970130 DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTIVI AVVOCATURA CENTRALE 970123 Circolare n.12 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Esecuzioni forzate nei confronti dell'Istituto. Art. 14, 1 comma, del Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996. DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E RECUPERI CONTRIBUTIVI AVVOCATURA CENTRALE Roma, 23 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n.12 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI Allegati 1 e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Esecuzioni forzate nei confronti dell'Istituto. Art. 14, 1 comma, del Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996. Da tempo l'Istituto gestisce un contenzioso di notevoli proporzioni che, stante il ristretto termine di dieci giorni finora disponibile a norma dell'art. 482 del codice di procedura civile per eseguire i pagamenti dovuti in forza di atti esecutivi, sfocia spesso nell'esecuzione forzata e nel pignoramento di somme a disposizione sui propri conti correnti bancari. Il fenomeno si e' ancor piu' dilatato negli ultimi anni a causa, fra l'altro, delle numerose pronunce adottate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in materia previdenziale. La situazione si e' ulteriormente aggravata a seguito dell'assunzione da parte dell'INPS delle obbligazioni nei confronti di terzi di pertinenza del soppresso SCAU. Sul piano gestionale l'Istituto ha incontrato notevoli difficolta' nelle aree operative interessate, considerati l'aumento esponenziale del numero di notifiche di atti giudiziari anche, come si e' detto, di natura esecutiva, registrato soprattutto in talune aree geografiche, e la circostanza che tali atti sono notificati per lo piu' alla Direzione Generale e possono essere eseguiti anche a Sede diversa da quella competente. Dal punto di vista finanziario i pignoramenti di somme, spesso ingenti, sui conti correnti hanno determinato disfunzioni nella gestione delle disponibilita', dovute all'incertezza del reale ammontare dei fondi disponibili per eseguire i pagamenti correnti, con i conseguenti rischi di mancanza dei fondi necessari e, di converso, con l'innalzamento delle giacenze. L'Istituto da anni aveva posto la problematica all'attenzione dei Ministeri vigilanti chiedendo interventi risolutivi di carattere normativo. Con l'emanazione del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, di cui al messaggio n. 21195 del 2 gennaio 1997 dell'Avvocatura Centrale (allegato 1), e' stata sostanzialmente concessa all'Istituto, prima dell'esecuzione forzata, una moratoria di sessanta giorni dopo la notifica del titolo esecutivo, per consentire il completamento delle procedure di liquidazione delle somme dovute alla controparte in forza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli. Poiche' l'art. 14, comma 1, del citato decreto n. 669 ha posto un serio argine al fenomeno dei pignoramenti sulle somme depositate presso gli Istituti bancari, i Dirigenti delle Sedi regionali e delle S.A.P., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dovranno utilizzare le nuove favorevoli opportunita' per riportare nella normalita' il fenomeno, attivandosi urgentemente affinche' possa provvedersi, nei termini fissati, alla liquidazione delle prestazioni, eventualmente con espressa riserva di ripetizione, al duplice scopo di evitare, da un lato, costose azioni esecutive ai danni dell'Istituto, dall'altro, ulteriori esborsi per accessori di credito, spese e competenze legali. Pertanto i Dirigenti le S.A.P., dopo la notifica del titolo esecutivo con eventuale pedissequo precetto in cui, comunque, le controparti non potranno esimersi dal tener conto del piu' ampio termine di adeguamento, debbono provvedere ad attuare tutti i meccanismi occorrenti per la materiale corresponsione delle somme contenute nel titolo o precettate insieme con esso, non essendo sufficiente il mero provvedimento liquidatorio ad evitare pignoramenti sui conti correnti bancari gestiti dall'Istituto in sede periferica o centrale. A tale scopo, e particolarmente nelle Regioni in cui il negativo fenomeno del pignoramento ai danni dell'Istituto ha assunto proporzioni di estrema gravita', e' necessario che gli uffici legali, ove non sia gia' avvenuta la notifica delle sentenze, si attivino per acquisire tempestivamente copia delle sentenze sfavorevoli depositate in cancelleria o anche dei soli dispositivi anch'essi, come e' noto, dotati di provvisoria esecutivita' ex art. 431 del codice di procedura civile, senza attendere eventuali notifiche delle sentenze. I medesimi uffici invieranno copia di tali pronunce, con la massima tempestivita', agli uffici competenti delle S.A.P.: a) per l'immediata liquidazione delle somme incontestabilmente dovute e legittimamente pretese, sia per cio' che attiene l' "an" che il "quantum" a favore della parte e del suo procuratore, anche in mancanza di avvenuta notifica delle sentenze o dispositivi; b) per organizzare e predisporre, nelle diverse ipotesi di somme non incontestabilmente dovute e legittimamente pretese, la tempestiva liquidazione e la materiale corresponsione degli importi contenuti nel titolo, che, comunque, dovra' avvenire solo dopo la sua notifica e con espressa riserva di ripetizione in ipotesi di esito favorevole all'Istituto del giudizio di 2 grado o di legittimita'. L'ufficio amministrativo competente provvede con immediatezza: - alla liquidazione della spesa; - alla comunicazione alla controparte della messa in pagamento degli importi contenuti nel titolo con espressa riserva di ripetizione in caso di esito favorevole all'Istituto del giudizio di 2 grado o di legittimita'; - al pagamento di quanto dovuto, sia a titolo di prestazione che a titolo di rimborso spese legali secondo le modalita' sopra riportate. Per la liquidazione ed il pagamento dovranno essere utilizzate le procedure automatizzate a disposizione delle S.A.P., sempreche' sia rispettato il citato termine di sessanta giorni. In caso di indisponibilita' delle procedure automatizzate, si dovra' provvedere alla liquidazione ed al pagamento con procedure manuali. La trasmissione della documentazione e degli atti di cui sopra tra i vari uffici dovra' seguire una via preferenziale, distinta dalla trasmissione degli altri fascicoli e degli altri dispositivi. Sul piano organizzativo particolare attenzione, anche sotto l'aspetto logistico, dovra' essere prestata al miglioramento del raccordo tra uffici amministrativi e uffici legali onde evitare il dilatarsi dei tempi per gli scambi di informazioni, atteso che soltanto la contrazione dei tempi di liquidazione delle prestazioni riconosciute dagli organi giudiziari sara' determinante per evitare il ricorso alle procedure esecutive nei confronti dell'Istituto. Le azioni di cui sopra dovranno essere sviluppate e supportate da un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo agli Enti di Patronato, in occasione dei periodici incontri. Si richiama la particolare attenzione dei Dirigenti regionali e delle S.A.P. sulla puntuale osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare al fine di non incorrere in responsabilita' anche di carattere patrimoniale. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 AVVOCATURA CENTRALE Messaggio n.21195 del 2/1/1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AGLI AVVOCATI COORDINATORI CENTRALI E PERIFERICI OGGETTO: Esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto. Si riporta il testo del 1 comma dell'art.14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi". Le avvocature vorranno conformare il loro comportamento alla nuova disposizione normativa. L' Avvocato Coordinatore Generale ( Fausto M. Prosperi Valenti)