi provinciali vengano costituiti gruppi operativi (inseriti
nel settore prestazioni varie) con il compito di provvedere
alla istruzione delle pratiche di cui trattasi prima di
trasferirle - se del caso - alla competenza dell'Ufficio
legale.
    I principi organizzativi e i criteri direttivi relativi
all'azione di surrogazione (come preludio alla costituzione
dei gruppi operativi) erano gia contenuti sia pure
sommariamente nelle circolari e nei messaggi inviati tempo fa
da questa Direzione Generale e dal settore AS del Servizio
legale; l'intendimento era quello di promuovere e facilitare -
come in alcuni casi e avvenuto - le eventuali iniziative delle
SS.LL. in materia.
                           - 1 -
    Successive istruzioni della scrivente hanno indicato ocn
maggiore specificita i mezzi e i sistemi per risolvere il
problema.
    Si deve peraltro osservare che, mentre in alcune Sedi (pur
nelle difficolta gestionali ma utilizzando in base alle
disposizioni contenute nell'art. 67, 1  comma, lettera A della
legge n. 833 del 1978, nella direttiva C.S.N. 23 ottobre 1979
n. 1 e nel D.M. 20 dicembre 1979, il personale proveniente
dall'INAM e dagli altri enti musutalistici a cio
particolarmente qualificato per la esperienza acquisita) sono
stati raggiunti risultati apprezzabili che hanno portato ad
una graduale opportuna normalizzazione della organizzazione
del lavoro e della evasione dell'arretrato, in altre Sedi
invece la situazione si presenta meno soddisfacente. Il che
induce ad insistere perche si provveda ad ovviare, sia pure
con gradualita, alle lacune e carenze riscontrate non
omettendo di sollecitare gli opportuni interventi degli
Assessori e delle UU.SS.LL., al fine di attuare ogni
indispensabile collaborazione in merito ai controlli della
certificazione sanitaria e di realizzare in tale modo un piu
completo e soddisfacente adempimento dei reciproci compiti di
legge.
    Nella sostanza, si affida alla responsabilita delle SS.LL,
- nei casi e ovvio, che non siano stati ancora realizzati - la
costituzione ed il funzionamento dei gruppi operativi i quali
devono operare nell'area delle prestazioni con la specifica
funzione di provvedere alla istruttoria amministrativa delle
pratiche di surrogazione, all'acquisizione e controllo della
relativa certificazione sanitaria e alla trasmissione delle
pratiche (entro dieci giorni da quello dell'invio
dell'estratto conto alle controparti) all'Ufficio legale per
l'azione di competenza.
    A tale ultimo proposito si richiama l'opportunita che in
calce all'estratto conto venga inserita la precisazione
secondo la quale, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla sua
trasmissione, tutte le comunicazioni inerenti alla pratica
dovranno essere inviate all'Ufficio legale della Sede.
    A cura delle SS.LL. dovra anche constantemente operarsi
per una sempre piu utile fluidificazione dei rapporti con le
UU.SS.LL. al fine di attuare gli opportuni controlli dei
certificati medici da cui desumere la natura traumatica della
malattia dell'assicurato. Il responsabile del gruppo operativo
                           - 2 -
dovra anche curare il collegamento e la collaborazione del
gruppo surroghe con l'Ufficio legale e con le UU.SS.LL.
    Si ribadiscono, a conferma e per quanto non contenuto in
queste istruzioni, i suggerimenti impartiti, in materia, nelle
precedenti note, circolari e messaggi.
II - CONVENZIONI CON LE REGIONI.
    Per cio che riguarda la convenzione con le Regioni per il
recupero delle spese sanitarie di loro competenza, si richiama
l'art. 8 della legge 7 agosto 1982 n. 526 (2) che ha
disciplinato le modalita di risarcimento dei danni alle
Regioni e agli altri Enti, che erogano prestazioni facenti
carico al Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali ovviamente
non rientra l'INPS.
    Occorre, al proposito, precisare che la norma : 1) non e
di applicazione generale ma concerne solo la responsabilita
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore soggetti all'assicurazione obbligatoria (art. 1 della
legge 24 dicembre 1969 n. 990) ma non degli altri veicoli e
dei natanti (art. 2 della stessa legge); 2) concerne i soli
danni rientranti nei massimali di polizza; 3) non si applica
agli eventi ante 1982 (ma si potrebbe anche ritenere che
rientrino nella sua previsione solo i casi verificatisi dal 12
agosto 1982, data della sua entrata in vigore).
    Pertanto, nei limiti oggettivi e temporali suaccennati,
gli accordi in atto - ove non ritualmente disdettati dalla
controparte - restano in vigore, cosi come potranno essere
stipulate con le Regioni nuove convenzioni che abbiano per
oggetto, ovviamente, la materia non prevista dall'art. 8 della
legge n. 526 citata.
III - SVALUTAZIONE MONETARIA, INTERESSI E COMPETENZE LEGALI.
    Con la comunicazione n. 18 dell'8 settembre 1980 a firma
dell'Avvocato Coordinatore Generale del Ruolo Professionale -
Ramo Legale, al punto 8 si richiamava sommariamente
l'orientamento giurisprudenziale della S.C. di Cassazione,
allora formatosi sul problema della svalutazione monetaria.
