930602 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 122. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Trattamento di fine rapporto. Riepilogo e coordinamento delle disposizioni vigenti. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 31 maggio 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 122. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO:Trattamento di fine rapporto. Riepilogo e coordinamento delle disposizioni vigenti. PREMESSA La legge 29 maggio 1982, n. 297 - pubblicata sulla G.U. n. 147 del 31 maggio 1982 ed entrata in vigore il giorno successivo - ha modificato (art. 1) la disciplina del trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c.. La legge medesima ha, inoltre, istituito presso l'INPS (art. 2, 1 comma) un "Fondo di Garanzia", avente lo scopo di sostituire il datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo, nel pagamento del trattamento di cui al citato art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori subordinati o ai loro eredi. Il Fondo e' alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro, previsto, inizialmente, nello 0,03% della retribuzione imponibile ed elevato allo 0,15%, dal 1.3.1988, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; il contributo stesso e' stato elevato, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, 2 n. 80, allo 0,20%, per l'anno 1992, mentre, per gli anni successivi, potra' essere eventualmente rideterminato sulla base dell'andamento gestionale. Si fa, peraltro, presente che, ai sensi dell'art. 24, 1 comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il Fondo di Garanzia e' confluito nella Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Innovazioni in ordine alla prestazione in questione, con riguardo, in particolare, all'ampliamento dell'ambito temporale di applicazione della legge n. 297/1982, sono state apportate dalle leggi 22 aprile 1985, n. 143 e 1 giugno 1991, n. 166. Sulla materia, inoltre,la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emanato sentenze (Corte di Cassazione: Sentenze n. 3894 del 9.6.1988 e A. 5036 del 22.6.1988; Corte Costituzionale: Sentenze n. 300 del 31.12.1986, n. 204 del 20.4.1989 e n. 567 del 22.12.1989) che hanno chiarito l'interpretazione delle norme concernenti, direttamente o indirettamente, il T.F.R.. L'Istituto ha provveduto, nel tempo, ad emanare circolari applicative, per dare concreta attuazione alle citate norme e sentenze. Si e', ora, manifestata l'esigenza di fornire un quadro riassuntivo e coordinato delle istruzioni emanate sull'argomento, che viene qui esposto. 1 - PRESUPPOSTI PER L'INTERVENTO DELLA GESTIONE La Gestione interviene, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, quando sia accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Debbono pertanto verificarsi le seguenti situazioni: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per una qualsiasi delle cause previste dalla vigente legislazione (licenziamento, dimissioni, scadenza del termine, ecc.), anche se la cessazione dal lavoro sia intervenuta anteriormente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza del datore di lavoro; 3 b) apertura, con le modalita' previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, di una procedura concorsuale e, cioe', fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, ex lege n. 95/1979 (in quest'ultima ipotesi solo se l'esercizio d'impresa non sia stato autorizzato ovvero se autorizzato sia cessato); nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del citato R.D., esperimento dell'esecuzione forzata, risultata in tutto o in parte infruttuosa per insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro medesimo; c) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per il trattamento di fine rapporto e determinazione del suo esatto ammontare. 2 - AMBITO GENERALE DI INTERVENTO La legge ha previsto (art. 2, 6 comma) l'intervento della Gestione nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della legge (cioe' dal 2 giugno 1982). Con successiva norma (legge 22 aprile 1985, n. 143) e' stato disposto che "alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del 6 comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso". In sostanza, nel caso di continuazione dell'esercizio di impresa, si ha riguardo non alla data di apertura della procedura concorsuale, ma a quella di cessazione dell'esercizio stesso, con l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del Fondo anche alle situazioni in cui lo stato di insolvenza sia intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 297/1982. In tal caso, dovra' accertarsi che l'esercizio dell'impresa, debitamente autorizzato nelle forme previste per le singole procedure concorsuali, abbia avuto termine dopo la data del 1 giugno 1982. La ricorrenza di tale presupposto - a prescindere dagli ulteriori requisiti risultanti dalla documentazione specificata nel paragrafo 4.1 - dovra' essere documentata a cura degli 4 interessati, che intendano avvalersi della Gestione, nel modo seguente: - in caso di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, mediante apposita certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente; - in caso di amministrazione straordinaria, con attestazione del Commissario, preposto alla procedura, dalla quale risulti che la continuazione dell'esercizio dell'impresa, disposta, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, con Decreto del Ministro dell'Industria, non sia stata revocata in data anteriore al 2 giugno 1982. Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge n. 166 del 1 giugno 1991, all'art. 5, ha esteso l'intervento in favore dei lavoratori gia' dipendenti da imprese poste in amministrazione straordinaria, ex lege 3 aprile 1979, n. 95, i cui rapporti di lavoro siano cessati anteriormente al 2 giugno 1982. Tale intervento e', peraltro, posto a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della L. 88/89. La norma, che ha svolto la propria efficacia fino al 31 maggio 1991, ha trovato applicazione nei casi in cui: - il rapporto di lavoro sia stato risolto entro il triennio precedente la data di emanazione del provvedimento iniziale che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa dell'azienda da cui dipendeva l'interessato o di altra azienda facente parte dello stesso gruppo; - la continuazione dell'esercizio sia gia' cessata al momento in cui l'intervento viene posto in atto. 3 - SOGGETTI 3.1) DATORI DI LAVORO Sono tenuti al versamento del contributo alla Gestione tutti i datori di lavoro privati, nonche' gli Enti pubblici economici (Enti con personalita' giuridica che perseguono, esclusivamente o prevalentemente, finalita' nel settore economico, svolgendo, secondo le norme di diritto privato, un'attivita' di produzione o di scambio di beni e servizi), purche' soggetti alla disciplina dell'art. 2120 c.c.. 5 Sono esclusi: - lo Stato, il Parastato, le Regioni, le Province e i Comuni; - gli Enti pubblici non economici; - le Aziende esattoriali e del gas iscritte ai rispettivi Fondi di previdenza; - le Aziende agricole (limitatamente ai dirigenti ed agli impiegati). L'art. 2, 9 comma, della legge n. 297/1982, prevede, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo alla Gestione, l'obbligo di inserire i dati concernenti l'accantonamento del trattamento di fine rapporto nelle denunce annuali dei dipendenti (Mod. 01/M). 3.2) LAVORATORI Possono avvalersi dell'intervento della Gestione tutti i lavoratori gia' dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione stessa e, in mancanza dei lavoratori, i loro aventi causa. Sono compresi anche i lavoratori con la qualifica di apprendista. Sono, altresi', compresi i dirigenti delle societa' telefoniche assoggettate all'obbligo della contribuzione al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (SIP, ITALCABLE, STET e TELESPAZIO), che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al fondo medesimo, ai sensi dell'art. 5, 8 comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44. Sono esclusi i giornalisti professionisti ed i dirigenti industriali iscritti, rispettivamente, all'INPGI ed all'INPDAI. 4 - RICHIESTA D'INTERVENTO 4.1 MODALITA' L'intervento della Gestione, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, puo' avvenire esclusivamente su iniziativa del lavoratore o dei suoi aventi causa (art. 2, 2 comma della L. 297/82). La domanda deve essere presentata alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. 6 Essa, redatta in carta libera, deve essere corredata della necessaria documentazione, dalla quale risulti il credito definitivamente accertato e quantificato. Tale documentazione si diversifica a seconda delle diverse procedure appresso indicate. a) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: - copia autentica dello stato passivo definitivo, per la parte riguardante il credito relativo al trattamento di fine rapporto; - copia autentica della sentenza che ha deciso su eventuali opposizioni o impugnazioni; - copia autentica del decreto di ammissione al passivo, in caso di insinuazione tardiva; - dichiarazione rilasciata dal Curatore fallimentare o dal Commissario, attestante: . l'importo del credito di cui si chiede il pagamento a carico della Gestione, corrispondente a quello indicato nello stato passivo ovvero nel successivo decreto di ammissione tardiva; con esclusione della somma gia' fruita, come anticipazione, in caso di ripartizione parziale dell'attivo; . l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto dal datore di lavoro e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. Per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, si precisa che le domande devono essere ulteriormente integrate: - dall'attestazione del Commissario straordinario che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa non e' mai stata disposta, ovvero che la stessa e' gia' cessata - con indicazione, in tale caso, della data di cessazione - e che non e' pendente procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione oppure la proroga della medesima; - dalla dichiarazione rilasciata dal Commissario straordinario, da cui risulti, in particolare, che, allo stato, non sussiste la possibilita' di corrispondere, in tutto o in parte, il T.F.R. ancora dovuto. 7 b) Concordato preventivo: - copia autentica della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 della legge fallimentare; - dichiarazione del Commissario giudiziale, attestante l'ammontare del credito in questione nonche' l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde, risultanti dai modelli 101, relative ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. Tale dichiarazione, nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, deve essere presentata dal liquidatore nominato dal Tribunale; nel caso, invece, di non cessione dei beni o di mancata nomina del liquidatore da parte del Tribunale, la dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa. c) Esecuzione individuale: - copia autentica del titolo esecutivo in base al quale e' stata esperita l'espropriazione forzata; - copia autentica del verbale di pignoramento negativo, relativo agli accertamenti effettuati almeno nella provincia di residenza e in quella di nascita del datore di lavoro, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, copia autentica del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione; - dichiarazione del datore di lavoro attestante l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde, risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate. 4.2 TERMINI a) In caso di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, la domanda puo' essere presentata una volta che il credito relativo al trattamento di fine rapporto sia divenuto definitivo e, cioe', trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 o 209 della legge fallimentare. 