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Versione Testuale
930602
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Circolare n. 122.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
       e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Trattamento di fine rapporto. Riepilogo e coordinamento
delle disposizioni vigenti.
  DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 31 maggio 1993      Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 122.         Ai Coordinatori generali, centrali e
                             periferici dei Rami professionali
                          Ai Primari Coordinatori generali e
                             Primari Medico legali
                          Ai Direttori dei Centri operativi
                                 e, per conoscenza,
                          Ai Consiglieri di amministrazione
                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                          Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Trattamento di fine rapporto. Riepilogo e coordinamento
        delle disposizioni vigenti.
PREMESSA
    La legge 29 maggio 1982, n. 297 - pubblicata sulla G.U. n.
147 del 31 maggio 1982 ed entrata in vigore il giorno successivo
- ha modificato (art. 1) la disciplina del trattamento di fine
rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c..
    La legge medesima ha, inoltre, istituito presso l'INPS (art.
2, 1  comma) un "Fondo di Garanzia", avente lo scopo di
sostituire il datore di lavoro, in caso di insolvenza del
medesimo, nel pagamento del trattamento  di cui al citato art.
2120 c.c., spettante ai lavoratori subordinati o ai loro eredi.
    Il Fondo e' alimentato da un contributo a carico dei datori
di lavoro, previsto, inizialmente, nello 0,03% della retribuzione
imponibile ed elevato allo 0,15%, dal 1.3.1988, con Decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; il contributo
stesso e' stato elevato, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,
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n. 80, allo 0,20%, per l'anno 1992, mentre, per gli anni
successivi, potra' essere eventualmente rideterminato sulla base
dell'andamento gestionale.
    Si fa, peraltro, presente che, ai sensi dell'art. 24, 1
comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il Fondo di Garanzia e'
confluito nella Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
    Innovazioni in ordine alla prestazione in questione, con
riguardo, in particolare, all'ampliamento dell'ambito temporale
di applicazione della legge n. 297/1982, sono state apportate
dalle leggi 22 aprile 1985, n. 143 e 1  giugno 1991, n. 166.
    Sulla materia, inoltre,la Suprema Corte di Cassazione e la
Corte Costituzionale hanno emanato sentenze (Corte di Cassazione:
Sentenze n. 3894 del 9.6.1988 e A. 5036 del 22.6.1988; Corte
Costituzionale: Sentenze n. 300 del 31.12.1986, n. 204 del
20.4.1989 e n. 567 del 22.12.1989) che hanno chiarito
l'interpretazione delle norme concernenti, direttamente o
indirettamente, il T.F.R..
    L'Istituto ha provveduto, nel tempo, ad emanare circolari
applicative, per dare concreta attuazione alle citate norme e
sentenze.
    Si e', ora, manifestata l'esigenza di fornire un quadro
riassuntivo e coordinato delle istruzioni emanate sull'argomento,
che viene qui esposto.
1 - PRESUPPOSTI PER L'INTERVENTO DELLA GESTIONE
    La Gestione interviene, in tutti i casi di cessazione del
rapporto di lavoro, quando sia accertato lo stato di insolvenza
del datore di lavoro. Debbono pertanto verificarsi le seguenti
situazioni:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo
   determinato che a tempo indeterminato, per una qualsiasi delle
   cause previste dalla vigente legislazione (licenziamento,
   dimissioni, scadenza del termine, ecc.), anche se la
   cessazione dal lavoro sia intervenuta anteriormente alla
   dichiarazione dello stato d'insolvenza del datore di lavoro;
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b) apertura, con le modalita' previste dal R.D. 16 marzo 1942, n.
   267, e successive modifiche e integrazioni, di una procedura
   concorsuale e, cioe', fallimento, concordato preventivo,
   liquidazione coatta amministrativa o amministrazione
   straordinaria, ex lege n. 95/1979 (in quest'ultima ipotesi
   solo se l'esercizio d'impresa non sia stato autorizzato ovvero
   se autorizzato sia cessato); nel caso in cui il datore di
   lavoro non sia soggetto alle disposizioni del citato R.D.,
   esperimento dell'esecuzione forzata, risultata in tutto o in
   parte infruttuosa per insufficienza delle garanzie
   patrimoniali del datore di lavoro medesimo;
c) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per il
   trattamento di fine rapporto e determinazione del suo esatto
   ammontare.
