Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 94 del 3-6-2003.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
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Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Direzione
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Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Progetto
Interventi
in
favore dell’Occupazione
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 3 Giugno 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 94 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 12 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Istituzione del ‘Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante’. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: |
Si forniscono le prime istruzioni relative alla gestione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo ed ai versamenti del contributo ordinario di finanziamento del Fondo. |
PARTE PRIMA QUADRO NORMATIVO
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (allegato 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.1) Il Decreto Ministeriale n. 477/1997
Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (allegato 2), nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti oggi esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.2) Il contratto collettivo
Con l’accordo del 28 febbraio 2001, sottoscritto dall’E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani Spa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante", al fine di gestire le situazioni di eccedenze di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di riorganizzazione dell’Ente Tabacchi Italiani Spa.
1.3) Il Decreto di attuazione
In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 477/1997 e dell’accordo del 28 febbraio 2001, conil decreto interministeriale 18 febbraio 2002 n. 88(G.U. n 107 del 9 maggio 2002), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (allegato 3).
1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti, già appartenenti all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccati e poi trasferiti all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa derivante. (1)
PARTE SECONDA CARATTERISTICHE DEL FONDO
2.1) Amministrazione
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (2), è gestito da un "Comitato amministratore". In data 21 novembre 2002 il Comitato si è regolarmente insediato; per la sua composizione, la durata delle cariche, i compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.
2.2) Finalità
L’articolo 2 del citato decreto n. 88/2002 stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 (allegato 4), già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccati e poi trasferiti all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa derivante e che risultino in esubero nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, stabilisce infatti che “al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”
2.3) Prestazioni a carico del Fondo
L’articolo 5 del citato decreto n. 88/2002 stabilisce che il Fondo, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, provvede:
all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione;
all’erogazione, in favore dei medesimi lavoratori, di un bonus da corrispondersi al momento dell’ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi alla maturazione del trattamento pensionistico;
in alternativa, su richiesta del lavoratore che intenda intraprendere un’attività autonoma o cooperativistica, all’erogazione di un assegno corrisposto in unica soluzione insieme ad un bonus di ingresso al Fondo.
A favore dei lavoratori ammessi a fruire dell’assegno in forma rateale, il Fondo versa altresì alla competente gestione assicurativa obbligatoria la correlata contribuzione figurativa, come previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell’assegno.
2.4) Finanziamento
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dall’E.T.I. Spa, che è tenuto a corrispondere un contributo ordinario ed un contributo straordinario.
Contributo ordinario Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal mese di maggio 2002 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del DM 88/2002) ed è determinato nella misura dello 0,50% - interamente a carico del datore di lavoro - della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che siano iscritti – ai fini pensionistici – presso l’INPS o altro Ente previdenziale. Il Comitato amministratore si è riservato di verificare “se anche la retribuzione dei dirigenti debba essere assunta come base di calcolo per il contributo ordinario …” (3); di conseguenza, fino ad eventuali nuove diverse istruzioni, il contributo ordinario relativo ai dirigenti non verrà riscosso. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore.
Contributo straordinario Il contributo straordinario è determinato dal Comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione dell’assegno straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni – compresi i bonus di ingresso e di uscita dal Fondo - e della correlata contribuzione figurativa.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.(4)
2.5) La contribuzione figurativa correlata
La contribuzione è versata dal Fondo all’INPDAP, presso cui sono iscritti – ai fini pensionistici – tutti i lavoratori destinatari dell’assegno straordinario, ed è corrisposta per il periodo di erogazione dell’assegno stesso.
E’ determinata sulla base di un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l’individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite dal lavoratore negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva. (5) La contribuzione è calcolata applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota contributiva vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni; tale aliquota, corrispondente a quella propria della gestione INPDAP, è attualmente determinata in misura pari al 32,95.
Il Fondo versa la contribuzione figurativa per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; il versamento si effettua per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo e, comunque, entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura. (6)
2.6) Scadenza
Il Fondo ha durata fino al 31 luglio 2014 (7), con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007.
PARTE TERZA IL CONTRIBUTO ORDINARIO
3.1) Adempimenti procedurali – Codifica Azienda
Come già precisato, obbligata al finanziamento del Fondo è esclusivamente l’E.T.I. Spa Ai soli fini del versamento del contributo ordinario per tutti i lavoratori, ovunque impiegati – iscritti ai fini pensionistici all’INPS o ad altro Ente previdenziale - verrà attribuita all’E.T.I. – a cura della Sede di Roma Eur – un’unica posizione contributiva. Tale posizione sarà contraddistinta dal C.A. “3U”, che, dal 1° maggio 2002, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 88/2002 (ETI)”.
3.2) Denuncia e versamento del contributo ordinario
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, l’E.T.I. Spa si atterrà alle seguenti modalità: calcolerà, secondo le modalità illustrate al punto 2.4), l’ammontare del contributo dovuto; riporterà il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura “contr. ord. DM 88/2002 (ETI)” e dal codice di nuova istituzione "M005"; nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicherà rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato, per i quali è dovuto il contributo; nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate". Il contributo ordinario verrà versato con cadenza mensile in base alle disposizioni vigenti.
3.3) Regolarizzazione dei periodi pregressi
L’E.T.I. potrà versare il contributo ordinario, dovuto da maggio 2002, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1). L’importo del contributo pregresso, versato entro la suddetta scadenza, non sarà maggiorato di interessi o somme aggiuntive.
Ai fini del versamento in questione l’E.T.I. si atterrà alle seguenti modalità: riporterà l'importo del contributo ordinario in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Arr. contr. ord. DM 88/2002 (ETI)" e dal codice di nuova istituzione "M006"; indicherà nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
PARTE QUARTA L’ASSEGNO STRAORDINARIO
4.1) Requisiti richiesti per l’accesso all’assegno straordinario
L’articolo 5, comma 2, del decreto 18 febbraio 2002, n. 88 prevede che all’erogazione dell’assegno vengano ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti già dipendenti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccati e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante che siano stati dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’E.T.I. Spa, che abbiano almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva.
Il comma 3 dell’articolo 5 prevede che “gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 84 mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le richieste di erogazione degli assegni possono essere presentate nel periodo 1° giugno 2002 al 31 luglio 2007.
Il comma 4 dell’articolo 5 del Regolamento in esame, prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
La posizione assicurativa dei lavoratori in esame è costituita presso l’INPDAP. L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’E.T.I. Spa e sarà successivamente verificata da INPDAP l’esistenza dei requisiti di legge. L’E.T.I. Spa provvederà inoltre a determinare l’importo dell’assegno straordinario.
4.2) Adempimenti dell’E.T.I. Spa per l’accesso all’assegno straordinario
L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali e comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento di cui all’articolo 5 (assegno straordinario e bonus).
Gli assegni straordinari e i relativi bonus sono erogati su richiesta degli interessati, presentata per il tramite dell’E.T.I. Spa, e previa delibera di accoglimento (allegato 5) da parte del Comitato amministratore del Fondo.
La liquidazione degli assegni straordinari sarà a cura delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali saranno inoltrate le domande accolte dal Comitato.
La domanda (allegato 6) dovrà riportare le seguenti informazioni relative al lavoratore:
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
data di risoluzione del rapporto di lavoro;
decorrenza dell’assegno straordinario;
anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
incremento dell’anzianità contributiva riconosciuta al lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia per le quali l’azienda è tenuta a versare i contributi figurativi;
importo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno;
importo dell’assegno e del bonus di ingresso e di uscita;
aliquota IRPEF applicata al TFR, da utilizzare per la tassazione dell’assegno;
data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia e data dalla quale la stessa potrà essere liquidata;
denominazione dell’Istituto di credito presso il quale deve essere localizzato il pagamento dell’assegno, con l’indicazione delle coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB) e delle modalità di pagamento;
denominazione dell’Organizzazione sindacale in favore della quale devono essere trattenuti i contributi associativi, in presenza dell’eventuale delega sindacale rilasciata dal lavoratore;
importo dell’imponibile previdenziale calcolato applicando i criteri indicati dall’articolo 6 comma 1 lettera b) e articolo 9 comma 6 del D.M. 88/2002;
l’aliquota percentuale di calcolo della contribuzione correlata;
l’importo della contribuzione figurativa correlata.
Ricevute le domande di assegno straordinario le Sedi provvederanno all’inserimento delle stesse in EAD75, indicando la categoria VOESO e alla liquidazione degli stessi assegni, con immediatezza utilizzando la procedura IVS74.
4.3) Procedure di liquidazione
Le Sedi provinciali, ricevute le informazioni relative alle domande di assegno straordinario, accolte dal Comitato, provvederanno alla liquidazione degli stessi, utilizzando la procedura IVS74.
L’importo della prestazione sarà determinato da E.T.I. Spa e indicato sulla domanda.
Le Sedi inseriranno una domanda in EAD75, indicando la categoria VOESO e al campo 18 il codice 9.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti dell’E.T.I. Spa saranno contraddistinti con la categoria numerica “029”, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”, e dal codice azienda “99” e da una numerazione progressiva da 1.600.000 a 1.899.999.
4.4) Modalità di calcolo degli assegni e dei bonus
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 88 per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:
l’importo dell’assegno rateale, al netto delle ritenute di legge; un bonus di ingresso al Fondo; un bonus da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico.
L’importo degli assegni e dei bonus è determinato con le modalità indicate all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento in esame.
Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:
l’importo dell’assegno rateale che sarà pari all’80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all’atto della maturazione del diritto all’accesso al Fondo è sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per 13 mensilità) nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge; un bonus di ingresso al Fondo pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all’intero periodo di permanenza nel Fondo stesso; un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell’accordo del 3 agosto 2000 (allegato 7) e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b).
L’importo degli assegni e dei bonus saranno determinati da E.T.I. Spa e saranno successivamente verificati da INPDAP in applicazione di apposita convenzione in corso di definizione, tra INPS e INPDAP.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
4.5) Regime tributario degli assegni straordinari
Il comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR, aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16”. Con la risoluzione n. 17/E del 29 gennaio 2003 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i lavoratori che non abbiano raggiunto l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, l’imposta si applica con l’aliquota pari a quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme.
Tale disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito.
L’articolo 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisa infatti che le disposizioni di cui all’articolo 59 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b).
Le procedure, tenendo conto dell’aliquota di tassazione del TFR segnalata dall’azienda, determineranno l’importo dell’assegno netto da porre in pagamento.
4.6) Contributi sindacali
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario, potranno proseguire il versamento dei contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza, con trattenuta sull’assegno straordinario, purchè all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
4.7) Pagamento dell’assegno straordinario
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità, fino alla fine del mese antecedente quello di maturazione del diritto alla pensione sulla base dei requisiti ordinari.
Sulla base dell’accordo stipulato in data 18 giugno 2002 tra l’E.T.I. Spa e le organizzazioni sindacali (allegato 8) è previsto che a copertura dei periodi intercorrenti tra la maturazione dei requisiti a pensione e la decorrenza della stessa (cosiddetta finestra di uscita), venga erogato un bonus aggiuntivo con le seguenti modalità:
per i primi tre mesi mancanti alla decorrenza della pensione, un bonus pari all’80% dell’importo dell’assegno straordinario mensile; dal quarto al sesto mese mancante alla decorrenza della pensione, un ulteriore bonus pari al 70% dell’importo dell’assegno straordinario mensile; dal settimo mese fino alla decorrenza della pensione, un ulteriore bonus pari al 60% dell’importo dell’assegno straordinario mensile.
Si fa riserva di comunicazioni sulle modalità di erogazione del bonus aggiuntivo.
4.8) Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
L’articolo 10 del Regolamento n. 88 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dall’interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Qualora il cumulo tra i redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno.
La base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti della contribuzione correlata.
Il comma 5 fa obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione all’E.T.I. Spa e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell’attività, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
In caso di inadempimento il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamene percepite, oltre agli interessi e la rivalutazione del capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.
Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta delle quote in cumulabili, ove previste, sarà effettuata direttamente da parte dell’INPS.
4.10) Scadenza degli assegni straordinari
La scadenza degli assegni straordinari dovrà essere acquisita al momento della liquidazione degli stessi e sarà gestita con le procedure automatizzate.
