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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 148 del 24/11/2010


Direzione Centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
24/11/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
148
 
 
E, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Circolare 106 del 3 agosto 2010 – modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa. Chiarimenti. Riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, della legge
11 novembre 1983,
n. 638,
e del rilascio del DURC.
 
 
SOMMARIO
:
Le nuova disciplina delle rateazioni incide sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni. La possibilità di dilazionare le quote a carico dei lavoratori e l’esclusione per l’Istituto di concedere rateazioni dei crediti su cartella di pagamento hanno riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983 e sull’attività istruttoria richiesta ai fini del rilascio del DURC. 
 
 
 
 
Premessa
 
A seguito delle richieste di chiarimento e dei quesiti pervenuti successivamente alla pubblicazione della circolare n. 106 del 3 agosto 2010, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni utili a garantire l’uniformità dei comportamenti per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa.
 
1. Decorrenza delle nuove disposizioni.
Le modifiche alla disciplina delle rateazioni illustrate nella circolare 106/2010, come precisato al punto 7 della stessa circolare, si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010.
 
Tenuto conto che il nuovo regime modifica in modo sostanziale le pregresse disposizioni impartite sulla materia, si ritiene che la predetta data possa essere considerata un discrimine tra la vecchia e la nuova gestione.
 
In relazione a ciò,  il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010,  qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l’accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi  come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.
 
2.
Crediti  in fase amministrativa. Attività istruttoria e gestione.
 
a.
Crediti in fase amministrativa e crediti iscritti a ruolo.
 
Ai fini dell’istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli  iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento,  siano inseriti nella stessa domanda.
 
La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.  
 
b.
Fideiussione bancaria.
 
Al punto 5. della circolare 106/2010, è stato precisato che qualora il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
 
A tale riguardo si sottolinea che ai fini dell'accoglimento è richiesto l'impegno formale da parte della banca o dell’assicurazione alla concessione della fideiussione sull'intero importo del debito. Pertanto, si tratta di un accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non venga prestata.
 
Con l’emissione del piano di ammortamento, infatti, il contribuente che deve offrire la garanzia è in grado di conoscere l'esatto valore del debito (contributi, sanzioni e interessi di dilazione) per il quale è richiesta la garanzia. Qualora all'atto della sottoscrizione la stessa non venga rilasciata dall'Istituto di credito o assicurativo autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate, direttore).
 
Riproposizione di una successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze
.
I comportamenti da tenere in casi di riproposizione di una domanda di dilazione riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di una precedente domanda sono dipendenti dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l’avvio del piano di ammortamento.
 
Al riguardo, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.
Diversamente, laddove la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste,  da parte del competente A.d.R.
 
3.
Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori. Riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 della legge

11 novembre 1983

n. 638, e del rilascio del DURC.
Con la circolare in esame, come noto, è stato previsto al punto 1., lett.a) che l’accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. E’ stato, altresì, chiarito che ciò non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo dell’Istituto di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 2, della legge
11 novembre 1983
n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.
 
Tale circostanza risponde alla necessità da parte dell'Inps di dare attuazione a disposizioni che disciplinano profili assolutamente diversi: l'uno di tipo civilistico rappresentato dall’adempimento dell'obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l'altro di tipo penale con riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori.
 
E' ben noto, infatti, come per tale ultima fattispecie, la norma preveda l'attivazione di un procedimento penale al termine del quale il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza di non punibilità o di condanna, a seconda che il pagamento delle ritenute in esame sia avvenuto entro  o oltre il termine di tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione.
 
Di seguito si illustrano gli effetti che si possono produrre per effetto delle novità introdotte con la citata circolare n. 106 del 2010 con riferimento all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del DURC.
 
·
        
Obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638/1983
 
Come sopra specificato e previsto dalla disposizioni nel tempo emanate in materia, l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto  accertamento  della  violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di “non punibilità” se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.
 
Tali versamenti per effetto delle novità in esame possono avvenire anche nel corso della rateazione ed è, quindi, necessario definire i comportamenti da tenere in relazione a quanto richiesto dal predetto articolo 2 della legge n. 638/1983.
 
In particolare, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione.  Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis dell’art. 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute.
 
Tale previsione consente un coordinamento con la citata disposizione di cui al punto 1, lett. a) della circolare n. 106 definita anche nella logica di offrire al datore di lavoro che versa in una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà la possibilità di assolvere ai propri obblighi contributivi in forma rateale.
 
Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della “rata  multipla” fino alla data di scadenza dell’ultima rata  inclusa nel predetto pagamento anticipato.
 
Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e  la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.
 
·
        
Emissione del DURC
 
Il Dm 24 ottobre 2007, ha fissato all’art. 5 i requisiti in presenza dei quali deve essere attestata la regolarità contributiva mentre, al successivo art. 8, ha provveduto ad elencare le fattispecie che costituiscono cause non ostative al rilascio del DURC. Tali elencazioni in quanto tassative non consentono in sede applicativa alcuna modifica.
In relazione a quanto esposto, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l'Istituto a denunciare all'Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all'art. 2 della legge 638/83 non può essere considerata, sussistendo le condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l'ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.
 
4. Attestazione di regolarità contributiva in presenza di domanda di dilazione presentata all’Agente della Riscossione.
Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, ha disciplinato in maniera uniforme le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici contributivi.
 
L’art. 5 del citato Decreto, nel dettare i requisiti richiesti per l’attestazione della regolarità contributiva, che si rammenta riguarda l’intera posizione contributiva anche se riferita a posizioni operanti presso più sedi dell’Istituto, ha provveduto a disciplinare l’ipotesi di rilascio del DURC in presenza di pagamento rateale.
 
In particolare, il comma 2, lett.a) del predetto articolo, ha stabilito che la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta
“di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia emesso parere favorevole” .
 
A seguito dell’emanazione della circolare n. 106/2010 che ha escluso, a decorrere dalla data di emanazione, la possibilità per il contribuente di presentare all’Istituto domanda di dilazione per i crediti su cartella di pagamento, si rende necessario ribadire le modalità di comportamento che le sedi dovranno seguire per il rilascio del DURC,  in caso di domanda di rateazione presentata all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.602/73 come modificato dall’art. 26  del D.Lgs. 46/1999.
 
Tenuto conto di quanto sopra, nell’ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo, il requisito di cui all’ art. 5, comma 2, lett. a), del D. M. 24 ottobre 2007,  ricorre solo quando l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di dilazione disponga l’accoglimento della stessa.
 
In relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione che possono risultare correlate al rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente competente copia del “certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.)”. In tal modo l’Agente potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta di DURC in corso di istruttoria.
 
Al riguardo, Equitalia Spa ha già provveduto a fornire agli Agenti della Riscossione apposite direttive per indirizzare la definizione in via prioritaria di tali domande.
Intervenuto l’accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, in attesa di definire diverse modalità di trasferimento dell’informazione, il contribuente dovrà produrre alla sede Inps, per la successiva conclusione dell’attività istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, che riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza nonché l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità.
 
In una logica di semplificazione, qualora in sede di successive richieste di DURC la posizione debitoria del contribuente non subisca variazioni con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del rilascio del documento, per tale aspetto, sarà sufficiente verificare la regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo DURC.
 
Si richiama l’attenzione delle sedi sul rispetto della previsione dell’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di accertamento negativo) che, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, impone l’obbligo prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. In proposito, si rammenta la necessità di fare ricorso all’uso del Fax e/o della PEC che, da una parte garantiscono a tutti gli effetti di legge la certezza della comunicazione epistolare e, dall’altro, consentono la riduzione dei tempi di definizione dell’istruttoria.
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori