Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 12 del 2-2-2006.htm
Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori.
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 2 Febbraio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
12
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive
per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori.
SOMMARIO:
Modalità operative per la fruizione degli
incentivi introdotti dall’art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.
80 (1) - recante “
disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale
” - ha introdotto tra
l’altro, all’art. 13, una rilevante serie di incentivi diretti a
favorire la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori.
In sintesi, il comma 2,
lett. c) (allegato 1) dispone l’estensione delle agevolazioni contributive
già previste dalla legge n. 223/1991, ovvero dall’art. 8, c. 9, della legge
n. 407/1990 e dall’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 alle ipotesi di
assunzione di soggetti collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi di specifiche disposizioni di legge.
Con la presente
circolare si illustrano le suddette ipotesi e si forniscono le modalità
operative necessarie per la concreta applicazione degli incentivi introdotti
dalla disposizione in oggetto.
1.
Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi
dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004.
In primo luogo, il citato art. 13 prevede
agevolazioni per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in
deroga alla vigente normativa, ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n.
311/2004 (allegato 2).
Al datore di lavoro che assuma i lavoratori sopra
individuati si applicano i benefici contributivi di cui agli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991.
Per espressa previsione di legge, le agevolazioni
competono anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, nel qual caso,
in considerazione della finalità precipua di favorire il reinserimento del
lavoratore, beneficiario finale dell’agevolazione sarà l’utilizzatore, come
sottolineato dalla norma, seppure a fruire direttamente del beneficio
contributivo sarà l’agenzia di somministrazione, quale destinatario
dell’obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 276/2003,
che avrà l’obbligo di trasferire il beneficio a favore dell’utilizzatore.
Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono
quindi le seguenti:
-
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni nell’ipotesi di assunzione a termine per un periodo non
superiore a dodici mesi (art. 8, c. 2);
-
ulteriori dodici mesi di beneficio, come sopra descritto, nel caso
in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo
svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, c. 2);
-
contribuzione a
carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, c.
9);
-
contributo mensile,
pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro che, senza esservi
tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato (anche attraverso la
trasformazione di un contratto a termine - art. 8, c. 4).
Le
modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono
descritte al punto 7) della presente circolare.
2.
Agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi di disposizioni particolari.
L’art. 13 in commento prevede, inoltre,
agevolazioni per l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi delle seguenti previsioni di legge:
a)
art. 1, c. 155, della
legge n. 311/2004 (allegato 2);
b)
art. 1, c. 1, del D.L.
5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004,
n. 291 (allegato 3);
c)
art. 1, c. 5, della
legge n. 223/1991 (allegato 4).
Ai lavoratori sopra specificati - come afferma
espressamente l’art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005 - si applicano
le disposizioni di cui all’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e all’art.
4, c. 3, della legge n. 236/1993.
Il legislatore vuole perciò intendere che ai
lavoratori si riconosce lo
status
soggettivo che ne può legittimare l’assunzione, agevolata, ai sensi di
entrambe le norme citate.
Rimane fermo tuttavia che, in concreto, al
momento dell’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto ad optare per l’una o
l’altra normativa di riferimento, chiedendo l’applicazione delle relative
agevolazioni, secondo la particolare situazione giuridica de lavoratore.
Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per
un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed
assistenziali nella misura del 50% ovvero all’esenzione totale nel caso si
tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno (2).
Alternativamente, il datore di lavoro (3) avrà
diritto a fruire dei benefici previsti dall’art. 4, comma 3, della legge 19
luglio 1993, n. 236 (allegato 5), vale a dire:
-
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni, per un periodo di dodici mesi;
-
contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre
mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o
ammissione.
In via generale, la
concessione di tale ultima forma di incentivazione è, tra l’altro (4),
subordinata alle seguenti condizioni:
-
il lavoratore deve aver
usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno
tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione;
-
l’azienda di provenienza
del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria
dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi
continuativi.
Per espressa previsione di legge, nel caso di
specie, per le assunzioni effettuate
entro
il 31 dicembre 2005
il contributo mensile trova applicazione senza che
rilevino le condizioni sopra elencate e senza la riduzione di tre mesi
prevista dalla norma di riferimento.
Per tale specifica misura, è peraltro previsto il
limite, per l’anno 2005, di 10 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 236/1993.
A decorrere dal 1 gennaio 2006, invece, il
contributo di cui sopra tornerà ad essere concesso nel rispetto dei limiti
connessi alla fruizione da parte del lavoratore (almeno tre mesi) e
all'ammissione dell'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria (da almeno sei mesi) e con l'applicazione della riduzione
prevista dal citato art. 4, c. 3 (9 mesi di beneficio anziché 12).
Le
modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono
descritte al punto 7) della presente circolare.
3.
Esclusione dai benefici.
Con riferimento a tuttii benefici introdotti con la disposizione in commento, il
legislatore ripropone espressamente la condizione introdotta all’art. 8, c.
4-bis, dell’art. 223/1991 (5).
Di conseguenza, le agevolazioni non si applicano
con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità o in
cassa integrazione guadagni straordinaria, nei sei mesi precedenti, da parte
di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento
della sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza
ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
4.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni ex lege
223/1991 ovvero ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, i datori di lavoro
sono tenuti a comunicare alla sede competente ogni necessaria informazione
secondo le modalità già previste per l’ammissione ai benefici di cui alle
rispettive norme di riferimento.
Al riguardo, potrà ritenersi utile la modulistica
già in uso, dovendosi tuttavia sottolineare che:
-
le comunicazioni dovranno contenere l’esplicito riferimento alle
specifiche situazioni di cui all’art. 13 , c. 2, lett. c) della legge n.
80/2005;
-
con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori
cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà dichiarare
la sussistenza dei requisiti relativi all’ammissione dell’azienda ai
trattamenti CIGS e alla fruizione del trattamento da parte del lavoratore.
Tale dichiarazione tornerà ad essere necessaria per le assunzioni che
interverranno successivamente alla data sopra indicata.
Per quanto riguarda l’accesso alle agevolazioni
ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, si osserva che non è necessaria alcuna
attestazione da parte dei centri per l’impiego, dal momento che la normativa
fa riferimento allo status di cassintegrato e prescinde, peraltro, dalla
permanenza in CIGS da almeno 24 mesi.
Per tutte le fattispecie regolate dall’art. 13,
c. 2, lett. c), i datori di lavoro dovranno inoltre indicare espressamente
l’assenza delle situazioni descritte al punto 3 della presente circolare.
5.
Adempimenti a carico delle sedi.
In relazione al beneficio previsto dall’art. 8,
c. 4, della legge n. 223/1991 ovvero dall’art. 4, c. 3, della legge n.
236/1993, le sedi concretizzeranno al proprio interno le più ampie ed
opportune sinergie (6), al fine di accertare e comunicare al datore di lavoro
i dati di cui necessita (diritto, misura e durata del contributo mensile).
6. Modalità operative. Codifica
aziende.
Le posizioni contributive relative ai datori di
lavoro di cui al punto 1) saranno contrassegnate dal già previsto codice di
autorizzazione “5Q”;quelle relative ai datori di lavoro di cui al
punto 2) saranno contrassegnate dai già previsti codici di autorizzazione
“5N” o “5Q”.
7. Modalità di compilazione del
mod. DM10/2.
Ai fini della corretta esposizione dei lavoratori
in parola nel modello DM10/2, le aziende si atterranno alle istruzioni che
seguono.
7.1. Lavoratori di cui al punto 1)
.
I lavoratori andranno esposti nel quadro B-C
utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione
in tabella, preceduti dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE
SIGNIFICATO
Z5
Lav.in mobilità ex
art. 13, c.2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo ind.
Z6
Lav.in mobilità ex
art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo det.
Z7
Lav.in mobilità ex
art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 trasform. a tempo ind.
I datori di lavoro riporteranno:
-
nella casella “n.
dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
-
nella casella “n.
giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
-
nella casella
“retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
-
nella casella “somme a
debito del datore di lavoro” esporranno i contributi calcolati con la sola
aliquota a carico del dipendente (7).
Per il versamento del contributo in misura fissa a
carico del datore di lavoro i codici precedenti devono essere utilizzati in
abbinamento con il codice di nuova istituzione:
S127
Per esporre il versamento del contributo in misura
fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione
del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.
Ai fini poi del recupero del contributo mensile,
di cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro
D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione “
L612”
avente il significato di” rec. b
eneficio 50% indennità
mobilità”.
Per il recupero di eventuali arretrati dovrà
essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “
L613
”
avente il significato di ” rec. arretrati
50% indennità mobilità”
.
I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno
contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione
“5T”.
7.2. Lavoratori di cui al punto 2)
.
§
I lavoratori, in relazione ai quali trova applicazione il beneficio ex
art. 8, c. 9, L.407/1990, andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi
codici tipo contribuzione
che
seguono preceduti dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE
SIGNIFICATO
Z8
Lav.CIGS assunti da
imprese Centro-Nord e non imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005
Z9
Lav.CIGS assunti da
imprese Artigiane e imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005
I
datori di lavoro riporteranno:
-
nella casella “n.
dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
-
nella casella “n.
giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
-
nella casella
“retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
-
nella casella “somme a
debito del datore di lavoro” esporranno in corrispondenza del codice “Z8” i
contributi dovuti per i lavoratori interessati calcolati
al netto della
quota di agevolazione spettante (50% dei contributi a carico del datore di
lavoro) e dell’eventuale riduzione del contributo CUAF
(ex art. 120, L.
388/2000) e in corrispondenza del codice “Z9” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente (8).
§
In relazione ai lavoratori di cui al punto 2), qualora i datori di
lavoro optino per l’agevolazione di cui
all’art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993,
n. 236,
andrà utilizzato nel quadro B-C il nuovo codice tipo contribuzione
che segue preceduto dall’apposito codice
qualifica (1,2):
CODICE
SIGNIFICATO
Z4
Lav. CIGS art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993.
I
datori di lavoro riporteranno:
-
nella casella “n.
dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
-
nella casella “n.
giornate” il numero delle giornate ;
-
nella casella
“retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
-
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i
contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8).
Per il versamento del contributo in misura fissa a
carico del datore di lavoro il codice precedente deve essere utilizzato in
abbinamento con il codice di nuova istituzione:
S127
Per esporre il versamento del contributo in misura
fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione
del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.
Ai fini del recupero del contributo mensile, di
cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro D
del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione “
L614
”
avente il significato di” rec. b
eneficio 50% indennità
mobilità”.
Per il recupero di eventuali arretrati dovrà
essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “
L615
”
avente il significato di ” rec. arretrati
50% indennità
mobilità”.
I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno
contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione
“8T”.
Il Direttore Generale
Crecco
(1)
Il decreto-legge è stato pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005,
mentre la legge di conversione è in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl.
Ord. n. 91.
(2)
L’assunzione,
obbligatoriamente a tempo indeterminato, può essere anche part-time e non
deve essere effettuata
in sostituzione
di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi
.
(3)
Sono senz’altro comprese anche le società cooperative di produzione
e lavoro, atteso che l’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 le ammette
espressamente ai benefici anche per l’ammissione di socio lavoratore.
(4)
Le altre condizioni previste per la fruizione dei benefici ex art.
4, c. 3, della legge n. 236/1993 - il rispetto delle quali rimane fermo anche
nell’ipotesi in trattazione - riguardano:
-
il contratto di assunzione, che deve essere a tempo pieno e
indeterminato;
-
il datore di lavoro che assume, il quale non deve avere sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti,
salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale.
(5)
La previsione citata è stata introdotta dall’art. 2 della legge n.
451/1994.
(6)
Sinergie già previste e descritte, pur con riferimento alla
struttura organizzativa allora esistente, nella circolare n.
252 del 30 ottobre
1992 e nella circolare n.
172 del 2 giugno 1994.
(7)
Si veda circolare n.
115 del 10 novembre
2005.
Allegato 1
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(
G. U. n. 62 del 16 marzo 2005
),
coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
, (
G. U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl.
Ord. n. 91
), recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali.».
Stralcio
Art. 13, comma 2
2. In attesa della
riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
omissis
c) gli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano
anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso
di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1,
comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività,
dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31
dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato
art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla
fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista
delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni
di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da
parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al
momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
omissis
Allegato 2
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
Stralcio
Art. 1
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga
alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatali dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe
successive.
Allegato 3
Decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249
(
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004
), coordinato con la
legge
di conversione
3 dicembre 2004, n. 291
(
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre
2004
).
Stralcio
Art. 1.
1.
Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore
di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere
prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti
nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze
occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43
milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 4
Legge 23
luglio 1991, n. 223
Stralcio
Art. 1
(Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale)
omissis
5. La durata del programma per crisi aziendale
non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima
causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione.
Allegato 5
Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
Stralcio
Art. 4
3. Ai datori di lavoro,
comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano
nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini
di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano
a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che
abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per
almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie
da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui
all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella
misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore
al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché
quelli" a "d'integrazione salariale".