Nella comunicazione di liquidazione della prestazione sarà data notizia all’interessato della data di scadenza dell’assegno, con l’avvertenza che, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, dovrà presentare domanda di pensione all’INPDAP.
4.11) Lavoratori titolari di pensioni
Gli assegni straordinari non hanno influenza sugli altri trattamenti di pensione di cui sia eventualmente titolare il lavoratore. L’ammontare degli assegni va peraltro preso in considerazione per le situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.
4.12) Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica soluzione, al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l’importo da corrispondere è pari al 70 per cento dell’importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante. In tale ipotesi inoltre resta escluso il bonus da erogarsi all’atto della maturazione del trattamento pensionistico. Si fa riserva di comunicazione delle modalità di erogazione.
4.13) Finanziamento degli assegni straordinari e dei bonus
Come precisato al punto 2.4) l’onere degli assegni è a totale carico dell’E.T.I. Spa.
La gestione del finanziamento dovrà essere effettuata dalla Sede di Roma EUR alla quale sarà messa mensilmente a disposizione, dalle procedure centrali, l’informazione relativa all’importo degli assegni da corrispondere agli ex dipendenti dell’E.T.I (importo al lordo delle ritenute fiscali) entro il giorno 10 del mese precedente quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni edei bonus.
La Sede provvederà a dare comunicazione all’E.T.I. dell’importo da versare e delle coordinate bancarie (sportello e numero di conto corrente) necessarie per l’effettuazione del versamento che dovrà recare la causale: “CONTRIBUTO COPERTURA ASSEGNO STRAORDINARIO ART. 6, C. 1, D.M. n. 88/2002” .
Il versamento del suddetto importo dovrà essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente (data operazione) quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni e dei bonus e dovrà riportare quale valuta massima di accredito a favore dell’INPS il penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione degli assegni medesimi ovvero il giorno precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile.
In considerazione dei tempi ristretti per l’invio dei flussi di pagamento degli assegni straordinari agli Enti pagatori, l’E.T.I. invierà alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle informazioni relative all’incasso del contributo straordinario con la procedura AGENDA1, indispensabile per poter disporre i pagamenti, si rinvia alle istruzioni contenute nel messaggio n. 222 del 30 agosto 2001 (allegato 9).
4.14) Acquisizione dei dati per la liquidazione degli assegni
Con messaggio a parte verranno fornite le indicazioni sulle modalità di acquisizione dei dati per la liquidazione degli assegni con la procedura IVS74.
Con deliberazione n. 2 del 19 dicembre 2002 (allegato 10) il Comitato ha autorizzato, nelle more dei tempi tecnici necessari per consentire all’INPS di provvedere alla gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto ed al fine di assicurare la necessaria continuità fra l’attuale trattamento erogato ai dipendenti da collocare nel Fondo per effetto dell’accordo sindacale del 3 agosto 2000 e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, l’E.T.I. Spa a pagare, a favore degli aventi diritto, il bonus di ingresso e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5 del predetto D.M., nonché – qualora vi sia apposita richiesta da parte del lavoratore, al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica – ad erogare le suddette prestazioni in un’unica soluzione.
Con deliberazione n. 6 del 7 maggio 2003 (allegato 11) il Comitato ha stabilito che l’E.T.I. Spa continuerà a provvedere alla corresponsione, agli aventi diritto, delle prestazioni di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002 – secondo le modalità previste dalla delibera del 19 dicembre 2002, n. 2 – fino alla data del 30 giugno 2003.
A far data dal 1° luglio 2003 la gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto sarà di diretta competenza dei relativi uffici INPS ai quali, entro il mese di maggio 2003, l’E.T.I. Spa provvederà a trasmettere la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento della predetta attività, fermo restando la facoltà di verifica, da parte degli uffici competenti, dell’effettiva sussistenza in capo ai soggetti beneficiari dei necessari requisiti.
Le Sedi non appena ricevuta la documentazione provvederanno all’assunzione in carico delle prestazioni in argomento al fine di assicurare il pagamento con la rata di luglio 2003.
PARTE QUINTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA
Come precisato al punto 2.4), anche l’onere di finanziamento della contribuzione figurativa correlata è a carico dell’ETI Spa, il quale determinerà l’importo dovuto per ogni beneficiario applicando i criteri indicati al punto 2.5).
Il versamento degli importi corrispondenti al complessivo fabbisogno di copertura della contribuzione figurativa correlata dovuta per tutti i beneficiari dell’assegno straordinario rateale dovrà essere effettuato alla Sede di Roma Eur mensilmente - contestualmente al versamento del contributo straordinario di copertura dell’assegno straordinario e con la medesima valuta di accredito, ma con distinto bonifico – avvalendosi delle stesse coordinate bancarie di cui al punto 4.13). Tale versamento dovrà recare la seguente causale: “COPERTURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA ART. 6 CO. 1 LETT. B DM 88/2002”.
L’ETI S.p.A. invierà alla Sede di Roma EUR, tramite fax nello stesso giorno in cui è stato disposto il pagamento, copia del bonifico effettuato ed una comunicazione recante l’importo complessivo versato, il numero complessivo dei beneficiari, il mese cui va imputata la corrispondente contribuzione correlata. Contestualmente l’E.T.I. Spa. provvederà a trasmettere per via telematica, all’indirizzo e-mail concordato direttamente con la Sede di Roma EUR, una tabella – in foglio elettronico di calcolo – contenente l’elenco delle persone per cui è versata la copertura della contribuzione correlata, con l’indicazione, per ciascuno, dei seguenti dati: cognome, nome , codice fiscale, data e luogo di nascita; imponibile, calcolato secondo i criteri richiamati al punto 2.5) della presente circolare; importo della contribuzione correlata.
La Sede avrà cura di conservare le tabelle sul supporto informatico ritenuto più idoneo, in attesa di utilizzare le informazioni ivi contenute secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite, insieme alle istruzioni circa le modalità di riversamento all’INPDAP della contribuzione di cui trattasi.
PARTE SESTA ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà di che trattasi, è stata istituita la seguente Gestione:
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "FMR - Gestione assicurativa a ripartizione".
Riguardo alla rilevazione contabile dei proventi e degli oneri, oggetto di trattazione nelle parti precedenti della presente circolare, si forniscono le seguenti istruzioni.
Contributo ordinario.
Per la rilevazione del contributo ordinario (0,50%), dovuto dall'ETI Spa per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziato nei modd. DM 10/2 secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 3.2) e 3.3), sono stati istituiti i conti FMR 21/170 e FMR 21/110 relativi, rispettivamente, al contributo di competenza dell'anno in corso e al contributo di competenza degli anni precedenti.
Contributo straordinario per il finanziamento degli assegni straordinari e bonus nonché per la copertura della contribuzione figurativa correlata.
Le somme riscosse a titolo di contributo straordinario, dovuto dall'ETI Spa con le modalità specificate al punto 4.13) a copertura degli assegni straordinari e dei bonus, devono essere rilevate al conto di nuova istituzione FMR 21/115.
I versamenti effettuati mensilmente, sempre dall'ETI Spa, per la copertura della contribuzione figurativa correlata, secondo le modalità previste nella precedente PARTE QUINTA, devono essere imputati al conto FMR 21/130.
Contestualmente a tale rilevazione, tenuto conto che le somme relative alla suddetta contribuzione correlata devono essere riversate all'INPDAP, è necessario assumere in contabilità il debito nei confronti di detto Ente con la scrittura in P.D.:
FMR 32/130 a FMR 10/120
Naturalmente il pagamento a favore dell'INPDAP, da effettuarsi successivamente allo scioglimento della riserva contenuta nella già citata PARTE QUINTA, deve essere imputato in DARE del conto FMR 10/120, il cui saldo risultane alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio in contropartita del conto FMR55/151.
Si fa presente, inoltre, che le somme riscosse ai suddetti titoli devono essere trasferite dal conto corrente bancario alla contabilità speciale accesa alla Sede presso la Tesoreria provinciale dello Stato, detratti gli importi da utilizzare nell'immediato per far fronte a pagamenti diversi.
Si precisa, infine, che i conti per la rilevazione dei contributi, sia quello ordinario che quello straordinario, di pertinenza del Fondo di che trattasi, devono essere movimentati soltanto dalla Sede di Roma Eur presso la quale è accentrata la riscossione dei contributi medesimi. . Assegni straordinari e bonus
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni relativi all’erogazione delle prestazioni in epigrafe sono istituiti i seguenti conti:
Le somme eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto FMR 24/130 - ovvero al conto GPA 10/031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni (vedi punto 5 della circolare n. 55 del 9 marzo 1996 e successive modifiche).
L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalle procedure di ripartizione contabile dei pagamenti e dei riaccrediti delle pensioni.
Ai fini della evidenziazione delle somme riaccreditate nell'ambito del partitario del citato conto GPA 10/031 è stato istituito il seguente codice di bilancio: “03068" Somme non riscosse dai beneficiari - FMR". Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate al conto FMR 10/131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti FMR 24/130 e FMR 00/130.
L'imputazione al citato conto FMR 00/130 per l'importo dei crediti di che trattasi è effettuata al termine dell'esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura "Recupero crediti per prestazioni" che viene opportunamente aggiornata. A tal fine la partita in questione è contraddistinta dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01082” - per la gestione FMR.
Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata, evidenzia nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: 01082 - Prestazioni indebite - FMR
Per la rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro viene istituito il conto FMR 24/153.
I saldi dei conti FMR 00/130 e FMR 10/131 risultanti alla fine dell'esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio in contropartita, rispettivamente, del conto FMR 55/150 e del conto FMR 55/151.
Nell'allegato 12 vengono riportati i conti di nuova istituzione citati nella presente parte sesta
(1) si veda l’art. 2 del DM 88/2002, che richiama espressamente l’art. 4, comma 6 del decreto legislativo n. 283 del 9/7/1998 (allegato 4) (2) si vedano l’art. 3, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 e l’art. 1, comma 2 del D.M. n. 88/2002 (3) si veda la delibera del Comitato n. 2 del 19/12/2002 (allegato 9) (4) si vedano l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 88/2002 e l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 477/1997 (5) art. 9, comma 6 del D.M. n. 88/2002 (6) si veda l’art. 9, comma 7, del D.M. n.88/2002 (7) così dispone l’art. 12 del Regolamento
Allegato 1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303). – STRALCIO -
Articolo 2
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
Allegato 2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477. (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9). REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema; Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997; Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 2. I contratti di cui al comma 1 contengono: a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione; b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti; c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato; d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c); e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1; f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3. 3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.
Articolo 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Articolo 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo. 2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo medesimo. 3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. 4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore. 6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 3
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 febbraio 2002, n.88 Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui é stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell’Ente tabacchi italiani che all’articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 9 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, é stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI Spa, o ad altra società ad essa derivante”; Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 Costituzione del Fondo 1. É istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa derivante”. 2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Articolo 2 Finalità del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all’E.T.I. Spa o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo é gestito da un “Comitato amministratore” composto da dieci esperti, designati pariteticamente all’E.T.I. Spa e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali é stata convenuta l’istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute é necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. 2. Il presidente é eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. 5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.
Articolo 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato amministratore deve: predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all’articolo 5; deliberare le sospensioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2; deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall’articolo 6, l’utilizzo delle residue risorse disponibili per l’anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l’apporto dell’Ente; e) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull’andamento della gestione; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell’INPS; h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all’articolo 10.
Articolo 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo2, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all’esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all’erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all’atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l’erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma cooperativistica, l’assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell’importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all’atto della maturazione del trattamento pensionistico 2. All’intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all’articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’ETI Spa, in osservanza del decreto legislativo n. 283/98. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione. 5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Articolo 6 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, l’ETI Spa provvederà all’erogazione di: un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare é determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all’emanazione del regolamento. 2. L’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento é sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell’articolo 4, lettera c). 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 4. Le disponibilità che, all’atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l’ETI Spa in conto contribuzione ordinaria. 5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo. 6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa é assunta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Articolo 7 Accesso alle prestazioni 1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del apporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso. 2. L’accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all’ETI Spa, alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.
