Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 117 del 24/11/2009
Direzione
Generale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
24/11/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
117
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Istruttoria delle richieste di
integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni
ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni
criteri.
SOMMARIO:
Integrazioni criteri per la valutazione
di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a
contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.
I criteri, per la valutazione delle richieste
indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990,
fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30
marzo 2009 che ha attualizzato, in materia di crisi aziendali, le cause di
crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all’azienda che
comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di
conseguenza sull’occupazione.
Tuttavia si richiama l’attenzione sul fatto
che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al
periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione, in tali casi occorrerà
acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per
distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta
stagionale per i quali si conferma l’applicabilità della predetta circolare n.
249/1990.
Il
Direttore Generale f.f.
Nori