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Circolare numero 140 del 04/11/2010


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Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilancio e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 04/11/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 140 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 1

 

 

 

 

OGGETTO:

Convenzione fra l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (in breve “FONDO EST”) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo medesimo

 

 

SOMMARIO:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di “Fondo est”, che le aziende verseranno tramite il mod. F24

 

 

 

 

In data 22 settembre 2010, il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (in breve “FONDO EST”), previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, e dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003.

 

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

 

1)    “Fondo EST” affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra richiamati.

 

2)    Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EST1” attribuito dall’Agenzia delle entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di Fondo EST.

 

3)    I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “EST1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:

-      nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;

-      nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;

-      nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

 

4)    “Fondo EST” provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

 

5)    Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di “Fondo EST”.

 

6)    E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa  altresì  per l’Istituto ogni responsabilità  dall’applicazione della convenzione, sia  nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.

 

7)    “Fondo EST” dovrà ristorare l’INPS per le spese affrontate per il servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per l’anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga F24 per gestione delega. E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento del Fondo, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate.

 

8)    Il pagamento delle somme dovute da “Fondo EST” avverrà tramite RID o altra modalità. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

 

9)    La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di “Fondo EST” dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

L’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e Settori Affini ( C.F. 08626141009) ha sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 Roma.

 

Il rappresentante legale di “Fondo Est” è il presidente Simonpaolo Buongiardino.

 

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

 

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Convenzione fra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti delle Aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi (in breve “Fondo Est”) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo medesimo.

 

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di settembre, in Roma tra l'Istituto Nazionale  Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del presidente Antonio Mastrapasqua;

 

e

 

l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle Aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi (più brevemente denominato “Fondo Est”) nella persona del Presidente Simonpaolo Buongiardino e nella persona del Vice Presidente Brunetto Boco;

 

 

premesso:

 

che in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005, è costituito l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle Aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi (in forma abbreviata “Fondo EST”) e che soci dell’Ente sono CONFCOMMERCIO, FIPE e FIAVET nonché FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

 

visti:

 

·         la determinazione n. 98 del 30 agosto 2010;

 

·         l’art. 2, commi 16 e 17, legge 24 novembre 2006, n. 286;

 

·         il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;

 

·         il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,

 

considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

 

Art.1

Fondo EST affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento del Fondo medesimo per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

 

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

 

A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle entrate, per conto di Fondo Est, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” non compensabile con le altre causali.

 

Le aziende interessate quindi, all’atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento di Fondo Est distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali obbligatori e assistenziali.

 

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà  con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

 

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, o eventualmente sui conti correnti (IBAN), di Fondo Est.

 

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, Fondo Est provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

 

Fondo Est si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

 

Fondo Est si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

 

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

 

Art.5

I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione di Fondo Est entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

 

Il responsabile di Fondo Est potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

 

I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce contributive.

 

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

 

                                                                                                 Art.6

Fondo Est si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l’anno 2010, nella seguente misura:

 

-          gestione delega per la singola riga F24: euro 0,11.

 

All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi per il finanziamento di Fondo Est, così come comunicato all’Inps dall’Agenzia delle entrate.

 

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione  con raccomandata a/r, a seguito della quale Fondo Est ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

 

Il pagamento delle somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal fine Fondo Est autorizza espressamente l’addebito permanente sul conto corrente che avrà cura di indicare completo del codice IBAN e dei relativi riferimenti bancari.

 

E' a carico di Fondo Est, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, Fondo Est trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario, o dei conti correnti bancari, sul quale, o sui quali, saranno accreditati i contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.

 

Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

 

Art.8

L' INPS è esonerato - e Fondo Est lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

 

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra Fondo Est e le aziende interessate.

 

Fondo Est è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

 

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile di Fondo Est di cui all’art. 7 del presente accordo.

 

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di Fondo Est dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

 

 

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all’ intendimento delle parti e sottoscritto:

 

 

 

Il Presidente dell’INPS                         Il Presidente di FONDO EST

Antonio Mastrapasqua                                      Simonpaolo Buongiardino

                                                                                         

                                                                       Il Vice Presidente di FONDO EST

                                                                                    Brunetto Boco

                                                                             

 

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art 4; art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.

 

   Il Presidente di FONDO EST

     Simonpaolo Buongiardino                           

 

Il Vice Presidente di FONDO EST

          Brunetto  Boco