Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 148 del 24/11/2010
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
24/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
148
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Circolare 106 del 3 agosto 2010 – modifiche della disciplina
delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa. Chiarimenti. Riflessi ai
fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2,
della legge
11
novembre 1983,
n. 638,
e del rilascio del DURC.
SOMMARIO
:
Le nuova disciplina delle
rateazioni incide sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella
domanda di rateazione in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni.
La possibilità di dilazionare le quote a carico dei lavoratori e l’esclusione
per l’Istituto di concedere rateazioni dei crediti su cartella di pagamento
hanno riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui
all’art. 2 della legge n. 638/1983 e sull’attività istruttoria richiesta ai
fini del rilascio del DURC.
Premessa
A
seguito delle richieste di chiarimento e dei quesiti pervenuti successivamente
alla pubblicazione della circolare n. 106 del 3 agosto 2010, si ritiene opportuno
fornire ulteriori precisazioni utili a garantire l’uniformità dei comportamenti
per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa.
1. Decorrenza delle nuove disposizioni.
Le
modifiche alla disciplina delle rateazioni illustrate nella circolare 106/2010,
come precisato al punto 7 della stessa circolare, si applicano alle domande
presentate a partire dal 3 agosto 2010.
Tenuto
conto che il nuovo regime modifica in modo sostanziale le pregresse
disposizioni impartite sulla materia, si ritiene che la predetta data possa
essere considerata un discrimine tra la vecchia e la nuova gestione.
In
relazione a ciò, il contribuente che risulti essere già stato ammesso al
pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale
data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente
rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti
rateali già scaduti, ottenere l’accoglimento della nuova rateazione in quanto
la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da
considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.
2.
Crediti in fase amministrativa.
Attività istruttoria e gestione.
a.
Crediti in fase amministrativa e crediti iscritti a ruolo.
Ai
fini dell’istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, dovrà essere
accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e
quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la
cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.
La
presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al
contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in precedenza
o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata
richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Istituto.
b.
Fideiussione bancaria.
Al
punto 5. della circolare 106/2010, è stato precisato che qualora il debito di
cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione,
sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione
potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa.
A
tale riguardo si sottolinea che ai fini dell'accoglimento è richiesto l'impegno
formale da parte della banca o dell’assicurazione alla concessione della
fideiussione sull'intero importo del debito. Pertanto, si tratta di un
accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non
venga prestata.
Con
l’emissione del piano di ammortamento, infatti, il contribuente che deve
offrire la garanzia è in grado di conoscere l'esatto valore del debito
(contributi, sanzioni e interessi di dilazione) per il quale è richiesta la
garanzia. Qualora all'atto della sottoscrizione la stessa non venga rilasciata
dall'Istituto di credito o assicurativo autorizzato all’esercizio del ramo
cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento
della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo
competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate,
direttore).
Riproposizione
di una successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze
.
I
comportamenti da tenere in casi di riproposizione di una domanda di dilazione
riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di
una precedente domanda sono dipendenti dalle ragioni per le quali alla prima
domanda non aveva fatto seguito l’avvio del piano di ammortamento.
Al riguardo, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta
per la mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, il
piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia
rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione
potrà essere accolta.
Diversamente,
laddove la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di
ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere
respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere
oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del
competente A.d.R.
3.
Rateazione delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.
Riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi
dell’art. 2 della legge
11 novembre 1983
n.
638, e del rilascio del DURC.
Con
la circolare in esame, come noto, è stato previsto al punto 1., lett.a) che
l’accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al
preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e
assistenziali a carico dei lavoratori. E’ stato, altresì, chiarito che ciò non
produce effetto sulla permanenza dell’obbligo dell’Istituto di provvedere alla
denuncia all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 2, della legge
11 novembre
1983
n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.
Tale
circostanza risponde alla necessità da parte dell'Inps di dare attuazione a
disposizioni che disciplinano profili assolutamente diversi: l'uno di tipo
civilistico rappresentato dall’adempimento dell'obbligazione contributiva
costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di
lavoro; l'altro di tipo penale con riferimento ad una fattispecie di
responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei
contributi posti a carico dei lavoratori.
E'
ben noto, infatti, come per tale ultima fattispecie, la norma preveda
l'attivazione di un procedimento penale al termine del quale il giudice è
chiamato a pronunciare una sentenza di non punibilità o di condanna, a seconda
che il pagamento delle ritenute in esame sia avvenuto entro o oltre il termine
di tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione.
Di
seguito si illustrano gli effetti che si possono produrre per effetto delle
novità introdotte con la citata circolare n. 106 del 2010 con riferimento
all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del DURC.
·
Obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638/1983
Come
sopra specificato e previsto dalla disposizioni nel tempo emanate in materia,
l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento
della violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai
versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione
medesima, mentre vi è una causa di “non punibilità” se il pagamento delle
medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.
