Circolare numero 117 del 24/11/2009 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Generale
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 24/11/2009 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 117 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni criteri. |
SOMMARIO: |
Integrazioni criteri per la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. |
I criteri, per la valutazione delle richieste indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990, fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009 che ha attualizzato, in materia di crisi aziendali, le cause di crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all’azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione.
Tuttavia si richiama l’attenzione sul fatto che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione, in tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l’applicabilità della predetta circolare n. 249/1990.
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Il Direttore Generale f.f. Nori
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