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Circolare numero 136 del 28/10/2010


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 28/10/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 136 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010;  disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola

 

 

SOMMARIO:

 Premessa

1. Disposizioni generali

2. Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla disoccupazione alla previdenza agricola ed all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli frontalieri

 

 

 

Premessa

 

Con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010 sono state emanate disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

 

1. Disposizioni generali

 

La citata circolare ha precisato che le prestazioni di disoccupazione sono esportabili e, cioè, pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

 

Tuttavia, in determinati casi e in presenza di particolari condizioni, è previsto che lo Stato di residenza sia tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che abbia svolto la sua ultima attività lavorativa in un altro Stato membro.

 

In particolare il lavoratore frontaliero ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004). Infatti, il frontaliero risiede in modo stabile (rientrandovi giornalmente o settimanalmente) in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita l’attività lavorativa ed in caso di disoccupazione completa (cessazione del rapporto di lavoro) perde ogni legame con lo Stato membro di occupazione e deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.

 

Peraltro, per i lavoratori agricoli frontalieri che hanno esercitato l’attività in Italia, valgono le specifiche disposizioni di cui al paragrafo successivo.

 

 

2. Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla disoccupazione alla previdenza agricola ed all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli frontalieri

 

La legislazione italiana prevede alcune peculiarità con riferimento alla previdenza agricola e alla relativa indennità di disoccupazione, che rendono inapplicabili ai lavoratori agricoli frontalieri le disposizioni comunitarie previste per gli altri lavoratori frontalieri, ed in particolare:

1.   la disoccupazione agricola viene richiesta, ed erogata in unica soluzione, l'anno successivo a quello nel quale si è verificata la mancata occupazione, andando ad indennizzare stati di disoccupazione già decorsi. Lo status del lavoratore (occupato o disoccupato) al momento della presentazione della domanda è ininfluente sul diritto alla prestazione, rilevando, invece, tutto il percorso lavorativo nell’anno di competenza della stessa;

2.   il primo requisito ai fini del diritto all’indennità in questione è l’iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sui quali viene riportato il totale delle giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione nell’anno solare. L’iscrizione negli Elenchi nominativi garantisce al lavoratore la copertura assicurativa per l’intero anno, a prescindere dal numero di giornate negli stessi registrate;

3.   il parametro per la determinazione del numero di giornate da indennizzare, da cui detrarre, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle prestate all’estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità, erogate a carico di istituzioni straniere, è “365” (366 nel caso di anno bisestile), a rettifica di quanto indicato al paragrafo 3), punto d), 3° capoverso della circolare 85/2010.

4.   le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondono alla durata del contratto di lavoro, di norma assai più lungo, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera. Questo fa sì che siano indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppur ricadenti nel periodo contrattuale, durante il quale nulla osta a che il lavoratore circoli liberamente in ambito comunitario. Tanto più che le eventuali giornate lavorate negli altri Stati membri (o nello Stato di residenza nel caso dei frontalieri) sono utili ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione agricola;

5.   non esiste per il lavoratore agricolo alcun obbligo di attestare il proprio stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego, né di ottemperare, in caso di trasferimento in altro Stato membro, agli obblighi previsti per coloro che beneficiano della disoccupazione ordinaria non agricola poiché, essendo il pagamento effettuato in unica soluzione l’anno successivo, non è possibile applicare il principio dell’esportabilità della prestazione (vedi in particolare il messaggio n. 18122 dell’8 agosto 2008, punto 2).

 

Per lo stesso motivo, trattandosi di prestazioni relative ad uno stato di disoccupazione interamente decorso, non sono applicabili le disposizioni dell’art.65. 5 a), che invece presuppone uno stato di disoccupazione in atto. Quindi dovranno essere regolarmente corrisposte a carico dell’Istituto le prestazioni previste dalla legislazione italiana. Nel caso in questione, infatti, si provvede, sostanzialmente, al pagamento materiale di quanto già maturato nell’anno precedente. Data la particolarità della fattispecie, dovrà essere scrupolosamente accertata la situazione occupazionale degli interessati nello Stato di residenza e l’eventuale indennizzazione degli stessi, nell’anno di riferimento, da parte delle istituzioni di tale Stato, onde evitare l’erogazione di prestazioni indebite.

Si ribadisce, quindi, che lo status di “frontaliero” non pregiudica, in presenza dei requisiti normativamente previsti, il diritto del lavoratore agricolo cittadino comunitario che svolga attività agricola in Italia all’indennità di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dell’Istituto.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori