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Versione Grafica

960429
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Circolare n. 92
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori Generali e
   Primari Medico Legali
   e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
   Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
   Amministratori di Fondi, Gestioni
   e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 3 Decreto-Legge 28 marzo 1996, n. 166:
regolarizzazione contributiva agevolata.
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Roma, 24 aprile 1996    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 92         Ai Coordinatori generali, centrali e
                           periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori Generali e
                           Primari Medico Legali
ALL. 1                     e, per conoscenza,
                        Al Presidente
                        Ai Consiglieri di Amministrazione
                        Al Presidente e ai Membri del
                           Consiglio di indirizzo e vigilanza
                        Ai Presidenti dei Comitati
                           Amministratori di Fondi, Gestioni
                           e Casse
                        Ai Presidenti dei Comitati regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Art. 3 Decreto-Legge 28 marzo 1996, n. 166:
         regolarizzazione contributiva agevolata.
SOMMARIO: 1) Modalita' e scadenze del condono. 2) Modu-
listica ed istruzioni operative. 3) Versamenti tardivi
delle rate, successive alla prima,dovute ai sensi del-
l'art. 18, commi da 1 a 3, della L. n.724/1994 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni (art. 3, co. 5).
4) Estinzione dei crediti contributivi fino a L.50.000
(Art. 3, comma 6).
                     PREMESSA
     Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75
del 29 marzo 1996, e' stato pubblicato il Decreto Legge
28 marzo 1996, n. 166, recante "Norme in materia pre-
videnziale", il quale all' art. 3 ("Regolarizzazione
contributiva"), tra l' altro, contiene disposizioni
riguardanti il condono previdenziale ed assistenziale.
A tale proposito si osserva che quella di cui ai commi
da 1 a 4 del provvedimento di legge in esame e' nuova
sanatoria, e non una proroga o riapertura - di termini
di precedenti condoni (in particolare della L. 23 di-
cembre 1994, n.724).
     Circa l'entrata in vigore del provvedimento di
legge in argomento, si fa presente che l'art. 8 stabi-
lisce che "il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana",
avvenuta il 29 marzo 1996: le disposizioni in parola
trovano, quindi, applicazione a decorrere dal 30 marzo
1996.
     La regolarizzazione agevolata, che attiene a tut-
te le categorie di contribuenti, tenuti al versamento
dei contributi e dei premi previdenziali ed assisten-
ziali, consiste:
- nella riduzione delle sanzioni civili dovute per
l'omesso e/o ritardato versamento dei contributi o dei
premi, in misura pari al tasso di interesse annuo del
17% e, comunque, entro il limite del 50% del comples-
sivo debito contributivo ( contributi omessi e/o ver-
sati in ritardo);
- nell'esonero dalle obbligazioni per sanzioni ammi-
nistrative e nell'estinzione dei reati previsti in
materia di versamenti di contributi o premi;
- nel mantenimento, in caso di regolarizzazione, del
beneficio di sgravi e fiscalizzazione.
     L'art. 3 in argomento contiene anche altre dispo-
sizioni concernenti:
a) le rate versate, tardivamente, in occasione della
regolarizzazione agevolata di cui all' art. 18, commi
da 1 a 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e succes-
sive proroghe e modificazioni (art. 3, comma 5);
b) l' estinzione dei crediti fino a Lire 50.000, in
essere alla data di entrata in vigore del decreto in
argomento (art. 3, comma 6).
      Gli anzidetti argomenti nella presente circolare
verranno cosi' trattati:
- Parte Prima, i contenuti normativi del nuovo prov-
vedimento di sanatoria, suddivisi nell'illustrazione
in relazione ai vari aspetti;
- Parte Seconda, le istruzioni operative e la moduli-
stica;
- Parte Terza, i versamenti tardivi delle rate, suc-
cessive alla prima, dovute ai sensi dell' art. 18,
commi da 1 a 3, della L. n. 724/1994 e successive
proroghe e modificazioni.
- Parte Quarta, l'estinzione dei crediti fino a Lire
50.000. in essere alla data di entrata in vigore del
decreto in argomento (art. 3, comma 6).
                 PARTE PRIMA
1.MODALITA' E SCADENZE DEL CONDONO (art.3, commi 1-4).
A. SOGGETTI INTERESSATI
     Possono avvalersi delle disposizioni agevolative
'previste dalla sanatoria di cui trattasi, tutte le
'categorie di contribuenti, tenuti al versamento dei
'contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali,
'cosi' differenziati.
A.1  Soggetti di nuova iscrizione (art.3, co.1), vale
'a dire i soggetti, tenuti al versamento dei contribu-
'ti e dei premi previdenziali ed assistenziali, che
'denunciano, per la prima volta, la loro posizione
'presso gli sportelli unificati (I.N.P.S., I.N.A.I.L.,
'Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricol-
'tura, Commissioni provinciali per lo Artigianato) di
'cui al comma 4 dell'art. 14 della Legge 30 dicembre
'1991, n. 412, come modificato dallo art. 1 del Decre-
'to-Legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modi-
'ficazioni, dalla Legge 17 marzo 1993, n. 63.
     In particolare, detti soggetti possono versare,
'entro il 31 maggio 1996, i contributi ed i premi
'relativi a periodi precedenti l' anzidetta denuncia
'maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli
'interessi nella misura del 17 per cento annuo nel
'limite massimo del 50 per cento dei contributi o dei
'premi complessivamente dovuti.
     Per quanto riguarda gli sportelli polifunzionali
'(la cui finalita', come e' ben noto, e' di consentire ai
'soggetti interessati la possibilita' di rivolgersi,
'indifferentemente, ad uno qualsiasi degli Enti previ-
'sti dalla norma, a prescindere dalla specifica compe-
'tenza istituzionale), si fa rinvio alle istruzioni
'fornite al riguardo in occasione dei precedenti
'analoghi condoni, in particolare a quello di cui al
'D.L. n. 6/1993, convertito con modificazioni dalla
'Legge n. 63/1993 e successive proroghe e modificazioni
'(si veda, per la parte attinente al condono, anche la
'circolare n. 231 del 30.9.1992, in A.U. 1992, pag.
'3371) e a quello della Legge n. 724/1994, e successive
'proroghe e modificazioni (v. circolare n. 18 del 21
'gennaio 1995, in A.U 1995, pag. 792).
A.2  Soggetti gia' iscritti: il comma 2 dell'art. 3 in
commento prevede che l' agevolazione di cui al comma 1
'- gia' illustrata al precedente punto A.1 - si applica
'anche ai contribuenti, gia' iscritti, che risultino
'ancora debitori per i contributi o premi omessi o
'pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi
'maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a
'condizione che versino i contributi o premi e/o la
'relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine
'fissato per i soggetti di cui al comma 1 (vale a dire
'entro il 31 maggio 1996).
B. SCADENZE
     Come gia' precedentemente indicato, il 31 maggio
'1996 e' il termine, sia per i soggetti di nuova iscri-
'zione che per quelli gia' iscritti, per il pagamento
'agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni
'civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto
'del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi
'oggetto del calcolo agevolato: contributi gia' versati
'in ritardo e/o ancora da versare) e per la presenta-
'zione della relativa domanda di condono.
