900614 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 138 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Chiarimenti vari in materia di applicazione della legge 7.2.1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 13 giugno 1990 Circolare n. 138 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Chiarimenti vari in materia di applicazione della legge 7.2.1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi. A seguito di ricorrenti quesiti avanzati dalle SAP in materia di applicazione della legge 7.2.1979, n. 29 e al fine di pervenire ad uniformita' nei criteri di applicazione della legge stessa, si forniscono le seguenti precisazioni. 1) ART.2: COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALLE GESTIONI ACCENTRANTI DI TUTTI I PERIODI ASSICURATIVI ACCREDITATI IN POSIZIONE ASSICURATIVA. La Corte dei Conti, in sede di controllo, con deliberazione n. 2132 dell'1.6.1989, ha ritenuto che il dipendente pubblico, al quale non e' consentito il riscatto del periodo di laurea presso lo Stato, in quanto tale titolo non e' richiesto per l'accesso al posto rivestito, non possa ricongiungere, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, il periodo di laurea riscattato nell'AGO. In relazione a quanto sopra diverse Amministrazioni statali hanno chiesto alle SAP il rilascio di un nuovo modello TR.C./O1bis privo dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa degli interessati per riscatto laurea. Al riguardo si rileva che, tenuto conto che la legge 29/79 e' finalizzata al conseguimento di un'unica pensione, e' stata sempre esclusa la possibilita' di comunicare e trasferire alle gestioni accentranti soltanto alcuni periodi di contribuzione. Tale esclusione e' stata espressamente prevista sia nelle disposizioni emanate dall'Istituto (circ. n. 505 RCV - n. 13121 O. n. 181 B/200 del 22 novembre 1979, n. 3) sia in quelle impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 77/79 del 20.10.1979 (allegata alla sopra citata circolare INPS), sia nelle direttive fornite dal Ministero del Tesoro con circolari n. 598 del 12.8.1980 e n. 21 del 28.3.1981 (allegata alla circ. n. 561 RCV 127 del 10 giugno 1981). L'Istituto, pertanto, e' tenuto a comunicare e quindi a trasferire alle gestioni accentranti tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto di cui gli assicurati sono titolari nell'AGO, mentre dette gestioni accentranti devono provvedere a quanto di loro competenza in ordine alla valutazione dei periodi assicurativi secondo le esigenze del proprio ordinamento pensionistico, nonche' al conseguente utilizzo delle somme trasferite (detrazione delle stesse dall'importo della riserva matematica, ovvero dall'importo posto a carico dell'interessato, acquisizione delle eccedenze all'Amministrazione con affluenza al bilancio dello Stato, eventuale rimborso agli interessati delle somme dagli stessi versate volontariamente o per riscatto in relazione a periodi non valutati, ecc.). Conseguentemente le SAP dovranno continuare a comunicare e trasferire, ex art.2 della legge di che trattasi, tutta la posizione assicurativa IVS degli interessati. 2) RINUNCIA ALLA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE ONEROSA, EX ART.5, E RITIRO DELLA DOMANDA: DIFFERENZA La circolare n. 77/79 del 20 ottobre 1979 - con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha impartito a tutti gli Enti di previdenza istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della legge 29/79 - all'art. 5, avente per oggetto "Domanda e procedimento di ricongiunzione", ottavo capoverso, ha testualmente precisato che "la rinuncia all'esercizio della facolta' di ricongiunzione onerosa, dopo la presentazione della domanda, preclude la possibilita' di riproporre una successiva domanda di ricongiunzione onerosa salvo quanto previsto dall'art.4". Detta disposizione deve essere intesa - in relazione alle pesanti conseguenze di una mancata prima ricongiunzione - nel senso che la rinuncia alla facolta' di ricongiunzione onerosa si realizza allorche' l'interessato, ricevuta la comunicazione dell'ammontare dell'onere a suo carico, non versi entro i successivi 60 giorni, ai sensi dell'art. 5 della legge di che trattasi, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime 3 rate, la relativa somma. Pertanto, qualora dopo la presentazione della domanda di ricongiunzione e prima dell'avvenuta comunicazione dell'onere relativo da parte degli uffici competenti, il richiedente comunichi di recedere dalla propria decisione di ricongiungere i periodi assicurativi, tale volonta' deve essere intesa non gia' come rinuncia alla ricongiunzione, bensi' come ritiro della domanda, che, essendo intervenuto prima della comunicazione dell'onere di ricongiunzione, impedisce il perfezionamento della fattispecie della rinuncia alla ricongiunzione onerosa stessa. Conseguentemente, ove successivamente al ritiro della domanda, effettuato nei tempi di cui sopra, venga presentata una nuova richiesta di ricongiunzione, quest'ultima deve essere presa in esame non come seconda domanda ai sensi dell'art.4, bensi' quale prima richiesta. 