Articolo 8 Individuazione dei lavoratori in esubero 1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall’ETI Spa alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali é stata convenuta l’istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.
Articolo 9 Prestazioni: criteri e misure 1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all’articolo 5 si provvederà ad erogare: l’importo dell’assegno rateale che sarà pari all’80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all’atto della maturazione del diritto d’accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilita), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilita). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge; un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all’intero periodo di permanenza nel Fondo stesso; un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell’accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b). 2. L’importo dell’assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, é comprensivo dell’indennità sostitutiva del preavviso. 3. Nell’ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l’ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell’assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del “Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo” e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza. 4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l’assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall’articolo 5, comma 3. 5. La contribuzione correlata é versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente. 6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l’individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva. 7.Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito é effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, é utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Articolo 10 Cumulabilità della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dall’interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. 2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo. 3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, é ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti. 4. É fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ETI Spa e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell’attività, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata. 5. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, otre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Articolo 11 Contributi sindacali 1.Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
Articolo 12 Scadenza 1. Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI Spa o ad altra società da essa derivante”, in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed é liquidato secondo la procedura prevista dall’articolo 6, commi 5 e 6.
Articolo 13 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2002
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Allegato 4 D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 (1). Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto 1998, n. 190) -STRALCIO-
Articolo 4 (Personale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2 . 2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335 . 3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. 4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società. 5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in società per azioni, nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilità previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . 6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 7. L'Ente può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati. 8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data. 10. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui al comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione. 11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente alle società private si applica altresì quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.
Allegato 5
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 3
Seduta del 19 dicembre 2002
Oggetto: Concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all’art. 5 del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno 2002;
Vista la delibera del 19 dicembre 2002, n.2;
Preso atto della certificazione prodotta dall’E.T.I. Spa, nella parte in cui risulta che i dipendenti attualmente sospesi in virtù degli accordi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno 2002 risultano titolari dei requisiti per l’ammissione al Fondo;
Sentito il parere del Direttore Generale,
DELIBERA
La concessione, ai lavoratori attualmente sospesi, degli interventi e dei trattamenti previsti dall’art. 5 del D.M. n. 88/2002 con efficacia dal 1° gennaio 2003, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 88/2002, l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 del predetto D.M. comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
Resta ferma la facoltà di verifica, da parte degli uffici competenti, dell’effettiva sussistenza in capo ai soggetti beneficiari dei requisiti di cui alla dichiarazione dell’ETI Spa in allegato.
Al fine di assicurare ai 732 lavoratori di cui in allegato (allegato che costituisce parte integrante della presente delibera) la necessaria continuità fra l’attuale trattamento erogato dall’E.T.I. Spa per effetto dell’accordo sindacale del 3 agosto 2000 e le prestazioni di cui all’art. 5 del D.M. n. 88/2002, l’erogazione di queste ultime prestazioni avverrà secondo le modalità previste dalla delibera del 19 dicembre 2002, n.2.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato 6
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ………………………………….
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO
DATA …………………… FIRMA DEL RICHIEDENTE L’ASSEGNO STRAORDINARIO……………………………………..……..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA………………………………………..……
Allegato 7
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 3 Agosto 2000 si sono incontrati, presente il Ministero delle Finanze, rappresentato dal Dr. Renato Acconcia,
L'ETI SpA: rappresentata dal Dr, Emanuele Nastasi, il Sig. Giulio Canini, il Dr. Antonio Cassano ed il Dr. Nunzio Caputi e La FP CGIL: rappresentata dal Dr. Carlo Podda, la Sig.ra Daniela Livi ed il Sig. Giovanni Massini
La FAT CISL: rappresentata dal Sig. Roberto Vicentini ed il Sig. Leo Checcaglini
La UILA Monopoli: rappresentata dal Dr. Stefano Mantegazza, il Sig. Agostino Siciliano ed il Sig. Pietrò Pellegrini
Il CSA Aziende: rappresentato dal Sig. Raffaele La Macchia
La RdB: rappresentata dal Sig. Enrico La Pietra ed il Sig. Marco Bonsignori
per dare concreta applicazione agli accordi del 19.04.200 e del 18.05.2000, relativamente all'adozione degli strumenti ivi previsti, finalizzati a favorire le migliori opportunità di ricollocazione del personale in esubero, anche attraverso la riduzione del numero complessivo delle eccedenze, quali gli incentivi all'esodo e lo strumento del sostegno al reddito.
Quanto definito nel presente verbale conferma ed integra pertanto, le pattuizioni raggiunte nei precedenti accordi per la gestione delle eccedenze determinate dall'applicazione del piano di ristrutturazione dell'ETI.
Obiettivo delle parti, nella definizione dei punti che seguono, è stato quello di definire la misura economica dei rispettivi strumenti previsti, tale da risultare attrattiva per il personale interessato e compatibile con l'equilibrio economico della società e la progressiva crescita dei valore della stessa e la piena attuazione del piano di ristrutturazione.
Incentivi all'esodo
Personale in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità (anno 2000 = 35 anni di contribuzione e 54 anni di età; anno 2001 e 2002 = 35 anni di contribuzione e 55 anni di età; anno 2001 per i lavoratori con versamenti contributivi prima dei 19 anni 35 anni di contribuzione e 54 anni di età).
Sono stati esaminati ed approfonditi gli istituti economici significativi che il dipendente verrebbe a perdere per effetto dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
E' stato, pertanto, convenuto di erogare un importo forfetario, al lordo delle ritenute di legge, in ragione d'anno, a ciascun dipendente in misura tale che, complessivamente, tenga presente anche la valorizzazione del fondo di previdenza e della buonuscita, parametrati agli anni mancanti al 67 anni di età.
Gli importi specifici sono riportati nelle tabelle allegate A e Al, che sono parte integrante del presente accordo, nelle quali è rappresentata la gradualità degli incentivi, al lordo delle ritenute di legge che saranno offerti al personale nella fascia di età compresa tra i 54 e i 65 anni di età per le diverse situazioni contributive individuali.
Gli importi indicati nelle tabelle sono espressi in misura d'anno e verranno applicati agli interessati mensilizzando le somme spettanti.
