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Circolare numero 13 del 02/02/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Pensioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 02/02/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 13 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010

 

 

SOMMARIO:

Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito

 

 

1)   Aliquote contributive

 

Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.

In base alla citata disposizione anche nel 2010 è previsto l’incremento di un punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2010, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

 

a)  26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b)  17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

2)   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).

 

3)   Massimale annuo di reddito

 

Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2010 è pari a euro 92.147,00.

4)   Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010

 

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

5)   Minimale per l’accredito contributivo

 

 Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2010 detto minimale è pari ad euro 14.334,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6)   Aliquote di computo

 

Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° gennaio 2010, le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori