Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 118 del 03/09/2010
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
03/09/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
118
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 38 del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122. Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE. Prima informativa.
SOMMARIO
:
Premessa
1)
Banca
dati ISE/ISEE
2)
Convenzione
tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
3)
Recupero dell’indebito e sanzione
Premessa
L’art.
38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.
122, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina, in
materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate
ed Enti erogatori volto, da un lato, ad evidenziare i soggetti beneficiari
delle prestazioni sociali agevolate e, dall’altro, a comminare una sanzione per
coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della
discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini
fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore
delle prestazioni sociali agevolate.
1)
Banca dati ISE/ISEE
Il
comma 1 dell’articolo in oggetto mira a trasformare la banca dati ISEE/ISEE,
che contiene attualmente la situazione reddituale e patrimoniale utile a
calcolare l’ISE/ISEE dei nuclei familiari del soggetto che presenta la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in una banca dati dei beneficiari delle
prestazioni sociali agevolate.
Il
comma in esame dispone, infatti, che gli Enti erogatori di prestazioni sociali
agevolate comunichino all’INPS, nei termini e con le modalità telematiche
previste dall’Istituto sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali
agevolate concesse a seguito di presentazione della DSU.
Tali
dati, inoltre, sono trasmessi in forma anonima al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all’art. 21 della legge n. 328/00.
2)
Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
E’
prevista al comma 2 la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle
entrate per disciplinare le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo
scambio delle informazioni necessarie a far emergere i soggetti che, a causa
del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o
avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.
A
tal fine saranno messe a punto specifiche funzionalità che permetteranno agli
Enti erogatori di evidenziare tali soggetti tra quelli che hanno beneficiato
delle prestazioni sociali agevolate.
3)
Recupero dell’indebito e sanzione.
L’INPS,
una volta ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato
effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta discordante e
maggiore rispetto a quello dichiarato nella DSU, comunica, ai sensi del comma
3, agli Enti erogatori l’esito degli accertamenti relativi ai soggetti che,
sulla base della comunicazione degli Enti stessi, risultano aver beneficiato
della prestazione sociale agevolata, affinché gli Enti recuperino l’eventuale
vantaggio indebitamente conseguito.
Successivamente,
gli Enti erogatori, previo utilizzo delle funzionalità di cui al punto 2),
comunicano all’INPS, ai fini dell’irrogazione della sanzione da 500 a 5000 euro prevista dal terzo comma, i soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato,
risultano aver beneficiato illegittimamente, in tutto o in parte, delle
prestazioni sociali agevolate.
La
sanzione citata è irrogata dall’INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità
vigenti sulla base dei criteri che saranno indicati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
La
medesima sanzione viene applicata anche a coloro per i quali emerga, dallo
scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate, una discordanza tra
il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, e sempre
limitatamente alle ipotesi in cui il soggetto abbia avuto illegittimamente
accesso, per effetto del minor reddito dichiarato, alle prestazioni sociali
agevolate. Vale per queste fattispecie l’iter procedurale già evidenziato nei
casi di accertamento definitivo.
Si
fa riserva di ulteriori istruzioni operative non appena saranno concluse tutte
le fasi amministrative previste dalla norma e non appena sarà opportunamente
implementata la relativa procedura.
Il Direttore
generale
Nori