Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 85 del 01/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale Bilanci
e
Servizi Fiscali
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di
Gestione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
85
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
2
OGGETTO:
regolamento (CE)
n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di
prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.
SOMMARIO
:
Premessa
.
Parte I.
Disposizioni
generali
1. Disposizioni in materia di prestazioni di
disoccupazione.
2. Totalizzazione dei periodi di
assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo. 3. Precisazioni sulle
modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad
alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana. 4.
Calcolo
della prestazione di disoccupazione. 5. Disoccupati che si recano in un altro
Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle
prestazioni.
6.
Disoccupati
che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente:
adempimenti del disoccupato e delle istituzioni.
Parte II
.
Disposizioni
specifiche
.
1.
Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso
dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa. 3. Diritti
della persona disoccupata. 4. Scambio di informazioni tra gli uffici del
lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le
prestazioni di disoccupazione. 5. Rimborso tra istituzioni.
6. Disposizioni
transitorie.
Premessa
Dal 1°
maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi
determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn.
1408/71 e 574/72.
Le disposizioni di carattere
generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari
- disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente
indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come
“regolamento di applicazione”.
La presente
circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni di
disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da
61 a 65 del regolamento di base, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione.
PARTE I.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Disposizioni in
materia di prestazioni di disoccupazione
Le disposizioni in materia di
prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del
regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di
facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell’Unione europea e,
infatti, prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di
assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati
membri. A tal fine, la nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di
informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e
gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima
occupazione.
In particolare tali disposizioni
prevedono che:
l’istituzione dello Stato
membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi
assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del
diritto alle prestazioni di disoccupazione (articolo 61 del regolamento di
base sulla totalizzazione dei periodi);
·
il
diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in
favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato
il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che
si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego (articolo 64 del
regolamento di base sull’esportabilità delle prestazioni);
·
le
prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione
competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si
reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro;
·
in
determinati casi e in presenza di particolari condizioni lo Stato di residenza
è tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata
che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in uno Stato membro diverso
dallo Stato di residenza. (articolo 65, paragrafo 5, del regolamento di
base);
Tali disposizioni prevedono,
inoltre, determinati limiti e modalità di rimborso tra gli Stati.
2. Totalizzazione
dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo
2.1 Criteri
generali
L’articolo
61 del regolamento di base dispone che:“
l'istituzione
competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione,
il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al
maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa
autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di
occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di
qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione
che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto
alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di
occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di
un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che
tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero
maturati ai sensi della legislazione applicabile”.
Pertanto,
fermo restando che il diritto viene accertato secondo i criteri ed entro i
limiti della legislazione dello Stato competente, in applicazione delle
disposizioni in materia di totalizzazione, ai fini dell’acquisizione, del
mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione
competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di
assicurazione, di occupazione
o di attività lavorativa autonoma
compiuti
sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
E’ da
tenere presente, tuttavia che
, nel caso in cui la legislazione di uno
Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di disoccupazione al
compimento di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività
lavorativa autonoma, maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro,
sono presi in considerazione soltanto nel caso in cui gli stessi, se fossero
stati compiuti ai sensi della legislazione dello Stato che effettua la
totalizzazione, sarebbero stati considerati periodi di assicurazione
[1]
utili per il diritto alla
prestazione di disoccupazione.
2.2
Condizioni
per il cumulo
Il
paragrafo 2 dell’articolo 61 prevede che, con esclusione dei casi disciplinati
dall’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’applicazione delle disposizioni in
materia di totalizzazione sopra indicate “
è subordinata alla
condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla
legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
−
periodi di
assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
−
periodi di
occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
−
periodi di
attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di
attività lavorativa autonoma”
.
In linea di
principio, quindi, l’applicazione delle norme sulla totalizzazione, da parte
dell’istituzione competente di uno Stato membro, è subordinata alla condizione
che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione di
tale Stato, periodi di assicurazione, occupazione ovvero di attività lavorativa
autonoma.
Ne consegue
che vi sono :
Stati
che prevedono l’esistenza di un rapporto assicurativo (es. l’Italia) per
il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che
totalizzano:
a) i periodi
di assicurazione compiuti negli altri Stati;
b)
i periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma a
condizione che detti periodi, se fossero compiuti sotto la legislazione dello
Stato che totalizza, sarebbero stati soggetti all’assicurazione contro la
disoccupazione.
Stati
che prevedono il compimento di periodi di occupazione per il diritto alle
prestazioni di disoccupazione, che
totalizzano i periodi di
occupazione e di assicurazione compiuti in altri Stati come se si
trattasse di periodi di occupazione.
Stati
che prevedono il compimento di periodi di assicurazione, occupazione e di
attività lavorativa autonoma, che totalizzano
i periodi di
attività lavorativa autonoma compiuti in altri Stati.
Pertanto, fermo restando che
l’Istituto procederà al cumulo dei periodi esteri solo quando la cessazione
dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia, per accertare il requisito
previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di
disoccupazione si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti
in uno o più Stati comunitari i quali - se compiuti in Italia - sarebbero stati
utilizzati ai fini del diritto alle relative prestazioni.
In
particolare, le Sedi per poter totalizzare i periodi di occupazione e di
attività autonoma svolti all’estero non soggetti all’obbligo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, devono accertare se, per la qualifica rivestita o per
l’attività svolta dal lavoratore, tali periodi sarebbero stati assicurati
contro la disoccupazione se svolti in Italia. La qualifica sarà accertata sulla
base dei dati contenuti nel PAPER SED U002 “Comunicazione dei periodi di
assicurazione”, se le notizie ivi riportate sono sufficienti, altrimenti da
altra documentazione idonea quale l’eventuale contratto di lavoro esibito
dall’interessato.
Si precisa, inoltre, che, facendo
eccezione al principio generale, in nessun caso è possibile considerare tra i
periodi utili per il diritto alle prestazioni per disoccupazione i periodi di
residenza che, secondo le legislazioni di alcuni Stati comunitari, hanno
rilevanza in ambito previdenziale o assistenziale.
2.3 Modalità
procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione
L’articolo 54 del regolamento di
applicazione precisa che, alle disposizioni dettate in materia di
totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti
dall’articolo 12 del regolamento di base (vedi punto 9 della
circolare
sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale
). La
seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “
f
atti salvi
gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può
presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione
dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto
tale legislazione”
.
Pertanto,
nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona
interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può
presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di
attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri (documento
portatile U1). Nel caso in cui l'interessato non presenti detto attestato,
l'istituzione che riceve la domanda di prestazioni lo richiede all'istituzione
o alle istituzioni tenute a rilasciare l’attestato stesso. In tale ipotesi,
l’istituzione competente deve richiedere alle istituzioni degli altri Stati
membri le informazioni inerenti i periodi assicurativi tramite l’utilizzo del
PAPER SED U001 e la comunicazione dei periodi viene formalizzata attraverso il
PAPER SED U002.
Pertanto,
le Sedi, qualora l’interessato non possa far valere i prescritti requisiti in
base alla sola assicurazione italiana, accerteranno, sulla scorta del documento
portatile U1 esibito dal lavoratore, se i suddetti requisiti siano raggiunti
mediante la totalizzazione. Se il lavoratore non ha esibito tale documento, le
Sedi richiederanno le informazioni necessarie alla competente istituzione
estera (PAPER SED U001), sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato
dall'interessato sia utilizzabile ai fini del perfezionamento tanto
dell'anzianità assicurativa quanto dell'anno di contribuzione nel biennio.
Ove,
invece, il periodo di lavoro documentato dall’interessato non appaia
sufficiente per il raggiungimento del diritto alle prestazioni, le Sedi
adotteranno un provvedimento di reiezione della domanda astenendosi dal
richiedere alle istituzioni interessate le informazioni relative ai periodi
esteri, ma facendo espressamente risultare, con annotazione ad hoc, che i
requisiti richiesti dalla legislazione italiana non risultano perfezionati
neanche a seguito della valutazione dell'attività prestata all'estero.
Il
documento portatile U1 è l’unico documento utile che l’interessato può
presentare
per
la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività
autonoma compiuti in un determinato Stato. Ai fini del cumulo non possono
essere presi in considerazione documenti di altro tipo.
L’Istituto
per le operazioni di totalizzazione prende in considerazione tanti contributi
settimanali quante sono le settimane di calendario (o frazioni di esse)
comprese nei periodi segnalati (circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972).
3)
Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione
con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione
italiana
Nell’ambito
della legislazione nazionale i periodi esteri possono essere cumulati per il
perfezionamento del diritto:
-
ai
trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, requisiti normali e
ridotti;
-
ai
trattamenti di disoccupazione ordinaria agricola, requisiti normali e ridotti;
-
ai
trattamenti speciali di disoccupazione agricola.
Ciò
premesso e con riferimento a quanto esposto in precedenza, si richiama
l’attenzione delle Sedi sui riflessi prodotti dalla normativa comunitaria
sull’applicazione di particolari disposizioni della legislazione italiana in
materia di disoccupazione.
a)
Indennità di
mobilità
Come precisato dalla circolare n. 3
del 2 gennaio 1992, Parte C), ai fini del perfezionamento del diritto
all’indennità di mobilità non opera il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi compiuti negli Stati comunitari o convenzionati.
Tuttavia, è possibile far ricorso
alla totalizzazione per il raggiungimento del requisito (anzianità contributiva
non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennità di
mobilità prolungata fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento di anzianità. Il medesimo principio vale, ovviamente, per il
raggiungimento del requisito contributivo richiesto ai fini del prolungamento
dell'indennità in parola sino alla data di compimento dell'età prescritta per
il pensionamento di vecchiaia. Quindi, fatti salvi gli aspetti riconducibili
alla specificità del requisito richiesto per la prestazione e appositamente
disciplinati dalla legge, il criterio della totalizzazione può e deve essere
applicato, in linea di massima, anche all’indennità di cui trattasi (vedi
circolare
n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.7).
b) Trattamenti speciali
di disoccupazione edile
Le norme sulla totalizzazione sono
applicabili anche per il conseguimento del diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
Ai sensi dell’articolo 9, secondo
comma, della legge n. 427 del 1975 hanno diritto al trattamento speciale i
lavoratori per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia.
In
questo caso per poter applicare le norme sulla totalizzazione la cessazione dal
lavoro deve essersi verificata in Italia nel settore dell’edilizia e la contribuzione
estera da prendere in considerazione deve riferirsi a periodi di effettiva
attività svolta esclusivamente nel settore edilizio (vedi circolare n. 3 del 2
gennaio 1992, Parte C).
In base all’applicazione per analogia
del principio che ha portato a escludere la possibilità di far ricorso alla
totalizzazione per conseguire il diritto alla mobilità (vedi punto precedente),
si può affermare che per quanto riguarda i seguenti trattamenti speciali:
-
TS/DS edile
ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/91
,
-
TS/EDILE ai
sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 451/94
la totalizzazione non è ammessa in
quanto è richiesto, anche in questi casi, un requisito specifico che, per le
sue caratteristiche, non può che essere perfezionato sulla base dei soli
periodi di assicurazione maturati in Italia.
c)
Sussidio
straordinario di disoccupazione
In base all’articolo 1 della legge 21 luglio 1959, n. 533 “
i disoccupati delle industrie determinate in conformità al
secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel
capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di
tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo,
almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se
impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione”.
Le norme sulla totalizzazione dei
contributi sono applicabili anche per l’accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi del citato articolo 1 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22
dicembre 1972, Parte I, punto 4).
d)
Indennità di
disoccupazione ai lavoratori agricoli
I contributi versati in un altro
Stato comunitario sono cumulabili con quelli italiani anche ai fini del
raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'articolo
1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, per la concessione dell'indennità di
disoccupazione ai lavoratori agricoli (vedi in particolare il messaggio n.