                           - 3 -
    L'attuale indirizzo della Cassazione (3) e ora nel senso
che "l'indennizzo pagato dall'assicuratore, costituendo il
limite della surroga dello stesso verso il terzo responsabile,
integra un debito di valuta e non di valore con la conseguenza
che il limite stesso non puo essere superato per effetto della
svalutazione monetaria automatica afferente ai debiti di
valore...".
    Gli argomenti addotti dalla Suprema Corte a sostegno di
tale principio sono : "a) l'assicuratore, il quale eserciti la
surroga ex lege, puo fare cio sino alla concorrenza
dell'ammontare dell'indennizzo corrisposto al danneggiato -
suo assicurato -, in quanto egli e un avente causa nel credito
relativo; b) il diritto di surroga, di conseguenza, e
circoscritto a tale indennita ed essendo questa predeterminata
nei limiti del massimale di polizza (e quindi monetizzata)
essa sostanzia un debito di valuta; c) per effetto di cio, non
puo essere operata la c.d. rivalutazione automatica prevista
per i debiti di valore, ma l'assicuratore potra richiedere, ai
sensi dell'art. 1224 c.c., i maggiori danni da svalutazione
secondo i principi e con i limiti enunciati da questa Corte
Suprema a SS.UU. (cfr. Cass. n. 3776/1979)".
    Pertanto, il menzionato indirizzo della Suprema Corte
riconosce quale possibile maggior danno risentito
dall'assicuratore che agisce in surrogatoria e come tale
risarcibile ai sensi dell'art. 1224, 2  comma c.c., anche
quello derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta sino
al momento dell'effettivo risarcimento, a condizione pero che
lo stesso assicuratore provi l'esistenza del maggior danno
sofferto.
    Tale orientamento, assolutamente prevalente e confortato
da gran parte della dottrina, non viene sempre seguito dalla
giurisprudenza di merito, la quale, al contrario, sostiene che
le somme liquidate all'assicuratore che si surroga
costituiscono al pari di quelle spettanti al danneggiato, nel
cui credito succede a titolo particolare, un debito di valore
avendo la medesima funzione di ripristinare il patrimonio del
leso nella sua consistenza originaria anteriore all'evento
dannoso (4).
    Per quanto riguarda invece la liquidazione degli
interessi, l'orientamento della Corte di Cassazione e nel
senso che "in tema di risarcimento di danni, gli interessi
                           - 4 -
sulla somma liquidata per responsabilita aquiliana hanno
fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati
dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il
pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito e costituiscono
quindi una componente del danno stesso, cosicche sono dovuti
dal giorno in cui questo ebbe a prodursi, anche nel caso che
nella liquidazione si sia tenuto conto della svalutazione
monetaria..."(5).
    Considerata, quindi, la diversa funzione della
rivalutazione e degli interessi, tendente l'una a ripristinare
la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa prima
del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle
condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso
non si fosse verificato, diretti gli altri a compenare il
creditore del ritardato conseguimento dell'equivalente
pecuniario del danno stesso, ne consegue che gli interessi
sono giuridicamente compatibili con la somma rivalutata e,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione, gli
stessi debbono essere corrisposti a decorrere dal giorno in
cui si e verificato l'evento dannoso (6).
    Al verificarsi del danno si costituisce, quindi, in capo
al responsabile o alla sua compagnia di assicurazione, una
obbligazione risarcitoria che comprende gli interessi
compensativi; dopo la richiesta di risarcimento del
danneggiato (nonche dell'Istituto che si surroga) e l'inutile
decorso dei sessanta giorni previsti dall'art. 18 della legge
n, 990 del 1969, si applicano gli interessi moratori, nel
senso che diventa moratorio cio che prima era compensativo.
    Pertanto, al contrario degli interessi compensativi che
costituiscono una componente stessa del danno, tanto da
doversi liquidare d'ufficio anche in mancanza di richiesta
della parte danneggiata e decorrono dalla data del fatto
illecito, gli interessi moratori sono invece dovuti
dall'assicuratore dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli
nelle forme e nei termini di cui agli artt. 18 e 22 della
citata legge 24 dicembre 1969 n.990 e dopo il decorso dei
sessanta giorni previsti (7).
    Sulla base di quanto sopra evidenziato, se in ordine alla
legittimita della integrale richiesta degli interessi
compensativi e moratori non sembra sussistano problemi, in
                           - 5 -
ordine invece alla richiesta della svalutazione monetaria
sulle somme da recuperare con l'azione di surrogazione,
l'atteggiamento dei singoli Uffici legali periferici dovra
essere subordinato al locale orientamento giurisprudenziale
sulla questione e quindi alla prassi stabilita "in loco" con
le Compagnie di assicurazione, tenendo presente che di fronte
ad eventuali contestazioni delle controparti l'INPS sara
tenuto a provare "il maggior danno" ai sensi del 2  comma
dell'art. 1224 c.c. se l'orientamento dei locali Giudici e
conforme a quello attuale della S.C. di Cassazione.
    Pertanto, sembra opportuno non irrigidirsi su certe
richieste, considerato che la linea conciliativa consente
all'Istituto di non incrementare il contenzioso con tutti i
riflessi negativi che cio comporta in ordine ai tempi di
recupero e all'aleatorieta del risultato della causa, anche
perche requisito essenziale delle transazioni e la presenza
delle reciproche concessioni e rinunzie.
