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900614
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 138
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI E PROVINCIALI
Chiarimenti vari in materia di applicazione della
legge 7.2.1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione
dei periodi assicurativi.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 13 giugno 1990
Circolare n. 138
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             e, per conoscenza,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             REGIONALI E PROVINCIALI
OGGETTO: Chiarimenti vari in materia di applicazione della
         legge 7.2.1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione
         dei periodi assicurativi.
    A seguito di ricorrenti quesiti avanzati dalle SAP in
materia di applicazione della legge 7.2.1979, n. 29 e al fine
di pervenire ad uniformita' nei criteri di applicazione della
legge stessa, si forniscono le seguenti precisazioni.
1) ART.2: COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALLE GESTIONI
   ACCENTRANTI DI TUTTI I PERIODI ASSICURATIVI ACCREDITATI IN
   POSIZIONE ASSICURATIVA.
    La Corte dei Conti, in sede di controllo, con
deliberazione n. 2132 dell'1.6.1989, ha ritenuto che il
dipendente pubblico, al quale non e' consentito il riscatto
del periodo di laurea presso lo Stato, in quanto tale titolo
non e' richiesto per l'accesso al posto rivestito, non possa
ricongiungere, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, il
periodo di laurea riscattato nell'AGO.
    In relazione a quanto sopra diverse Amministrazioni
statali hanno chiesto alle SAP il rilascio di un nuovo modello
TR.C./O1bis privo dei contributi accreditati sulla posizione
assicurativa degli interessati per riscatto laurea.
    Al riguardo si rileva che, tenuto conto che la legge 29/79
e' finalizzata al conseguimento di un'unica pensione, e' stata
sempre esclusa la possibilita' di comunicare e trasferire alle
gestioni accentranti soltanto alcuni periodi di contribuzione.
    Tale esclusione e' stata espressamente prevista sia nelle
disposizioni emanate dall'Istituto (circ. n. 505 RCV - n.
13121 O. n. 181 B/200 del 22 novembre 1979, n. 3) sia in
quelle impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con circolare n. 77/79 del 20.10.1979 (allegata alla
sopra citata circolare INPS), sia nelle direttive fornite dal
Ministero del Tesoro con circolari n. 598 del 12.8.1980 e n.
21 del 28.3.1981 (allegata alla circ. n. 561 RCV 127 del 10
giugno 1981).
    L'Istituto, pertanto, e' tenuto a comunicare e quindi a
trasferire alle gestioni accentranti tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da
riscatto di cui gli assicurati sono titolari nell'AGO, mentre
dette gestioni accentranti devono provvedere a quanto di loro
competenza in ordine alla valutazione dei periodi assicurativi
secondo le esigenze del proprio ordinamento pensionistico,
nonche' al conseguente utilizzo delle somme trasferite
(detrazione delle stesse dall'importo della riserva
matematica, ovvero dall'importo posto a carico
dell'interessato, acquisizione delle eccedenze
all'Amministrazione con affluenza al bilancio dello Stato,
eventuale rimborso agli interessati delle somme dagli stessi
versate volontariamente o per riscatto in relazione a periodi
non valutati, ecc.).
    Conseguentemente le SAP dovranno continuare a comunicare e
trasferire, ex art.2 della legge di che trattasi, tutta la
posizione assicurativa IVS degli interessati.
2) RINUNCIA ALLA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE ONEROSA, EX ART.5,
   E RITIRO DELLA DOMANDA: DIFFERENZA
    La circolare n. 77/79 del 20 ottobre 1979 - con la quale
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
impartito a tutti gli Enti di previdenza istruzioni e
chiarimenti per l'applicazione della legge 29/79 - all'art. 5,
avente per oggetto "Domanda e procedimento di ricongiunzione",
ottavo capoverso, ha testualmente precisato che "la rinuncia
all'esercizio della facolta' di ricongiunzione onerosa, dopo
la presentazione della domanda, preclude la possibilita' di
riproporre una successiva domanda di ricongiunzione onerosa
salvo quanto previsto dall'art.4".
    Detta disposizione deve essere intesa - in relazione alle
pesanti conseguenze di una mancata prima ricongiunzione - nel
senso che la rinuncia alla facolta' di ricongiunzione onerosa
si realizza allorche' l'interessato, ricevuta la comunicazione
dell'ammontare dell'onere a suo carico, non versi entro i
successivi 60 giorni, ai sensi dell'art. 5 della legge di che
trattasi, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle
prime 3 rate, la relativa somma.
    Pertanto, qualora dopo la presentazione della domanda di
ricongiunzione e prima dell'avvenuta comunicazione dell'onere
relativo da parte degli uffici competenti, il richiedente
comunichi di recedere dalla propria decisione di ricongiungere
i periodi assicurativi, tale volonta' deve essere intesa non
gia' come rinuncia alla ricongiunzione, bensi' come ritiro
della domanda, che, essendo intervenuto prima della
comunicazione dell'onere di ricongiunzione, impedisce il
perfezionamento della fattispecie della rinuncia alla
ricongiunzione onerosa stessa.
    Conseguentemente, ove successivamente al ritiro della
domanda, effettuato nei tempi di cui sopra, venga presentata
una nuova richiesta di ricongiunzione, quest'ultima deve
essere presa in esame non come seconda domanda ai sensi
dell'art.4, bensi' quale prima richiesta.