16608 del 21 luglio 2008, Punto 2, lettera b).
Per quanto concerne in particolare
il requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio, si dovranno in primo
luogo trasformare in settimane i periodi esteri - indicati sul documento
portatile U1 presentato dall’interessato, ovvero riportati sul PAPER SED U002 -
e il numero dei contributi così determinato dovrà essere convertito in
giornate, attribuendo sei contributi giornalieri per ogni contributo
settimanale.
Inoltre, per la determinazione del
numero delle giornate da indennizzare, dal parametro fisso di “270” giornate dovranno essere detratte, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche
quelle prestate all'estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia,
infortunio o maternità, erogate a carico di istituzioni straniere.
I periodi di assicurazione o di occupazione compiuti all'estero devono essere
presi in considerazione anche per stabilire la prevalenza o meno della
contribuzione agricola nell'anno civile per il quale è richiesta l'indennità e
nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 1049
(vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto
4).
La
totalizzazione dei periodi esteri è consentita anche per accertare il diritto
al trattamento speciale sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione
previsto dall’articolo 25 della
legge 8 agosto 1972, n. 457
.
Infatti, per il perfezionamento del requisito richiesto per tale prestazione
possono essere presi in considerazione anche periodi di lavoro prestati in
attività non agricola.
f) Periodi da
neutralizzare
Dal computo del biennio devono
essere neutralizzati, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di malattia certificati da un ente previdenziale o da
un'amministrazione pubblica ospedaliera, benché l'evento si sia verificato in
un altro Paese, legato o non legato all'Italia da convenzioni o da accordi
internazionali.
Naturalmente, nell'ipotesi che i periodi in questione siano coperti
dall’assicurazione contro la disoccupazione in uno Stato comunitario e siano,
pertanto, riportati sul documento portatile U1, ovvero siano stati comunicati
con il PAPER SED U002, essi saranno utilizzati ai fini della totalizzazione.
Dal biennio devono essere, inoltre,
neutralizzati i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti
in base a convenzioni o accordi internazionali.
Si precisa che, ai fini dell'esame delle pratiche in regime comunitario, devono
essere neutralizzati non soltanto i periodi di lavoro svolti in Paesi non
legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, ma anche i periodi di lavoro svolti in Paesi con i quali sono
operanti accordi bilaterali.
Infatti, l'esame di una domanda, effettuato in base alla regolamentazione
comunitaria, esclude che possano essere totalizzati periodi di assicurazione
compiuti in Stati che non sono membri dell’Unione europea.
Si precisa, inoltre, che ai periodi
di lavoro subordinato all'estero non coperti dalle assicurazioni interessate in
base a convenzioni o ad accordi internazionali, cui si riferisce il citato
articolo 37, vanno assimilati, ai fini della neutralizzazione, anche i periodi
di lavoro svolto in Stati convenzionati, ma che, nel caso concreto, non possono
essere utilizzati per la concessione delle prestazioni.
Si chiarisce, altresì, che per
procedere alla neutralizzazione
dei suddetti periodi di lavoro non è
indispensabile l’esibizione di documenti assicurativi, essendo sufficiente che
il lavoro all'estero risulti da documenti idonei (vedi circolari nn. 2039 del
22 dicembre 1972, Parte IV, e 285 del 30 dicembre 1989, punto 1).
4. Calcolo delle
prestazioni di disoccupazione
a)
Retribuzione di riferimento per il calcolo
In merito
alle modalità di calcolo delle prestazioni, l’articolo 62 del regolamento di
base - fatta salva la deroga prevista al paragrafo 3 per i lavoratori
frontalieri e i lavoratori che durante la loro ultima occupazione risiedevano
in uno Stato membro diverso da quello competente, a cui si applica l’articolo
65, paragrafo 5, lettera a) - dispone che: “
l'istituzione competente di uno
Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si
basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore
tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale
percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività
lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione”
. Tale
disposizione trova applicazione “
anche qualora la legislazione applicata
dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per
stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e
qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato
soggetto alla legislazione di un altro Stato membro”
.
Pertanto, poiché il calcolo delle
prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per l’attività svolta
nello Stato competente, l’Istituto deve calcolare in ogni caso le prestazioni
in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non
assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività
svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in
considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di
disoccupazione (vedi in particolare le circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte II, 1034 del 22 maggio 1974 e 199 del 4 ottobre 1988).
b)
Familiari residenti in un altro Stato
L’articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento di applicazione, dispone che
“l’istituzione
competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo
delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei
familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come
se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si
applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha
diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei
familiari”.
Allo scopo di stabilire quali
familiari devono essere presi in considerazione ai fini sopra indicati,
l’istituzione competente richiede le informazioni necessarie con il PAPER SED U005;
la risposta a tale richiesta viene formalizzata con il PAPER SED U006.
5. Disoccupati che
si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento
del diritto alle prestazioni
L’articolo
7 del regolamento di base sancisce il principio generale in base al quale
le
prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati
membri o in applicazione dello stesso regolamento “
non sono soggette ad
alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto
che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da
quello in cui si trova l'istituzione debitrice”
.
L’articolo 63 del suindicato
regolamento, con riferimento all’ articolo 7, precisa che nell’ambito delle
norme in materia di disoccupazione, tale disposizione trova applicazione nei
casi e entro i limiti previsti dagli articoli 64 e 65 del regolamento di base.
Pertanto, l’esportabilità delle
prestazioni per disoccupazione deriva dall’applicazione di quanto stabilito
dagli articoli 7 e 63 sopra citati.
Si
evidenzia che l’articolo 64, relativamente ai disoccupati che si recano in un
altro Stato membro, dispone che, in presenza di determinate condizioni ed entro
precisi limiti “
la persona che si trova in disoccupazione completa e
che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro
competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato
membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di
disoccupazione in denaro”.
a) Condizioni e
limiti per la conservazione del diritto.
L’articolo 64,
paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore rimasto
disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di
disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi
assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la
totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell’Unione europea, può
continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro
Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.
