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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 122 del 1-6-1999.htm

  
nuovi criteri di valutazione delle situazioni per la concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 giugno 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 122

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità (L. 223/1991) e cassaintegrati (L. 236/1993).

 

SOMMARIO:

nuovi criteri di valutazione delle situazioni per la concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati

 

Con la circolare n. 239 del 1/8/1994 sono state impartite le istruzioni per la concessione delle agevolazioni contributive di cui agli artt. 8, c. 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge 23/7/1991, n. 223.

In particolare la suddetta circolare ha illustrato le limitazioni, introdotte dall'art. 2, c. 1, 2 e 2-bis della legge 19/7/1994 n. 451 (1), alla concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e di lavoratori cassaintegrati, richieste da aziende dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha collocato in mobilità i lavoratori ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Con la stessa circolare, è stata, altresì, esclusa la possibilità di riconoscere, nell'ipotesi di attivazione di operazioni societarie, le medesime agevolazioni nei casi di rapporti di lavoro svoltisi sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentavano, nei fatti, l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra.

Tale orientamento ha causato l'instaurarsi di un notevole contenzioso sia amministrativo che giudiziale.

Nella consapevolezza della delicatezza e della rilevanza socio/economica della questione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha riesaminato la problematica relativa alle operazioni societarie evidenziando come il rigoroso orientamento, fin qui tenuto, nella concessione dei benefici, abbia, nei fatti, avuto come conseguenza il disallineamento rispetto alla ratio della norma, finalizzata a favorire il reimpiego dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro, pertanto, con direttiva prot. n. 102845 del 28/4/1999 integrata dalla successiva prot. n. 103146 del 11/5/1999, ha ritenuto di intervenire in materia di operazioni societarie e, confermata l'esclusione dalle agevolazioni contributive nella fattispecie disciplinata dalla legge n. 451/1994, ha fornito chiarimenti e precisazioni, che di seguito si illustrano.

Al di fuori delle ipotesi sotto disciplinate continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 239 del 1/8/1994 .

Mobilità. Assunzioni a tempo indeterminato.

Sulla base delle predette direttive, i benefici di cui all'art. 25, c. 9, e art. 8, c. 4, della legge 23/7/1991, n. 223, potranno essere concessi qualora si realizzino le seguenti condizioni:

  1. i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall'impresa a seguito di operazioni societarie;
  2. nel contesto delle predette operazioni deve intervenire, fra le parti interessate, specifico accordo sindacale finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  3. il datore di lavoro subentrante deve garantire la continuità dell'attività produttiva almeno per ulteriori 12 mesi oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. I contratti stipulati devono, pertanto, essere di durata tale da garantire la stabilità dell'impiego creato per almeno ulteriori 12 mesi dalla fine del periodo di spettanza del beneficio;
  4. il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all'art. 8, c. 4-bis della legge n. 223/1991.

Mobilità. Assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di assunzioni a termine, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991.

Cigs. Assunzioni a tempo indeterminato.

Le disposizioni contenute nella citata direttiva ministeriale trovano applicazione anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993.

I benefici potranno essere concessi, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, ai datori di lavoro subentranti che non rientrino nella previsione di cui all'art. 2, c. 2-bis della legge 19/7/1994, n. 451.

Decorrenza.

I nuovi criteri trovano applicazione, come da precisa indicazione ministeriale, dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 per i casi di assunzione dalle liste di mobilità e dall'entrata in vigore del decreto-legge 8/10/1992, n. 398, più volte reiterato e, da ultimo, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 236/1993, per i casi di assunzione di cassaintegrati, avendo il Ministero contemplato nella propria direttiva anche questi ultimi.

I ricorsi già trasmessi a questa Direzione Generale saranno decisi dal Comitato amministratore del F.P.L.D.

Le pratiche ancora in trattazione saranno definite direttamente dalle Sedi alla luce dei nuovi criteri.

Codifica aziende.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni contributive di cui alle leggi n. 223/1991 e/o n. 236/1993 in base ai nuovi criteri stabiliti con la presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione "5Q".

Nell'ipotesi di fruizione degli ulteriori benefici di cui all'art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991 o ex art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993, in aggiunta al codice di autorizzazione "5Q", dovranno essere attribuiti, rispettivamente il codice di autorizzazione "5T" istituito con la circolare n. 230 del 30.10.1992 ed il codice di autorizzazione "8T" istituito con la circolare n. 172 del 2.6.1994.

Modalità operative.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso:

  • "75"-"76"-"77" per beneficio ex art. 25, c. 9 L 223/1991;
  • "86" per beneficio ex art. 4, c.3 L. 236/1993;

- indicheranno l’importo della riduzione contributiva spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice corrispondente alla riduzione richiesta:

  • "L180" ex art. 25, c. 9 L 223/1991;
  • "L180" ex art. 4, c.3 L. 236/1993

Si ricorda che la riduzione contributiva spettante attiene esclusivamente alla quota del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.

Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all'art. 8 c. 4 della legge n. 223/1991 dovrà essere utilizzato, nel quadro "D" del mod. DM10/2, il codice "L400" secondo le modalità già comunicate nella circolare n. 230 del 30.12.1992.

Per le operazioni legate al conguaglio dell'ulteriore contributo di cui art. 4, c. 3 L. 236/1993 dovrà essere utilizzato nel quadro "D" del mod. DM10/2, il codice "L600" secondo le modalità già rese note nella circolare n 172 del 2.6.1994.

Ai fini della fruizione dei benefici contributivi relativi a periodi pregressi, i datori di lavoro aventi titolo, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive (mod. DM10/V).