Per la determinazione dell'incentivo individuale farà fede la data della sottoscrizione della prevista scrittura privata tra l'interessato e la preposta struttura dell'ETI. A tal fine, per il conteggio degli importi spettanti, sarà utile il mese di sottoscrizione della scrittura, per quelle avvenute tra il giorno 1 ed il giorno 15; sarà invece escluso il mese di sottoscrizione della scrittura per quelle definite dal giorno 16 in poi.
Sarà, comunque, possibile sottoscrivere le scritture private anche in previsione della futura maturazione del requisito soggettivo, garantendosi, in tal modo, l'erogazione dell'incentivo pieno.
Si conviene, inoltre, che gli importi riportati, al lordo delle ritenute di legge, nell'allegata tabella A1, riferiti al V livelli, verranno riconosciuti nella stessa misura anche alle qualifiche funzionali inferiori. La tabella allegata A1 contiene le misure dell'incentivo, al lordo delle ritenute di legge, per le qualifiche funzionali superiori.
Definiti gli aspetti formali anche con l'AAMS, l'ETI provvederà ad erogare i corrispettivi previsti entro i tre mesi successivi dalla comunicazione dell'AAMS che informerà la società dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. I dipendenti nel confronti dei quali trova applicazione il D. Legislativo n. 314 del 02,09.97, potranno optare per l'applicazione di tale norma ed, in questo caso, l'ETI. provvederà ad erogare i corrispettivi previsti entro i due mesi successivi dalla comunicazione dell'AAMS dell'aliquota fiscale applicata al trattamento di fine rapporto (buonuscita) liquidato agli interessati.
Personale in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità con il requisito previdenziale dei 37 anni di contribuzione, indipendentemente dal requisito anagrafico (situazione invariata per gli anni 2000, 2001 e 2002).
L'incentivo spettante al personale in possesso di tale requisito è individuato nella tabella allegata A.
Per i possibili casi non rientranti nella tabella, perché in possesso di un requisito anagrafico inferiore al 54 anni di età nell'anno 2000 c/o 55 anni di età negli anni 2001 e 2002, si prenderà come riferimento la misura massima prevista ‑ fatte salve le condizioni previdenziali di miglior favore.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi, al lordo delle ritenute di legge, sono quelle già indicate sub a.
Personale in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità con il requisito previdenziale dei 40 anni di contribuzione.
Per i dipendenti che hanno maturato tale requisito individuale, considerato che tra di essi sono presenti anche lavoratori precoci che beneficiano di norme di valutazione di anzianità di maggiore favore, derivanti dalla specificità delle lavorazioni (insalubrità e rischio), si conviene di erogare uno specifico incentivo, al lordo delle ritenute di legge, calcolato esclusivamente sul numero degli anni mancanti al raggiungimento del 67° anno di età, come da allegato B, che è parte integrante del presente accordo.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi lordi sono quelle già indicate sub a.
Sostegno al reddito
Confermata la volontà di costituire il Fondo di sostegno al reddito previsto dal Decreto Legislativo 283/98 le parti convengono sulla necessità di realizzare tutti gli atti propedeutici per la costituzione dello stesso entro il mese di dicembre 2000, assumendo reciprocamente l'impegno di esaurire entro tale data tutti gli adempimenti previsti. A tal fine è già stabilito un primo specifico incontro per il giorno 5 settembre.
Nelle more della costituzione del Fondo si conviene che, gli elementi retributivi da considerare per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, al lordo delle ritenute di legge, ‑ che sarà pari all'80% - e per l'importo del bonus di ingresso, sempre al lordo delle ritenute di legge, - pari al 10% ‑ siano, per ogni livello professionale:
stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (calcolati per 13 mensilità);
indennità aziendale (calcolala per 12 mensilità)
derivanti dall'applicazione ed evoluzione del CCNL vigente del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad Ordinamento autonomo.
Verranno, altresì, individuati gli elementi retributivi sul quali verrà versata la contribuzione previdenziale, per ogni livello professionale.
Poiché, nel periodo transitorio alla costituzione del Fondo, dovrà, comunque, essere offerta l'opportunità di fruire di tale strumento al lavoratori per i quali risultasse complessa la ricollocazione e che ne facessero richiesta, si è convenuto che l'ETI si farà carico di corrispondere agli aventi titolo un trattamento economico sostitutivo ed equivalente fino alla costituzione del previsto Fondo e/o fino alla data di maturazione del requisito previdenziale previsto per l'ottenimento del trattamento pensionistico, secondo la normativa vigente alla data.
Detto personale verrà, pertanto, trasferito all'ETI per il tempo necessario ed allo stesso verrà corrisposta l'indennità di sostegno prevista e versata la contribuzione previdenziale. Quando il Fondo sarà costituito il personale che versa in questa particolare situazione transiterà automaticamente nel Fondo ed agli interessati verranno riconosciute tutte le prestazioni dallo stesso previste.
Si conviene, infine che al personale che fruirà del sostegno al reddito con le modalità previste dal presente accordo, al momento della maturazione del requisito previdenziale utile per l'ottenimento dei trattamento pensionistico, venga erogato un bonus, al lordo delle ritenute di legge, calcolato con gli stessi criteri di cui all'incentivo all'esodo, graduandone l'importo tenendo conto degli anni di permanenza nel Fondo, come da tabelle C e CI, che sono parte integrante del presente accordo.
Le modalità di calcolo e liquidazione degli importi dei bonus sono quelle già indicate sub a.
Promozione dell'autoimpiego
Si conviene di favorire, in aderenza al 7° comma dell'art.4 del Decreto legislativo n. 283/98, forme di autoimpiego, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'ETI per il tramite di "Sviluppo Italia".