2 - AMBITO GENERALE DI INTERVENTO
    La legge ha previsto (art. 2, 6  comma) l'intervento della
Gestione nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e
la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute
successivamente all'entrata in vigore della legge (cioe' dal 2
giugno 1982).
    Con successiva norma (legge 22 aprile 1985, n. 143) e' stato
disposto che "alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che
continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del 6
comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica
con riferimento alla data di cessazione della continuazione
dell'esercizio stesso".
    In sostanza, nel caso di continuazione dell'esercizio di
impresa, si ha riguardo non alla data di apertura della procedura
concorsuale, ma a quella di cessazione dell'esercizio stesso, con
l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del Fondo anche
alle situazioni in cui lo stato di insolvenza sia intervenuto
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 297/1982.
    In tal caso, dovra' accertarsi che l'esercizio dell'impresa,
debitamente autorizzato nelle forme previste per le singole
procedure concorsuali, abbia avuto termine dopo la data del 1
giugno 1982.
    La ricorrenza di tale presupposto - a prescindere dagli
ulteriori requisiti risultanti dalla documentazione specificata
nel paragrafo 4.1 - dovra' essere documentata a cura degli
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interessati, che intendano avvalersi della Gestione, nel modo
seguente:
- in caso di fallimento, di concordato preventivo e di
  liquidazione coatta amministrativa, mediante apposita
  certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale
  competente;
- in caso di amministrazione straordinaria, con attestazione del
  Commissario, preposto alla procedura, dalla quale risulti che
  la continuazione dell'esercizio dell'impresa, disposta, ai
  sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, con Decreto del
  Ministro dell'Industria, non sia stata revocata in data
  anteriore al 2 giugno 1982.
    Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge n. 166 del
1  giugno 1991, all'art. 5, ha esteso l'intervento in favore dei
lavoratori gia' dipendenti da imprese poste in amministrazione
straordinaria, ex lege 3 aprile 1979, n. 95, i cui rapporti di
lavoro siano cessati anteriormente al 2 giugno 1982. Tale
intervento e', peraltro, posto a carico della Gestione per gli
interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni
previdenziali, di cui all'art. 37 della L. 88/89.
    La norma, che ha svolto la propria efficacia fino al 31
maggio 1991, ha trovato applicazione nei casi in cui:
- il rapporto di lavoro sia stato risolto entro il triennio
  precedente la data di emanazione del provvedimento iniziale che
  ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio
  di impresa dell'azienda da cui dipendeva l'interessato o di
  altra azienda facente parte dello stesso gruppo;
- la continuazione dell'esercizio sia gia' cessata al momento in
  cui l'intervento viene posto in atto.
3 - SOGGETTI
3.1) DATORI DI LAVORO
    Sono tenuti al versamento del contributo alla Gestione tutti
i datori di lavoro privati, nonche' gli Enti pubblici economici
(Enti con personalita' giuridica che perseguono, esclusivamente o
prevalentemente, finalita' nel settore economico, svolgendo,
secondo le norme di diritto privato, un'attivita' di produzione o
di scambio di beni e servizi), purche' soggetti alla disciplina
dell'art. 2120 c.c..
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    Sono esclusi:
-   lo Stato, il Parastato, le Regioni, le Province e i Comuni;
-   gli Enti pubblici non economici;
- le Aziende esattoriali e del gas iscritte ai rispettivi Fondi
  di previdenza;
- le Aziende agricole (limitatamente ai dirigenti ed agli
  impiegati).
    L'art. 2, 9  comma, della legge n. 297/1982, prevede, per i
datori di lavoro tenuti al versamento del contributo alla
Gestione, l'obbligo di inserire i dati  concernenti
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto nelle denunce
annuali dei dipendenti (Mod. 01/M).
3.2) LAVORATORI
    Possono avvalersi dell'intervento della Gestione tutti i
lavoratori gia' dipendenti da datori di lavoro tenuti al
versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione
stessa e, in mancanza dei lavoratori, i loro aventi causa. Sono
compresi anche i lavoratori con la qualifica di apprendista.
    Sono, altresi', compresi i dirigenti delle societa'
telefoniche assoggettate all'obbligo della contribuzione al fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia (SIP, ITALCABLE, STET e TELESPAZIO), che hanno optato
per il mantenimento dell'iscrizione al fondo medesimo, ai sensi
dell'art. 5, 8  comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44.
