Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 133 del 22/10/2010
Direzione
Centrale Prestazioni a sostegno de reddito
Direzione
centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22/10/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
133
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 1
OGGETTO:
DID: dichiarazione di immediata disponibilità. Istruzioni
riepilogative in merito alla presentazione della dichiarazione.
Art. 19 co. 10 Legge 2/2009 – DM
46441
art.11 e 12
SOMMARIO
:
Premessa
1.
Quadro
normativo: caratteristiche, finalità e soggetti interessati
2.
Ammortizzatori
sociali in deroga: CIG
3.
Integrazione
salariale ordinaria (industria-edilizia)
4.
Integrazione
salariale straordinaria-Contratti di solidarietà
5.
Trattamenti
di disoccupazione
6.
Mobilità
ordinaria e in deroga
7.
Trattamenti
di disoccupazione per l’edilizia
8.
Indennità
Una tantum Co.Co.Pro.
9.
L.S.U
Premessa
Con la presente circolare si
forniscono istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della
dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in relazione all’accertamento
del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della
normativa ordinaria e in deroga.
La DID
ha una
funzione determinante per il successo delle politiche attive.
Si sottolinea, pertanto, la
necessità
che il lavoratore preventivamente
sottoscriva
tale dichiarazione di
disponibilità in assenza della quale
non può percepire
nessuna delle
prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID,
né l’azienda è
autorizzata a porre a conguaglio
somme relative alle suddette prestazioni
per il lavoratore in questione.
Le Strutture territoriali dovranno
pertanto porre assoluta attenzione alla compilazione e sottoscrizione da parte
delle Aziende, nel modulo di domanda di accesso alla prestazione di
integrazione salariale e contratti di solidarietà, del campo contenente la
dichiarazione relativa all’ acquisizione ed alla custodia delle DID di ciascun lavoratore,
complete in tutte le voci previste.
Le Strutture stesse dovranno
altresì controllare la puntuale compilazione delle DID nei casi in cui queste
vadano presentate direttamente all’INPS.
Proprio in considerazione di tale
strumento di conoscenza, sono in corso iniziative di implementazione della DID
con l’indicazione della qualifica professionale del lavoratore dichiarante e
delle sue propensioni verso altre professionalità qualora la propria non offra
sufficiente sbocchi, nonche’ con l’integrazione degli strumenti di contatto
diretto, telefonico o informatico, per essere immediatamente raggiungibile.
A tal fine, nel
caso di interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali e contratti
di solidarietà, e’ stato implementato il modulo (SR105) – allegato e già
disponibile nel sito internet
www.inps.it -
che il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare all’azienda che ha l’obbligo
di custodirlo presso di se’
.
Per quanto concerne le altre
tipologie di prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, mobilità, una
tantum co.co.pro.) la compilazione e sottoscrizione della DID da parte del
singolo lavoratore e’ parte integrante dei moduli di domanda della prestazione
disponibili sempre sul sito internet
www.inps.it.
Qualora il lavoratore
rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero,
una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o
un lavoro congruo , cosi’ come prevede l’art. 19 comma 2 della Legge 2/2009,
il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito
perde
il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale,
anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Nel caso di pagamenti
a conguaglio le aziende devono recuperare l’importo della prestazione
anticipato.
1. Quadro normativo: caratteristiche, finalità e soggetti interessati.
Ai sensi del
comma 10 dell’art. 19
del D.L. 185/2008
convertito con modifiche nella Legge 2/2009 e
successive modifiche, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno
al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori
sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID):
1.
al lavoro
2.
ad un percorso di riqualificazione
professionale secondo quanto precisato dal decreto attuativo n. 46441/2009.
La norma prescrive,
altresì, che qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di
immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di
riqualificazione professionale o un lavoro congruo, ai sensi dell'
articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249
,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291
, e successive
modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito
perde
il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo
e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già
maturati.
Il
decreto
attuativo n. 46441 del 19 maggio 2009
,
all’art.11
ha
stabilito che la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro
ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i
lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, deve essere
presentata su apposita modulistica da inviare all’INPS all’atto della domanda
di ammissione a qualunque intervento di sostegno al reddito.
Lo
stesso decreto stabilisce che l’INPS definisca le modalità di acquisizione e
conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della
autorizzazione del lavoratore al trattamento dei propri dati in essa riportati.
L’art. 12
del decreto ribadisce l’art. 19
della L. 2/2009, prevedendo al
comma 1
la decadenza dal
trattamento di sostegno al reddito nel caso di rifiuto ad un’offerta di lavoro
congruo
ai
sensi della normativa sopracitata
.
Il successivo
comma 2
ribadisce, altresì,
che nel caso in cui il beneficiario del trattamento rifiuti di
sottoscrivere
la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta, rifiuti
di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi
partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a
qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico
del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Il decreto affida all’INPS il compito di raccogliere in
una Banca Dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, tutti i percettori di
prestazioni di sostegno al reddito con indicata la rispettiva DID, secondo
quanto già disposto dalla
Direttiva del Ministro del Lavoro del
10.02.2009
, puntualmente osservata dall’Istituto.