3) ART. 23-24-25 E 26 DELLA LEGGE 26.7.1984, N. 413, RELATIVA AL "RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI", IN CONNESSIONE CON L'ART. 2 DELLA LEGGE 29/79. A seguito dell'emanazione della legge 413/84 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, si e' posto il problema degli effetti degli istituti del prolungamento e di analoghe maggiorazioni dei periodi di assicurazione dei suddetti lavoratori marittimi, previsti dalla legge in oggetto, in occasione del trasferimento di contributi IVS ad altre gestioni pensionistiche ex lege 29/79. In merito si ritiene - concordemente al parere espresso dal Servizio Previdenza Marinara e dall'Avvocatura Centrale - che, secondo la formulazione degli artt. 24, 25 e 26 della legge 413/84, i prolungamenti o le maggiorazioni siano stati previsti solamente per la concessione di prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO, con esclusione di effetti piu' ampi in caso di trasferimenti a gestioni diverse. Pertanto, nel comunicare i periodi di assicurazione alle gestioni accentranti ex art. 2 della legge 29/79, non dovranno essere applicati i prolungamenti o maggiorazioni in questione. Comunque sara' opportuno segnalare alle gestioni stesse che i periodi di che trattasi darebbero luogo, in caso di prestazione pensionistica a carico dell'AGO, agli anzidetti prolungamenti (art. 24 e 25) o maggiorazioni (art. 26). 4) RICONGIUNZIONE DI PERIODI DA LAVORO AUTONOMO: REQUISITO DEL QUINQUENNIO CONTRIBUTIVO DA LAVORO DIPENDENTE A) Qualora il requisito del quinquennio contributivo da lavoro dipendente immediatamente antecedente alla domanda di ricongiunzione, ex art. 1, di periodi assicurativi esistenti nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non sussista alla data della domanda stessa, ma risulti perfezionato al momento in cui la pratica viene presa in esame, la richiesta di ricongiunzione dovra' essere considerata valida - in base al principio amministrativo della conservazione dell'atto - con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito di legge. B) In occasione della ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi sia dell'art. 1 che dell'art. 2, in favore di richiedenti titolari anche di contribuzioni nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, puo' accadere che queste ultime contribuzioni vengano escluse dalla ricongiunzione stessa per mancanza del requisito del quinquennio contributivo da lavoro dipendente, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge di che trattasi, richiamato dall'art. 2, primo comma (vedi circolare n. 524 RCV n. 5087 O. n. 196 B./74 del 4 aprile 1980 - Capo I n. 3). In tale caso, quando successivamente, maturatosi l'anzidetto quinquennio contributivo, viene presentata dagli interessati domanda di ricongiunzione anche del periodo contributivo da lavoro autonomo, la domanda stessa non deve essere presa in esame quale seconda domanda ai sensi dell'art. 4. Cio' in quanto detto art. 4 limita la riproposizione della domanda di ricongiunzione relativamente a contribuzione successiva alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, come esplicitamente enunciato sia al primo che al secondo comma dell'articolo stesso. Nel caso in questione, invece, si tratta di contribuzione che temporalmente si colloca anteriormente alla data della prima domanda di ricongiunzione, ma che, per la limitazione contenuta all'art. 1, quarto comma, della legge di che trattasi e in deroga alla volonta' della legge stessa di investire tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, non e' stato possibile ricongiungere in occasione dell'anzidetta prima domanda. Pertanto, la ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo deve essere consentita alla maturazione dell'anzianita' contributiva richiesta, anche se e' gia' stata esercitata la facolta' di ricongiunzione di periodi relativi a lavoro dipendente, in quanto la norma che pone limitazioni alla reiterazione della facolta' di ricongiunzione, proprio per la sua natura restrittiva, va intesa secondo criteri di stretta interpretazione e cioe' senza sconfinamenti al di fuori della fattispecie espressamente individuata che fa riferimento a periodi contributivi temporalmente collocati dopo la data di presentazione della prima domanda. 5) RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI ART/COMM: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AZIENDALE Con provvedimento n. 12 del 10.2.1989 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che la contribuzione esistente nelle gestioni speciali ART/COMM da trasferire ad altre gestioni pensionistiche per ricongiunzione dei periodi assicurativi ex lege 29/79, sia comprensiva anche del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 26.2.1982, n.54. Allo stato attuale - in attesa di ulteriori istruzioni che verranno emanate non appena possibile - il trasferimento dell'anzidetto contributo aggiuntivo deve intendersi limitato alla fattispecie di ricongiunzione da effettuarsi in favore di ex artigiani e commercianti unici soggetti assicurati, cioe' di titolari (o contitolari) di impresa nella quale non erano occupati coadiuvanti. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA La presente circolare nelle more della stampa e della composizione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.