     Tenuto conto che, oltre che in unica soluzione,
'e' prevista anche la possibilita' di regolarizzazione
'in forma rateale (di cui piu' avanti verranno illu-
'strate le modalita' fissate dalla legge: comma 3), si
'sottolinea che, anche in tale caso, il termine di
'scadenza per il pagamento della 1  rata e per la
'presentazione della relativa domanda e' fissato al 31
'maggio 1996.
    I soggetti interessati debbono allegare al modulo
'di domanda l'attestazione di pagamento di quanto
'dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero la prima
'delle previste rate) e la documentazione indicata nel
'modulo stesso.
C. PERIODI REGOLARIZZABILI IN FORMA AGEVOLATA.
     Possono formare oggetto della regolarizzazione
'agevolata in parola i periodi contributivi, non
'prescritti (per quanto riguarda la nuova disciplina
'della prescrizione, in base a quanto ora stabilito in
'materia dalla Legge n. 335/1995, si fa rinvio alle
'istruzioni fornite al riguardo, tra cui, v. la circo-
'lare n. 262 del 13 ottobre 1995, diramata, in pari
'data, con msg. n. 29366; il msg. n. 36514 del 28
'novembre 1995; la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996,
'diramata in pari data, con msg. n.6872), cosi' diffe-
'renziati per quanto attiene al termine finale:
- per i soggetti gia' iscritti: quelli maturati alla
'data del 31 dicembre 1995 e, quindi, i periodi fino a
'tutto tale mese.
'
     Pertanto, i periodi regolarizzabili da parte dei
'soggetti di cui trattasi risultano limitati fino al:
- mese di dicembre 1995, per i soggetti che versano
'con il sistema del DM 10;
- quarto trimestre 1995, per gli artigiani e i commer-
'cianti;
- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavora-
'tori dipendenti e pensionati con altri redditi;
- anno 1991, per i cittadini non mutuati.
- per i contributi agricoli vedi il successivo punto
'N, sub lett. a).
- per i soggetti di prima iscrizione: per i soggetti
'che denuncino per la prima volta la loro posizione
'presso gli sportelli unificati, l'agevolazione inte-
'ressa i periodi contributivi maturati fino alla data
'di presentazione della denuncia stessa. Il termine
'finale e', quindi, variabile caso per caso, in relazio-
'ne al momento in cui viene presentata l'anzidetta de-
'nuncia, il che, al limite, si puo' verificare fino alla
'scadenza ultima per usufruire delle agevolazioni in
'esame: 31 maggio 1996.
D.  CALCOLO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA RIDOTTA.
     Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta (tasso
'annuo del 17%) deve essere effettuato per il periodo
'di tempo compreso tra il giorno successivo al termine
'ordinario di versamento dei contributi e la data del
'loro pagamento (in unica soluzione o prima delle rate
'previste).
     Il tetto massimo del 50% va individuato con
'riferimento non all'importo dei contributi relativi ai
'singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei
'contributi che formano oggetto della regolarizzazione
'agevolata (vale a dire contributi gia' versati in
'ritardo e/o contributi ancora da versare), nei con-
'fronti di ciascuno degli Enti interessati.
E. RATEAZIONI IN CORSO
     Le agevolazioni previste nel citato art. 3 del
'D.L. n. 166/1996 possono trovare applicazione anche
'per i crediti oggetto di rateazione. Per una compiuta
'trattazione dei vari aspetti connessi alla materia in
'argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite al
'punto E della circolare n. 18 del 21 gennaio 1995 (in
'A.U. 1995, pag. 795), in occasione del condono della
'L. n. 724/1994.
     Il programma per il calcolo del residuo debito,
'riguardante le domande di rateazioni per crediti da DM
'inseriti nella procedura automatizzata, sara' aggior-
'nato e messo a disposizione delle SAP con apposito
'messaggio.
F. POSSIBILITA' DI PAGAMENTO RATEALE (art. 3, co. 3).
1.   Il comma 3 dell' art. 3 del provvedimento di leg-
'ge in esame prevede che la regolarizzazione puo' avve-
'nire, secondo le modalita' fissate dagli enti imposito-
'ri, oltre che in unica soluzione, anche in piu' rate
'bimestrali, di uguale importo, cosi' articolate, in re-
'lazione all'ammontare del debito (contributi ancora
'non pagati e somme aggiuntive ridotte su tali contri-
'buti e/o su quelli eventualmente gia' pagati in ritar-
'do).
Per debiti di importo fino ad un miliardo: in quattro
'rate bimestrali, di uguale importo, da pagare, rispet-
'tivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la secon-
'da entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 set-
'tembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996.
Per debiti di importo superiore a un miliardo e fino
'a 5 miliardi: in sette rate bimestrali, di uguale
'importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il
'31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la
'terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il
'30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997,
'la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il
'31 maggio 1997.
Per debiti di importo superiore ai 5 miliardi e fino
'a 20 miliardi: in nove rate bimestrali, di uguale
'importo, da pagare, rispettivamente, la prima entro il
'31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la
'terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il
'30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997,
'la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il
'31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la
'nona entro il 30 settembre 1997.
Per debiti di importo superiore a venti miliardi: in
'quattordici rate bimestrali, di uguale importo, da
'pagare, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio
'1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza
'entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30
'novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la
'sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31
'maggio 1997, l'ottava il 31 luglio 1997, la nona entro
'il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre
'1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la
'dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima
'entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il
'31 luglio 1998.
     In tutti i casi di pagamenti rateali sopra indi-
'cati, le rate successive alla prima (quindi dalla
'seconda in poi), dovranno essere maggiorate degli
'interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
'differimento. Il corrispondente interesse giornaliero
'e' pari allo 0,022 per cento.
'
     Per facilitare il calcolo dell' anzidetto inte-
'resse di differimento di seguito viene riportata una
'tabella in cui l'aliquota da applicare, su ogni rata
'successiva alla prima, e' determinata con riferimento
'all'ultimo giorno utile previsto dalle suindicate
'scadenze di legge:
2  RATA (scadenza 31 luglio 1996) aliquota 1,333 %
3  RATA (scadenza 30 settembre 1996) aliquota 2,666%
4  RATA (scadenza 30 novembre 1996) aliquota 4%
5  RATA (scadenza 31 gennaio 1997) aliquota 5,333%
6  RATA (scadenza 31 marzo 1997) aliquota 6,666%
7  RATA (scadenza 31 maggio 1997) aliquota 8,000%
8  RATA (scadenza 31 luglio 1997) aliquota 9,333%
9  RATA (scadenza 30 settembre 1997) aliquota 10,666%
10  RATA (scadenza 30 novembre 1997) aliquota 12%
11  RATA (scadenza 31 gennaio 1998) aliquota 13,333%
12  RATA (scadenza 31 marzo 1998) aliquota 14,6%
                  13  RATA (scadenza 31 maggio 1998) aliquota 16%
                  14  RATA (scadenza 31 luglio 1998) aliquota 17,333%
                       Le scadenze che cadono di domenica si intendono
                  'prorogate al primo giorno successivo non festivo.
                  2.  Avendo la disposizione in commento previsto la
                  'suindicata possibilita' di pagamento rateale, diversa-
                  'mente articolata in relazione all'ammontare del debi-
                  'to, si precisa che per i soggetti che versano i con-
                  'tributi presso piu' Sedi dell'I.N.P.S, il riferimento
                  'da prendere in considerazione, al fine in argomento, e'
'l'ammontare del debito complessivo nei confronti del-
'l'Istituto, e non quello delle singole posizioni.
     A tal fine le Sedi, con apposita "Avvertenza"  -
'da inserire, come intercalare, nel modulo di domanda,
'riproducendola, localmente, in fotocopia (v. all. 1) -
'richiameranno la attenzione del contribuente sulla
'circostanza che, qualora rientri nella situazione
'sopra descritta, e' necessario che la evidenzi ripor-
'tando i riferimenti delle varie posizioni esistenti
'presso le Sedi dell'I.N.P.S., con gli importi oggetto
'di condono, in modo da segnalare il ricorrere dei
'presupposti per il pagamento rateale richiesto.
G. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI (art. 3, co. 4).
     Stabilisce il 4  comma  dell' art. 3 in argomento
'che la regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di
'versamento di contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
'ogni altro onere accessorio, connessi con le viola-
'zioni delle norme sul collocamento nonche' con la
'denuncia e con il versamento dei contributi.
     Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni
'amministrative per mancata o tardiva presentazione
'delle denunce contributive e retributive (art. 30
'della Legge n. 843/1978 e art. 4 del Decreto Legge
'n.352/1978, conv. in L. n. 467/1978), si fa rilevare
'che, per potere usufruire dell'esonero dalle predette
'penalita', le denunce devono comunque essere presenta-
'te entro il termine del 31 maggio 1996 fissato dalle
'disposizioni agevolative in esame.
     Si richiamano in proposito, con i necessari adat-
'tamenti conseguenti ai diversi riferimenti temporali
'contenuti nella sanatoria in esame, i criteri forniti
'per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevola-
'tive previste dal condono di cui alla Legge n.166/1991
'(cfr. circolare n. 153 del 12.6. 1991, ultimi due cpv.
'del par. 1, in A.U. 1991, pag. 1893), ai quali si e'
'fatto rinvio anche in occasione delle sanatorie di cui
'alla Legge n. 63/1993 e successive proroghe (cfr. cir-
'colare n. 33 dell' 8.2.1993, punto E, in A.U. 1993,
'pag. 970), e della Legge n. 724/1994 (cfr. circolare
'n. 18 del 21 gennaio 1995, Parte Prima, punto G, in
'A.U. 1995, pag. 796), che qui si sintetizzano.
1. La presentazione, entro il 31 maggio 1996, dei mo-
'delli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo
'omessi, puo' far ritenere estinte le relative sanzioni
'amministrative previste dall' art. 30 della Legge
'n.843/1978 e dallo art. 4 del D.L. n. 352/1978, conv.
'in Legge n. 467/1978;
2. Non possono, viceversa, ritenersi parimenti estin-
'ti, per il semplice adempimento formale della presen-
'tazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli ille-
'citi amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei
'contributi, rientranti nella procedura amministrativa
'di cui alla Legge n. 689/1981. Tali illeciti ammini-
'strativi potranno formare oggetto di ordinanza di
'archiviazione solo in caso di pagamento, nei termini
'stabiliti dalle attuali norme sul condono, sia dei
'contributi omessi che delle relative sanzioni civili
'ridotte.
H.  SGRAVI E FISCALIZZAZIONE.
     Tra i benefici del provvedimento di sanatoria in
'esame (art. 3, comma 4, ultimo capoverso), e' previsto
'inoltre che, in caso di regolarizzazione, non si ap-
'plicano le disposizioni di cui all' articolo 6, commi
'9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
'convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
'1989, n. 389.
     Con la disposizione sopra riportata viene, per-
'tanto, prevista l'inapplicabilita' della norma che sta-
'bilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione
'e degli sgravi, per inosservanza delle relative note
'condizioni, nei confronti dei soggetti che provvedono
'alla regolarizzazione delle anzidette condizioni ai
'sensi e per gli effetti del condono in argomento.
I. PROCEDURA DI MOBILITA': ANTICIPAZIONE DOVUTA AI
'SENSI DELL' ART. 4, CO. 3, DELLA LEGGE N. 223/1991 E
'SOMME DOVUTE AI SENSI DELL' ART. 5, COMMI 4 e 6, DELLA
'LEGGE STESSA E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
    Si fa presente che anche le somme in epigrafe, per
'le considerazioni svolte nella circolare n. 39 del 7
'febbraio 1995 (in A.U. 1995, pag. 1218) possono forma-
're oggetto della sanatoria in parola.
L. SANZIONI PER OMESSE TRATTENUTE AI DIPENDENTI PEN-
'SIONATI (art. 40, 2  e 4  comma, del D.P.R.
'n.488/1968).
     Per quanto di tutta evidenza, si precisa che le
'agevolazioni contributive previste dalla sanatoria di
'cui trattasi - come, del resto, per i condoni di cui
'alle Leggi n. 63/1993 e 724/1994, e successive proro-
'ghe - non si applicano alle omesse trattenute di
'pensione e relative penalita' di cui all'art. 40, 2  e
'4  comma, del D.P.R. n. 488/1968, dovute dai soggetti
'inadempienti alla normativa che regola il divieto di
'cumulo tra pensione e retribuzione per attivita' lavo-
'rativa alle dipendenze di terzi.
'
M. CONTENZIOSO IN CORSO
     E' opportuno che da parte delle Sedi sia solleci-
'tamente rappresentata ai soggetti interessati la pos-
'sibilita' di definire le pendenze in atto in base alle
'agevolazioni contributive in argomento entro il 31
'maggio 1996, fissato per il pagamento dei contributi
'e/o delle somme aggiuntive ridotte.
     Le Sedi, a loro volta, avranno cura di segnalare
'immediatamente agli Uffici centrali interessati i casi
'definiti in base alla regolarizzazione agevolata per i
'quali risulta pendente un ricorso amministrativo pres-
'so gli Organi centrali da considerare superato.
N. CONTRIBUENTI DEL SETTORE AGRICOLO
     Anche i contribuenti del settore agricolo possono
'essere ammessi alla regolarizzazione delle posizioni
'debitorie pregresse, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28
'marzo 1996, n. 166, con le stesse modalita' e nei ter-
'mini sin qui descritti. Stante peraltro le peculiarita'
'del settore, interessato negli ultimi tempi a numerosi
'provvedimenti di sanatoria, si ritiene opportuno evi-
'denziare alcune specificita'.
     Si osserva, al riguardo, che il 31 marzo u.s e'
'scaduto il termine concesso ai datori di lavoro agri-
'colo, ai concedenti di terreni a mezzadria, a compar-
'tecipazione familiare e piccola colonia, ai coltivato-
'ri diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo
'principale, per la regolarizzazione delle posizioni
'debitorie pregresse, ai sensi delle norme "speciali"
'contenute nei commi 6 e seguenti dell'art. 18 della
'legge n. 724/1994, come modificate, da ultimo, dal-
'l'art. 5 del D.L. n. 181/1996, il quale ha reiterato,
'nell'identico testo, l'art. 5 del D.L. n.40/1996,
'decaduto per mancata conversione in legge.
     Dalla intervenuta scadenza del predetto termine
'e dalla ampia ed onnicomprensiva formulazione del-
'l'art. 3 del citato D.L. n. 166/1996, consegue che i
'contribuenti del settore primario che non abbiano, in
'tutto o in parte, usufruito della previgente normativa
'"speciale", di particolare favore, possono ora regola-
'rizzare la loro posizione alle condizioni, nei termini
'e per gli effetti di cui al D.L. n. 166/1996 (versa-
'mento dei contributi dovuti maggiorati degli interessi
'del 17% annuo, nel limite del 50% ; possibilita' di pa-
'gamento tramite rate bimestrali di uguale importo;
'mantenimento dei benefici della fiscalizzazione degli
'oneri sociali, estinzione delle obbligazioni per san-
'zioni civili ed amministrative, ecc.).
     Giova precisare, al riguardo, che tra la procedu-
'ra di regolarizzazione di cui ai commi 6 e seguenti
'dell'art. 18 della legge n. 724/1994, come modificata
'dal D.L. n. 181/1996, e la procedura introdotta dal
'D.L. n. 166/1996 non vi e' possibilita' di raccordo o
'commistioni, stante la diversita' delle rispettive
'condizioni e modalita'. Le due procedure conservano,
'in particolare, la propria autonomia ancorche' poste
'in essere da uno stesso contribuente, come, ad esem-
'pio, nell'ipotesi di un datore di lavoro che intenda
'ora sanare la sua posizione, in relazione al 3  e/o al
'quarto trimestre 1995 dopo aver regolarizzato i perio-
'di precedenti ai sensi del D.L. n.181 /1996 o che ri-
'corra alla procedura di cui al D.L. n. 166/1996 per
'partite debitorie non comprese nella domanda di con-
'dono gia' prodotta ai sensi del citato D.L.n.181/1996.
     In considerazione della particolare disciplina
'concernente i periodi contributivi ed i termini di
'versamento vigenti nel settore, e del contesto nor-
'mativo scaturito dall'art. 5 del D.L. n. 181/1996, si
'precisa quanto segue.
Periodi regolarizzabili.
     Possono formare oggetto di regolarizzazione le
'posizioni debitorie, non prescritte, relative a tutto
'il 31 dicembre 1995, da parte sia dei datori di lavoro
'- che hanno facolta', quindi, di chiedere il condono
'anche per il terzo ed il quarto trimestre 1995, perio-
'di non considerati dalla previgente disciplina - sia
'dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed impren-
'ditori agricoli a titolo principale.
     Si evidenzia, a tal proposito, che in relazione
'ai contributi previdenziali del settore, non assume
'rilievo il riferimento ai periodi contributivi prece-
'denti il 31 maggio 1996 (e successivi al 31 dicembre
'1995) periodi regolarizzabili, a mente del 1  comma
'dell'art. 3, da parte dei soggetti che denuncino per
'la prima volta la loro posizione presso gli sportelli
'polifunzionali.
    Si consideri, infatti, che:
- per i lavoratori autonomi ed associati, mentre non
'puo' procedersi al frazionamento del periodo contribu-
'tivo annuale, il termine di versamento della prima
'delle quattro rate 1996 scadra' il 10 luglio p.v.;
- per i datori di lavoro, il termine di denuncia del-
'la mano d'opera impiegata nel primo trimestre 1996 e'
'fissato al 25 aprile p.v. ed il pagamento dei relativi
'contributi dovra' essere effettuato il 10 settembre
'1996.
b) Versamenti tardivi da parte dei soggetti gia'
'iscritti (art. 3, comma 2).
     La regolarizzazione, tramite il pagamento degli
'interessi del 17% annuo, delle posizioni concernenti
'contributi pagati tardivamente, di cui al secondo
'comma dell'articolo in esame, puo' in concreto confi-
'gurarsi, nel settore agricolo, soltanto per versamenti
'intempestivi effettuati successivamente al 31 dicembre
'1995. Per i pagamenti tardivi effettuati anteriormente
'all'anzidetta data, infatti, si e' gia' verificata
'l'automatica estinzione delle somme aggiuntive, per
'effetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 18
'della legge n. 724/1994 e delle successive disposizio-
'ni di proroga.
                    PARTE SECONDA
MODULISTICA E DISPOSIZIONI OPERATIVE
A. Tipologia della modulistica.
     Come per i precedenti condoni presso gli sportel-
'li polifunzionali, per agevolare le operazioni di re-
'golarizzazione contributiva, con i benefici e alle
'condizioni previste dall'art. 3 del Decreto Legge
'n.166/1996, e' stata predisposta apposita modulistica,
'composta anche da modelli (AZIENDE, ARTIGIANI, COMMER-
'CIANTI), con testo unificato per consentire l'utiliz-
'zazione congiunta per gli Enti previdenziali interes-
'sati (INPS e INAIL), con relativi bollettini di ver-
'samento in conto corrente postale.
     L'impostazione della modulistica, sostanzialmen-
'te, non si discosta molto dalla precedente, per cui
'valgono, di massima, le indicazioni fornite in tali
'occasioni (soprattutto a proposito del condono della
'L. n. 724/1994, cui si fa rinvio). Ad ogni buon conto
'si fa presente che la prestampa degli anni di riferi-
'mento negli appositi QUADRI, contenuti nella moduli-
'stica, ha carattere meramente indicativo (senza alcun
'riferimento quindi a termini prescrizionali, i quali,
'ovviamente, potrebbero essere stati interrotti).
A.1  Analogamente alle altre operazioni di sanatoria
'presso gli sportelli polifunzionali, la modulistica si
'compone delle sei diverse tipologie di seguito meglio
'specificate, che si riferiscono alle categorie piu'
'frequenti di contribuenti. Per i residui casi, numeri-
'camente molto esigui - come, ad esempio, iscritti al
'Fondo clero, pescatori autonomi, etc. - le domande di
'condono potranno essere presentate anche informalmen-
'te, se del caso richiedendo agli interessati tutte le
'indicazioni ritenute necessarie per la sollecita si-
'stemazione delle partite che hanno formato oggetto di
'condono.
- Modulo AZIENDE;
- modulo ARTIGIANI;
- modulo COMMERCIANTI;
- modulo ADDETTI SERVIZI FAMILIARI E DOMESTICI;
- modulo CITTADINI NON MUTUATI, LIBERI PROFESSIONISTI,
LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CON ALTRI REDDITI;
- modulo CONTRIBUTI AGRICOLI.
A.1.1  Modulo AZIENDE
(da utilizzare da parte dei soggetti che versano i
'contributi I.N.P.S. con il sistema DM). Il modulo si
'compone di:
a) un modulo base con 2 Sezioni specializzate:
- SEZIONE INPS;
- SEZIONE INAIL.
b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.:
-   apposito bollettino INPS;
-   bollettino INAIL.
    Come sopra specificato si segnala all'attenzione
'delle SAP la circostanza che, a differenza di prece-
'denti altri condoni, per il presente non e' stata pre-
'vista l'ulteriore differenziazione dei bollettini di
'c/c p. I.N.P.S. a seconda che trattasi di soggetti di
'nuova iscrizione ovvero gia' iscritti. Le SAP, peral-
'tro, avranno cura di richiamare la attenzione dei con-
'tribuenti sulla necessita' che i bollettini di c/c p.
'siano compilati in ogni parte, secondo le indicazioni
'richieste.
A.1.2  Modulo ARTIGIANI
     Il modulo si compone di:
a) un modulo base con 2 Sezioni specializzate:
- SEZIONE INPS;
- SEZIONE INAIL.
b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.:
-   apposito bollettino INPS;
-   bollettino INAIL.