Per dare operatività alle succitate norme e’ in linea
la modulistica per l’inserimento della DID nelle diverse domande di
prestazione gestite con le relative procedure applicative rielaborate ad hoc.
Nei paragrafi successivi si illustrano le singole
tipologie di prestazioni in correlazione alla funzionalità della DID.
2. Ammortizzatori sociali in deroga : CIG.
Con la circolare n.75 del 26.05.2009 l’Istituto ha
fornito le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in
deroga, così come normati dall’art.2 comma 36, della Legge n. 203/2008,
dall’art.19 della Legge 2/2009 e dall’art. 7 ter della Legge n. 33/2009.
In particolare, con tale circolare n. 75/2009, sono
state date istruzioni alle aziende per l’invio telematico delle domande
all’INPS, nonché, alle Strutture Inps per la gestione delle domande stesse per
l’erogazione dei pagamenti diretti e delle anticipazioni quadrimestrali,
eventualmente richieste dalle aziende ai sensi dell’art. 7 ter comma 3, legge
33/2009.
Tra le istruzioni della stessa circolare, al paragrafo
2, nel ribadire che il pagamento della prestazione è subordinato alla
sottoscrizione da parte dei beneficiari della prestazione della DID di cui in
premessa, è stato previsto che le DID andavano sottoscritte dai lavoratori
nel
momento in cui le aziende inviavano all’INPS le informazioni necessarie (SR41)
al
pagamento della prestazione.
Successivamente, al fine di semplificare gli
adempimenti a carico dell’azienda, la raccolta delle DID è stata anticipata al
momento della presentazione della domanda di
accesso al trattamento
di
integrazione salariale in deroga (Mod. IG15/Deroga COD.SR100, quadro F).
Pertanto
attualmente
il datore di lavoro che presenta
una domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire
presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (Mod.
DID-COD.SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello sopracitato circa
sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa.
E’ in corso di predisposizione la procedura che
consentira’ alle Aziende, a partire dal mese di gennaio, di trasmettere
all’atto della sospensione e/o riduzione dell’attività per CIG, con il flusso
uniemens,
tutte le informazioni relative all’attività lavorativa di ciascun
lavoratore compresa, la trasmissione della notizia sulla compilazione della
DID
.
Tale innovazione determinerà una maggiore tempestività
nella erogazione delle prestazioni – anche attraverso l’estensione della
modalità di pagamento a conguaglio – semplificando gli adempimenti delle
aziende che non saranno più tenute a trasmettere all’INPS, il modello con i
dati retributivi e contributivi di ogni lavoratore ammesso all’integrazione
salariale
(SR41).
L’autorizzazione al conguaglio
delle
somme relative alle anticipazione delle prestazioni di sostegno al reddito da
parte delle aziende
sarà subordinata
alla
acquisizione e
comunicazione
da parte delle aziende
all’INPS della sottoscrizione
della DID dei lavoratori interessati ai citati strumenti di sostegno al
reddito.
L’implementazione della suddetta semplificazione
consentirà, da un lato di estendere la facoltà per le aziende di effettuare il
pagamento a conguaglio dall’altro di consentire un più puntuale monitoraggio
dei percettori delle prestazioni di sostegno al reddito a beneficio tutti i
soggetti istituzionali coinvolti nel processo di formazione e reinserimento del
mercato del lavoro.
3. Integrazione salariale ordinaria
(industria-edilizia).
Anche per le integrazioni salariali ordinarie è
prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un
percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di
potenziale protrazione del beneficio.
Con
messaggio n. 14951 del 7.6.2010
sono state
diramate le relative indicazioni: le aziende presentano domanda di accesso ai
trattamenti di rispettiva pertinenza, con l’apposita modulistica
(Mod.IG15/ED-COD.SR38 e Mod.IG15/IND-COD.SR21), sottoscrivendo la dichiarazione
con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID
presentate dai singoli lavoratori interessati dall’intervento (quadro T).
Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte nello
stesso modello già indicato per le integrazioni salariali in deroga (Mod.
DID-COD.SR105).
4. Integrazione salariale straordinaria –
Contratti di solidarietà
Gli interventi di integrazione salariale straordinaria,
secondo la normativa vigente (Legge 223/1991), possono essere richieste per
ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale, per crisi aziendale,
per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per
cessazione di attività anche biennale.
Al termine della procedura sindacale prevista dalla
normativa, l’azienda presenta all’INPS l’apposito modello di domanda
(Mod.IG15/Str–COD.SR40) contenente al quadro E la dichiarazione di avere
raccolto e di custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati
dall’intervento.
Le DID individuali, come sopra detto, vengono raccolte
con lo stesso modello già aggiornato per le altre integrazioni salariali (Mod.
DID-COD.SR105).
Resta fermo che, mentre nel caso di CIGS per
ristrutturazione/riorganizzazione /riconversione aziendale e per crisi
aziendale, oltre che per il sedime aeroportuale (L. 236/93), e per i contratti
di solidarietà, il lavoratore è obbligato a dare disponibilità limitatamente
all’offerta formativa, nel caso di CIGS per procedure concorsuali con
cessazione dell’esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche
biennale, il lavoratore deve dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i
percorsi formativi, un’offerta di lavoro congruo.