    In merito alle eccezioni sollevate da alcune Compagnie di
assicurazione, le quali avrebbero contestato il diritto alle
competenze professionali per l'attivita stragiudiziale sotto
il profilo che i destinatari sono legati da rapporto d'impiego
con l'Istituto, si osserva quanto segue.
    Fermo restando quanto gia stabilito da questa Direzione
Generale con messaggio n. 1352 del 30 agosto 1980 (v. alleg.
1) si ribadisce che il diritto a dette competenze e
riconosciuto dall'art. 1 delle norme generali sugli onorari ed
indennita spettanti agli avvocati ed ai procuratori, in
materia stragiudiziale civile e penale (D.M. 26 giugno 1982).
    Per quanto riguarda il rimborso delle "voci accessorie",
si richiama l'art. 11 delle suddette norme generali, il quale
riconosce all'avvocato ed al procuratore per ogni pratica un
rimborso forfettario "in ragione del 10% sull'importo dei soli
onorari": in tal modo si puo evitare una esposizione analitica
delle singole voci.
    Qualora il pagamento dell'intero importo richiesto
dall'Istituto venga eseguito, prima del diretto intervento
legale e solo a seguito dell'invio della c.d. diffida
amministrativa, manca in concreto una effettiva transazione e
quindi una qualsivoglia attivita legale: pertanto, in tale
ipotesi, non vi potra essere alcun aggravio di onorari ed
indennita a carico della controparte.
                           - 6 -
IV - COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI ESTERE.
    Relativamente alla possibilita di esercitare l'azione di
surrogazione nell'ambito dei Paesi della CEE, occorre
preliminarmente osservare che l'art. 84 del Regolamento n.
14089/71 prevede che "per l'applicazione del Regolamento le
Autorita e le Istituzioni degi stati membri si prestano
assistenza come se si trattasse dell'applicazione della
propria legislazione".
    Esempi di siffatta "collaborazione" possono essere
ravvisati:
    1) nell'obbligo delle Autorita o Istituzioni di uno Stato
membro di non respingere richieste o documenti loro inviati in
quanto redatti in una lingua di altro Stato membro (art. 84,
par. 4, Reg. n. 1408/71);
    2) nell'effettuazione di periodici controlli
amministrativi e sanitari da parte di una Istituzione, per
conto e nell'interesse dell'altra, al fine dell'accertamento
dei requisiti del diritto alle prestazioni (art. 51, par. 1 e
2, Reg. 574/72);
    3) nell'obbligo spettante all'Istituzione di uno Stato
membro alla cui legislazione il lavoratore e assoggettato, di
predetto lavoratore sia cittadino, tutte le informazioni di
cui quest'ultimo ha bisogno ai fini della liquidazione della
pensione (art. 50, par. 1, lettera a), del Reg. di
applicazione n. 574/72); ecc.
    Devesi innanzitutto osservare che nessuna norma dei
Regolamenti CEE sino ad oggi emanati consente alle Istituzioni
degli Stati membri (sia per la ripetizione di prestazioni
indebitamente erogate, ex art. 111, par. 1 del Reg. n. 574/72,
sia per la ripetizione dei contributi ex art. 92, co. 1 del
Reg. 1408/71 e sia infine per le azioni di surrogazione ai
sensi del successivo art. 93) di fornire una pari
collaborazione in sede giudiziale per il recupero forzoso di
dette prestazioni, per cui dovranno essere presi opportuni
accordi.
                           - 7 -
    Prima dell'entrata in vigore della legge n. 833/78 del DL
633/79, convertito nella legge n. 33/80 (8) del DPR n. 618/80,
le azioni di recupero dei contributi di malattia e quelle di
surrogazione erano effettuate, sempre in via amministrativa e
su incarico dell'organismo interessato, a cura delle Sedi
provinciali dell'INAM che, a loro volta chiedevano
all'Istituzione estera analoga collaborazione quando
necessaria.
    Successivamente, con l'entrata in vigore dei citati
provvedimenti, tali adempimenti sono di competenza dell'INPS
(per quanto riguarda il recupero di contributi e delle spese
per prestazioni solo economiche dal 1  gennaio 1980, anche
sanitarie ante 1980) e del Ministero della Sanita,
relativamente alle spese di assistenza sanitaria post 1979.
    C'e da tener inoltre conto che i Regolamenti comunitari
sono nel nostro Ordinamento interno immediatamente
applicabili, vincolando direttamente gli Stati membri della
CEE, senza bisogno di leggi interne di attuazione (9).
    Di conseguenza sorge l'obbligo dell'INPS di collaborare
con le Istituzioni comunitarie per il recupero delle spese
sopportate per assistenza agli assicurati in dipendenza di
fatti lesivi imputabili a responsabilita di terzi.
    Con l'art. 2 del DL 8 maggio 1981, n. 208 (10), convertito
nella legge 1  luglio  1981, n. 344 (11) e stata attribuita al
Ministero della Sanita la facolta di affidare alle Regioni,
all'INPS ed all'INAIL adempimenti di collaborazione
amministrativa ai quali esso Ministero e tenuto in forza dei
precitati Regolamenti della CEE o in esecuzione di trattati
bilaterali o plurilaterali stipulati dall'Italia in materia di
assistenza sanitaria.
    Gia con precedente messaggio n. 13959 del 16 aprile 1982
(v. all. 2) sono state diramate le disposizioni relative alla
materia, in conformita alle procedure gia adottate e
sperimentate dal disciolto INAM.