     Per i bollettini INPS, vedasi quanto precisato
'al precedente punto B. 2.
A.1.3  Modulo COMMERCIANTI
     La composizione del modulo e' analoga a quella
'sopra descritta per gli ARTIGIANI, cosi' per le preci-
'sazioni relative ai bollettini di c/c p..
A.1.4. Modulo  ADDETTI SERVIZI FAMILIARI E DOMESTICI.
     Il modulo si compone di:
a) un modulo base per l' esposizione delle partite de-
'bitorie (per il modello in esame vedere l'importante
'precisazione contenuta al 3  capoverso del successivo
'punto C).
b) bollettini per il versamento a mezzo di c/c p.. Il
'bollettino anche in questo caso e' in versione unica
'sia per contribuenti gia' iscritti che di prima iscri-
'zione, per cui vedasi quanto precisato in proposito al
'precedente punto A.1.1.
A.1.5 Modulo CITTADINI NON MUTUATI, LIBERI PROFESSIO-
'NISTI, LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CON ALTRI
'REDDITI.
     La composizione del modulo e' analoga a quella
'sopra descritta, cosi' per le precisazioni relative ai
'bollettini di c/c p., anche in questo caso in versione
'unica.
A.1.6  Modulo CONTRIBUTI AGRICOLI.
     Il modulo si compone di:
a) un modulo base con due PROSPETTI specializzati:
- prospetto n. 1 per la contribuzione dei datori di
'lavoro e dei concedenti di terreni a compartecipazione
'familiare e piccola colonia ;
- prospetto n. 2 per la contribuzione relativa ai col-
'tivatori diretti, ai mezzadri e coloni ed agli impren-
'ditori agricoli a titolo principale.
b) bollettino per il versamento a mezzo di c/c p.
'postale (n. 8045).
A. 2 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE I.N.A.I.L.
     A proposito dei bollettini di conto corrente po-
'stale, relativi all'istanza di condono I.N.A.I.L., si
'richiama la attenzione sulla circostanza che l'anzi-
'detto Istituto ha comunicato che gli stessi saranno
'trasmessi alle proprie unita' periferiche tramite la
'propria Direzione Centrale per l'Informatica, che ne
'cura la personalizzazione (stampa del numero di conto
'corrente postale e della "code line").
     I bollettini di conto corrente postale I.N.P.S.,
'per analoghe necessita' di personalizzazione, saranno
'richiesti dalle Sedi I.N.A.I.L. alle corrispondenti
'Sedi I.N.P.S., con le quali concorderanno il reciproco
'scambio dei bollettini in argomento, nei quantitativi
'ritenuti congrui per le rispettive esigenze.
B. CARATTERISTICHE DELLA MODULISTICA.
     Come gia' evidenziato in precedenza, si fa presen-
'te che la modulistica, in linea di massima, non diffe-
'risce molto da quella a suo tempo utilizzata per i
'precedenti condoni (L. n.63/1993 e L. n.724/1994  e
'successive proroghe e modificazioni). .
     Per facilitare l'individuazione del tetto del
'50%, come gia' fatto con il condono della
'L.n.724/1994, sono state previste ed inserite nei
'moduli di condono apposite colonne dove vanno indicati
'per anno, distintamente, i contributi ancora da
'versare e quelli gia' versati in ritardo (per quanto
'ovvio si precisa che ai fini della rilevazione dei
'dati statistici le Sedi non dovranno rilevare
'l'ammontare dei contributi gia' pagati per i quali
'residuano le sole sanzioni).
B.1  ADDETTI SERVIZI FAMILIARI E DOMESTICI. Per tale
'categoria di contribuenti, si richiama l'attenzione
'delle Sedi sulla circostanza che la differenziazione
'di cui sopra non e' stata inserita, stante le peculia-
'rita' di tale contribuzione. Per il modulo di domanda
'di cui trattasi, pertanto, si dovra' procedere secondo
'le indicazioni fornite a suo tempo al par. A.2.2, pe-
'nultimo periodo, della circolare n. 33/1993 (v. A.U.
'1993, pag. 964). Di cio' le Sedi provvederanno a dare
'specifica informazione alla utenza con apposita "Av-
'vertenza", da distribuire con il relativo modulo di
'domanda. Si raccomanda la puntuale osservanza delle
'anzidette indicazioni.
B.2  Per quanto concerne, in particolare, il modulo
'AZIENDE, si fa presente che anche questa volta  e'
'stato previsto un QUADRO 2 nel quale devono essere
'riportati, distinti per importi gia' versati e ancora
'da versare, i dati contributivi per tipo di debito
'(modd. DM 10 e DM 10/S presentati insoluti, pratiche
'in trattazione presso lo Ufficio Vigilanza o l'Ufficio
'Legale, note di rettifica, rateazioni in corso, rego-
'larizzazioni spontanee, ecc.). Con specifico riferi-
'mento alle nuove modalita' di versamento, a partire
'dal marzo 1993, della contribuzione relativa al
'Servizio Sanitario Nazionale, di pertinenza delle
'Regioni e delle Province a Statuto autonomo, e' stato
'nuovamente previsto un apposito spazio (QUADRO 3), nel
'quale devono essere indicati, distintamente, per anno
'e per Regioni e Province autonome, i contributi gia'
'versati in ritardo ovvero ancora da versare per i
'quali si chiede la regolarizzazione agevolata.
'Rispetto alla modulistica utilizzata per il condono
'della L.n.724/1994, gli spazi relativi alle Regioni
'sono stati dimezzati. Pertanto i contribuenti che
'siano interessati a un numero maggiore di Regioni
'rispetto a quelle ora previste nello specifico QUADRO,
'potranno utilizzare e presentare fotocopia del QUADRO
'stesso.
     Si sottolinea l'importanza di richiamare l'atten-
'zione dei contribuenti sull'esigenza di allegare alla
'domanda di condono la necessaria documentazione ovve-
'ro, se la documentazione stessa e' stata a suo tempo
'gia' inviata agli Uffici dello I.N.P.S., di rilasciare
'apposita dichiarazione, precisando i mesi di riferi-
'mento.
B.3  Per quanto riguarda ARTIGIANI e COMMERCIANTI,
'dovra' essere utilizzato l'apposito intercalare, da
'duplicare localmente, in fotocopia, nei quantitativi
'ritenuti opportuni sulla scorta delle risultanze dei
'precedenti condoni, relativo ad eventuali collaborato-
'ri (v. circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, PARTE
'SECONDA, punto C, in A.U. 1995, pag 801). Tramite le
'Sedi Regionali, verra' fornito a tutte le strutture
'operanti nell'ambito territoriale delle stesse il
'fac-simile aggiornato di tale intercalare, che dovra'
'essere riprodotto, localmente, in fotocopia.
B.4  SETTORE AGRICOLO. Per la compilazione dei moduli
'di domanda, predisposti per i contribuenti di cui al
'titolo, dovranno essere seguite le indicazioni conte-
'nute nelle relative ISTRUZIONI.
     Con successive comunicazioni verranno fornite ul-
'teriori istruzioni per la parte del modulo (ultima
'fincatura delle tre Sezioni, quella riservata alle
'Sedi), predisposta per la sistemazione degli importi
'delle somme aggiuntive ridotte a seguito del previsto
'abbattimento al 50% dei contributi.