La conservazione
del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:
-
la persona
disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente
lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro competente per almeno 4 settimane;
-
la persona
disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del
lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e
rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in
questo Stato.
Le istituzioni dello Stato
competente possono autorizzare il disoccupato a partire prima della scadenza
delle quattro settimane.
Il disoccupato che si iscrive presso
gli uffici del lavoro del nuovo Stato entro 7 giorni dalla data in cui ha
cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente,
è considerato come iscritto in cerca di lavoro nel nuovo Stato dalla data in cui
ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato
competente. Le istituzioni di questo Stato possono prorogare, in casi
eccezionali, il termine di 7 giorni.
b) Il diritto alle
prestazioni, anche se l’interessato si reca in più Stati alla ricerca di
lavoro, è mantenuto per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da
cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro
dello Stato di ultima occupazione. La durata totale delle prestazioni,
percepite prima e dopo il trasferimento, non può superare la durata complessiva
prevista dalla legislazione dello Stato competente. Tuttavia gli uffici o le
istituzioni competenti possono prorogare tale termine fino ad un massimo di sei
mesi (articolo 64, paragrafo 1, lettera c) ed, in tal caso, le informazioni
relative alle prestazioni di disoccupazione oggetto della proroga sono
scambiate con il PAPER SED U015 “Proroga del diritto all’esportabilità” e il
PAPER SED U016 “Termine del diritto all’esportabilità”.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3
dell’articolo 64 del regolamento di base prevedono, inoltre, quanto segue:
il disoccupato che, prima o
alla scadenza del periodo durante il quale ha diritto alle prestazioni, fa
ritorno nello Stato di ultimo impiego continua ad avere diritto alle
prestazioni di disoccupazione;
il disoccupato che non fa
ritorno alla scadenza del suddetto periodo nello Stato di ultimo impiego
non ha più diritto alle prestazioni, tranne che la legislazione nazionale
non preveda condizioni più
favorevoli
;
in casi eccezionali – che non
sono espressamente specificati dalla normativa comunitaria – le
istituzioni e gli uffici possono consentire al disoccupato di rientrare
nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo
senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il diritto alle prestazioni,
tra due periodi di occupazione, può essere conservato per un periodo
massimo di tre mesi; anche in tale ipotesi le norme nazionali più
favorevoli restano applicabili e le istituzioni o gli uffici competenti
possono prorogare il periodo iniziale di 3 mesi fino ad un massimo di
ulteriori 3 mesi.
Per l’applicazione delle
disposizioni illustrate nei punti precedenti, l’Istituto, per quanto di sua
competenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, accorderà l’esportazione delle
prestazioni soltanto per i primi tre mesi senza alcuna proroga.
6
.
Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello
competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni
L’articolo 55 del
regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 64 del regolamento di base, disciplinando gli
adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata, le istituzioni e gli uffici
del lavoro.
a)
Adempimenti
del disoccupato e dell’istituzione competente
La persona
disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto
alle prestazioni deve, prima della sua partenza, informare l’istituzione
competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con
il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle
prestazioni alle condizioni specificate al precedente punto 5, lettera a) (vedi
articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base)
.
L’istituzione
competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale
mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona
interessata degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2.
Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti
:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere
a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il
periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione
nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il
periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere
mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni
.
La persona
disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli
uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle
modalità e dei termini indicati al precedente punto 5, e presentare
all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
L’istituzione
competente
comunica con il PAPER SED U008, a richiesta dell’altra
istituzione in causa, le informazioni relative alla persona disoccupata ed alla
prestazione esportata. Inoltre, l’istituzione cnmpetente:
·
comunica (PAPER SED U011) all’altra istituzione gli effetti,
sul diritto alla prestazione di disoccupazione, derivanti dai fatti che si
siano verificati durante il periodo di conservazione del diritto e che sono
stati comunicati con il PAPER SED U010 dall’istituzione dello Stato in cui il
disoccupato si è recato;
·
informa quest’ultima istituzione del rientro della persona
disoccupata sul proprio territorio (PAPER SED U014).
b)
Adempimenti
dell’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato (istituzione in
causa)
Nel caso in cui la
persona disoccupata abbia informato l’istituzione competente che si sarebbe
recata in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ma non abbia presentato
all’istituzione dello Stato membro in cui si è recata il documento portatile,
questa istituzione richiede all’istituzione competente le informazioni
necessarie con il PAPER SED U007.
Inoltre,l’istituzione
dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta:
·
a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le
informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al
nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
·
a informare (PAPER SED U010), non appena ne è a conoscenza,
l’istituzione competente e la persona interessata dei fatti che possono
modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel
periodo di conservazione del diritto;
·
a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta
dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla
situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima
è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di
controllo predisposte
.
L’istituzione in causa è
tenuta a
procedere ai controlli come se la persona beneficiasse di prestazioni a carico
dello Stato in cui si svolge la ricerca del lavoro (articolo 55, paragrafo 5,
del regolamento di applicazione).
Si precisa,
inoltre, che, in base al paragrafo 3 dell’articolo 55 del regolamento di
applicazione, è obbligo anche dell’ufficio del lavoro dello Stato in cui si
cerca lavoro fornire ogni utile informazione all’interessato.
L’articolo 55, paragrafo 6, del
regolamento di applicazione prevede che le autorità o le istituzioni
competenti possano definire tra loro:
procedure e scadenze per le
comunicazioni circa l’evoluzione della situazione del disoccupato;
misure
idonee a facilitare la ricerca dell’impiego.
Le Sedi
saranno tenute ad effettuare gli adempimenti sopradescritti:
·
in
veste di istituzione competente, nel caso di persone rimaste disoccupate in
Italia che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a
carico della legislazione italiana e che si rechino in un altro Stato
comunitario in cerca di impiego;
·
in
veste di istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato
(istituzione in causa), nel caso di persone rimaste disoccupate in un altro
Stato comunitario che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di
disoccupazione a carico della legislazione di tale Stato e che si siano recate
in Italia in cerca di impiego.