    Il Ministero della Sanita ha inoltre notificato agli Enti
stranieri e alle UU.SS.LL. l'affidamento degli adempimenti in
questione per l'instaurazione dei reciproci rapporti
direttamente con l'Istituto (12).
                           - 8 -
    Si ricorda che l'esercizio delle azioni surrogatorie deve
avvenire con la massima diligenza ed in stretta collaborazione
con le Unita Sanitarie Locali e che l'assolvimento dei compiti
precisati con il messaggio n. 13959 deve essere affidato ai
gruppi operativi "azioni di surrogazione" istituiti presso gli
Uffici prestazioni delle Sedi provinciali, i quali terranno in
particolare evidenza le pratice relative, avendo cura di
provvedere ad un sollecito e proficuo risultato per gli
impegni assunti nei confronti del Ministero della Sanita e
delle stesse Istituzioni estere.
    Il gruppo operativo, ricevuta dalla stessa Istituzione
estera la certificazione sanitaria allegata all'apposito
modulo in bilingue, gia in uso presso le Sedi INAM, dovra
iniziare la stessa procedura prevista per i casi di
surrogazione da azionare all'interno, con la differenza che la
conseguente azione giudiziale, in caso di esito negativo della
fase amministrativa, potra avere inizio soltanto qualora
l'Istituzione straniera, interpellata dalla competente Sede
provinciale - previa interruzione della prescrizione - ne
ravvisi l'opportunita. In tale caso l'Istituzione straniera
dovra rilasciare apposita procura speciale ad litem.
    Le somme recuperate per conto ed in favore delle
Istituzioni straniere dovranno essere loro direttamente
accreditate secondo modalita da concordare; quelle invece
recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale,
relative cioe all'assistenza fruita da assicurati della
legislazione italiana a seguito di eventi accaduti all'estero
e imputabili ad altrui responsabilita, saranno trasferite,
sempre ad opera dell'INPS, all'apposito "Fondo" dello stesso
Servizio Sanitario Nazionale, secondo modalita da concordare.
    Analoga forma di collaborazione dovra essere prestata per
il recupero, da parte delle Istituzioni straniere, delle
prestazioni erogate all'assicurato infortunato dagli organismi
italiani.
V - ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI SURROGA TRASMESSE DAI
    DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI. PAGAMENTO COMPETENZE
    PROFESSIONALI.
    In ordine al contenzioso ricevuto dall'INAM in materia di
azione si surrogazione ex artt. 1916c.c. e 28 legge 990/1969,
                           - 9 -
sono sorte alcune questioni sia per cio che riguarda il
pagamento degli onorari ai legali esterni convenzionati con
l'Ente mutualistico predetto per l'attivita professionale
dagli stessi precedentemente fornita in questi giudizi, sia
per l'archiviazione di dette pratiche qualora l'azionabilita
delle stesse non sia piu possibile per intervenuta
prescrizione o per smarrimento, o invio al macero della
documentazione, ecc. ...".
    Sul primo problema, c'e anzitutto da ricordare che - con
messaggio n. 8700 del 29 maggio 1982 (v. all. 3) - sono state
impartite disposizioni alle SS.LL. per il versamento al
Ministero del Tesoro delle somme ricevute dall'Istituto a
titolo di competenze professionali relative all'attivita
prestata dai legali esterni, gia convenzionati con l'INAM, in
vertenze riguardanti materia contributiva e di surroga
concluse anteriormente al trasferimento dei compiti all'INPS.
    Per quei giudizi i quali, invece, al momento del
trasferimento dei compiti, erano ancora in corso, atteso che
alla trattazione e definizione delle vertenze hanno
contribuito sia gli avvocati esterni ex convenzionati con
l'INAM sia gli avvocati interni dell'INPS, si comunica che e
stato interessato, in proposito, il Ministero del Tesoro al
fine di concordare con questo Istituto una regolamentazione
dei rapporti economici, che individui i criteri per la
determinazione degli importi da destinare ai legali esterni in
relazione all'attivita da loro svolta nei singoli giudizi. Le
risultanze di questi contatti saranno comunicate alle SS.LL.
per i successivi adempimenti.
    Ovviamente nei casi in cui il giudice abbia espressamente
provveduto a liquidare gli importi distinguendo tra INAM e
INPS, non esiste alcun problema di imputazione e pertanto le
SS.LL. applicheranno, ove avessero ricevuto per questi giudizi
le somme liquidate ai legali esterni per l'attivita da loro
prestata quali difensori dell'INAM, il citato messaggio n.
8700 del 29 maggio 1982 trasmettendo le somme al Ministero del
Tesoro.
    Per quelle vertenze che, invece, si concludano
transattivamente, occorre distinguere il caso in cui sia
intervenuta transazione giudiziale da quello in cui la
controversia sia stata definita stragiudizialmente. Nel primo
caso, stante il disposto dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre
                           - 10 -
1933, n. 1578 che stabilisce la solidarieta di tutte le parti
che hanno transatto, nel pagamento degli onorari al
professionista tuttora creditore, si dovra, d'accordo con
l'avvocato esterno ex convenzionato con l'INAM, determinare
l'entita delle competenze a lui spettanti sulla base di una
valutazione proporzionale all'attivita da questi svolta
rispetto anche al contributo dato dal legale interno INPS.