5. Trattamenti di disoccupazione.
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, la DID ha trovato applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati, ex art.19
della Legge 2/2009 (comma 1, lett. a, b, c).
5.1
. Per quanto
riguarda i trattamenti ordinari, l’Istituto ha adeguato la propria modulistica
al fine di raccogliere da ogni singolo lavoratore richiedente la DID prevista.
In particolare il modello di domanda (DS21-COD. SR05)
prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di
riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.
Anche per il personale precario della scuola, che
accede all’indennità di disoccupazione, è previsto l’obbligo di presentazione
della dichiarazione di immediata disponibilità. Con la
circolare 125 del 16.12.2009
,
l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione del trattamento
ai docenti ed agli amministrativi tecnici e ausiliari della scuola (personale
ATA) che negli anni scolastici successivi al 2008/2009 non hanno avuto
rinnovato il contratto di supplenza.
Anche tali soggetti con il modulo di domanda (DS21-COD.
SR05) rendono la DID al lavoro o ad un’offerta formativa, fermo restando
l’obbligo di dichiarare al Centro per l’impiego il proprio status di
disoccupato.
5.2
. Per quanto
concerne, invece, i lavoratori sospesi ex art 19 succitato, l’Istituto ha
emanato
due circolari
, la
n. 39 del 06.03.2009
nonché la
n. 73
del 26.05.2009:
-
la prima ha
previsto che, in attesa dell’emanazione del DM. 46441 indicato nel comma 3
dell’art.19, la DID al lavoro o ad un percorso formativo doveva essere resa al
locale Centro per l’impiego;
- successivamente, intervenuto il DM. 46441,l’Istituto
con la circolare n. 73 del 26.5.2009, al punto 6, ha stabilito che tutti i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare
la DID come parte integrante del modello di domanda della prestazione (Mod.
DS/Sosp-COD.SR72).
Nell’apposito nuovo modello sono indicate, in
alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:
·
per
il
lavoratore/apprendista sospeso
è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
·
per
l’apprendista licenziato
è prevista la DID anche al lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l’impiego circa lo stato di
disoccupazione.
6. Mobilità ordinaria e in deroga.
6.1
. Per quanto
riguarda i trattamenti di mobilità ordinaria, ai sensi della Legge 223/1991, il
singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (Mod.
DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo
che ad un percorso di riqualificazione professionale.
Allo stesso regime sono soggetti i lavoratori in
mobilità del sedime aero-portuale (Legge 236/1993)
6.2
. Anche la
concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata alla
presentazione della DID contenente la disponibilità sia al lavoro congruo che
ad un percorso di riqualificazione professionale per la quale l’Istituto ha
dato le proprie indicazioni con la
circolare 75 del 26.5.2009
, che riguarda
tutti gli ammortizzatori in deroga.
La modulistica da utilizzare è quella già in uso per la
mobilità ordinaria.
7.
Trattamenti di disoccupazione per l’edilizia.
Per quanto riguarda i trattamenti di disoccupazione per
l’edilizia, di cui alle Leggi 427/1975, 223/1991, 451/1994, il lavoratore
richiedente deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della
prestazione (DS21-COD. SR05) presentata all’Istituto.
8. Indennità Una tantum Co.Co.Pro.
Per il triennio 2009-2011, l’art. 19 comma 2 ha previsto una prestazione in via sperimentale liquidata in unica soluzione ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003 e succ.
mod., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’inps.
La misura dell’indennità inizialmente prevista del 10%
del reddito percepito nell’anno precedente è stata elevata, dall’art.7 ter
della Legge 33/2009, al 20%.
Con
circolare 74 del 26.05.2009
l’Istituto ha
fornito istruzioni anche in ordine alla dichiarazione di immediata disponibilità,
alla quale è subordinata l’erogazione dell’una tantum ai sensi del comma 10
dell’art. 19 della Legge 2/2009.
La dichiarazione deve essere resa con lo stesso modello
di domanda predisposto appositamente dall’Istituto, allegato alla circolare
(Mod. CoCoPro – COD. SR82).
La Legge
finanziaria 2010 (Legge 191/2009),
all’art. 2 comma 130, nel riformulare l’art.19 modificando i requisiti di
accesso, ha aumentato anche l’importo dell’Una tantum al 30%.
L’Istituto ha dato attuazione alla normativa con la circolare
36 del 9.3.2010 ed ha previsto un nuovo modulo di domanda (Mod. CoCoPro-2010 –
COD. SR92) comprendente la DID nella formulazione prevista nel modello di
domanda precedente.
9. L
.S.U.
I lavoratori LSU non sono tenuti a
presentare la DID poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito,
sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire
l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro
socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.
Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai
disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano
DID.
Infatti il comma 1 dell’articolo 90
del D.Lgs. n.468/1997 dispone che “l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione
ad attività di lavori socialmente utili da parte dei
soggetti percettori di
trattamenti previdenziali
, comporta la perdita del trattamento e la
cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all’art. 6 della legge
23 luglio 1991, n.223.
La partecipazione ad attività di orientamento
e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce
giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione”.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1