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Circolare numero 117 del 24/11/2009


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Direzione Generale

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24/11/2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 117 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni criteri.

 

 

SOMMARIO:

Integrazioni criteri per la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.

 

 

I criteri, per la valutazione delle richieste indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990, fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009 che ha attualizzato, in materia di crisi aziendali, le cause di crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all’azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione.

 

Tuttavia si richiama l’attenzione sul fatto che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione, in tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l’applicabilità della predetta circolare n. 249/1990.

 

 

 

Il Direttore Generale f.f.

Nori