D. CONTI CORRENTI POSTALI.
     I versamenti relativi alla sanatoria in argomento
'dovranno affluire su appositi c/c p. diversi, oltre
'che per ogni SAP e Centro Operativo interessati, anche
'per ciascuna categoria di contribuenti. Si richiama
'l'attenzione sulla circostanza che, per l'attuale, a
'differenza di precedenti condoni, non esiste nell'am-
'bito della stessa categoria di contribuenti, un'ulte-
'riore distinzione tra soggetti di prima iscrizione e
'soggetti gia' iscritti.
     Quindi ogni SAP e Centro Operativo interessati si
'avvarranno unicamente dei numeri di c/c p. in prece-
'denti condoni utilizzati per i soggetti gia' iscritti
'(v. circolare n. 33 dell'8 febbraio 1993, punto B.7.2.
'in A.U. 1993, pag. 968, delle istruzioni sopra menzio-
'nate dovranno, ovviamente, ritenersi superati gli
'aspetti relativi alla differenziazione dei bollettini
'in base alla presenza o meno di una banda colorata). I
'numeri dei c/c p. - ripetesi, solo quelli previsti per
'i soggetti gia' iscritti - sono quelli gia' utilizzati
'dalle Sedi in occasione dei precedenti condoni
'(L.n.63/1993 e, da ultimo, n. 724/1994) e cosi' con-
'traddistinti:
- "Contributi M", per somme dovute dai datori di
'lavoro che versano con il sistema DM;
- "Contributi N", per somme dovute dagli ARTIGIANI;
- "Contributi P", per somme dovute dai COMMERCIANTI;
- "Contributi Q", per somme dovute al SSN da CITTADINI
'NON MUTUATI, LIBERI PROFESSIONISTI, LAVORATORI DIPEN-
'DENTI E PENSIONATI CON ALTRI REDDITI;
- "Contributi S", per somme dovute dai DATORI DI
'LAVORO DOMESTICO.
     Per quanto concerne il bollettino di c/c p. per i
'versamenti in argomento riguardanti i contributi del
'SETTORE AGRICOLO, si precisa che dovra' essere utiliz-
'zato, per tutte le tipologie di contribuzione, il
'conto corrente n. 8045, seguendo le modalita' indicate
'nelle ISTRUZIONI contenute nell'intercalare allegato
'al modulo.
    In tutti i casi le Sedi avranno cura di richiamare
'la attenzione dei contribuenti sulla circostanza che i
'bollettini di c/c p. dovranno contenere tutte le indi-
'cazioni richieste.
E.  RICEZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MODULISTICA.
     La consegna della modulistica avverra', entro la
'prima settimana di maggio, presso ciascuna Sede Regio-
'nale dell'Istituto, a cura della Tipografia I.N.A.I.L.
'di Milano, che ne ha effettuato la stampa, secondo i
'quantitativi che verranno comunicati alle Sedi Regio-
'nali con appositi prospetti.
    In relazione a quanto sopra, le Sedi Regionali
'predisporranno le iniziative necessarie per l'imme-
'diata ricezione e distribuzione di moduli e bollettini
'nel proprio ambito territoriale a tutte le Sedi auto-
'nome di produzione ed ai Centri Operativi interessati
'alla riscossione dei contributi. In proposito si rac-
'comanda una oculata gestione dei moduli in questione
'per evitare sprechi ingiustificati.
    E cio' con particolare riferimento ai bollettini
'di conto corrente postale, visto l'ampio arco tempo-
'rale in cui si articola la possibilita' di pagamento
'rateale.
     Le Sedi Regionali dovranno dare immediata comuni-
'cazione alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi
'Contributivi (fax 02/59054578 ovvero 02/59054603)
'dell'avvenuta ricezione e distribuzione della moduli-
'stica.
    Le SAP ed i Centri Operativi, a loro volta, do-
'vranno aver cura di prendere opportuni contatti con i
'locali uffici dell'INAIL, oltre che - come in prece-
'denza detto - per il reciproco scambio dei bollettini,
'anche al fine di concordare una congrua fornitura dei
'moduli in questione anche agli sportelli polifunziona-
'li operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti pre-
'videnziali.
   Si ribadisce nuovamente che per la presente sanato-
'ria non e' stata prevista, per i bollettini di c/c p.,
'una differenziazione grafica a seconda che trattasi di
'soggetti di nuova iscrizione ovvero gia' iscritti: il
'bollettino e' unico. Per i numeri di conto corrente
'postale di riferimento - che sono rimasti invariati
'rispetto a quelli gia' utilizzati, per i soggetti gia'
'iscritti, per i precedenti condoni delle Leggi
'n.63/1993 e n. 724/1994 e successive proroghe - si fa
'rinvio alle indicazioni fornite in tali occasioni.
     Si fa comunque presente che i contribuenti inte-
'ressati possono avvalersi per le operazioni di paga-
'mento, oltre che del canale postale, anche degli spor-
'telli bancari.
     La presentazione del modulo da parte del contri-
'buente sara' effettuata in un' unica copia, per cui lo
'sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la
'regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli
'Enti previdenziali, dovra' curarne l'invio in fotoco-
pia all'Ente interessato.
'
Tale adempimento dovra' essere effettuato con immedia-
'tezza.
PRESTAMPA DEI BOLLETTINI DI C.C.P.
     Per quanto concerne, in particolare, i bollettini
'di conto corrente postale da utilizzare per i versa-
'menti di cui trattasi, si richiama la attenzione delle
'S.A.P. e dei Centri operativi interessati alla riscos-
'sione dei contributi sulla inderogabile esigenza che i
'bollettini di conto corrente in questione - come in
'occasione dei precedenti condoni sopra menzionati -
'siano prestampati, con ogni attenzione, con tutte le
'indicazioni necessarie: prestampa del cosiddetto
'"QUINTO CAMPO" delle Poste, indicazione del numero di
'conto corrente postale e della Sede I.N.P.S. cui si
'riferisce il versamento. Quanto prima verranno inviati
'appositi programmi ed istruzioni per la corretta ef-
'fettuazione di detta operazione.
     Si richiama l' attenzione delle Sedi sulla neces-
'sita' che, nelle more della consegna della modulistica
'in argomento, non siano in alcun modo ritardate le ri-
'chieste di regolarizzazione agevolata.
     Per facilitare il pagamento le Sedi potranno for-
'nire agli interessati gli appositi bollettini di conto
'corrente postale a suo tempo predisposti per il condo-
'no di cui alla Legge n. 724/1994 e successive proroghe
'ovvero, in mancanza di questi, consegnare bollettini
'di conto corrente postale in bianco con l'indicazione
'del numero di c/c p..
     Nella causale di versamento andra' specificato che
'trattasi di "condono contributivo ex art. 3 del D.L.
'n. 166/1996" e indicato il numero di matricola, il co-
'dice fiscale o altro elemento contraddistintivo del
'contribuente.
      Agli interessati si avra' cura di rappresentare
'che la modulistica e la documentazione ivi prevista,
'necessaria a rendere piu' tempestiva la sistemazione
'delle partite che hanno formato oggetto della regola-
'rizzazione, potra' essere presentata anche quando sara'
'disponibile la modulistica di cui trattasi.