Gli importi - una volta determinati - devono essere versati
direttamente al professionista, dandone tuttavia comunicazione
al Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni. Nel caso in
cui la controversia ereditata dall'INAM si concluda con
transazione stragiudiziale, le SS.LL., sempre sulla base
dell'attivita professionale effettivamente prestata dal legale
esterno nella vertenza, determineranno la parte di spese
legali dovuta al predetto professionista versandola al
Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni - unitamente ad un
elenco in cui sia indicato il nome dell'avvocato e gli estremi
della vertenza cui l'importo delle competenze si riferisce.
    A completamento di quanto sopra, occorre infatti oservare
che l'art. 68 R.D.L. 27 novembre 1933 n, 1578 sopra richiamato
non si applica, per costante giurisprudenza della Cassazione,
alle prestazioni professionali stragiudiziali (13).
    La richiamata giurisprudenza ha fra l'altro precisato che
l'art. 68 del predetto R.D.L. n. 1578, in quanto introduce una
deroga al principio secondo il quale il difensore puo
rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento del
compenso, e una norma di stretta interpretazione, per cui il
termine "giudizio" in essa contenuto e sinonimo di "processo",
cioe di attivita che si svolge dinanzi all'Autorita
giudiziaria e non puo essere inteso come l'equivalente di
controversia o di lite.
    Sul secondo ordine di problemi, suscitato
dall'impossibilita per il legale interno di questo Istituto di
azionare le controversie ricevute dall'INAM in materia di
surroga ex artt. 1916 c.c. e 28 legge n. 990/1969, in quanto
le relative documentazioni sono state smarrite o inviate al
macero, oppure e decorso il termine prescrizionale, le SS.LL.
dovranno inviare le pratiche di surroga suddette per lo storno
al Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni - che e, dopo
l'estinzione dell'INAM, il titolare del relativo credito. La
trasmissione delle predette pratiche dovra, com'e ovvio,
essere corredata da un motivato parere legale.
                           - 11 -
VI - QUIETANZE DI RISARCIMENTO PER DANNI FUTURI.
    In ordine al problema della estensione ai danni futuri
delle "quietanze di risarcimento" da parte delle Societa
assicuratrici ovvero da parte del terzo responsabile, si
ricorda che la S.C. di Cassazione ha stabilito quanto segue:
"In tema di transazione sui danni per responsabilita da fatto
illecito, quando l'atto contenga una clausola indicante come
compreso nella transazione ogni diritto presente e futuro, con
dichiarazione del danneggiato di non avere piu nulla a
pretendere per qualsiasi titolo di danno, anche se non
conosciuto, e di rinunciare quindi ad ogni azione in qualsiasi
sede, il danneggiato puo, nondimeno, chiedere successivamente
il risarcimento dei danni non ancora venuti ad esistenza al
momento della transazione, ove si tratti di danni dei quali
non si avevano elementi per ritenere, secondo una ragionevole
previsione, che si sarebbero potuto verificare" (14).
    Ovviamente il medesimo principio e applicabile all'INPS
che agisce in via surrogatoria nel senso che le quietanze
rilasciate dall'Istituto - pur ampiamente liberatorie - non
gli potranno essere opposte ove il danno futuro non fosse
prevedibile al momento della sottoscrizione dell'atto.
                           * * * *
    Ove occorrano chiarimenti e precisazioni le SS.LL.
potranno rivolgersi al competente Settore AS del Ruolo
Professionale - Ramo legale.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                            FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2355
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2473
(3) Cass. III Sez. civile, Azienda Autonoma F.S. c/SpA
    Riunione Adriatica di Sicurta ed altri, 20 marzo 1982, n.
    1817.
                           - 12 -
4) In tal senso: Tribunale di Firenze, INAM c/Les Assurances
   Nationales ed altri, 17 marzo 1980, n. 559; Corte di
   Appello di Lecce, 11 aprile 1981, n. 138; Tribunale di
   Fermo, INAM c/Rocchi Marcello, 15 luglio 1982, n. 270;
   Pretura di Acerra, INAM c/Russo Vincenzo, 27 maggio 1981,
   n. 17; Pretura di Caltanissetta, INAM c/Societa "Lloyd
   Mediterraneo", 5 novembre 1979, n. 72; Pretura di S.
   Benedetto del Tronto, INPS c/Deliso Vincenzo ed altri, 3
   dicembre 1981, n. 73; Pretura di Roma, INPS c/Campioni
   Augusto ed altri, 8 aprile 1982, n. 5221; ecc.
(5) Cass. III Sez. Civile, Caputi Italo c/Criscuolo Annunziata
    ed altri, 13 ottobre 1979, n. 5352; conforme: Cass., III
    Sez. Civile, ATAC c/Mancini Cesare ed altri, 30 gennaio
    1980, n. 725; ecc.
(6) Cass. S.U. 19 luglio 1977, n. 3216.
(7) In tal senso, la recente sentenza: Cass., I Sez. civile,
    Marino c/Compagnia di Assicurazione UNIPOL S.p.A., 30
    novembre 1981, n. 6376.
(8) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(9) Vedi in proposito la recente sentenza della Corte
    Costituzionale n. 176 del 26 ottobre 1981.
(10) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1052.
(11) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1561.
(12) Nota Ministero del 6 febbraio 1982, n. 1000618.
(13) Cass., Sez. II, sentenza n. 318 del 5 febbraio 1974;
     Cass., Sez. II, sent. n, 3207 del 10 ottobre 1968; Cass.,
     Sez. II, sent. n. 60 del 23 gennaio 1960.
(14) In tal senso: Cass., Sez. III, 7 settembre 1977, n. 3905,
     cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 1975, n. 3172, in Giur.
     It. 1975, 1929 e segg.
                                                 ALLEGATO 1
MESSAGGIO N. 1352 DEL 30 AGOSTO 1980
Servizio LEGALE
                             AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI
                           - 13 -
OGGETTO: Azione di surrogazione ex artt. 1916 C.C. e 28 della
         legge 24 novembre 1969 n. 990. Disposizioni
         applicative in materia di transazione.
    Si fa seguito al messaggio n. 974 del 19 giugno 1980,
avente per oggetto: "art. 23 quinquies, IV comma, della legge
29 febbraio 1980 n.33. Azioni di surrogazione di cui all'art.
1916 c.c., riferite agli anni 1979 e precedenti. Variazione al
piano dei conti", anche per rispondere ad alcuni quesiti posti
dai dirigenti delle Sedi provinciali circa i criteri da
seguire per le definizioni transattive delle pratiche di
surrogazione, relative al recupero di prestazioni erogate dai
disciolti enti mutualistici in epoca anteriore al 1  gennaio
1980.
    In via ancora provvisoria ed in attesa di definitiva e pia
completa regolamentazione dell'intera materia, allo stato
favorire il piu sollecito recupero dei crediti e di evitare
l'instaurarsi di un gravoso contenzioso, tenuto conto che
nella quasi generalita dei casi trova applicazione la
prescrizione biennale di cui al II comma dell'art. 2947 c.c.,
appare opportuno che codeste Sedi si uniformino ai criteri che
seguono, peraltro in massima parte rispondenti a quelli gia
applicati dall'INAM.
    Le proposte transattive delle compagnie di assicurazione o
dei terzi responsabili saranno accettate dai direttori delle
Sedi provinciali secondo il fac-simile all.to n.1, previo il
parere scritto del legale che ha trattato la pratica in
conformita alla prassi gia seguita dall'INAM e di cui alla
lettera a) testo unico di detto Istituto - prot. n. 7/1640 del
13 giugno 1977 - nella quale appunto e stata demandata al
direttore l'accettazione delle proposte transattive previo il
parere del legale che trattava la pratica.
    La stessa procedura dovra essere seguita per il rigetto
della proposta o per l'archiviazione della pratica.
    Sul piano sostanziale va precisato che dal 1  gennaio
1975, essendo stata trasferita alle Regioni l'assistenza
ospedaliera (legge 17 agosto 1974, n. 386), l'azione di
surrogazione viene limitata al recupero delle prestazioni
                           - 14 -
economiche, medico-generiche farmaceutiche e specialistiche,
calcolate queste ultime a forfait per ogni giorno di malattia
dell'infortunato.
    Di conseguenza, tenuto conto che le prestazioni
ospedaliere ed economiche sono facilmente documentabili,
l'unica voce sulla quale, per transazione, si possono operare
ragionevoli riduzioni e quella concernente le spese per
assistenza medico-generica, farmaceutica e specialistica a
condizione pero che esistano dubbi sulla responsabilita e la
solvibilita del terzo ovvero in caso di sinistri che, malgrado
un lungo periodo di infermita, non abbiano richiesto in
concreto un'assistenza medico-generica farmaceutica  o
specialistica o la abbiano richiesta in misura esigua ed
ancora, per quelle pratiche assolutamente non documentabili o
per quelle in cui la meccanica del sinistro sia tale da far
presumere una rilevante corresponsabilita dell'assicurato.
    E' ovvio che, all'infuori dei summenzionati casi ed altri
similari, l'atteggiamento dell'Istituto sara quello di
insistere sulla legittimita del criterio forfettario
dell'assistenza medico-generica, farmaceutica e specialistica,
sulla base della numerosa giurisprudenza favorevole.
    In ordine alle formalita si dispone:
    la sottoscrizione, per accettazione e quietanza, dei
relativi atti verra effettuata dai menzionati direttori in
conformita alla prassi gia seguita dall'INAM.
    In merito si precisa che la sottoscrizione stessa dovrebbe
seguire l'effettivo pagamento della somma concordata; qualora
invece le compagnie di assicurazione insistano a voler
effettuare il pagamento dopo la sottoscrizione dell'atto di
quietanza, in tal caso la validita dell'atto sara subordinata
all'effettivo pagamento di quanto dovuto entro un ristretto
periodo di tempo, giusta comunicazione da fare con
raccomandata R.R., come da fac-simile allegato n. 2.
    La somma indicata nell'atto di quietanza e generalmente
comprensiva del capitale e degli onorari per cui la
distinzione fra le due voci con conseguente imputazione dovra
operarsi sulla base di quanto stabilito nel verbale di
definizione sopra menzionato.
                           - 15 -
    Circa il problema di utilizzo della carta intestata da
parte dei legali, si ravvisa la necessita di far ricorso a
tale formalita in quanto l'invio della "diffida legale" segna
la fine della fase amministrativa ed il contemporaneo inizio
di una particolare fase di trattazione legale
"stragiudiziale", che potendosi concludere, come avviene nella
generalita dei casi, con la transazione, postula, la
conoscenza da parte delle compagnie di assicurazione del
soggetto abilitato a trattare, che nel caso e il singolo
avvocato munito di mandato da parte del legale rappresentante
dell'Istituto.