Roma, 3 agosto 2000
Spett.li
FP CGIL
FAT CISL
UILA MONOPOLI
CSA AZIENDE
RdB
Con riferimento all'accordo sindacale del giorno 3 agosto 2000, relativamente alla definizione dell'imponibile previdenziale per il personale che fruirà del sostegno al reddito, Vi confermiamo che, la contribuzione previdenziale verrà versata sugli importi derivanti dagli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al Fondo produttività collettiva. E.T. I. Ente Tabacchi Italiani SpA
(tabelle allegate all’accordo 3 agosto 2000)
* L'importo indicato ha un valore esemplificativo. Il corrispettivo per il calcolo della buonuscita verrà calcolato sulle spettanze relative ai singoli dipendenti
Allegato 8
Verbale di accordo
Il giorno 18 giugno 2002 in Roma tra l'ETI ‑ Ente Tabacchi Italiani Spa rappresentato dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Dr, Nunzio Caputi e dal Dr. Riccardo Mazzei e la FP CGIL rappresentato dalla Sig.ra Daniela Livi la FAT CISL rappresentata dal Sig. Roberto Vicentini la UILA Monopoli rappresentato dal Sig. Agostino Siciliano il CSA Aziende rappresentato dai Sigg.ri Ferdinando Giordano e Donato Zacheo la RdB rappresentato dal Sig. Enrico La Pietra
premesso che:
il Decreto Legislativo n.283 del 9.7.1998 ha istituito l'ETI, Ente Tabacchi Italiani trasformatosi poi in Spa.
ai sensi dell'art.2 comma 2 del Decreto Legislativo n.283/98, sono stati adottati i programmi generali, produttivi e commerciali, e concordati i processi di ristrutturazione:
con verbale dì accordo del 3 agosto 2000 sono stati definiti con le OO.SS. nazionali gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale;
tra tali strumenti, in particolare, in attuazione di quanto previsto dell'art.4 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/98, è stato pattuita la costituzione di un fondo per il sostegno del reddito, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 28 della Legge n.662/1996 e dei D.M. 27 novembre 1997 n.477;
in data 24 gennaio 2001 è stato stipulato tra l'ETI e' le OO.SS. un "Fondo di solidarietà per il sostegno dei reddito dei personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento dei Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI Spa o ad altra società da esso derivante".
all'art.5 comma 3 del Regolamento dei Fondo dì sostegno al reddito è previsto che *Gli assegni straordinari per il sostegno dei reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla dato fissata in sede di ammissione ci trattamento e comunque sino e non oltre la maturazione dei diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi dalla dato dì cessazione dei rapporto di lavoro";
in data 9 maggio 2002 è stato pubblicati il Decreto Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002 n.88 "Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato., inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI Spa o ad altra società da essa derivante".
all'art.9 dei Regolamento dei Fondo di sostegno al reddito è previsto le erogazione di un bonus equivalente a quello previsto nella tabella a) dell'accordo dei 3 agosto 2000;
tenuto conto che
i requisiti necessari per accedere alte. prestazioni dei Fondo devono essere presenti all'atto della dichiarazione di cessazione dell'attività dei sito produttivo e/o all'atto della dichiarazione di esubero ed il periodo di sospensione dal lavoro maturato presso l'ETI rientra nel computo degli 84 mesi dì permanenza massima nel Fondo;
il personale non in possesso dei requisiti previsti dei Fondo all'atto dei trasferimento o già in possesso dei requisiti pensionistici, non sarà oggetto di trasferimento;
la erogazione delle provvidenze deve intendersi sino e non oltre la maturazione dei requisiti minimi pensionistici da conseguire, congiuntamente, entro il periodo massimo di 84 mesi;
per tutto quanto sopra esposto
le parti, ritenuto la comune volontà di garantire la continuità di reddito per coloro che, maturando i requisiti pensionistici nell'arco degli 84 mesi sono oggetto del differimento della erogazione della pensione (cd "finestra") concordano nella erogazione di un bonus aggiuntivo, a copertura dei periodi non coperti dell'assegno straordinario dei fondo di sostegno al reddito, purché tale periodo cada e si esaurisca nell'arco dei predetti 84 mesi dì erogazione massima consentito, con le seguenti modalità:
per i primi tre mesi mancanti alla erogazione della pensione, bonus pari al 80% dell'importo dell'assegno straordinario mensile:
dal quarto ci sesto mese mancante alla erogazione della pensione, ulteriore bonus pari al 70% dell'importo dell'assegno straordinario mensile,
dal settimo mese fino all'erogazione della pensione, ulteriore bonus pari al 60% dell'importo dell'assegno straordinario mensile.
Per gli importi come sopra definiti erogati unitamente al bonus di uscita dal fondo di sostegno al reddito, troverà applicazione quanto previsto in tema di tassazione dell'incentivo dal Decreto Legislativo n.314/97.
Il presente accordo trova applicazione nei confronti dei solo personale che verrà inserito nel Fondo di sostegno ci reddito o sottoscriverà la prevista scrittura privato per l'incentivo all'esodo, successivamente alla data del 1 luglio 2002.
Letto confermato e sottoscritto
Allegato 9 Messaggio n. 222 del 30agosto 2001 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Con circolare n. 89 dell’11 aprile 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di versamento del contributo straordinario per il finanziamento degli assegni straordinari da parte delle aziende del credito e delle aziende del credito cooperativo.
E’ ora disponibile la nuova funzione della procedura AGENDA1 che consente di visualizzare l’importo per il quale l’Istituto di credito deve disporre, entro il giorno 16 del mese precedente quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni, il versamento, con valuta del penultimo giorno del mese precedente quello di erogazione degli assegni medesimi ovvero dal giorno precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile.
1 – Modalità di utilizzo
1.1 – Abilitazione all’utilizzo della procedura
La funzione opera sotto sicurezza.
Con la procedura prevista dal messaggio n. 9869 del 17 ottobre 1996 (UTPEN) devono essere abilitate la matricole degli operatori (non più di due per ogni Sede) che dovranno provvedere alla visualizzazione degli importi dei versamenti da richiedere agli Istituti di credito e alla memorizzazione dell’informazione relativa al versamento. Deve essere inserita la procedura TFTMS12. E’ previsto un unico livello di autorizzazione.
1.2 – Modalità di accesso
Per accedere alla nuova funzione in argomento, in ambiente IMSPN, deve essere digitato AGENDA1 e acquisite le password SAP, SAP e selezionata la funzione PNPA.