    Sono esclusi i giornalisti professionisti ed i dirigenti
industriali iscritti, rispettivamente, all'INPGI ed all'INPDAI.
4 - RICHIESTA D'INTERVENTO
4.1 MODALITA'
    L'intervento della Gestione, in sostituzione del datore di
lavoro insolvente, puo' avvenire esclusivamente su iniziativa del
lavoratore o dei suoi aventi causa (art. 2, 2  comma della L.
297/82).
    La domanda deve essere presentata alla Sede dell'INPS  nella
cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza.
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    Essa, redatta in carta libera, deve essere corredata della
necessaria documentazione, dalla quale risulti il credito
definitivamente accertato e quantificato.  Tale documentazione si
diversifica a seconda delle diverse procedure appresso indicate.
a) Fallimento, liquidazione  coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria:
- copia autentica dello stato passivo definitivo, per la parte
  riguardante il credito relativo al trattamento di fine
  rapporto;
- copia autentica della sentenza che ha deciso su eventuali
  opposizioni o impugnazioni;
- copia autentica del decreto di ammissione al passivo, in caso
  di insinuazione tardiva;
- dichiarazione rilasciata dal Curatore fallimentare o dal
  Commissario, attestante:
. l'importo del credito di cui si chiede il pagamento a carico
  della Gestione, corrispondente a quello indicato nello stato
  passivo ovvero nel successivo decreto di ammissione tardiva;
  con esclusione della somma gia' fruita, come anticipazione, in
  caso di ripartizione parziale dell'attivo;
. l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle
  retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due
  anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di
  lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto dal
  datore di lavoro e delle eventuali ritenute erariali gia'
  operate.
    Per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, si
precisa che le domande devono essere ulteriormente integrate:
- dall'attestazione del Commissario straordinario che
  l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa
  non e' mai stata disposta, ovvero che la stessa e' gia' cessata
  - con indicazione, in tale caso, della data di cessazione - e
  che non e' pendente procedimento volto ad ottenere
  l'autorizzazione oppure la proroga della medesima;
- dalla dichiarazione rilasciata dal Commissario straordinario,
  da cui risulti, in particolare, che, allo stato, non sussiste
  la possibilita' di corrispondere, in tutto o in parte, il
  T.F.R. ancora dovuto.
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b) Concordato preventivo:
- copia autentica della sentenza di omologazione di cui all'art.
  181 della legge fallimentare;
- dichiarazione del Commissario giudiziale, attestante
  l'ammontare del credito in questione nonche' l'anzianita' di
  servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde,
  risultanti dai modelli 101, relative ai due anni solari
  anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la
  misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle
  eventuali ritenute erariali gia' operate. Tale dichiarazione,
  nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, deve
  essere presentata dal liquidatore nominato dal Tribunale; nel
  caso, invece, di non cessione dei beni o di mancata nomina del
  liquidatore da parte del Tribunale, la dichiarazione deve
  essere rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.
c) Esecuzione individuale:
- copia autentica del titolo esecutivo in base al quale e' stata
  esperita l'espropriazione forzata;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo, relativo
  agli accertamenti effettuati almeno nella provincia di
  residenza e in quella di nascita del datore di lavoro, ovvero,
  in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, copia
  autentica del provvedimento di assegnazione all'interessato del
  ricavato dell'esecuzione;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante l'anzianita' di
  servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde,
  risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari
  anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la
  misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle
  eventuali ritenute erariali gia' operate.
4.2 TERMINI
a)  In caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa
e di amministrazione straordinaria, la domanda puo' essere
presentata una volta che il credito relativo al trattamento di
fine rapporto sia divenuto definitivo e, cioe', trascorsi 15
giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi
degli artt. 97 o 209 della legge fallimentare.
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    Qualora siano state sollevate opposizioni od impugnazioni
allo stato passivo, la domanda potra' essere presentata dopo la
pubblicazione della sentenza che ha deciso su tali opposizioni o
impugnazioni.
    Nel caso, invece, che l'interessato si sia insinuato
tardivamente nello stato passivo, avvalendosi delle disposizioni
di cui all'art. 101 della legge fallimentare, la domanda potra'
essere presentata soltanto dopo l'emanazione, da parte del
Giudice, del relativo decreto di ammissione ovvero, in presenza
di contestazioni da parte del curatore, dopo che sia intervenuta
la sentenza sulle contestazioni stesse e che la medesima sia
divenuta esecutiva.
b)  In caso di concordato preventivo, la domanda potra' essere
avanzata dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato stesso.
c)  Per quanto concerne i lavoratori dipendenti da aziende
sottoposte a procedure concorsuali autorizzate alla continuazione
dell'esercizio di impresa, che hanno proseguito l'attivita'
lavorativa, la domanda potra' essere presentata dai medesimi solo
dopo la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, sempreche'
sia stato depositato lo stato passivo.
    Si precisa, inoltre, che i lavoratori formalmente licenziati
e riassunti con un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze della
curatela fallimentare, rientrano nell'ipotesi di cui al punto a):
in tal caso, per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze
della curatela, il responsabile della procedura dovra' precisare
l'importo del T.F.R. maturato durante tale periodo, importo che
gravera' direttamente sulla curatela.
d)  In caso di esecuzione individuale, la domanda relativa a
crediti per la cui realizzazione sia stata esperita l'esecuzione
forzata, potra' essere avanzata dalla data del verbale di
pignoramento negativo ovvero, in caso di pignoramento in tutto o
in parte positivo, da quella del provvedimento di assegnazione
all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
4.3 PRESCRIZIONE
    La domanda di liquidazione del T.F.R. e' soggetta al termine
di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui il
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diritto puo' essere fatto valere, data che si diversifica a
seconda delle situazioni, come specificatamente indicato nel
paragrafo precedente.
4.4 TEMPI DI DEFINIZIONE
    Le domande di T.F.R. a carico della Gestione devono essere
liquidate - secondo quanto disposto dalla legge 297/82, art. 2,
ultimo comma, nonche' dal Regolamento che da' attuazione alla
legge n. 241 del 7 agosto 1990 - entro 60 giorni dalla data di
presentazione. Il termine, ovviamente, decorre dal momento in cui
le domande stesse sono state completate della documentazione
necessaria.
    La realizzazione di un'apposita applicazione, che rende
disponibili, a livello centrale, tutte le informazioni circa le
liquidazioni operate sull'intero territorio nazionale consente,
fra l'altro, di prevenire eventuali anomale circostanze che
possano comportare una duplice liquidazione del trattamento.
    In concreto, prima di liquidare il trattamento, dovra' essere
consultato l'archivio centrale per accertare che non risulti gia'
effettuata, da un'altra SAP, una precedente liquidazione allo
stesso titolo.
5 - CREDITI ACCESSORI (INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA)
    La Gestione e' tenuta a corrispondere, ai sensi dell'art. 2,
2  comma,della legge n. 297/1982, oltre le somme a titolo di
T.F.R., i relativi crediti accessori (interessi e rivalutazione
monetaria), purche' debitamente documentati, anche se ammessi in
modo generico e non determinato, trattandosi di importi
quantificabili in modo certo, in base alle vigenti disposizioni,
che prevedono i coefficienti per la svalutazione monetaria e la
percentuale per il calcolo degli interessi passivi. Detti oneri
accessori devono, peraltro, risultare:
- dallo stato passivo definitivo, ovvero dal decreto di cui
  all'art. 101 della legge fallimentare, in caso di fallimento o
  di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione
  straordinaria;
- dalla dichiarazione che e' tenuto a rilasciare il Commissario
  preposto alla procedura, nel caso di concordato preventivo;
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- dal titolo esecutivo, quando si tratti di esecuzione
  individuale.
    Gli oneri accessori maturano dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro.
    Per quanto riguarda il termine finale, per fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria, a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 300 del 1986, n. 204 del 1989 e n. 567 del
1989, gli oneri accessori devono essere liquidati fino alla data
in cui lo stato passivo e' divenuto definitivo.
    Per la procedura di concordato preventivo, gli oneri in
parola devono essere liquidati fino al deposito della sentenza di
omologazione.
    Per quanto riguarda l'esecuzione individuale, gli oneri
accessori saranno liquidati fino alla data del verbale di
pignoramento negativo ovvero, in caso di pignoramento in tutto o
in parte positivo, fino alla data del provvedimento di
assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.