    All'uopo, i predetti legali potranno utilizzare la carta
intestata dell'Istituto, in uso presso le rispettive Sedi
proviciali, aggiungendo sotto l'intestazione il proprio nome e
cognone, come da allegato n. 3.
    In sede di un particolare problema applicativo nascente
dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed anche
per cio che riguarda le azioni di surrogazione riferite agli
anni 1980 e successivi, puo accadere che le compagnie di
assicurazione richiedano a codeste Sedi provinciali di
specificare l'importo delle prestazioni erogate. In tal caso
l'Istituto entro il termine tassativo di 45 gg. deve
dichiarare la propria intenzione di volersi surrogare nei
diritti del danneggiato.
    Ne deriva la necessita che anche nell'ipotesi in cui non
siano ancora acclarate tutte le condizioni di legittimazione
dell'Istituto all'azione di surrogazione in relazione alle
concrete fattispecie, a scopo cautelativo, si dovra comunque
provvedere all'immediato inoltro alla compagnia di
assicurazione della lettera di cui all'allegato 4.
                             p. il f.f. DIRETTORE GENERALE
                                            F.to BILLIA
                                                 ALL.n. 1
   INPS - SEDE PROVINCIALE DI ...........................
VERBALE DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SURROGAZIONE
                           - 16 -
Assicurato ...................... R.C. ..............
incidente del ............... Importo di œ.
......................... (indennita di œ.
........................... Assistenza ospedaliera œ.
...................... Assistenza medico generica,
specialistica e farmaceutica œ. ........................ ).
                           * * * *
    Il sottoscritto Direttore .............................. ,
esaminata la documentazione relativa alla pratica
suddescritta, visto il seguente parere sottoscritto dal legale
che ha trattato la pratica:
........................................................
........................................................
........................................................
                                       (Firma dell'avvocato)
                       D E L I B E R A
    a) di accogliere /respingere la proposta avanzata dalla
controparte che prevede il pagamento della sorte in œ.
....................... e degli onorari in œ.
...........................
    b) di archiviare la pratica per i seguenti motivi:
......................................................
......................................................
......................................................
Data .....................
                                            IL DIRETTORE
                                         ...................
                           - 17 -
                                                 All. n. 2
    Si restituisce l'allegato atto di quietanza regolarmente
sottoscritto, con preghiera di voler provvedere a versare
l'importo relativo entro il termine di gg. 15 dalla data della
presente, avvertendo che la validita della quietanza e
subordinata al pagamento di quanto dovuto nel termine
suddetto.
    Distinti saluti.
                                       IL DIRIGENTE LA SEDE
                                                 All. n. 3
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  li, ................
                                  Sede di ............
                                  Avv. ...............
                                  Ufficio legale - Tel.
                                  ....................
OGGETTO: Ass. ................... R.C. ...............
         Vs. Rif. ....................................
         .............................................
         .............................................
    Comunico che l'INPS - subentrato ai disciolti Enti
mutualistici, ai sensi dell'art. 23 quinquies, 4 comma sub.
art. 1 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, nell'esercizio
dell'azione di surroga ex artt. 1916 e 28 della L. 24 novembre
1969, n. 990 - non ha accolto la proposta transattiva
formulata da codesta compagnia di assicurazione con lettera
del ....................... per la definizione della pratica
di surroga in oggetto.
    Ho ricevuto, pertanto, incarico dallo stesso INPS di
procedere giudizialmente per il recupero dell'intera somma di
                           - 18 -
œ. .................... relativa alle spese di assitenza
sostenute dall' ......................... in favore
dell'assicurato in oggetto, oltre alle mie competenze
professionali.
    Cio premesso, invito formalmente codesta compagnia a
prendere contatti con lo scrivente entro e non oltre 10 giorni
dalla data di ricezione della presente diffida, al fine di
concordare una diversa definizione della vertenza.
    Decorso inutilmente il suddetto termine, daro senz'altro
inizio all'azione giudiziale con l'aggravio di ulteriori
spese.
    Distinti saluti.
                                  Nome e cognome dell'avvocato
                                                 All. n. 4
Sede di ..................
N. .............
                        Alla Compagnia di assicurazione
                        ...............................
                                            ...........
                                  e, per conoscenza
                        Al signor (infortunato)
    In riscontro alla nota indicata in oggetto ed in
riferimento alle indicazioni fornite da codesta compagnia
sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'infortunato
sig. ........................ , si dichiara, in attesa di
poter specificare l'importo delle spese sostenute,
l'intenzione di questo Istituto di surrogarsi nei diritti
dell'infortunio predetto sino alla concorrenza delle somme
medesime.
                           - 19 -
    Si invita espressamente codesta compagnia assicuratrice,
nel caso di liquidazione anticipata, a voler accantonare una
somma sufficiente a garantire il pagamento delle spese
sostenute.
    Distinti saluti.
                                  IL DIRIGENTE LA SEDE
                                                 ALLEGATO 2
      I.N.P.S.
   D.G. SER. LEGALE
MITTENTE: SERVIZI SL-CI-O-RG
            MESSAGGIO N. 13959 DEL 16 APRILE 1982
OGGETTO:  Artt. 84 e 93 Reg. CEE n. 1408/1971 - D.L. 8 maggio
         1981, n. 208, art. 2.
Collaborazione ai sensi della regolamentazione comunitaria:
azione di surrogazione.