Tali
versamenti per effetto delle novità in esame possono avvenire anche nel corso
della rateazione ed è, quindi, necessario definire i comportamenti da tenere in
relazione a quanto richiesto dal predetto articolo 2 della legge n. 638/1983.
In
particolare, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a
carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto
della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis
dell’art. 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora
versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei
lavoratori potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente
il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza
dell’importo necessario per coprire l’intero ammontare delle quote a carico
dovute.
Tale
previsione consente un coordinamento con la citata disposizione di cui al punto
1, lett. a) della circolare n. 106 definita anche nella logica di offrire al
datore di lavoro che versa in una situazione di momentanea ed obiettiva
difficoltà la possibilità di assolvere ai propri obblighi contributivi in forma
rateale.
Il
datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il
versamento anticipato della “rata multipla” fino alla data di scadenza
dell’ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato.
Tenuto
conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate
accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che
intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle
competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e
la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo
periodo.
·
Emissione del DURC
Il
Dm 24 ottobre 2007, ha fissato all’art. 5 i requisiti in presenza dei quali
deve essere attestata la regolarità contributiva mentre, al successivo art. 8, ha provveduto ad elencare le fattispecie che costituiscono cause non ostative al rilascio del
DURC. Tali elencazioni in quanto tassative non consentono in sede applicativa
alcuna modifica.
In
relazione a quanto esposto, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto
l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella)
relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle
quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano
l'Istituto a denunciare all'Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all'art.
2 della legge 638/83 non può essere considerata, sussistendo le condizioni
previste dal D.M. 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC,
restando l'ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.
4. Attestazione di regolarità contributiva in presenza di domanda
di dilazione presentata all’Agente della Riscossione.
Il
Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, ha disciplinato in maniera uniforme le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per la concessione di
agevolazioni "normative e contributive", per gli appalti di lavori
servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell'edilizia, nonché per
la fruizione di benefici contributivi.
L’art.
5 del citato Decreto, nel dettare i requisiti richiesti per l’attestazione
della regolarità contributiva, che si rammenta riguarda l’intera posizione
contributiva anche se riferita a posizioni operanti presso più sedi
dell’Istituto, ha provveduto a disciplinare l’ipotesi di rilascio del DURC in
presenza di pagamento rateale.
In
particolare, il comma 2, lett.a) del predetto articolo, ha stabilito che la
regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta
“di
rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia emesso parere
favorevole” .
A
seguito dell’emanazione della circolare n. 106/2010 che ha escluso, a decorrere
dalla data di emanazione, la possibilità per il contribuente di presentare
all’Istituto domanda di dilazione per i crediti su cartella di pagamento, si
rende necessario ribadire le modalità di comportamento che le sedi dovranno
seguire per il rilascio del DURC, in caso di domanda di rateazione presentata
all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.602/73 come
modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 46/1999.
Tenuto
conto di quanto sopra, nell’ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo,
il requisito di cui all’ art. 5, comma 2, lett. a), del D. M. 24 ottobre 2007,
ricorre solo quando l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad
istruire la domanda di dilazione disponga l’accoglimento della stessa.
In
relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione che possono risultare
correlate al rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente
competente copia del “certificato di attribuzione del codice identificativo
della pratica (C.I.P.)”. In tal modo l’Agente potrà acquisire la notizia della
data di presentazione della richiesta di DURC in corso di istruttoria.
Al
riguardo, Equitalia Spa ha già provveduto a fornire agli Agenti della
Riscossione apposite direttive per indirizzare la definizione in via
prioritaria di tali domande.
Intervenuto
l’accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, in attesa di
definire diverse modalità di trasferimento dell’informazione, il contribuente
dovrà produrre alla sede Inps, per la successiva conclusione dell’attività
istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione
corredato del piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, che
riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza nonché
l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative
al rilascio del DURC, consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità.
In
una logica di semplificazione, qualora in sede di successive richieste di DURC
la posizione debitoria del contribuente non subisca variazioni con riferimento
ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del rilascio del documento, per tale
aspetto, sarà sufficiente verificare la regolarità dei versamenti con
riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del
fascicolo DURC.
Si
richiama l’attenzione delle sedi sul rispetto della previsione dell’art. 7,
comma 3, del DM 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di accertamento negativo) che,
in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, impone l’obbligo prima
dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai
sensi dell'art. 3, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. In proposito, si
rammenta la necessità di fare ricorso all’uso del Fax e/o della PEC che, da una
parte garantiscono a tutti gli effetti di legge la certezza della comunicazione
epistolare e, dall’altro, consentono la riduzione dei tempi di definizione
dell’istruttoria.
Il Direttore
Generale
Nori