PARTE II.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.
Disposizioni
concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione
in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
[2]
Le disposizioni dell’articolo 65
del
regolamento di base e degli articoli 56 e 70 del regolamento di applicazione
stabiliscono le condizioni e le modalità di concessione delle prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori frontalieri
[3]
e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, i quali durante la loro ultima
occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente. Le
suindicate disposizioni definiscono, altresì, i termini e le modalità di
rimborso tra le istituzioni.
1.1.
Persone in disoccupazione parziale o accidentale
L’articolo
65, paragrafo 1, prevede che il lavoratore che si trova in disoccupazione
parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o
autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente,
si metta a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro
nello Stato membro competente. In questo caso il lavoratore beneficia delle
prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se
risiedesse nel suo territorio. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente e sono sempre a carico della medesima
.
Per quanto
riguarda il concetto di disoccupazione parziale, la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con la Decisione n. U3 del 12 giugno 2009 (allegato 1), ha precisato che, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di base, la natura della
disoccupazione (parziale o completa) si determina in base al mantenimento di un
rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale
sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. In mancanza di un rapporto
contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato
membro di occupazione (es. contratto di lavoro terminato o scaduto) sarà
considerata in stato di disoccupazione totale, ai sensi dell’articolo 65,
paragrafo 2, del citato regolamento.
Nell’ambito della legislazione
italiana rientrano tra le prestazioni erogate in ragione di uno stato di
disoccupazione parziale o accidentale nel senso sopra descritto, le prestazioni
per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Lo Stato alla cui legislazione la
persona disoccupata è stata soggetta durante la sua ultima attività lavorativa,
per comodità di trattazione, sarà citato in seguito anche come Stato di ultima
occupazione.
1.2.
Persone in
disoccupazione completa
L'articolo
65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 detta norme specifiche
relative al riconoscimento e all’erogazione dell’indennità di disoccupazione a
coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma,
risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.
Il fattore determinante ai fini
dell’applicazione dell’articolo in esame è la residenza degli interessati, nel
corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, in uno Stato membro
diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti, che non necessariamente
coincide con lo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o
autonoma (vedi
la
circolare sui nuovi regolamenti comunitari -
disposizioni in materia
di legislazione applicabile e distacchi).
Secondo la definizione di cui
all’articolo 1, lettera j), del regolamento di base, il termine residenza
indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del
regolamento di applicazione fissa i criteri per determinare la residenza
laddove tra le istituzioni di due o più Stati membri insorgano contrasti nel
determinare la stessa (vedi punto 10 del
la circolare sui nuovi regolamenti
comunitari - disposizioni di carattere generale).
Ne consegue
che le disposizioni dell’articolo 65 si applicano senza dubbio ai lavoratori
frontalieri, considerato che tali lavoratori di norma risiedono in uno Stato
membro diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, che
è anche lo Stato competente. Tuttavia, poiché vi sono altre categorie di
soggetti che possono risiedere in taluni casi in uno Stato membro diverso da
quello competente, la Commissione Amministrativa, con Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (allegato 2), ha fornito precisazioni in merito al campo
d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per
persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri,
residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul
territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
In base
alla citata decisione, le disposizioni contenute nell’articolo 65, paragrafo 5,
oltre che ai lavoratori frontalieri, si applicano in particolare (vedi
la
circolare sui nuovi regolamenti comunitari -
disposizioni in
materia di legislazione applicabile e distacchi):
a) all
e persone
che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro (
articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) alle persone che normalmente
esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo
13 del regolamento di base);
c) alle
persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del
regolamento di base e, cioè, ai lavoratori per i quali due o più Stati membri
abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione
applicabile e, in particolare, al principio dell'applicazione della
lex loci
laboris.
Si precisa che le norme in esame
trovano applicazione nei confronti dei lavoratori diversi dai frontalieri solo
se gli stessi, nel corso della loro ultima attività, risiedono effettivamente
in uno Stato membro diverso da quello competente.
L’articolo
65, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che
“una
persona in
stato di disoccupazione completa,
e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna
in tale Stato si metta a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato
membro di residenza”
. In via supplementare detta persona può
porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha
esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Peraltro
“il
disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nel suo Stato
membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto
”.
Poiché il
paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 65 fa salva l’applicazione
dell’articolo 64, la persona in stato di disoccupazione completa che si rechi
in cerca di impiego in un altro Stato membro conserva il diritto alle
prestazioni a carico dello Stato competente (Stato di ultima occupazione) nel
rispetto dei limiti e delle modalità previste dall’articolo 64 (vedi Parte I,
punti 5 e 6 della presente circolare).
2.
Obblighi
della persona in stato di disoccupazione completa
L’articolo
65, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che la persona in stato di
disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività lavorativa,
risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente deve iscriversi
come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel
quale risiede.
La
persona suindicata, che sia a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
di residenza, deve rispettare gli obblighi e le condizioni previsti dalla
legislazione di questo Stato.
Peraltro, se detta persona decide di
iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha
esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare anche
gli obblighi vigenti in detto Stato
.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65,
paragrafo 4, del regolamento di base, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del
regolamento di applicazione, il disoccupato che sia soggetto agli obblighi ed
alle attività di ricerca del lavoro previsti dalle legislazioni dei due Stati,
è soggetto prioritariamente agli obblighi ed alle attività di ricerca del
lavoro previsti dalla legislazione dello Stato di residenza. Inoltre, la
persona disoccupata che si mette a disposizione degli uffici del lavoro di due
Stati, quello di ultima attività e quello di residenza, deve comunicare
all’istituzione ed agli uffici del lavoro dello Stato di residenza che si è
iscritta, come persona in cerca di lavoro, anche presso gli uffici del lavoro
dello Stato di ultima occupazione.
Può
verificarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 56, paragrafo 2, del
regolamento di applicazione, che la persona disoccupata non adempia agli
obblighi stabiliti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione: tale
circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini del diritto alle prestazioni di
disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Si
ribadisce, inoltre, che se la persona disoccupata, che non sia un lavoratore
frontaliero, non fa ritorno nello Stato membro di residenza deve mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro dell’ultimo Stato alla cui legislazione è
stata soggetta (articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base).