3) ART. 23-24-25 E 26 DELLA LEGGE 26.7.1984, N. 413, RELATIVA
   AL "RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI",
   IN CONNESSIONE CON L'ART. 2 DELLA LEGGE 29/79.
    A seguito dell'emanazione della legge 413/84 sul
riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, si e'
posto il problema degli effetti degli istituti del
prolungamento e di analoghe maggiorazioni dei periodi di
assicurazione dei suddetti lavoratori marittimi, previsti
dalla legge in oggetto, in occasione del trasferimento di
contributi IVS ad altre gestioni pensionistiche ex lege 29/79.
    In merito si ritiene - concordemente al parere espresso
dal Servizio Previdenza Marinara e dall'Avvocatura Centrale -
che, secondo la formulazione degli artt. 24, 25 e 26 della
legge 413/84, i prolungamenti o le maggiorazioni siano stati
previsti solamente per la concessione di prestazioni
pensionistiche a carico dell'AGO, con esclusione di effetti
piu' ampi in caso di trasferimenti a gestioni diverse.
    Pertanto, nel comunicare i periodi di assicurazione alle
gestioni accentranti ex art. 2 della legge 29/79, non dovranno
essere applicati i prolungamenti o maggiorazioni in questione.
Comunque sara' opportuno segnalare alle gestioni stesse che i
periodi di che trattasi darebbero luogo, in caso di
prestazione pensionistica a carico dell'AGO, agli anzidetti
prolungamenti (art. 24 e 25) o maggiorazioni (art. 26).
4) RICONGIUNZIONE DI PERIODI DA LAVORO AUTONOMO: REQUISITO DEL
   QUINQUENNIO CONTRIBUTIVO DA LAVORO DIPENDENTE
   A) Qualora il requisito del quinquennio contributivo da
      lavoro dipendente immediatamente antecedente alla
      domanda di ricongiunzione, ex art. 1, di periodi
      assicurativi esistenti nelle gestioni speciali per i
      lavoratori autonomi non sussista alla data della domanda
      stessa, ma risulti perfezionato al momento in cui la
      pratica viene presa in esame, la richiesta di
      ricongiunzione dovra' essere considerata valida - in
      base al principio amministrativo della conservazione
      dell'atto - con decorrenza dalla data di perfezionamento
      del requisito di legge.
   B) In occasione della ricongiunzione dei periodi
      assicurativi, ai sensi sia dell'art. 1 che dell'art. 2,
      in favore di richiedenti titolari anche di contribuzioni
      nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, puo'
      accadere che queste ultime contribuzioni vengano escluse
      dalla ricongiunzione stessa per mancanza del requisito
      del quinquennio contributivo da lavoro dipendente, di
      cui all'art. 1, quarto comma, della legge di che
      trattasi, richiamato dall'art. 2, primo comma (vedi
      circolare n. 524 RCV n. 5087 O. n. 196 B./74 del 4
      aprile 1980 - Capo I n. 3).
      In tale caso, quando successivamente, maturatosi
      l'anzidetto quinquennio contributivo, viene presentata
      dagli interessati domanda di ricongiunzione anche del
      periodo contributivo da lavoro autonomo, la domanda
      stessa non deve essere presa in esame quale seconda
      domanda ai sensi dell'art. 4. Cio' in quanto detto art.
      4 limita la riproposizione della domanda di
      ricongiunzione relativamente a contribuzione successiva
      alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione,
      come esplicitamente enunciato sia al primo che al
      secondo comma dell'articolo stesso.
      Nel caso in questione, invece, si tratta di
      contribuzione che temporalmente si colloca anteriormente
      alla data della prima domanda di ricongiunzione, ma che,
      per la limitazione contenuta all'art. 1, quarto comma,
      della legge di che trattasi e in deroga alla volonta'
      della legge stessa di investire tutti i periodi di
      contribuzione obbligatoria, non e' stato possibile
      ricongiungere in occasione dell'anzidetta prima domanda.
    Pertanto, la ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo
deve essere consentita alla maturazione dell'anzianita'
contributiva richiesta, anche se e' gia' stata esercitata la
facolta' di ricongiunzione di periodi relativi a lavoro
dipendente, in quanto la norma che pone limitazioni alla
reiterazione della facolta' di ricongiunzione, proprio per la
sua natura restrittiva, va intesa secondo criteri di stretta
interpretazione e cioe' senza sconfinamenti al di fuori della
fattispecie espressamente individuata che fa riferimento a
periodi contributivi temporalmente collocati dopo la data di
presentazione della prima domanda.
5) RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI ART/COMM:
   CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDALE
    Con provvedimento n. 12 del 10.2.1989 il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato che la contribuzione esistente
nelle gestioni speciali ART/COMM da trasferire ad altre
gestioni pensionistiche per ricongiunzione dei periodi
assicurativi ex lege 29/79, sia comprensiva anche del
contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma
dell'art. 2 della legge 26.2.1982, n.54.
    Allo stato attuale - in attesa di ulteriori istruzioni che
verranno emanate non appena possibile - il trasferimento
dell'anzidetto contributo aggiuntivo deve intendersi limitato
alla fattispecie di ricongiunzione da effettuarsi in favore di
ex artigiani e commercianti unici soggetti assicurati, cioe'
di titolari (o contitolari) di impresa nella quale non erano
occupati coadiuvanti.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.