      Ad ogni buon conto si sottolinea nuovamente che
'il pagamento in forma agevolata deve avvenire comunque
'entro il 31 maggio 1996.
                   PARTE TERZA
VERSAMENTI TARDIVI DELLE RATE, SUCCESSIVE ALLA PRIMA,
'DOVUTE AI SENSI DELL' ART. 18, COMMI DA 1 A 3 DELLA
'L.n.724/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIO-
'NI (ART. 3, CO. 5).
1.   Dispone il comma 5 dell' art. 3 del D.L. n. 166
'in commento che nel caso di regolarizzazioni contri-
'butive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a
'3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art.
'14-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in
'legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del
'D.L. 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del
'D.L. 14 giugno 1995, n. 232 dell'art. 4, comma 9, del
'D.L. 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del
'D.L. 2 ottobre 1995, n. 416 dell'art. 4, comma 9, del
'D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 reiterato , dell'art. 5,
'comma 3, del D.L. 1  febbraio 1996, n. 40, i versamen-
'ti tardivi delle rate dovute successive alla prima,
'sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il
'versamento di talune di dette rate, se i soggetti in-
'teressati abbiano gia' provveduto ovvero provvedano,
'entro il 31 maggio 1996, a versare, secondo le moda-
'lita' fissate dagli Enti impositori, interessi nella
'misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo
'rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pa-
'gamento delle rate stesse.
'
     La disposizione sopra riportata consente, quindi,
'la validazione dei versamenti tardivi delle rate, suc-
'cessive alla prima, previste dal condono di cui al-
'l'art. 18, commi da 1 a 3 della Legge n. 724/1994 e
'successive proroghe e modificazioni, e cio' anche nei
'casi in cui taluna di dette rate (ripetesi dalla se-
'conda in poi), non sia stata affatto pagata.
     Al riguardo si ricorda che le rate successive al-
'la prima per la regolarizzazione agevolata ex art. 18,
'commi da 1 a 3 della L. n. 724/1994, come prorogato e
'modificato dalle successive disposizioni di legge era-
'no rispettivamente:
- la 2 , con scadenza 31 maggio 1995;
- la 3 , con scadenza 31 luglio 1995 ;
- la 4 , con scadenza 30 settembre 1995;
- la 5  , con scadenza 30 novembre 1995.
     Ciascuna delle anzidette rate bimestrali, di
'uguale importo, andava determinata dividendo per cin-
'que quanto complessivamente dovuto allo Istituto (per
'contributi ancora non pagati e per somme aggiuntive
'ridotte su tali contributi e/o su quelli eventualmente
'gia' pagati in ritardo), le rate successive alla prima
'dovevano poi essere maggiorate degli interessi dell'8
'per cento annuo per il periodo di differimento (v.
'punto F. della piu' volte menzionata circolare
'n.18/1995, in A.U. 1995, pag. 796).
     In virtu' della disposizione contenuta nell'art.3,
'comma 5, del D.L. n. 166/1996 in parola, nel caso che
'talune delle anzidette rate sia stata tardivamente
'versata rispetto alle summenzionate scadenze fissate
'dalla Legge, tali versamenti possono essere convalida-
'ti:
- se il contribuente ha gia' pagato gli interessi del-
'l'8% annuo fino alla data dell' effettivo pagamento
'della rata;
- se il contribuente non ha ancora provveduto a pagare
'detti interessi fino alla data di effettivo pagamento
'(tardivo) della rata, purche' lo effettui, entro il 31
'maggio 1996.
     Si precisa, poi, che per pagamenti tardivi delle
'rate in argomento debbono intendersi solo quelli ef-
'fettuati prima del 30 marzo 1996, data di entrata in
'vigore del Decreto Legge n. 166 in esame.
     Per rendere di piu' immediata comprensione il
'criterio fissato dalla legge si fornisce il seguente
'esempio.
     Se, per ipotesi, il contribuente ha versato la
'quinta rata il 15 dicembre 1995 (e, quindi, con un
'ritardo di quindici giorni rispetto alla scadenza
'ultima fissata dalla legge per il pagamento dell'anzi-
'detta rata: 30 novembre 1995), il calcolo degli inte-
'ressi dell'8 per cento va fatto fino all' anzidetta
'data. Tale importo dovra' essere versato entro il 31
'maggio 1996, unitamente a quanto da versare per il
'condono ex art. 3, commi da 1 a 4, del D.L. n.166/1996
'(quindi utilizzando un unico bollettino di c/c p.). Ai
'fini della validazione del condono e della rata in
'questione sara' ininfluente, sempre per restare nello
'esempio, se - per ipotesi - la 4  rata, quella con
'scadenza 30 settembre 1995, non e' stata affatto paga-
'ta. Questo, infatti e' il significato da attribuire
'allo inciso "ancorche' sia stato omesso il versamento
'di talune di dette rate", contenuto nella disposizione
'in esame.
     Attesa quindi la possibilita' di validare, alle
'condizioni e nei modi anzidetti, i versamenti tardivi
'delle rate (e quindi anche quelle pagate con soluzione
'di continuita', ma nei termini), i versamenti cosi' ef-
'fettuati potranno essere ritenuti utili secondo i noti
'criteri sulla convalida del condono parziale.
     A miglior comprensione del principio sopra illu-
'strato valga il seguente esempio.
  Il contribuente, prima della data di entrata in vi-
'gore del D.L. n. 166/1996, ha:
- versato regolarmente la seconda rata;
- versato in ritardo ( il 3 agosto 1995 ) la terza;
- non pagato la quarta;
- versato in ritardo ( il 4 dicembre 1995 ) la quinta.
    La terza e la quinta rata, se non gia' fatto, pos-
'sono essere regolarizzate entro il 31 maggio p.v., me-
'diante sostanzialmente l'aggiornamento del calcolo
'della maggiorazione dell'8% annuo, dovuto per il dif-
'ferimento, da effettuare fino alla data di effettivo
'pagamento della rata (nell' esempio suindicato, ri-
'spettivamente, 3 agosto e 4 dicembre 1995).
'
    Nell'esempio, potranno, quindi, essere validati
'gli importi relativi alla prima, alla seconda, alla
'terza e alla quinta rata, che verranno imputati in
'base ai noti principi sulla convalida parziale del
'condono.
     Per il residuo debito - risultante a seguito
'della imputazione suindicata - il contribuente, per
'poter beneficiare delle sanzioni agevolate, potra'
'avvalersi, entro il 31 maggio 1996, della nuova
'sanatoria prevista ai sensi e secondo le modalita' di
'cui ai commi da 1 a 4 del D.L. n. 166/1996 in commento
'(calcolo del 17%, possibilita' di pagamento rateale,
'etc., v. Parte Prima della presente circolare).
2.  SETTORE AGRICOLO.
     In riferimento ai contribuenti dell'agricoltura,
'si ritiene opportuno evidenziare che e' ininfluente la
'norma contenuta nel comma 5 dell'art. 3 in esame. E
'cio' per effetto di quanto gia' disposto, in materia,
'dall'art. 5 del D.L. n. 181/1996 piu' volte citato.
     Si consideri, al riguardo, che per le regolariz-
'zazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18,
'commi 6 e seguenti, della legge n. 724/1994 e delle
'successive disposizioni modificative ed integrative,
'il termine di versamento della seconda rata deve anco-
'ra scadere (10 giugno 1996). Di fatto, non e' configu-
'rabile, pertanto, una sanatoria riferita a tardivi
'versamenti di rate successive alla prima, mediante pa-
'gamento, entro il 31 maggio 1996, dell'aggiornamento
'della maggiorazione dell'8% annuo.