Il lavoratore frontaliero in
disoccupazione completa, quindi,
può mettersi a disposizione, in via
supplementare, degli uffici del lavoro dello Stato in cui ha svolto la sua
ultima attività lavorativa. In tal caso, la richiesta d’informazione
sull’iscrizione agli uffici del lavoro dello Stato competente avviene
attraverso l’utilizzo del
PAPER SED U018 e le relative informazione
sono comunicate dall’istituzione dello Stato di ultima occupazione con il PAPER
SED U019.
Si precisa che, mentre il
disoccupato, già lavoratore frontaliero, può mettersi a disposizione sia degli
uffici del lavoro dello Stato di residenza che di quelli dello Stato di ultima
occupazione, il disoccupato che, pur risiedendo in uno Stato diverso da quello
di ultima occupazione, non sia da considerarsi lavoratore frontaliero, può
iscriversi soltanto o presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza, se
fa ritorno in tale Stato, oppure, nel caso non ritorni nello Stato di
residenza, presso gli uffici del lavoro dello Stato di in cui ha esercitato
l’ultima attività.
3.
Diritti
della persona disoccupata
(articolo 65, paragrafo 5,
del regolamento n. 883/2004)
a)
Lavoratore
frontaliero
Il disoccupato, già frontaliero, ha
diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza e le stesse devono
essere corrisposte dall’istituzione competente di tale Stato come se, nel
corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto
alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera
a), del regolamento di base).
In tale
ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi (vedi articolo
61, paragrafo 2, del regolamento di base) la persona disoccupata beneficia
delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro
in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua
ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni
richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto
alle prestazioni di disoccupazione.
Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di
residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la
legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione da essa applicata
a prescindere dalla
circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale
legislazione
.
Ai fini
dell’accertamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto
a prestazione è possibile, altresì, totalizzare anche i periodi compiuti in
precedenza sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
Inoltre
,
l'istituzione
del luogo di residenza tiene conto, ai fini del calcolo delle prestazioni,
della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello
Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di
base).
A tale scopo,
l’istituzione competente dello Stato membro
alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua
ultima attività lavorativa comunica senza indugio all’istituzione del luogo di
residenza (PAPER SED U004), a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U003), tutti
gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione.
Invece, per
lo scambio delle informazioni relative ai periodi di assicurazione,
l’istituzione dello Stato di residenza utilizzerà il PAPER SED U001, mentre
l’istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione comunicherà i dati
richiesti con il PAPER SED U017.
b)
Lavoratore
diverso dal frontaliero
La persona disoccupata diversa dal
lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza e si pone a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione, ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se
risiedesse sul suo territorio.
La persona disoccupata diversa dal
lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza e si pone a
disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, beneficia delle prestazioni
secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima
occupazione; le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di
residenza e sono a carico della medesima.
Anche per tali lavoratori, come per
i lavoratori frontalieri, per accertare che le condizioni per i diritto alle
prestazioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto
dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese,
considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da
essa applicata,
a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti
già assicurato nel quadro di tale legislazione
. Analogamente
, ai fini
del calcolo delle prestazioni,
l'istituzione del Paese di residenza
tiene
conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato
nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del
regolamento di base).
Per le modalità di scambio delle informazioni, si
rinvia a quanto detto al punto precedente per i lavoratori frontalieri.
Peraltro, il lavoratore diverso dal
lavoratore frontaliero che
-
abbia
maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico
dell’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato assoggettato da
ultimo,
- e sia tornato nello Stato di
residenza,
ha diritto, in primo luogo, alle
prestazioni spettanti, in base all’articolo 64 del regolamento di base, a
carico dello Stato di ultima occupazione. In tale ipotesi, le prestazioni a
carico dello Stato di residenza sono sospese per il periodo nel corso del quale
è mantenuto il diritto alle prestazioni maturate a carico dallo Stato di
ultima occupazione (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di
base).
Ai fini dell’applicazione di
quest’ultima disposizione, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di
applicazione dispone che
l’istituzione dello Stato membro alla cui
legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo comunica (PAPER SED U008)
all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima (PAPER SED
U028), se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi
dell’articolo 64 del regolamento di base (sempre che l’interessato non sia
in possesso già del documento portatile U2).
Le Sedi dovranno, comunque, detrarre
dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il
numero delle giornate indennizzate in base alla legislazione estera.
Si precisa che poiché trattasi di prestazioni relative al medesimo evento,
dovranno essere prese in considerazione tanto le giornate indennizzate a carico
dell'istituzione estera prima del rientro in Italia quanto quelle indennizzate
successivamente.
Si ribadisce, infine, che per il
calcolo delle prestazioni di disoccupazione da liquidare a carico
dell’assicurazione italiana, con decorrenza 1° maggio 2010, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004,
le Sedi dovranno
prendere a riferimento
la retribuzione percepita dall'interessato nello Stato
membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima occupazione
.
4.
Scambio di
informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle
istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione
(articolo 65, paragrafi 6 e
7, del regolamento n. 883/2004)
Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, il regolamento
n. 987/2009
definisce
le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca
assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e
dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività.
In particolare, in base all’articolo
56, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di applicazione, l’ufficio del
lavoro dello Stato di ultima occupazione può chiedere all’ufficio del lavoro
dello Stato di residenza informazioni relative allo stato di disoccupazione
della persona interessata, con riferimento all’iscrizione come persona in cerca
di lavoro ed in merito all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U018).
L’ufficio del lavoro dello Stato di residenza è obbligato a trasmettere le
informazioni relative all’iscrizione ed all’attività di ricerca di lavoro
(PAPER SED U019).
L’articolo 65, paragrafo 6, del
regolamento di base dispone che le prestazioni di disoccupazione erogate
dall’istituzione dello Stato di residenza, in base a quanto previsto
dall’articolo 65, paragrafo 5, di cui al precedente punto 3, sono a carico di
questo Stato.