6 - CESSIONE DEL CREDITO PER TFR IN FAVORE DELLE COOPERATIVE DI
    PRODUZIONE E LAVORO EX LEGE N. 49 del 27.2.1985
    La legge in parola prevede la cessione, totale o parziale,
del credito per T.F.R. da parte dei lavoratori. Tale cessione
puo' essere effettuata ai fini del conferimento della quota
sociale che i medesimi sono tenuti a versare in favore della
cooperativa, purche' la stessa possa far valere gli specifici
requisiti previsti dagli artt. 1 e 14 della legge n. 49/85.
    La Gestione versera', direttamente alla cooperativa, le somme
dovute ai lavoratori e da questi cedute, purche' sussistano le
condizioni previste dalla legge n. 297/82 per l'intervento della
gestione nei confronti dei lavoratori in questione.
    In tali casi, in aggiunta alla documentazione gia' prevista,
dovra' essere richiesta al responsabile della procedura
concorsuale copia dei singoli atti di cessione del credito,
nonche' apposita dichiarazione, da rilasciarsi per ciascun
lavoratore, da cui risultino:
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-   la data in cui e' stata accettata o notificata la cessione;
- l'ammontare della somma spettante al lavoratore interessato a
  titolo di T.F.R. ceduto in tutto o in parte.
    Inoltre, il legale rappresentante della cooperativa dovra'
presentare formale domanda di liquidazione della quota di T.F.R.
ceduta da uno o piu' lavoratori, domanda che dovra' essere
corredata dalla documentazione comprovante che la cooperativa
stessa e' in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 14
della legge n. 49/85.
7 - RITENUTA FISCALE
    In merito al trattamento tributario delle somme dovute a
titolo di T.F.R., si applica la legislazione vigente in materia.
Per quanto concerne le somme corrisposte ai lavoratori a titolo
di oneri accessori del T.F.R., si rileva che le somme dovute per
interessi legali sono esenti da imposte mentre vengono
assoggettate alla ritenuta fiscale le somme dovute per
rivalutazione monetaria.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to Dr.ssa MANZARA
                           *  *  *  *  *  *
                             LEGISLAZIONE
                     (norme in materia allegate)
- LEGGE 3 aprile 1979, n. 95 - G.U. n. 94 del 4 aprile 1979
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 gennaio
1979, n. 26 concernente provvedimenti vigenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese di crisi.
- LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 - G.U. n. 147 del 31 maggio 1982
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica.
- LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - G.U. n. 55 del 5 marzo 1985
                                                 12
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 22 aprile 1985, n. 143 - G.U. n. 96 del 23 aprile 1985
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di
interventi nei settori dell'industra e della distribuzione
commerciale.
- DECRETO 9 febbraio 1988 - G.U. n. 40 del 18 febbraio 1988
Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il
trattamento di fine rapporto.
- LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 - G.U. n. 60 del 13 marzo 1989.
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
- LEGGE 1  giugno 1991, n. 166 - G.U. n. 127 del 1  giugno 1991
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80 - G.U. n. 36 del
13.2.1992 (legge delega 29.12.1990, n. 428 - U.G. n. 10 del
12.1.1991)
Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
                                                 13
Legge 3 aprile 1979, n. 95 - G.U. n. 94 del 4 aprile 1979.
Cconversione in legge, con modificazioni del decreto  legge 30
gennaio 1979, n. 26 concernente provvedimenti vigenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
                             Articolo unico
                        .... omissis ....
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Art. 1 - (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme
applicabili)
                        .... omissis ....
    Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli
articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa
dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato
di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre
mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione
straordinaria.
                             omissis
                                                 14
LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 G.U. n. 147 del 31 maggio 1982
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica.
                             Art. 1.
              Modifiche di disposizioni del codice civile
    L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio
una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiore a 15 giorni.
    Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le
somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto e'corrisposto a titolo di
rimborso spese.
    In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione
di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
    Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta,
al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente".
    Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice
                                                 15
ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le
frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano
come mese intero.
    Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto
di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
    Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10
per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e
comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
    La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
    a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i
figli, documentato con atto notarile.
    L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
    Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi
possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione".
    L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2121 - (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). -
L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o
ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
    Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
                                                 16
    Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro".
    L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I
crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari.
    I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione
di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli
sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti
indicati al primo comma.
    I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo
2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al
comma precedente.
                             Art. 2.
                         Fondo di garanzia
    E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai
lavoratori o loro aventi diritto.
    Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui
all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state
proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono
ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
                                                 17
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
    Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di
cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il
decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il
giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore
fallimentare.
    Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici
giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state
proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di
lavoro, della sentenza che decide su di esse.
    Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del
regio decrto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del
trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o
i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a
detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti. IL Fondo, ove non sussista contestazione
in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
    Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei
casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura
concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
    I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla
richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul
patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
    Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico
dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di
cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 a decorrere
dal periodo di paga in corso al 1  luglio 1982. Per tale contributo
                                                 18
si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in
alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita'
istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio
della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in
diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle
risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
    Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste
dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle
norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
    Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il
fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito,
rispettivamente dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
                                                 19
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - G.U. n. 55 del 5 marzo 1985
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazione.
                             Art. 1
    1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla
cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
    2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
    a) siano ispirate ai principi di mutalita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione e siano soggette alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le
cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di
alloggi per i propri soci.
    4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di
progetti relativi:
    1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della
manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di
produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi
dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni
ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della
qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a
favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo
alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre
passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti
di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento
del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre
due anni dalla prima data di presentazione della domanda;
                                                 20
    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
    5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo
articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai
finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
    a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori
della produzione, della distribuzione, del turismo e dei sevizi;
    b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti
di cui al punto 1) del comma 4.
    6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti
preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di
qualsiani natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti
all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di
cui all'articolo 17 della presente legge.
                        .... omissis....
                             Art. 14
    1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente
titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le
cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che,
oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1,
secondo comma;
    a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della
cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano
stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977,
n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte
267, oppure licenziati per cessazioni dell'attivita' dell'impresa o
per riduzione di personale;
    b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia
dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente
lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche
parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di
gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative
imprenditoriali sostitutive.
                                                 21
    2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente
articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende,
possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle
medesime.
    3) Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in
cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e
amministrativo in misura non superiore al 20 per ceto e persone
giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno
che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del
capitale sociale.
                             Art. 15
    1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a
conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore
a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato
all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente
entro due anni.
    2. Il conferimento di cui al comma precedente puo' essere
attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito
relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze
dell'impresa.
    3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n.
297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto
provvedera' a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute
ai lavoratori e da questi cedute.
                                                 22
LEGGE 22 aprile 1985, n. 143. - G.U. n. 96 del 23 aprile 1985
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di
interventi nei settori dell'industria e della distribuzione
commerciale.
                             Art. 1
                        .... omissis ....
All'art. 2 sono aggiunti in fine, i seguenti commi.
                        .... omissis ....
2 ter - Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che
continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto
comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica
con riferimento alla data di cessazione della continuazione
dell'esercizio stesso.
                                                 23
DECRETO 9 febbraio 1988. - G.U. n. 40 del 18 febbraio 1988
Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il
trattamento di fine rapporto.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                          ..... omissis.....
                                D E C R E T A
    Il contributo di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento
di fine rapporto presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e' elevato dallo 0,03 allo 0,15 per cento della retribuzione
di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere
dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto.
                                                 24
Legge 9 marzo 1989, n. 88 - G.U. n. 60 del 13 marzo 1989.
"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
                        .... omissis....
                             Art. 24
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)
    A decorrere dal 1  gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione
contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la
cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia
di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra
forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
sono fuse in una unica gestione che assume, la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
                          .....omissis....
                                                 25
LEGGE 1  giugno 1991, n. 166. - G.U. n. 127 del 1  giugno 1991.
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale.
                        .... omissis ....
                             Art. 5
Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura
di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine
rapporto.
1.  I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria
ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di
lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione
del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di
impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai
dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la
continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e,
nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai
tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone
l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione
straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di
societa' facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al
31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per
la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti
dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di anzianita'
e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'art.
2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, si applicano ex tunc e fino al
31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro
intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge
nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte - a norma del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - alla procedura di amministrazione
straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale
autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra
impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette
risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti
l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto
l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla
                                                 26
stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di
cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri
accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede,
per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno
1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per
l'anno 1991 a carico delle disponibilita' del predetto capitolo per
l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986,
n. 910.
                                                 27
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80 - G.U. n. 36 del
13.2.1992 (Legge delega 29.12.1990, n. 428 - G.U. n. 10 del
12.1.1991)
Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
                        .... omissis ....
                             Art. 4
Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3
    Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per
il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo
di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992
l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata
dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare
l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.