8 Qualora siano state sollevate opposizioni od impugnazioni allo stato passivo, la domanda potra' essere presentata dopo la pubblicazione della sentenza che ha deciso su tali opposizioni o impugnazioni. Nel caso, invece, che l'interessato si sia insinuato tardivamente nello stato passivo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 101 della legge fallimentare, la domanda potra' essere presentata soltanto dopo l'emanazione, da parte del Giudice, del relativo decreto di ammissione ovvero, in presenza di contestazioni da parte del curatore, dopo che sia intervenuta la sentenza sulle contestazioni stesse e che la medesima sia divenuta esecutiva. b) In caso di concordato preventivo, la domanda potra' essere avanzata dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato stesso. c) Per quanto concerne i lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali autorizzate alla continuazione dell'esercizio di impresa, che hanno proseguito l'attivita' lavorativa, la domanda potra' essere presentata dai medesimi solo dopo la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, sempreche' sia stato depositato lo stato passivo. Si precisa, inoltre, che i lavoratori formalmente licenziati e riassunti con un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze della curatela fallimentare, rientrano nell'ipotesi di cui al punto a): in tal caso, per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della curatela, il responsabile della procedura dovra' precisare l'importo del T.F.R. maturato durante tale periodo, importo che gravera' direttamente sulla curatela. d) In caso di esecuzione individuale, la domanda relativa a crediti per la cui realizzazione sia stata esperita l'esecuzione forzata, potra' essere avanzata dalla data del verbale di pignoramento negativo ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, da quella del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione. 4.3 PRESCRIZIONE La domanda di liquidazione del T.F.R. e' soggetta al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui il 9 diritto puo' essere fatto valere, data che si diversifica a seconda delle situazioni, come specificatamente indicato nel paragrafo precedente. 4.4 TEMPI DI DEFINIZIONE Le domande di T.F.R. a carico della Gestione devono essere liquidate - secondo quanto disposto dalla legge 297/82, art. 2, ultimo comma, nonche' dal Regolamento che da' attuazione alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 - entro 60 giorni dalla data di presentazione. Il termine, ovviamente, decorre dal momento in cui le domande stesse sono state completate della documentazione necessaria. La realizzazione di un'apposita applicazione, che rende disponibili, a livello centrale, tutte le informazioni circa le liquidazioni operate sull'intero territorio nazionale consente, fra l'altro, di prevenire eventuali anomale circostanze che possano comportare una duplice liquidazione del trattamento. In concreto, prima di liquidare il trattamento, dovra' essere consultato l'archivio centrale per accertare che non risulti gia' effettuata, da un'altra SAP, una precedente liquidazione allo stesso titolo. 5 - CREDITI ACCESSORI (INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA) La Gestione e' tenuta a corrispondere, ai sensi dell'art. 2, 2 comma,della legge n. 297/1982, oltre le somme a titolo di T.F.R., i relativi crediti accessori (interessi e rivalutazione monetaria), purche' debitamente documentati, anche se ammessi in modo generico e non determinato, trattandosi di importi quantificabili in modo certo, in base alle vigenti disposizioni, che prevedono i coefficienti per la svalutazione monetaria e la percentuale per il calcolo degli interessi passivi. Detti oneri accessori devono, peraltro, risultare: - dallo stato passivo definitivo, ovvero dal decreto di cui all'art. 101 della legge fallimentare, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria; - dalla dichiarazione che e' tenuto a rilasciare il Commissario preposto alla procedura, nel caso di concordato preventivo; 10 - dal titolo esecutivo, quando si tratti di esecuzione individuale. Gli oneri accessori maturano dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il termine finale, per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 300 del 1986, n. 204 del 1989 e n. 567 del 1989, gli oneri accessori devono essere liquidati fino alla data in cui lo stato passivo e' divenuto definitivo. Per la procedura di concordato preventivo, gli oneri in parola devono essere liquidati fino al deposito della sentenza di omologazione. Per quanto riguarda l'esecuzione individuale, gli oneri accessori saranno liquidati fino alla data del verbale di pignoramento negativo ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, fino alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione. 6 - CESSIONE DEL CREDITO PER TFR IN FAVORE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO EX LEGE N. 49 del 27.2.1985 La legge in parola prevede la cessione, totale o parziale, del credito per T.F.R. da parte dei lavoratori. Tale cessione puo' essere effettuata ai fini del conferimento della quota sociale che i medesimi sono tenuti a versare in favore della cooperativa, purche' la stessa possa far valere gli specifici requisiti previsti dagli artt. 1 e 14 della legge n. 49/85. La Gestione versera', direttamente alla cooperativa, le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute, purche' sussistano le condizioni previste dalla legge n. 297/82 per l'intervento della gestione nei confronti dei lavoratori in questione. In tali casi, in aggiunta alla documentazione gia' prevista, dovra' essere richiesta al responsabile della procedura concorsuale copia dei singoli atti di cessione del credito, nonche' apposita dichiarazione, da rilasciarsi per ciascun lavoratore, da cui risultino: 11 - la data in cui e' stata accettata o notificata la cessione; - l'ammontare della somma spettante al lavoratore interessato a titolo di T.F.R. ceduto in tutto o in parte. Inoltre, il legale rappresentante della cooperativa dovra' presentare formale domanda di liquidazione della quota di T.F.R. ceduta da uno o piu' lavoratori, domanda che dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante che la cooperativa stessa e' in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 14 della legge n. 49/85. 