Si ribadisce che i requisiti per il
diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di
prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Inoltre, lo stesso articolo precisa
che l’istituzione competente dello
Stato membro alla cui legislazione la
persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa
è
tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo
delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.
Tuttavia, l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo
erogabile, in caso di disoccupazione, per lo stesso periodo di tre mesi ai
sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione.
Tuttavia, l’articolo 65, paragrafo
7, del regolamento di base prevede che il periodo oggetto del rimborso possa
essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti
condizioni:
se l’interessato risulta
assicurato, in relazione al lavoro svolto, secondo la legislazione a cui è
stato assoggettato da ultimo per un periodo non inferiore a dodici mesi
durante i ventiquattro mesi precedenti;
se questi periodi assicurativi
sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L’articolo 70 del
regolamento di applicazione prevede che l’importo massimo del rimborso è, in
ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona
interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata
soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto
Stato membro.
Peraltro, nelle
relazioni tra gli Stati membri indicati nell’allegato 5 del regolamento di
applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui
legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano
l’importo massimo, in ogni singolo caso, in base all’importo medio delle prestazioni
di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro
nell’anno civile precedente.
Ne consegue che
l’importo ammesso a rimborso può essere:
- l'importo massimo pagabile ai
sensi della legislazione dello Stato membro
alla cui legislazione
la persona interessata era soggetta da ultimo
o
- limitatamente agli Stati membri
inclusi, su base di reciprocità, nell'allegato 5 del regolamento di base,
l'importo medio delle prestazioni di disoccupazione spettanti ai sensi della
legislazione dello Stato membro di ultima occupazione nell'anno civile
precedente.
Ciò comporta che solo tra gli Stati
membri che sono elencati nell'allegato 5 (ovvero Belgio, Germania, Spagna,
Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo) si può applicare la disposizione
che prevede la determinazione dell’importo massimo da rimborsare sulla base
della media delle prestazioni di disoccupazione previste dalle rispettive
legislazioni per l’anno precedente.
Si rammenta che l’articolo 65,
paragrafo 6, prevede, nel caso in cui al paragrafo 5, lettera b) (vedi punto 3,
parte II, della presente circolare), che il lavoratore non frontaliero, che ha
ricevuto prestazioni dall’istituzione dello Stato alla cui legislazione era
stato soggetto e che abbia fatto ritorno nello Stato di residenza, ha diritto a
quanto spettante in base all’articolo 64 (vedi punto 4, parte I); mentre le
prestazioni spettanti in base alla legislazione dello Stato di residenza sono
sospese per il periodo di erogazione delle prestazioni dello Stato di ultima
occupazione.
Nel caso suindicato, ai fini della
determinazione del rimborso, si deve prendere in considerazione il periodo
durante il quale sono state erogate al lavoratore non frontaliero le
prestazioni in base all’articolo 64 del regolamento di base. Pertanto, la
durata di tale periodo deve essere detratta dalla durata totale del periodo
(tre mesi ovvero cinque mesi) per il quale l’istituzione dello Stato alla cui
legislazione l’interessato era stato soggetto da ultimo è tenuta ad effettuare
il rimborso (articolo 65 paragrafo 6 penultima frase).
Le Autorità competenti possono
prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare al rimborso tra le
istituzioni (articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base).
Le Sedi saranno tenute agli
adempimenti sopra descritti:
in veste di
istituzione dello Stato di residenza,
nel caso di
lavoratori frontalieri residenti in Italia e che lavorano in un altro
Stato membro, nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori
frontalieri, che risiedono in Italia e che durante la loro la loro ultima
attività lavorativa erano soggette alla legislazione di un altro Stato
membro;
in veste di
istituzione competente dello Stato di ultima occupazione,
nel
caso di lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro che
lavorano in Italia nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori
frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro
ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
Lavoratore
frontaliero in disoccupazione completa
Deve iscriversi
presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza
Può iscriversi
presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione
È obbligato al
rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello
Stato di residenza
È obbligato anche
al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione
dello Stato di ultima occupazione
Riceve le
prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse
lavorato durante la sua ultima attività
Deve comunicare
l’iscrizione agli uffici del lavoro ed alle Istituzioni dello Stato di
residenza
La durata delle
prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato di residenza
Lo Stato di
ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi
Lo Stato di
ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il
lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12
mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di
disoccupazione
Disoccupato
diverso dal lavoratore frontaliero che ritorna nello Stato di residenza
Si iscrive presso
gli uffici del lavoro dello Stato di residenza
È obbligato al
rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello
Stato di residenza
Riceve le
prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse
lavorato durante la sua ultima attività
Le condizioni per
il diritto e la durata sono determinati in base alla legislazione dello Stato
di residenza
Lo Stato di
ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi nella generalità
dei casi
Lo Stato di
ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il
lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12
mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di
disoccupazione
La durata delle
prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato di ultima occupazione ed
esportate ai sensi dell’articolo 64 devono essere detratte dalla durata dei
periodi ammessi a rimborso
Disoccupato
diverso dal lavoratore frontaliero che
non
ritorna nello Stato di residenza
Si iscrive presso
gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione
È obbligato al
rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello
Stato di ultima occupazione
Riceve le
prestazioni di disoccupazione dal suddetto Stato come se risiedesse in tale
Stato
5.
Rimborso
tra istituzioni
(articolo 65, paragrafi
6,7,8 del regolamento n. 883/2004 e articolo 70 del regolamento
n. 987/2009)
In assenza dei suindicati accordi di
cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione dello
Stato di residenza chiede (PAPER SED U020), in base alle disposizioni dell’articolo
65, paragrafi 6 e 7, il rimborso delle prestazioni per disoccupazione
all’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato da
ultimo soggetto in relazione all’attività lavorativa svolta (istituzione
debitrice).
