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Versione Testuale
970130
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
AVVOCATURA CENTRALE
970123
Circolare n.12
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI  DI FONDI,
   GESTIONI  E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Esecuzioni forzate nei confronti dell'Istituto. Art. 14,
1  comma, del Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996.
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
AVVOCATURA CENTRALE
Roma, 23 gennaio 1997      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n.12             AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                              LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
Allegati  1                   e, per conoscenza,
                           AL PRESIDENTE
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
                              CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              AMMINISTRATORI  DI FONDI,
                              GESTIONI  E CASSE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Esecuzioni forzate nei confronti dell'Istituto. Art. 14,
         1  comma, del Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996.
     Da  tempo l'Istituto gestisce un contenzioso di  notevoli
proporzioni  che, stante il ristretto termine di dieci  giorni
finora  disponibile  a  norma  dell'art.  482  del  codice  di
procedura civile per eseguire i pagamenti dovuti in  forza  di
atti  esecutivi, sfocia spesso nell'esecuzione forzata  e  nel
pignoramento di somme a disposizione sui propri conti correnti
bancari.
     Il fenomeno si e' ancor piu' dilatato negli ultimi anni a
causa,  fra  l'altro, delle numerose pronunce  adottate  dalla
Corte  di  Cassazione e dalla Corte Costituzionale in  materia
previdenziale.
     La  situazione  si e' ulteriormente aggravata  a  seguito
dell'assunzione  da  parte dell'INPS  delle  obbligazioni  nei
confronti di terzi di pertinenza del soppresso SCAU.
     Sul  piano  gestionale l'Istituto ha incontrato  notevoli
difficolta'  nelle  aree  operative  interessate,  considerati
l'aumento  esponenziale  del  numero  di  notifiche  di   atti
giudiziari  anche,  come  si e' detto,  di  natura  esecutiva,
registrato  soprattutto  in  talune  aree  geografiche,  e  la
circostanza  che tali atti sono notificati per  lo  piu'  alla
Direzione  Generale e possono essere eseguiti  anche  a   Sede
diversa da quella competente.
     Dal  punto di vista finanziario i pignoramenti di  somme,
spesso   ingenti,   sui  conti  correnti   hanno   determinato
disfunzioni   nella  gestione  delle  disponibilita',   dovute
all'incertezza  del reale ammontare dei fondi disponibili  per
eseguire  i  pagamenti correnti, con i conseguenti  rischi  di
mancanza   dei   fondi   necessari   e,   di   converso,   con
l'innalzamento delle giacenze.
      L'Istituto   da   anni  aveva  posto   la   problematica
all'attenzione  dei  Ministeri vigilanti chiedendo  interventi
risolutivi di carattere normativo.
     Con  l'emanazione del Decreto Legge  31 dicembre 1996  n.
669,  di  cui  al  messaggio  n.  21195  del  2  gennaio  1997
dell'Avvocatura    Centrale    (allegato    1),    e'    stata
sostanzialmente  concessa all'Istituto, prima  dell'esecuzione
forzata, una moratoria di sessanta giorni dopo la notifica del
titolo  esecutivo,  per  consentire  il  completamento   delle
procedure  di liquidazione delle somme dovute alla controparte
in forza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli.
     Poiche' l'art. 14, comma 1, del citato decreto n. 669  ha
posto un serio argine al fenomeno dei pignoramenti sulle somme
depositate presso gli Istituti bancari, i Dirigenti delle Sedi
regionali  e delle S.A.P., ciascuno nell'ambito delle  proprie
competenze,   dovranno   utilizzare   le   nuove    favorevoli
opportunita'  per  riportare  nella  normalita'  il  fenomeno,
attivandosi  urgentemente  affinche'  possa  provvedersi,  nei
termini   fissati,   alla  liquidazione   delle   prestazioni,
eventualmente con espressa riserva di ripetizione, al  duplice
scopo  di  evitare,  da un lato, costose azioni  esecutive  ai
danni   dell'Istituto,  dall'altro,  ulteriori   esborsi   per
accessori di credito, spese e competenze legali.
     Pertanto  i  Dirigenti le S.A.P., dopo  la  notifica  del
titolo  esecutivo  con eventuale pedissequo precetto  in  cui,
comunque, le controparti non potranno esimersi dal tener conto
del  piu' ampio termine di adeguamento, debbono provvedere  ad
attuare   tutti  i  meccanismi  occorrenti  per  la  materiale
corresponsione delle somme contenute nel titolo  o  precettate
insieme   con   esso,   non  essendo   sufficiente   il   mero
provvedimento liquidatorio ad evitare pignoramenti  sui  conti
correnti  bancari gestiti dall'Istituto in sede  periferica  o
centrale.
