Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 143 del 09/11/2010
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
09/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
143
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
-
Trattamento
previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative
indipendenti. Obbligo assicurativo presso l’INPDAP.
SOMMARIO
:
1.
Definizione di Autorità amministrative indipendenti.
2.
Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti.
3.
Obblighi contributivi INPS.
4. Trasferimento dall’INPS
all’INPDAP dei contributi in applicazione dell’art.116, comma 20, della
Legge 23 dicembre 2000 n.388. Modalità operative.
1. Definizione di
Autorità amministrative indipendenti.
Le amministrazioni
indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di
interessi pubblici di particolare rilevanza e ritenuti meritevoli di
riconoscimento costituzionale.
Esse non svolgono
attività di amministrazione attiva diretta, né attività di controllo, ma,
sostanzialmente, funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi
pubblici caratterizzati da particolare rilevanza e delicatezza.
Ogni
amministrazione indipendente è pertanto dotata di diverse caratteristiche,
definite con disposizioni normative apposite in rispondenza alle esigenze di
buon andamento ed imparzialità proprie dello specifico settore di interesse. La
funzione tutoria assegnata è svolta in situazione di sostanziale assenza di
legami strutturali e funzionali con l’autorità di governo.
In
linea generale, le diverse leggi istitutive delle amministrazioni indipendenti
prevedono, in aggiunta ai poteri attribuiti per l’esercizio della funzione
tutoria (poteri ispettivi e d’indagine, di sollecitazione, sanzionatori, ecc.),
le seguenti caratteristiche comuni:
-
autonomia
organizzativa e di organico, al fine della predisposizione in modo autonomo di
regole per il proprio funzionamento e della articolazione e modifica della
dotazione di personale dipendente;
-
-
autonomia
contabile;
-
-
predeterminazione
legislativa dei criteri di scelta dei titolari degli organi, i quali devono,
comunque, essere scelti tra soggetti appartenenti a determinate categorie;
-
-
previsione
di specifiche cause di ineleggibilità ed incompatibilità per gli stessi;
-
-
limitata
revocabilità e rinnovabilità delle cariche.
2.
Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti.
a)
Disposizioni di riferimento.
L’art. 38 del
R.D.L. n. 1827/1935, dispone come noto che, tra i dipendenti pubblici, non sono
soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia
(per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) gli operai, agenti e
impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di
previdenza.
Occorre peraltro
tenere conto anche di quanto disposto dall’ art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, nel
testo vigente, che contiene l’elenco dei soggetti pubblici destinatari delle
disposizioni normative in materia di pubblico impiego.
La norma dispone
che: “
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
”
.
In tale quadro normativo
si è posto il problema di determinare quale sia l’ente assicuratore per il
personale delle autorità indipendenti, pur non essendone in dubbio
l’inserimento nel settore pubblico. Ciò in quanto, nelle more dei necessari
chiarimenti, alcune amministrazioni hanno iscritto il proprio personale presso
questo Istituto.
Sulla questione si
è espresso il Consiglio di Stato, affermando con proprio parere n. 260/1999 che
nella formulazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 29/1993 sono ricomprese,
tra le amministrazioni pubbliche, anche le amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le
Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata
attratta tra le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con
conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche
ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.
Con
parere ulteriore, n. 4489/2005, il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorità
indipendenti, in qualità di amministrazioni pubbliche, sono tenute in ogni caso
ad assicurare i propri dipendenti all’INPDAP. Si ritiene utile riportare le
argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, su richiesta dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso il proprio avviso. Le
argomentazioni sono riferibili anche alle altre autorità indipendenti, in
quanto amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ex art. 1, comma 2,
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il
Consiglio di Stato ha affermato che, in base alle disposizioni recate dall’art.
1 del D.lgs. n. 479/1994 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma
32, della legge n. 537/1993 per il riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza), l’INPDAP è competente “
per quanto attiene alla
previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
”, mentre l’INPS è
competente “
per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del
settore privato e dei lavoratori autonomi
”.
Pertanto,
il criterio di ripartizione delle competenze tra i predetti enti fissato da
norma primaria “
è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto
verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale
e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell’uno
o dell’altro ente
”. In altri termini, la riforma introdotta dal D.lgs. n.
479/1994 ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per stabilire
il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del
datore di lavoro.
Proprio
perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali
è stabilito a livello di norma primaria, é indisponibile ai suoi destinatari la
scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il
connesso rapporto contributivo), e dunque la scelta del soggetto erogatore
delle prestazioni previdenziali.
Il
Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la normativa regolatrice del
riparto di competenza tra gli enti previdenziali non può neppure essere
derogata dai regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti che le
predette amministrazioni sono autorizzate ad adottare sulla scorta di
specifiche norme contenute nelle rispettive leggi istitutive.
I
regolamenti adottati dalle Autorità, sulla base delle previsioni delle
rispettive leggi istitutive, in materia di trattamento economico e giuridico
del proprio personale riguardano
“…la configurazione e lo sviluppo del
rapporto lavorativo per ciò che attiene ai suoi rapporti interni
all’ordinamento dell’Autorità, non già per quanto riguarda l’ordinamento
generale: e per quanto riguarda altri rapporti che in quello hanno titolo, ma
che con quello non si identificano (come è per il rapporto contributivo e
dunque per quello previdenziale). Del resto, in virtù del principio della
prevalenza della legge, ove la legge stessa – in considerazione degli interessi
generali coinvolti – provveda, non v’è spazio per una diversa riserva di
competenza
”.
Conclusivamente,
il C.d.S. ribadisce che l’ente di riferimento per i rapporti contributivi e
previdenziali dei dipendenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
si identifica con l’INPDAP.
b) Tipologia di
personale
Ai fini della
individuazione del trattamento previdenziale del personale dipendente delle
Autorità devono essere tenute in considerazione, oltre la natura degli
organismi interessati, le diverse modalità di passaggio del personale alle
dipendenze degli stessi.
Ne consegue che:
-
il personale transitato (ad esempio a seguito
di passaggio diretto) nei ruoli delle amministrazioni indipendenti, proveniente
da altre pubbliche amministrazioni e già iscritto all’INPDAP, continua ad
essere assicurato presso lo stesso INPDAP;
-
il personale
assunto direttamente dalle amministrazioni indipendenti, secondo le previsioni
delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato presso l’INPDAP;
il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa
senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme
dell’amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il
rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione di provenienza non è
venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime
previdenziale applicabile rimane quello dell’amministrazione (pubblica o
privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso contenute
in norme speciali.
3.
Obblighi contributivi INPS
Consegue
a quanto fin qui illustrato che le competenti strutture territoriali non
dovranno più ricevere i versamenti contributivi da parte delle autorità
indipendenti per il proprio personale dipendente, fatta eccezione per la sola
contribuzione contro la DS, laddove ne ricorrano i presupposti alla luce delle
disposizioni di cui alle circolari 600 / RCV n.178 del 28 luglio 1982 e n. 18
del 12 febbraio 2009.
La
contribuzione IVS versata presso quest’Istituto per il personale dipendente
sopra indicato deve essere trasferita all’INPDAP, fatta eccezione per il caso
di personale comandato, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni,
che fosse iscritto precedentemente presso l’INPS, il quale rimane iscritto
secondo le regole dell’amministrazione di provenienza.
Il
trasferimento dei contributi avverrà secondo le indicazione fornite al
successivo punto 4.
4. Trasferimento
dall’INPS all’INPDAP dei contributi in applicazione dell’art.116, comma 20,
della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Modalità operative.
L’art.116,
comma 20, della Legge 23.12.2000 n.388 stabilisce che il pagamento della
contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale
pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del
contribuente.
Di
conseguenza l’ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere
a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi,
all’ente titolare della contribuzione.
E’
opportuno evidenziare che, di recente, l’art.1, comma 23-quater della Legge 26
febbraio 2010 n.25 di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 dicembre 2009 n.194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” ha disposto che il termine per il versamento
all’INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle
amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990 n.287 (l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato), alla legge 14 novembre 1995 n.481 (le
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e alla legge 31 luglio
1997 n.249 (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), rispetto a quanto
precedentemente versato all’INPS, è stato fissato al 1° luglio 2010, senza
applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso.
Le
Direzioni che hanno in carico posizioni contributive riferibili ad Autorità amministrative
indipendenti provvederanno, su apposita istanza e previa verifica dell’esatto
inquadramento con obbligo contributivo all’INPDAP, a determinare l’ammontare
dei contributi non dovuti, senza ovviamente tener conto di alcun termine di
prescrizione, e trasferirli all’INPDAP.
A
tal fine le Autorità amministrative indipendenti provvederanno a produrre
istanza, alle competenti strutture territoriali dell’Istituto, di
trasferimento dei contributi all’INPDAP.
L’istanza
dovrà contenere:
-
i dati
anagrafici ed il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato
il versamento all’Istituto;
-
-
l’ammontare
delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente e suddivise per anno;
-
-
l’importo dei
contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.
L’istanza
così redatta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all’INPDAP che dovrà
ricevere la somma in questione.
Le
competenti strutture territoriali, ricevuta l’istanza di trasferimento e
verificata la legittimità della richiesta, provvederanno alla contabilizzazione
ed al trasferimento degli importi.
Si
fa riserva di successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni
contributive individuali e per il trasferimento all’INPDAP delle contribuzioni
oggetto di riscatti e ricongiunzioni.
Il Direttore
Generale
Nori