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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 117 del 24/11/2009


 
 
Direzione Generale
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
24/11/2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
117
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni criteri.
 
 
SOMMARIO:
Integrazioni criteri per la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.
 
 
I criteri, per la valutazione delle richieste indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990, fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009 che ha attualizzato, in materia di crisi aziendali, le cause di crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all’azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione.
 
Tuttavia si richiama l’attenzione sul fatto che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione, in tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l’applicabilità della predetta circolare n. 249/1990.
 
 
 
Il Direttore Generale f.f.
Nori