     A  tale scopo, e particolarmente nelle Regioni in cui  il
negativo  fenomeno del pignoramento ai danni dell'Istituto  ha
assunto proporzioni di estrema gravita', e' necessario che gli
uffici  legali,  ove non sia gia' avvenuta la  notifica  delle
sentenze,  si  attivino  per acquisire  tempestivamente  copia
delle  sentenze sfavorevoli depositate in cancelleria o  anche
dei  soli  dispositivi  anch'essi, come  e'  noto,  dotati  di
provvisoria  esecutivita' ex art. 431 del codice di  procedura
civile, senza attendere eventuali notifiche delle sentenze.  I
medesimi  uffici  invieranno copia di tali  pronunce,  con  la
massima tempestivita', agli uffici competenti delle S.A.P.:
a) per l'immediata liquidazione delle somme incontestabilmente
dovute  e legittimamente pretese, sia per cio' che attiene  l'
"an"  che  il  "quantum"  a  favore  della  parte  e  del  suo
procuratore,  anche  in  mancanza di avvenuta  notifica  delle
sentenze o dispositivi;
b)  per  organizzare e predisporre, nelle diverse  ipotesi  di
somme  non incontestabilmente dovute e legittimamente pretese,
la tempestiva liquidazione e la materiale corresponsione degli
importi  contenuti nel titolo, che, comunque, dovra'  avvenire
solo   dopo  la  sua  notifica  e  con  espressa  riserva   di
ripetizione  in  ipotesi di esito favorevole all'Istituto  del
giudizio di 2  grado o di legittimita'.
      L'ufficio   amministrativo   competente   provvede   con
immediatezza:
- alla liquidazione della spesa;
- alla comunicazione alla controparte della messa in pagamento
degli  importi  contenuti nel titolo con espressa  riserva  di
ripetizione  in  caso  di  esito favorevole  all'Istituto  del
giudizio di 2  grado o di legittimita';
-  al  pagamento di quanto dovuto, sia a titolo di prestazione
che  a  titolo  di rimborso spese legali secondo le  modalita'
sopra riportate.
     Per  la  liquidazione  ed  il pagamento  dovranno  essere
utilizzate  le  procedure automatizzate a  disposizione  delle
S.A.P.,  sempreche'  sia  rispettato  il  citato  termine   di
sessanta  giorni. In caso di indisponibilita' delle  procedure
automatizzate,  si dovra' provvedere alla liquidazione  ed  al
pagamento con procedure manuali.
     La  trasmissione della documentazione e degli atti di cui
sopra  tra i vari uffici dovra' seguire una via preferenziale,
distinta  dalla  trasmissione degli altri  fascicoli  e  degli
altri dispositivi.
     Sul  piano  organizzativo particolare  attenzione,  anche
sotto   l'aspetto   logistico,  dovra'  essere   prestata   al
miglioramento del raccordo tra uffici amministrativi e  uffici
legali  onde evitare il dilatarsi dei tempi per gli scambi  di
informazioni, atteso che soltanto la contrazione dei tempi  di
liquidazione  delle  prestazioni  riconosciute  dagli   organi
giudiziari  sara'  determinante per evitare  il  ricorso  alle
procedure esecutive nei confronti dell'Istituto.
     Le  azioni  di  cui  sopra dovranno essere  sviluppate  e
supportate  da un adeguato coinvolgimento di tutti i  soggetti
interessati, con particolare riguardo agli Enti di  Patronato,
in occasione dei periodici incontri.
     Si  richiama  la  particolare  attenzione  dei  Dirigenti
regionali  e  delle  S.A.P.  sulla puntuale  osservanza  delle
istruzioni contenute nella presente circolare al fine  di  non
incorrere in responsabilita' anche di carattere patrimoniale.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                            TRIZZINO
Allegato 1
AVVOCATURA CENTRALE
                            Messaggio n.21195 del
2/1/1997
                    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                    AGLI AVVOCATI COORDINATORI
                    CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO: Esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto.
    Si riporta il testo del 1 comma dell'art.14 del decreto
legge 31 dicembre 1996 n. 669:
"Le  amministrazioni  dello Stato  e  gli  enti  pubblici  non
economici   completano  le  procedure  per  l'esecuzione   dei
provvedimenti  giurisdizionali e  dei  lodi  arbitrali  aventi
efficacia  esecutiva e comportanti l'obbligo di  pagamento  di
somme  di  danaro  entro il termine di sessanta  giorni  dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale  termine  il
creditore non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei
confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne'  possono
essere posti in essere atti esecutivi".
     Le  avvocature vorranno  conformare il loro comportamento
alla nuova disposizione normativa.
                        L' Avvocato Coordinatore Generale
                          ( Fausto M. Prosperi Valenti)