    Con nota 6 febbraio 1982, n. 1000.618 il Ministero della
Sanita ha affidato all'INPS, in base all'art. 2 del DL 8
maggio 1981, n. 208 e artt. 84 e 93 Reg. CEE n. 1408/1971, il
recupero, a carico dei terzi responsabili, delle spese
relative alla assistenza erogata dal SSN per eventi
verificatisi all'estero avvalendosi della collaborazione
amministrative delle istituzioni straniere e chiarendo che,
reciprocamente, l'INPS dovra prestare la stessa collaborazione
in Italia alle istituzioni estere interessate.
    Il Ministero ha precisato che l'INPS dovra assolvere
all'incarico seguendo le procedure a suo tempo adottate e
proficuamente sperimentate dal disciolto INAM e accettate
senza osservazioni dagli organismi esteri anche per cio che
riguarda la modulistica gia in precedenza utilizzata da
                           - 20 -
quell'Istituto; esso dicastero a sua volta provvedera a
notificare agli enti stranieri e alle UU.SS.LL. l'affidamento
in questione per l'instaurazione di reciproci rapporti diretti
con l'INPS.
    Tutti gli adempimenti di cui sopra saranno svolti dal
gruppo azioni di surrogazione operante nell'ambito del reparto
prestazioni e dall'ufficio legale secondo le rispettive
competenze.
    In caso di azione giudiziale dovra essere utilizzata la
procedura alle liti rilasciata nelle forme di legge restando
inteso che l'INPS dovra subentrare anche nelle vertenze non
ancora definite.
    Il Ministero ha inoltre precisato che le somme recuperate
per conto e in favore degli organismi esteri dovranno essere
loro direttamente accreditate secondo modalita da concordare;
quelle invece recuperate per conto del SSN, relative cioe
all'assistenza fornita ad assicurati della legislazione
italiana a seguito di eventi accaduti all'estero e imputabili
ad altrui responsabilita, saranno trasferite, sempre ad opera
dell'INPS, all'apposito fondo dello stesso SSN pur esse
secondo modalita da concordare.
    Contestualmente al presente messaggio e allo scopo di
consentire l'esercizio della azione di surrogazione nelle
ipotesi sopra indicate, il Ministero ha assicurato che
provvedera ad interessare, per il tramite delle Regioni, le
unita sanitarie locali affinche collaborino con le Sedi
provinciali dell'INPS segnalando i casi di specie, fornendo
alle stesse tutte le notizie utili per il seguito di
competenza e procedendo alla regolare e formale consegna delle
pratiche giacenti.
    Le SS.LL. sono pertanto invitate a prendere gli opportuni
contatti con gli assessori Regionali e Comunali della Sanita e
con le locali SS.LL. per attuare la collaborazione di cui
trattasi che riveste carattere di urgenza soprattutto in
relazione alle pratiche eventualmente giacenti con rischio di
prescrizione del diritto.
    Va da se che la collaborazione degli organismi esteri
dovra essere richiesta dall'INPS anche per il recupero delle
prestazioni economiche di propria competenza.
                           - 21 -
    Si resta in attesa di assicurazione e si fa riserva di
ulteriori dettagliate istruzioni.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to FASSARI
                                            ALLEGATO 3
        I.N.P.S.
 D.G. SER. RAGIONERIA
MITTENTE: REP. XII
            MESSAGGIO N. 08700 DEL 29 MAGGIO 1982
                             AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
                                PROVINCIALI E ZONALI
OGGETTO: Competenze professionali avvocati esterni assicurati
         INAM ed altri Enti soppressi.
    Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
- Ufficio liquidazioni, con nota ministeriale 633912 del 4
febbraio 1982, ha comunicato che le somme che sono state
versate o che saranno versate all'Istituto a titolo di
competenze professionali per l'attivita prestata da avvocati
esterni gia convenzionati con l'INAM e gli altri Enti
mutualistici disciolti, in vertenze riguardanti materia
contributiva e di surroga ex art. 1916 C.C. concluse
anteriormente al trasferimento dei compiti all'INPS, debbono
essere versate al suddetto ufficio liquidazioni, mediante
accreditamento sul c/c intrattenuto presso la Banca Nazionale
del Lavoro - Servizio di Tesoreria - Via S. Nicolo da
Tolentino, n. 67 - Roma, intestato: "Ministero del Tesoro
ufficio liquidazioni - gestione liquidazione mutualistiche".
    Il predetto ufficio liquidazioni provvedera
successivamente al pagamento, direttamente a favore dei
singoli professionisti interessati.
                           - 22 -
    A modifica di quanto precisato nella circoalre n. 233 B/75
del 30 marzo 1981, lett. b) si dispone ora che gli onorari di
avvocato e le competenze di procuratore riscossi in ciascun
mese dall'INPS, per le pratiche sopra chiarite, devono essere
accreditati entro il termine previsto dalla citata circolare,
all'Ufficio liquidazioni sul c/c sopraindicato.
    Per ciascun versamento, dovra essere trasmesso sempre
all'Ufficio liquidazioni - Via Lariana, n. 15 - Roma -
apposito elenco, corredato di eventuali documenti, contenente
gli estremi della pratica, il nominativo e le generalita del
professionista interessato, nonche l'importo che e stato
accreditato al medesimo ufficio.
    Nulla e innovato per quanto concerne le imputazioni
contabili delle somme in argomento.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to FASSARI
                           - 23 -