La procedura visualizza il pannello successivo sul quale è presente la nuova funzione PAES – PAGAMENTO ESODATI. Selezionando tale funzione viene visualizzato il pannello relativo all’accesso con sicurezza e solo gli operatori abilitati dal master di Sede della procedura UTPEN potranno accedere ai pannelli successivi.
Superati i controlli di sicurezza, viene visualizzato il pannello sul quale devono essere riportati i criteri di selezione. Le Sedi interessate (vedi messaggi n.184 del 26 luglio 2001 e n.211 del 2 agosto 2001) dovranno indicare nel campo ENTE, il codice “9999”; nel campo SEDE, il codice della propria Sede; nel campo DATA DISPOSIZIONE DAL, il primo giorno del mese nel quale sono predisposti i flussi; nel campo AL, l’ultimo giorno dello stesso mese; nel campo TIPOLOGIA FLUSSI, il codice “T”, per evidenziare tutti i flussi, il codice “D”, per evidenziare i flussi che devono essere messi a disposizione, il codice “S”, per evidenziare i flussi già spediti.
Per conoscere gli importi che devono essere richiesti mensilmente alle Banche, le Sedi dovranno indicare il codice “D”.
Digitando INVIO la procedura visualizza, per ognuna delle Banche che hanno chiesto di versare il contributo straordinario presso la Sede che sta effettuando la consultazione, gli importi delle disposizioni di pagamento.
Le Sedi, a partire dal giorno 10 del mese, con le modalità ritenute più celeri, dovranno comunicare tali importi alle Banche interessate che dovranno, con altrettanta urgenza, dopo aver provveduto a mettere a disposizione dell’INPS gli importi richiesti, dare conferma.
Le Sedi, inderogabilmente entro il giorno 16, dovranno inserire in procedura con la funzione in esame, le informazioni relative al finanziamento degli assegni straordinari.
Si fa presente che qualora, entro il giorno 16 non fossero acquisite le informazioni richieste, il flusso relativo agli assegni straordinari dei dipendenti esodati dalla Banca sarà trasmesso in Sede, come pagamento di “Cassa Sede” e l’intera gestione sarà a carico della Sede.
Allegato 10
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 2
Seduta del 19 dicembre 2002
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno 2002;
Sentito il parere del Direttore Generale,
DELIBERA
Il soggetto obbligato al versamento dei contributi di cui all’articolo 6 del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, in favore del Fondo, è l’E.T.I. Spa
Il versamento dei contributi di cui al suddetto articolo 6 del D.M. n. 88/2002 deve essere effettuato presso la struttura organizzativa accentrata della sede che verrà indicata dall’INPS. L’E.T.I. Spa sarà tenuto a versare anticipatamente ed in un’unica soluzione quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.M. n. 88/2002.
Il contributo ordinario dello 0,5 % di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.M. n. 88/2002 si riferisce a tutti i lavoratori a tempo indeterminato dell’E.T.I. Spa In ragione della peculiarità del Fondo, il Comitato si riserva di verificare se anche la retribuzione dei dirigenti debba essere assunta come base di calcolo per il contributo ordinario dello 0,5 %.
Nelle more dei tempi tecnici necessari per consentire all’INPS di provvedere alla gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto ed al fine di assicurare la necessaria continuità fra l’attuale trattamento erogato ai dipendenti da collocare nel Fondo per effetto dell’accordo sindacale del 3 agosto 2000 e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, il Fondo autorizza l’E.T.I. Spa a pagare, a favore degli aventi diritto, il bonus di ingresso e l’assegno straordinario di cui all’articolo 5 del predetto D.M., nonché – qualora vi sia apposita richiesta da parte del lavoratore, al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica – ad erogare le suddette prestazioni in un’unica soluzione. In tale secondo caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. n. 88/2002, l’assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell’importo mensile lordo che percepirebbe il dipendente al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante.
Il diritto all’anticipazione di cui al precedente comma sorge, in capo a ciascun lavoratore, a seguito dell’adozione da parte del Comitato – ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 88/2002 – della delibera di concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all’articolo 5 del predetto D.M.
Gli importi delle predette anticipazioni saranno oggetto di conguaglio con i contributi dovuti dall’E.T.I. Spa al Fondo.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato 11
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. O AD ALTRA SOCIETÀ DA ESSA DERIVANTE
DELIBERAZIONE N. 6
Seduta del 7 maggio 2003
IL COMITATO
Visto l’articolo 1, comma 2, del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, nella parte in cui prevede che il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale;
Visti gli articoli 2 e 5, comma 2, del D.M. n. 88/2002, in relazione ai destinatari degli interventi finalizzati al sostegno del reddito;
Visto l’articolo 4 del D.M. n. 88/2002;
Visto l’articolo 5 del D.M. n. 88/2002, nella parte in cui individua l’oggetto delle prestazioni;
Visto l’articolo 6 del D.M. n. 88/2002;
Visti gli accordi collettivi del 3 agosto 2000 e del 18 giugno 2002;
Vista la delibera del 19 dicembre 2002, n. 2, nella parte in cui risulta che l’E.T.I. Spa viene autorizzata – nelle more dei tempi tecnici necessari per consentire all’INPS di provvedere alla gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni previste D.M. n. 88/2002 – ad erogare, in favore degli aventi diritto, le prestazioni di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002;
Preso atto della disponibilità, manifestata dai competenti uffici INPS, di provvedere direttamente alla gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni di cui al D.M. n. 88/2002, a far data dal 1° luglio 2003;
Sentito il parere del Direttore Generale f.f.,
DELIBERA
L’E.T.I. Spa continuerà a provvedere alla corresponsione, agli aventi diritto, delle prestazioni di cui all’articolo 5 del D.M. n. 88/2002 – secondo le modalità previste dalla delibera del 19 dicembre 2002, n. 2 – fino alla data del 30 giugno 2003.
A far data dal 1° luglio 2003 la gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto sarà di diretta competenza dei relativi uffici INPS ai quali, entro il mese di maggio 2003, l’E.T.I. Spa provvederà a trasmettere la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento della predetta attività, fermo restando la facoltà di verifica, da parte degli uffici competenti, dell’effettiva sussistenza in capo ai soggetti beneficiari dei necessari requisiti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Emiliana Prascina) (Prof.Avv. Roberto Pessi)
Allegato 12
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