L’istituzione che richiede il
rimborso deve indicare le seguenti informazioni:
i dati identificativi del
soggetto;
l’importo delle prestazioni
erogate durante il periodo di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65,
paragrafi 6 e 7, del regolamento di base;
il periodo durante il quale
sono state erogate le prestazioni.
La domanda di rimborso deve essere
trasmessa dall’istituzione dello Stato di residenza all’altra istituzione entro
il semestre successivo a quello in cui è avvenuto l’ultimo pagamento della
prestazione di cui si chiede il rimborso. Non è previsto alcun obbligo di
prendere in considerazione domande di rimborso trasmesse oltre il termine
suindicato.
L’istituzione debitrice, sulla base
della richiesta di rimborso presentata dall’istituzione dello Stato di
residenza, può accettare
in toto
tale richiesta, utilizzando il PAPER
SED U021, o parzialmente, comunicando tale decisione con il PAPER SED U023. In
caso di non accettazione l’istituzione debitrice utilizza il PAPER SED U022.
Ai sensi dell’articolo 66 del
regolamento n. 987/2009, la contestazione relativa ad uno specifico credito non
deve essere di ostacolo al rimborso di uno o altri crediti.
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo
6, del regolamento n. 987/2009
“le contestazioni relative a un credito sono
risolte al più tardi entro i trentasei mesi seguenti il mese durante il quale
il credito è stato presentato”.
Ai sensi del paragrafo 7 “
la commissione
di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui
non sia
stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui
al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un
parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui
è stata adita”.
Si specifica che la regolazione
finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.
I crediti sono pagati all’organismo
di collegamento dello Stato membro creditore entro i diciotto mesi seguenti la
fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di
collegamento dello Stato membro debitore (articolo 67, paragrafo 5, del
regolamento di applicazione).
L’istituzione debitrice comunica
l’avvenuto pagamento del rimborso con il PAPER SED U024 e l’istituzione che ha
effettuato la richiesta notifica l’avvenuto ricevimento con il PAPER SED U025,
con il quale provvede anche alla chiusura del conto. L’istituzione debitrice,
con il PAPER SED U029, prende atto dell’avvenuta chiusura.
Per l’Italia, la richiesta di
rimborso e il rimborso sono effettuati tramite la Direzione regionale INPS del Lazio secondo le disposizioni impartite al punto 5 della
circolare n. 36 del 18 febbraio 1999.
E’ importante sottolineare, al
riguardo,
che
le Sedi, alla scadenza di ciascun semestre, devono trasmettere la richiesta di
rimborso alla Direzione regionale Lazio, rispettando rigorosamente i termini
del 31 luglio e del 31 gennaio
.
Analoga attenzione è richiesta alla
Direzione regionale Lazio, tenuta ad osservare il suddetto termine di sei mesi
per la richiesta di rimborso da trasmettere alle istituzioni degli altri Stati
membri.
Per la gestione contabile delle
prestazioni erogate si richiamano le istruzioni già emanate.
L’articolo 68, paragrafo 1, del
regolamento n. 987/2009 stabilisce che
“a decorrere dalla fine del periodo
di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di
applicazione, l’istituzione creditrice -
comunicandolo all’istituzione
debitrice con il PAPER SED U026
- può applicare un interesse sui crediti da
liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del
mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari
almeno al 90% del credito totale……Sulle parti del credito non coperte
dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine
del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del
regolamento di applicazione”.
L’istituzione debitrice, utilizzando
il PAPER SED U027, comunica all’istituzione creditrice se è d’accordo o meno
sulla richiesta di applicazione degli interessi presentata da quest’ultima ed
eventualmente comunica alla stessa i motivi dell’opposizione.
Si precisa che l’interesse è
calcolato
“sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca
centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento”
in
vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile (vedi articolo
68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
La
Commissione
amministrativa redige rendiconti annuali, stabilendo la situazione dei crediti
sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale
scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo
dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei
crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte,
e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice)
dall’altra (articolo 69 del regolamento di applicazione).
L’articolo 70 del regolamento n.
987/2009 dovrà essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione
amministrativa per quanto riguarda i metodi di rimborso entro e non oltre
cinque anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, al fine di
garantire un’equa distribuzione dei costi fra gli Stati comunitari.
6.
Disposizioni
transitorie
Le
disposizioni transitorie non prevedono norme particolari per quel che riguarda
il riesame delle domande di prestazione per disoccupazione già definite o in
corso di definizione.
Pertanto,
le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base ai regolamenti
CEE nn. 1408/71 e 574/72 non devono essere riesaminate dal 1° maggio 2010, data
di applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.
Le domande
di prestazioni per disoccupazione in corso di definizione alla data del 1°
maggio 2010, aventi decorrenza da data precedente, non subiscono alcuna
modifica alla data del 1° maggio 2010 e lo scambio di informazioni può
avvenire attraverso i formulari della serie E300 attualmente in uso.
Le domande
di prestazioni aventi decorrenza dal 1° maggio 2010 sono esaminate in base alle
disposizioni dei nuovi regolamenti.
Le
disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3,
seconda frase, del regolamento n. 883/2004 (vedi punto n. 1, Parte II, della
presente circolare) non sono immediatamente applicabili al Lussemburgo, il
quale dovrà darvi attuazione al più tardi alla scadenza dei due anni dal 1°
maggio 2010, data di applicazione del regolamento di base (articolo 87,
paragrafo 10, del regolamento n. 883/2004).
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2
[1]
Per periodi di assicurazione
si
intendono periodi di lavoro subordinato soggetti all’assicurazione contro la
disoccupazione.
Per periodi di
occupazione
si intendono periodi di lavoro subordinato non soggetti all’assicurazione
contro la disoccupazione. Si tratta di periodi compiuti sotto la legislazione
di Stati che erogano le prestazioni sulla base della fiscalità generale e non
in base a un versamento contributivo
.
[2]
Per Stato competente si intende lo Stato
alla cui legislazione la persona rimasta disoccupata è stata assoggettata
durante la sua ultima attività professionale.
[3]
Ai sensi
dell’articolo 1, lett. f), del regolamento di base, lavoratore frontaliero è “
qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana”
.