7 - RITENUTA FISCALE In merito al trattamento tributario delle somme dovute a titolo di T.F.R., si applica la legislazione vigente in materia. Per quanto concerne le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di oneri accessori del T.F.R., si rileva che le somme dovute per interessi legali sono esenti da imposte mentre vengono assoggettate alla ritenuta fiscale le somme dovute per rivalutazione monetaria. IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr.ssa MANZARA * * * * * * LEGISLAZIONE (norme in materia allegate) - LEGGE 3 aprile 1979, n. 95 - G.U. n. 94 del 4 aprile 1979 Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 concernente provvedimenti vigenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese di crisi. - LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 - G.U. n. 147 del 31 maggio 1982 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. - LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - G.U. n. 55 del 5 marzo 1985 12 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. - LEGGE 22 aprile 1985, n. 143 - G.U. n. 96 del 23 aprile 1985 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industra e della distribuzione commerciale. - DECRETO 9 febbraio 1988 - G.U. n. 40 del 18 febbraio 1988 Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto. - LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 - G.U. n. 60 del 13 marzo 1989. Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. - LEGGE 1 giugno 1991, n. 166 - G.U. n. 127 del 1 giugno 1991 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale. - DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80 - G.U. n. 36 del 13.2.1992 (legge delega 29.12.1990, n. 428 - U.G. n. 10 del 12.1.1991) Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 13 Legge 3 aprile 1979, n. 95 - G.U. n. 94 del 4 aprile 1979. Cconversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 concernente provvedimenti vigenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Articolo unico .... omissis .... L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Art. 1 - (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili) .... omissis .... Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria. omissis 14 LEGGE 29 maggio 1982, n. 297 G.U. n. 147 del 31 maggio 1982 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Art. 1. Modifiche di disposizioni del codice civile L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiore a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente". Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice 15 ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2121 - (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). - L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. 16 Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. Art. 2. Fondo di garanzia E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento 17 di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, della sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decrto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. IL Fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo 18 si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. 19 LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - G.U. n. 55 del 5 marzo 1985 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazione. Art. 1 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutalita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni dalla prima data di presentazione della domanda; 20 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei sevizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiani natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. .... omissis.... Art. 14 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma; a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte 267, oppure licenziati per cessazioni dell'attivita' dell'impresa o per riduzione di personale; b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. 21 2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. 3) Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per ceto e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale. Art. 15 1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni. 2. Il conferimento di cui al comma precedente puo' essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa. 3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvedera' a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute. 22 LEGGE 22 aprile 1985, n. 143. - G.U. n. 96 del 23 aprile 1985 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale. Art. 1 .... omissis .... All'art. 2 sono aggiunti in fine, i seguenti commi. .... omissis .... 2 ter - Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso. 23 DECRETO 9 febbraio 1988. - G.U. n. 40 del 18 febbraio 1988 Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ..... omissis..... D E C R E T A Il contributo di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' elevato dallo 0,03 allo 0,15 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. 24 Legge 9 marzo 1989, n. 88 - G.U. n. 60 del 13 marzo 1989. "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. .... omissis.... Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume, la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". .....omissis.... 25 LEGGE 1 giugno 1991, n. 166. - G.U. n. 127 del 1 giugno 1991. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale. .... omissis .... Art. 5 Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto. 1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di societa' facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, si applicano ex tunc e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte - a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla 26 stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilita' del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 27 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80 - G.U. n. 36 del 13.2.1992 (Legge delega 29.12.1990, n. 428 - G.U. n. 10 del 12.1.1991) Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. .... omissis .... Art. 4 Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.