3. ISTRUZIONI OPERATIVE
     Per i versamenti tardivi trattati nella presente
'Parte Terza e' stato previsto nei moduli di domanda di
'condono un apposito QUADRO per consentirne l'eviden-
'ziazione. Tale QUADRO costituisce un aspetto  separato
'e distinto dal condono ex art. 3, commi da 1 a 4 in
'parola e va  considerato, quindi, come qualcosa a se'
'stante.
     Entro il 31 maggio 1996, e mediante lo stesso
'bollettino di conto corrente postale usato per il pa-
'gamento del condono (art. 3, commi da 1 a 4: pagamen-
'ti in unica unica soluzione ovvero 1  rata), dovra'
'essere versato, dai soggetti a cio' interessati, anche
'l'importo di quanto dovuto per i versamenti tardivi
'delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi
'dell'art. 18, commi da 1 a 3, della L. n. 724/1994 e
'successive proroghe e modificazioni.
     Per quanto riguarda l'I.N.A.I.L., ad ogni buon
'conto, si segnala, che detto Ente ha previsto due di-
'stinti bollettini di conto corrente postale: uno per
'il condono e l' altro per i versamenti tardivi in pa-
'rola.
                         *
                    *         *
      Con l'occasione, a proposito del condono di cui
'ai commi da 1 a 3 della L. n. 724/1994, si ritiene
'utile far presente che la G.U., Serie generale, n. 75
'del 3 aprile 1996, ha pubblicato il D.L. 2 aprile
'1996, n. 181 (recante "Disposizioni urgenti in materia
'di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di
'promozione dell'occupazione"), il quale, tra l'altro,
'all'art. 5, commi 3 e 4, nel reiterare il sopra men-
'zionato D.L. n. 40/1996, ultimo di una lunga serie di
'DD.LL. piu' volte reiterati per mancata conversione in
'legge, cosi' riconferma:
Comma 3: "Il termine del 31 marzo 1995 per la regola-
'rizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e
'per il pagamento della prima rata di cui all' articolo
'18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
'e' differito al 31 maggio 1995."
Comma 4: "In caso di regolarizzazione di cui ai commi
'1 e seguenti (dell'art. 5 del D.L. n. 181 in commento,
'n.d.r), non si applicano le disposizioni di cui al-
'l'articolo 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989,
'n. 338, convertito con modificazioni, dalla Legge 7
'dicembre 1989, n. 389.
                     PARTE QUARTA
ESTINZIONE DEI CREDITI PER CONTRIBUTI O PREMI, FINO A
'LIRE 50.000, IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
'DEL D.L. N. 166/1996 (art. 3 , comma 6).
     Il Decreto-Legge n. 166/1996 in trattazione ha
'previsto anche (art. 3, comma 6) che i crediti di
'importo non superiore a lire 50.000, per contributi o
'premi, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme
'obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in
'essere alla data di entrata in vigore del decreto
'stesso (30 marzo 1996), sono estinti unitamente agli
'accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si
'fa luogo alla loro riscossione.
     Si sottolinea, per quanto superfluo, che la di-
'sposizione si riferisce a crediti per soli contributi
'd'importo non superiore a L. 50.000 a cui vanno a
'sommarsi, restando egualmente estinte, sanzioni ed
'accessori di qualunque importo. Si estingue, invece,
'nel limite delle 50.000 un credito per sole sanzioni
'ed interessi.
     Per il resto, poiche' il tenore della norma
'(tranne, ovviamente, l'importo del credito, ora lire
'50.000, e la data cui lo stesso ora va riferito,
'quelli in essere alla data del 30 marzo 1996) e'
'identico a quello contenuto sia nell' art. 2, comma
'13, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge
'n.389/1989 e nell'art. 4 bis del D.L. n. 6 /1993,
'convertito con modificazioni nella Legge n. 63 del 17
'marzo 1993, si rimanda alle istruzioni a suo tempo
'emanate in tale materia (cfr. circolari n. 265 RCV del
'14 dicembre 1989, in A.U. 1989, pag. 2556 e n.1 RCV
'del 2 gennaio 1990, in A.U. 1990 pag. 47, gia' richia-
'mate, in occasione dell' emanazione dell'art. 4 bis
'della Legge n. 63/1993, al punto 5 della circolare n.
'70 del 23 marzo 1993 (v. A.U. 1993, pag. 1781).
                         *
                    *         *
     Alle istruzioni contenute nella presente circola-
're dovra' essere data, immediatamente, la maggiore dif-
'fusione possibile, usando i consueti canali e mettendo
'in atto tutte le iniziative idonee ad assicurare una
'puntuale e completa informazione ed una adeguata assi-
'stenza ai soggetti interessati. Copia della presente
'circolare dovra' essere fatta pervenire da parte delle
'Sedi Provinciali alle corrispondenti Sedi del-
'l'I.N.A.I.L..
                   IL DIRETTORE GENERALE
                          TRIZZINO
'
          1
ALLEGATO 1
I. N. P. S.
          A V V E R T E N Z A    I M P O R T A N T E
POSSIBILITA' DI PAGAMENTO RATEALE
     A miglior chiarimento di quanto contenuto nelle
'AVVERTENZE relative al presente modulo di domanda, si
'precisa quanto segue.
     L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 166/1996 prevede,
'oltre che in unica soluzione, la possibilita' di paga-
'mento anche in piu' rate bimestrali, di uguale importo,
'con diversa ampiezza temporale in relazione al debito
'nei confronti dell'Istituto.
     L' importo della singola rata si determina (dopo
'aver effettuato il calcolo delle somme aggiuntive ri-
'dotte al tasso annuo del 17%, entro il tetto massimo
'del 50% dei contributi oggetto della regolarizzazione)
'dividendo lo importo complessivamente dovuto (per con-
'tributi ancora non pagati e per somme aggiuntive su
'tali contributi e/o su quelli eventualmente gia' pagati
'in ritardo) per il numero delle rate previste dalla
'Legge in relazione all'ammontare del debito.
     Per i soggetti che versano i contributi presso
'piu' Sedi dell'Istituto, il riferimento da prendere in
'considerazione al fine in argomento e' l'ammontare del
'debito complessivo nei confronti dell'I.N.P.S., e non
'quello delle singole posizioni debitorie presso le di-
'verse Sedi.
    Il contribuente che si trovi nella situazione so-
'pra descritta, e' necessario che la porti a conoscenza
'dell'Istituto, fornendo a ciascuna Sede I.N.P.S. inte-
'ressata l'elencazione delle posizioni aziendali aperte
'anche presso le altre Sedi, con l'indicazione degli
'importi da condonare presso ciascuna di esse, in modo
'da provare il ricorrere dei presupposti per la conces-
'sione del pagamento rateale richiesto.
     Gli importi da prendere a riferimento per l'indi-
'viduazione delle rate applicabili, in relazione al-
'l'ammontare del debito (art. 3, comma 3, del D.L.
'n.166/1996), sono sono quelli contenuti nelle AVVER-
'TENZE del modulo di domanda, nel paragrafo POSSIBILI-
'TA' DI PAGAMENTO RATEALE.
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