Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 41 del 26/03/2010
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Sistemi Infomativi
e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
26/03/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
41
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento
e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Comunicazione unica per la nascita d’impresa.
Adempimenti a cura degli utenti e degli operatori di sede a decorrere dal
1.4.2010
SOMMARIO:
Riepilogo delle
disposizioni emanate in materia di comunicazione unica per la nascita
d’impresa.
Precisazioni in materia di obbligatorietà degli
adempimenti
1) Quadro normativo di riferimento
Come è noto,
l'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone che per l’avvio dell’attività d’impresa, gli "interessati" presentino all’ufficio del
Registro delle Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto
informatico, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti
amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro
delle Imprese.
Tale procedura si
applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
Il modello di
Comunicazione Unica per la nascita d’impresa è stato approvato con D.M. 2 novembre 2007 (1).
La Comunicazione Unica
è entrata in vigore il 19
febbraio 2008 ed è stata considerata "a regime", per tutti i tipi di
imprese (comprese quelle individuali) a partire dal 20 agosto 2008.
Al riguardo
l'INPS, con i messaggi n. 4226 del 19.2.2008 e n. 14915 del 1.7.2008, ha fornito le prime istruzioni in merito all’avvio dell’attività di sperimentazione.
Affinché le nuove
modalità divenissero pienamente operative, era necessaria l’emanazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7,
dell'articolo 9 del citato DL 7/2007, con il quale occorreva stabilire le
regole tecniche ed identificare le tipologie di adempimenti fiscali,
assistenziali e previdenziali possibili con la Comunicazione Unica. Pertanto, l’avvio definitivo e obbligatorio della Comunicazione Unica, è
stato rinviato fino all’emanazione ed all’entrata in vigore del suddetto decreto.
In data 6 maggio
2009 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in
attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, con il quale
sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della
Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le
Amministrazioni interessate.
Nello stesso
decreto sono state precisate, tra l’altro, anche le amministrazioni
destinatarie della Comunicazione Unica, che di seguito si riepilogano:
a) gli uffici del
registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura;
b) l'Agenzia delle
entrate;
c) l'Istituto
nazionale previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni
provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo
delle imprese artigiane;
f) il Ministero
del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Successivamente,
l’articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “Decreto Anticrisi”), nel modificare il più volte citato articolo 9 ha previsto, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione Unica
“trova applicazione a
decorrere dal 1 ottobre 2009”
Pertanto da tale
data sono divenuti pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese
che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei
titolari e soci delle imprese del settore “Terziario” (2)
Il nuovo testo
dell’articolo 9, prevede, al comma 9, “
la facoltà degli interessati, per i
primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni (...) secondo la normativa
previgente”.
A decorrere dal 1° aprile 2010, pertanto, la Comunicazione Unica resta l’unica modalità per l’effettuazione delle suddette comunicazioni.
Inoltre, con D.M. 19 novembre 2009 sono state apportate alcune modifiche al modello di Comunicazione Unica
(allegato 1).
A completamento
delle attività previste dal citato articolo 9, per le aziende che operano con
il sistema DM, sono stati realizzati e resi disponibili anche i servizi di
variazione delle più ricorrenti informazioni del segmento anagrafico aziendale
(3).
Il quadro
normativo si completa con le procedure di ComUnica rese disponibili per le
aziende agricole (4).
2) Adempimenti assolti tramite ComUnica.
Ai sensi
dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:
a) dichiarazione
di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda
d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel
R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda
d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda
d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS
relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai
sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di
iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei
dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attività;
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di
iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di
iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle
imprese artigiane.
I predetti
adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di
impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979.
Per effetto di
quanto disposto dalla circolare 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico
del 15 febbraio 2008, (allegato 2) è inoltre consentita la trasmissione di una
pratica di ComUnica anche quando
“
il titolare
dell’impresa attribuisce al soggetto designato
(intermediario
generico)
il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica
della comunicazione unica all’ufficio del Registro delle Imprese competente per
territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il
documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento
della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma
scritta non autenticata”.
La predetta
procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è
trasmessa agli enti interessati.
Con riferimento
agli adempimenti che attengono alle attività istituzionali dell’INPS, si
approfondiscono di seguito le specificità riferite alle singole gestioni
previdenziali.
3) Imprese che operano con il sistema
DM-UniEMens e Aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con il
sistema DMAG
Con riferimento alle lettere e), f) e g) del
citato articolo 5, si osserva preliminarmente che gli adempimenti ivi descritti
sono già disponibili con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto.
Al riguardo si fa presente che l’INPS gestisce
i predetti adempimenti sia per le imprese sia per i datori di lavoro in genere
non aventi le caratteristiche d’impresa.
Per quanto sopra, stante il tenore letterale
della norma che dispone, al comma 1 dell’articolo 9 del DL 7/2007, l’unicità
dell’adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 -
nelle ipotesi di “avvio, modifiche o cessazioni dell’attività dell’impresa”,
dal
1 aprile 2010
ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento
di uno degli adempimenti appena citati.
Pertanto nei casi di avvio dell’attività
dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui
discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva e assicurativa) per
effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione
aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA,
per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il
predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella
pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno
più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi
online dell’Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice
modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia
aziendale.
Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori
dipendenti in un momento diverso dall’avvio dell’attività dell’impresa, da cui
discende la necessità dell’assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione
di un’azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ),
gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi
al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online
dell’INPS.
La medesima facoltà potrà essere esercitata
anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività
lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie
modifiche al “continuum” dell’attività dell’impresa, non ha alcuna rilevanza ai
fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il
Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli
utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici.
In merito alla gestione delle informazioni
riguardanti la sede operativa dell’impresa, per quanto osservato al periodo
precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte
richiamate.
Con riferimento infine alla modifica delle
informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la
denominazione dell’impresa e l’attività economica dell’impresa, poiché le
stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad
assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il
canale telematico di ComUnica, valorizzando l’apposita sezione della pratica DM
o della pratica DA, per le aziende agricole.
4) Titolari e soci lavoratori di
imprese commerciali e artigiane
4.1) Esercenti attività commerciali
La Comunicazione Unica
sarà utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda d’iscrizione al
Registro delle imprese e per i quali sorge l’obbligo d’iscrizione alla gestione
previdenziale degli Esercenti attività commerciali.
In relazione all’obbligo di iscrizione nella
gestione esercenti attività commerciali è stata predisposta, in accordo con
Unioncamere e Infocamere, una apposita sezione della Comunicazione Unica,
contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC). Tali
informazioni sono allegate al flusso telematico degli eventi generati nel
registro delle imprese dalle comunicazioni effettuate con ComUnica.
Preme sottolineare che l’utilizzo del nuovo
sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo
al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del
Registro delle imprese.
Ad esempio,
dovranno essere effettuate tramite ComUnica le seguenti comunicazioni:
·
iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
·
cessazione dell’impresa;
·
variazione dell’indirizzo dell’impresa;
·
variazione dell’indirizzo di residenza del titolare
o del socio;
·
variazione dei dati anagrafici del titolare o del
socio;
·
iscrizione della società con contestuale inizio
attività del socio ai fini previdenziali;
·
cessazione della società;
·
cessazione dalla carica di socio;
·
variazione di forma giuridica;
·
variazione dell’attività svolta.
Resterà possibile comunicare direttamente
all’Inps tutte le informazioni, relative alla modifica della posizione
contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del
registro delle imprese. Così, ad esempio, non sarà necessario (ma sarà tuttavia
possibile) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un
momento successivo alla nascita dell’impresa.
4.2) Imprese artigiane
Con riferimento alle imprese artigiane,
l’articolo 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che l’applicazione del decreto
alle imprese artigiane “
è definito di intesa con le singole regioni, in modo
che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la
comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle
intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le
procedure attualmente in uso
”.
Conseguentemente, in mancanza delle suddette
intese, per le imprese artigiane la Comunicazione Unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla
legislazione regionale.
In questi ultimi casi le comunicazioni da
effettuare tramite ComUnica sono le medesime già descritte, al precedente punto
4.1.), per le imprese esercenti attività commerciale.
5) Aziende
agricole autonome C.D. e IAP.
Per le aziende agricole autonome, è
disponibile con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto, il solo
adempimento non obbligatorio dell’iscrizione CD.
Per le variazioni e cancellazioni, per
l’iscrizione IAP e CD sono ancora in uso le modalità di presentazione cartacea
dell’istanza.
Anche in questo caso, stante il tenore
letterale della norma che dispone, al comma 1 dell’articolo 9 del DL 7/2007,
l’unicità dell’adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al
punto 1 - nelle ipotesi di “avvio, modifiche o cessazioni dell’attività
dell’impresa”, dal
1 aprile 2010
ComUnica diviene la sola modalità per
lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.
Tuttavia, così come comunicato da Unioncamere,
la decorrenza dell’adempimento è procrastinata al
30 aprile 2010
.
Nella prima fase, solo nei casi di inizio
dell’attività dell’impresa (da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione
contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria
l’assegnazione di una posizione aziendale (progressivo azienda), gli utenti
dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando
l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica iscrizione CD
e/o IAP). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare l’istanza cartacea
ovvero la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online
dell’Istituto.
In una seconda fase, di cui sarà data apposita
comunicazione, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale
telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di
ComUnica anche per la cancellazione del nucleo per cessata attività e per la
variazione dei dati del titolare.
Nelle ipotesi di iscrizione o di cancellazione
di soggetti in un nucleo CD già esistente, gli utenti potranno utilizzare
facoltativamente il canale telematico messo a loro disposizione dalle
piattaforme web di ComUnica o la modalità cartacea.
La modalità cartacea sarà ancora usata per la
comunicazione di tutte le altre informazioni non avente rilevanza ai fini degli
adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro
Imprese, ma solo ai fini INPS, quali la v
ariazione dati
anagrafici componenti nucleo, Variazione dati contributivi componenti nucleo,
Variazione data inizio o fine imposizione contributiva, Variazione dati
colturali, e altri dati.
Il
Direttore Generale
Nori
Note
1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.
2) Al riguardo si veda il messaggio n. 21952
del 1.10.2009.
2) Al riguardo si veda il messaggio n 28736
del 10.12.2009.
3) Al riguardo si veda il messaggio 30114 del 28.12.2009.
Allegato
N.1Allegato
N.2