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

NOTA.

(1) Art. 2, c. 1, 2 e 2-bis della legge 19/7/1994, n. 451.

"1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.".

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."

Allegato 1

 

Roma, 28 APR. 1999

Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

DIV.XI^

Prot.N.102845

Allegati

ALL’ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE

V. Ciro il Grande, 21

R O M A

Oggetto: Agevolazioni contributive per rapporti costituiti con lavoratori in mobilità.

Come è noto, l’art.8, commi 2 e 4, e l’art.25,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, accordano specifiche agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumano, a tempo indeterminato, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Successivamente, l’art.2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n.229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha posto – con l’aggiunta del comma 4 bis, all’art. 8 della citata legge n. 223/91 – alcune limitazioni al riconoscimento delle predette agevolazioni, stabilendo che le stesse non spettano "con riferimento a quei lavoratori, che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo".

A seguito della suddetta disposizione, si è evidenziata una problematica afferente il riconoscimento dei benefici contributivi di cui trattasi in correlazione ad operazioni societarie.

Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme sopra enunciate, infatti, ed onde evitare abusi o strumentalizzazioni all’unico scopo di fruire delle agevolazioni contributive legislativamente previste, si è privilegiata un’impostazione fondata su una prudente valutazione dei casi di assunzione dalle liste di mobilità.

E’ stato, pertanto, escluso il riconoscimento di tali agevolazioni, qualora i rapporti di lavoro si svolgano sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che – seppure distinte quanto alla forma – di fatto, rappresentano l’una la trasformazione o la derivazione dell’altra che ha collocato in mobilità i lavoratori.

In taluni casi, tuttavia, si è avuto modo di constatare che il sopra esposto rigoroso orientamento può avere come conseguenza il rischio di disallinearsi rispetto alla ratio, che ha ispirato l’emanazione delle norme in materia – intesa a facilitare il reinserimento in attività dei lavoratori in mobilità, concedendo ai datori di lavoro benefici di carattere economico in seguito alle assunzioni dei suddetti lavoratori – nonché di penalizzare valide iniziative imprenditoriali, effettivamente finalizzate alla salvaguardia di un rilevante numero di posti di lavoro e supportate da congrui investimenti.

Va, inoltre, tenuto presente che, nel notevole contenzioso instauratosi a seguito dei ricorsi avanzati avverso il diniego del riconoscimento a fruire dei benefici contributivi, la magistratura ha spesso rigettato, anche con sentenze di secondo grado, le tesi di codesto INPS a supporto del suddetto diniego, accertando il diritto del datore di lavoro a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

Tale orientamento giurisprudenziale ha posto in evidenza la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla problematica in argomento: nel corso di una riunione indetta allo scopo – presenti rappresentati di questo Dicastero e di codesto Istituto e nella quale sono state prese in considerazione anche le osservazioni svolte dalle organizzazioni sindacali datoriali – si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della impostazione sinora seguita, individuando criteri di valutazione delle situazioni cui far conseguire il diritto alla concessione delle agevolazioni contributive, criteri reputati idonei a contemperare la duplice esigenza di evitare abusi nella fruizione delle stesse e di rispettare le finalità tenute presenti dal legislatore, intese ad agevolare la rioccupazione dei lavoratori in mobilità.

Posto quanto sopra, ai fini della concessione dei benefici di cui all’art.8, comma 4, e dell’art.25, comma 9, della legge n.223/91, deve riscontrarsi la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall’impresa, a seguito di operazioni societarie;

  • nel contesto delle predette operazioni deve intervenire, tra le parti interessate, specifico accordo sindacale, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;

  • il datore di lavoro subentrante deve garantire, altresì, la continuità dell’attività produttive dell’impresa, almeno per ulteriori dodici mesi oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità;

  • il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all’art.8, comma 4 bis, della legge n.223/91.

Si sottolinea, infine, che il diritto alle agevolazioni contributive è riconosciuto ai datori di lavoro che, sin dall’entrata in vigore della legge n.223/91, hanno rilevato un’azienda, o parti di essa, sempre che ricorrano pienamente le condizioni sopra elencate.

Posto quanto sopra, si invita codesto Istituto a dare puntuale applicazione alle direttive impartite con la presente nota, curandone, nel contempo, la massima diffusione sul territorio nazionale.

IL MINISTRO

Allegato 2

 

Roma, 1 MAG. 1999

Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

DIV.XI^

Prot.N.103146

Allegati

ALL’ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE

V. Ciro il Grande, 21

R O M A

 

Oggetto: Chiarimenti direttiva ministeriale 28/4/1999. Sgravi contributivi mobilità legge n. 223/1991.

In riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Istituto con nota 27/7/L.223 del 30/4/99 riguardante le direttive ministeriali del 28/4/99 si precisa quanto segue:

    • il richiamo del comma 2 art. 8 della legge 223/91, all'inizio della citata direttiva, sta a significare che i benefici contributivi in questione possono essere applicati anche nel caso di assunzione con un rapporto di lavoro a tempo determinato e non solo a tempo indeterminato;

    • atteso che gli sgravi contributivi di cui trattasi si collegano al singolo lavoratore, il riferimento all'attività produttiva, che deve continuare per un periodo di 12 mesi, è strettamente correlata alla stabilità di impiego da garantire al personale rientrante nei benefici in questione per il predetto periodo.

E' opportuno far presente, infine, che quanto disposto dalla direttiva del 24.4.99 deve intendersi applicabile anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 4 comma 3 della legge 236/93.

 

IL MINISTRO

 

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